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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/10/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1996/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1996/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. MANASSA ELENA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il CP_1 C.F._2
08/07/1969 Con il patrocinio dell'Avv. MANASSA ELENA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi - censita nel Nceu del Comune di Novara al F.50 part.454 sub.6 (A/3) e sub.15 (C/6) - e gli arredi in essa contenuti rimarranno in uso alla signora fino CP_1 alla vendita dell'immobile che i coniugi si sono impegnati a promuovere sin dalla firma del ricorso introduttivo.
3. Il IG. dichiara di aver lasciato la casa coniugale e di aver asportato tutti i propri effetti personali. Pt_1
Pag. 1
4. la IG.ra dichiara di aver riconsegnato la tessera buoni pasto al marito. CP_1
5. Il IG. verserà alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese, un contributo mensile di mantenimento di Pt_1 euro 600,00, aggiornabile annualmente secondo la variazione degli Indici Istat, a mezzo bonifico sulla carta Postpay intestata alla IG.ra , con numero finale 3938, i cui estremi sono già noti al marito. CP_1
6. Il IG. si impegna ad aumentare il contributo ad euro 700,00 mensili appena la casa coniugale verrà Pt_1 venduta.
7. I coniugi dichiarano che il ricavato della vendita dell'immobile coniugale (come identificato al punto 2) sarà diviso, al netto del residuo del prestito serramenti (se ancora in corso al momento del rogito) e/o di rimanenti spese condominiali, come segue: a) 55% alla moglie. b) 45% al marito.
8. La IG.ra si impegna a lasciar visitare la casa coniugale ad eventuali Agenti immobiliari incaricati dai CP_1 coniugi, previa fissazione appuntamento, a far data da settembre 2025.
9. Il IG. sino alla vendita dell'immobile si impegna a sostenere integralmente le seguenti spese: Pt_1
a) spese condominiali e bollette luce e telefono dell'immobile coniugale;
b) prestito per serramenti (Findomestic n.20220978376243 in scadenza 20.10.2027) d) ratei per cellulare in uso alla moglie con scadenza 15.07.26.
10. L'auto Fiat Panda targata EN 229 LN, rimarrà in uso alla moglie con tutti i rispettivi oneri inerenti (assicurazione, bollo, revisione e manutenzione). Pers
11. I cani e e la gatta BI rimarranno nella casa coniugale assegnati alla IG.ra . La Per_1 CP_1 gatta , in assenza della moglie dalla casa coniugale, verrà tenuta temporaneamente dal IG. Pt_2 Pt_1
12. I coniugi dichiarano di aver raggiunto l'accordo su tutti i rapporti economici fra essi intercorrenti.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1 9 registri dello stato civile del predetto comune al n. 225, parte II, serie A, anno 1993. Dall'unione matrimoniale sono natele figlie , in data 1.6.1994 e in data 4.7.2004. Per_3 Per_4
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 24.9.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Pag. 2 Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato in [...] Parte_1
(NO) in data 06/09/1968 e , nata in [...] CP_1 in data 08/07/1969 in data;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 2/10/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria AMORUSO
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1996/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. MANASSA ELENA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il CP_1 C.F._2
08/07/1969 Con il patrocinio dell'Avv. MANASSA ELENA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi - censita nel Nceu del Comune di Novara al F.50 part.454 sub.6 (A/3) e sub.15 (C/6) - e gli arredi in essa contenuti rimarranno in uso alla signora fino CP_1 alla vendita dell'immobile che i coniugi si sono impegnati a promuovere sin dalla firma del ricorso introduttivo.
3. Il IG. dichiara di aver lasciato la casa coniugale e di aver asportato tutti i propri effetti personali. Pt_1
Pag. 1
4. la IG.ra dichiara di aver riconsegnato la tessera buoni pasto al marito. CP_1
5. Il IG. verserà alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese, un contributo mensile di mantenimento di Pt_1 euro 600,00, aggiornabile annualmente secondo la variazione degli Indici Istat, a mezzo bonifico sulla carta Postpay intestata alla IG.ra , con numero finale 3938, i cui estremi sono già noti al marito. CP_1
6. Il IG. si impegna ad aumentare il contributo ad euro 700,00 mensili appena la casa coniugale verrà Pt_1 venduta.
7. I coniugi dichiarano che il ricavato della vendita dell'immobile coniugale (come identificato al punto 2) sarà diviso, al netto del residuo del prestito serramenti (se ancora in corso al momento del rogito) e/o di rimanenti spese condominiali, come segue: a) 55% alla moglie. b) 45% al marito.
8. La IG.ra si impegna a lasciar visitare la casa coniugale ad eventuali Agenti immobiliari incaricati dai CP_1 coniugi, previa fissazione appuntamento, a far data da settembre 2025.
9. Il IG. sino alla vendita dell'immobile si impegna a sostenere integralmente le seguenti spese: Pt_1
a) spese condominiali e bollette luce e telefono dell'immobile coniugale;
b) prestito per serramenti (Findomestic n.20220978376243 in scadenza 20.10.2027) d) ratei per cellulare in uso alla moglie con scadenza 15.07.26.
10. L'auto Fiat Panda targata EN 229 LN, rimarrà in uso alla moglie con tutti i rispettivi oneri inerenti (assicurazione, bollo, revisione e manutenzione). Pers
11. I cani e e la gatta BI rimarranno nella casa coniugale assegnati alla IG.ra . La Per_1 CP_1 gatta , in assenza della moglie dalla casa coniugale, verrà tenuta temporaneamente dal IG. Pt_2 Pt_1
12. I coniugi dichiarano di aver raggiunto l'accordo su tutti i rapporti economici fra essi intercorrenti.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1 9 registri dello stato civile del predetto comune al n. 225, parte II, serie A, anno 1993. Dall'unione matrimoniale sono natele figlie , in data 1.6.1994 e in data 4.7.2004. Per_3 Per_4
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 24.9.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Pag. 2 Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato in [...] Parte_1
(NO) in data 06/09/1968 e , nata in [...] CP_1 in data 08/07/1969 in data;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 2/10/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria AMORUSO
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