Sentenza 8 febbraio 2010
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 08/02/2010, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00699/2010 REG.SEN.
N. 08754/1992 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8754 del 1992, proposto da:
MU NA, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Farina, con domicilio eletto in Napoli, via Toledo, n. 205
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carla Palumbo, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via S. Lucia, n. 81
per l'annullamento
del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3861 del 24 aprile 1992, di attribuzione del trattamento giuridico ed economico ex L.R. 16.11.1989, n. 23;
del decreto di attribuzione del trattamento giuridico ed economico ex L.R. 4.07.1991, n. 12;
della deliberazione della Giunta Regionale della Campania del 25.07.1991, n. 5331, con la quale erano disposti i criteri di inquadramento del personale di cui alla legge della Regione Campania n. 32 del 9.07.1984 e della legge della Regione Campania n. 14 del 18.07.1991;
della deliberazione della Giunta Regionale della Campania del 6 dicembre 1991, n. 8363 di inquadramento del personale di cui alla L.R. 32/1984, ai sensi della L.R. 12/191 con decorrenza dal I gennaio 1992, nonché
per la declaratoria
a vedere riconosciuto il diritto all’inquadramento nell’ottavo livello funzionale dalla data di assegnazione del ricorrente al settore demanio e patrimonio e, in subordine, dal I gennaio 1992.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2010 il dott. Andrea Pannone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sezione non può che richiamare la propria pronuncia del I aprile 2008, n. 1667.
<<La legge reg. n. 32 del 1984 ha istituito il ruolo speciale ad esaurimento del personale della formazione professionale subordinandone l'immissione al possesso di determinati requisiti ed al superamento di un concorso per titoli ed esami.
La legge reg. n. 14 del 1991, di modifiche ed integrazioni della precedente, dispone che il personale di cui all'art. 1 della legge reg. n. 32 del 1984 è inserito nel ruolo del personale della G.R. (non più, dunque, nel ruolo speciale ad esaurimento, ma, anche se in soprannumero, nel ruolo ordinario del personale giuntale; cfr. art. 5).
L'art. 1 comma 4 prevede, per l'inquadramento, criteri e corrispondenza e dotazioni organiche (Tab. 1 dove si richiede una anzianità di servizio di quattro anni e sei mesi per la specificità del personale), nonché decorrenza dall'1 gennaio 1992.
L'art. 2 disciplina il trattamento giuridico ed economico del personale dall'1 settembre 1986 (data delle declaratorie di livello ex lege n. 32) al 31 dicembre 1991, nell'ambito della dotazione organica ed in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali; al comma 2 precisa che l'anzianità di servizio prestato a far data dal 1986 è considerata utile a tutti gli effetti; al comma 3 conferma l'assegno ad personam per salvaguardare i superiori trattamenti economici corrisposti presso i centri di formazione.
L'art. 5 infine stabilisce che gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento di cui al precedente art. 1 decorrono dall'1 gennaio 1992.
In considerazione del richiamato quadro normativo di riferimento, con la delibera giuntale n. 5331 del 1991, ammessa al visto tutorio con prescrizioni, la Regione Campania ha provveduto all'inquadramento del personale di cui alle citate leggi regg. n. 32 del 1984 e n. 14 del 1991.
Tanto premesso il Collegio osserva che parte ricorrente sostanzialmente sostiene che la legge reg. n. 14 del 1991 non ha soppresso il ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge reg. n. 32 del 1984 in modo retroattivo ma soltanto a decorrere dall'1 gennaio 1992.
L'interesse che muove alla relativa impugnazione, quindi, è quello che la Regione porti a termine il procedimento di inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento disegnato dalla legge reg. n. 32 del 1984 con l'approvazione della graduatoria di merito, alla luce del punteggio raggiunto con le prove concorsuali, e con l'adozione dei consequenziali decreti presidenziali individuali di inquadramento.
Tale interesse non può, tuttavia, trovare tutela, in quanto la legge reg. n. 14 del 1991 ha soppresso, con l'abrogazione disposta dal suo art. 4, il ruolo speciale ad esaurimento a suo tempo previsto dalla legge reg. n. 32 del 1984; ruolo speciale che, peraltro, già sotto la vigenza della legge reg. n. 32 del 1984 non aveva ricevuto concreta attuazione.
Anche in considerazione di tale situazione fattuale, quindi, la novella legge reg. n. 14 del 1991 ha definitivamente escluso la possibilità di attivare il citato ruolo speciale, così privando l'odierna pretesa di parte ricorrente del suo necessario titolo normativo.
Ciò non significa, peraltro, che la legge reg. n. 14 del 1991 abbia frustrato le aspettative del personale della formazione professionale al riconoscimento del servizio già reso alla Regione: l'art. 2 riconosce difatti l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego regionale a decorrere dall'1 settembre 1986, con la previsione che «il trattamento giuridico ed economico spettante al personale di cui al precedente art. 1, dall'1 gennaio 1986, data di effettiva assunzione in servizio, sino al 31 dicembre 1991, è quello previsto dalla legge reg. n. 23 del 1989 e successivo accordo ..., in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali.
L'anzianità di servizio prestato a far data dall'1 settembre 1986 è considerata utile a tutti gli effetti».
La previsione regionale appena trascritta, già riconosce, dunque, la sussistenza di un rapporto di pubblico impiego con gli ex dipendenti della formazione professionale, a partire dall'1 settembre 1986; non vi è dunque ragione di seguire parte ricorrente ove, in linea evidentemente subordinata, richiede l'accertamento del rapporto di pubblico impiego intercorso, quantomeno a partire da tale data, con la Regione Campania.
Infondata è anche la censura con quale parte ricorrente deduce la violazione della legge n. 1369 del 1960.
Esso sostiene, in sostanza, la violazione del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, al fine di vedersi riconosciuto il rapporto di pubblico impiego con la Regione anche prima dell'1 settembre 1986 (sin dalla data di assunzione presso i Centri di formazione professionale) e quanto meno dal 29 settembre 1981, data alla quale il personale interessato all'inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento doveva esser già titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con i centri di formazione professionale di cui alle lettere b) e c) dell'art. 6 della legge reg. n. 40 del 1977.
Si osserva al riguardo che, secondo la costante giurisprudenza, l'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, a norma del quale i prestatori di lavoro occupati in violazione dei divieti posti in materia di intermediazione di mano d'opera sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore che abbia utilizzato effettivamente le loro prestazioni, pur applicandosi nei confronti della generalità degli Enti pubblici deve intendersi riferito alle sole attività che presentino i tipici contenuti sostanziali dell'esercizio d'impresa: e pertanto non è invocabile quando, come nel caso di specie, venga in considerazione l'esercizio di funzioni istituzionali (Cfr. Cons. Stato IV Sez. n. 968 del 1994).
D'altra parte, la legge quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 1978 e la legge reg. n. 40 del 1977 hanno previsto l'attuazione della formazione professionale, oltre che direttamente per mezzo di strutture pubbliche, anche mediante convenzione con Enti privati dotati di particolari requisiti per l'accesso ai finanziamenti regionali. Ora, l'espressa previsione di un sistema misto pubblico e privato esclude che possa configurarsi un rapporto di pubblico impiego simulato: essendo l'interposizione espressamente ammessa dalla legge, come tale non può essere considerata fittizia. (Cfr. T.A.R. Campania, Napoli, IV Sez., n. 215 del 1991, confermata dalla IV Sez. del Cons. Stato con sent. n. 88 del 1992).
Con riferimento, poi, al preteso riconoscimento del servizio prestato presso gli Enti gestori della formazione professionale di provenienza, deve rammentarsi che con D.P.R. n. 10 del 15 gennaio 1972, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione professionale sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario.
La competenza regionale in materia di formazione professionale non importa che il relativo servizio debba essere necessariamente imputato alla Regione, della quale sarebbero organismi dipendenti o strumentali quelli preordinati ad erogare lo stesso servizio.
Invero la formazione professionale potrebbe essere organizzata mediante lo schema del servizio pubblico oggettivo; questo potrebbe essere costituito da organismi costituiti secondo scelte autonome individuali o associative e programmati nonché controllati dalla Regione (cfr. Cons. Stato, V Sez., n. 88 del 1996 citata).
Tale tipologia è stata scelta dalla Regione Campania con legge reg. n. 40 del 1977, il cui art. 1 (come sostituito con legge reg. n. 62 del 1981) dispone nel senso della libertà di esercizio dell'attività di formazione professionale, sia pure sotto il controllo e direzione della Regione, in piena adesione ai principi posti dalla legge cornice 21 dicembre 1978 n. 845 (cfr. art. 2, 3, e 5).
In particolare l'art. 6 della legge reg. n. 40 del 1977, ha individuato quali strutture formative, pel tramite delle quali attuare i programmi regionali di formazione professionale, le seguenti:
a) centri regionali di formazione professionale;
b) organismi di addestramento professionale, costituiti in base a decisioni espressione di autonomia privata o associativa (organismi di origine sindacale, imprenditoriale, consorziale etc.).
Solamente per i centri sub a) la legge reg. n. 40 del 1977 ne disciplina l'organizzazione (art. 14) demandando alla G.R. la determinazione dell'organico del personale, ed (art. 25) il (re)inquadramento (cfr., anche l'articolo unico della L. reg. 4 maggio 1979 n. 20) del personale già posizionato nei livelli funzionali della carriera esecutiva e di quello docente tecnico pratico, in possesso di licenza media o titolo equipollente, inquadrato nel livello esecutivo.
Per il personale dipendente dagli organismi privati di formazione professionale, la legge reg. n. 40 del 1977 ha, invece, previsto, la formazione di un Albo regionale (poi istituito con L. reg. 22 aprile 1982 n. 24, art. 1), avente essenzialmente una funzione di garanzia della competenza degli operatori e la cui appartenenza non dimostra assolutamente l'esistenza di un rapporto di impiego con la Regione, ma costituisce tramite necessario, nel rispetto delle leggi sul collocamento, per l'assunzione presso gli Enti gestori della formazione professionale.
Può dunque pervenirsi ad una prima statuizione, determinante ai fini del prosieguo della corrente decisione, e cioè l'eterogeneità del rapporto d'impiego con i centri di formazione professionale rispetto a quello instaurato con la Regione (recte: con i centri regionali di formazione professionale). Il primo rapporto fu costituito con i centri, espressione di autonomia privata o associativa in genere; il secondo concerne l'Amministrazione Pubblica a livello regionale.
Tutta la normazione regionale sopravvenuta alla 40 del 1977 non crea, contrariamente a quanto adombrato dalla parte ricorrente, alcun processo di omogeneizzazione ma lascia, nettamente, distinte le posizioni dei due tipi di personale sopracitato; mentre è solamente con il superamento del concorso previsto dall'art. 2 della legge reg. n. 32 del 1984, che i dipendenti dei centri gestiti dagli organismi di cui alle lett. b) e c) della legge reg. n. 40 del 1977 (come gli odierni ricorrenti), conseguono lo status di dipendenti regionali con applicazione del relativo trattamento giuridico ed economico (art. 3 comma 2 legge reg. n. 32 del 1984; art. 2 comma 1 legge reg. n. 14 del 1991).
Non possono pertanto essere invocati, ai fini di legittimare il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso i centri di addestramento professionale di provenienza, le disposizioni della legge reg. n. 40 del 1977 e della legge reg. n. 19 del 1981. Difatti:
1) l'art. 25 della 40 del 1977, riguarda il personale docente ed amministrativo dei centri regionali di formazione professionale già inquadrato nella carriera esecutiva (comma 1) ovvero nel livello esecutivo ed in possesso di licenza media o titolo equipollente (comma 2);
2) la legge reg. n. 19 del 1981 prevede l'ipotesi che venga revocato, per inadempimento dell'organismo associativo gestore, l'affidamento dei corsi di addestramento professionale, stabilendo, per tale evenienza, che l'analogo Ente subentrante nelle attività formative deve assorbire il personale già operante nelle attività trasferite, il quale personale conserva i diritti giuridico economici già quesiti; la norma dunque esclude ogni soluzione di continuità nel rapporto lavorativo dei citati dipendenti in occasione del mutamento del relativo datore di lavoro che, come il precedente, non ha natura di soggetto pubblico.
Tale previsione normativa non è conseguentemente invocabile ai fini di supportare la pretesa azionata al riconoscimento dell'anzianità pregressa successivamente all'inquadramento nei ruoli regionali.
Infine, come già evidenziato dal Tribunale (cfr. la sent. n. 6 dicembre 1999 n. 3096) risulta manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 97 e 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale delle LL. reg. Campania 9 luglio 1984 n. 32 e 18 luglio 1991 n. 14 nella parte in cui non prevedono per il personale dipendente della formazione professionale un trattamento omogeneo con quanto in precedenza stabilito dal Legislatore regionale in materia, e ciò in quanto il raffronto è operato tra categorie non omogenee di dipendenti destinatarie di specifiche disposizioni e che versano in posizioni sostanzialmente diverse, sia per la natura giuridica del rapporto di lavoro che per la configurazione della personalità giuridica degli Enti datori di lavoro. Conclusivamente il ricorso è infondato e deve essere respinto>>.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella medesima misura quantificata nella sentenza del I aprile 2008, n. 1667.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Quinta Sezione, respinge il ricorso meglio indicato in epigrafe.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese relative al presente giudizio che, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, sono liquidate in complessivi € 3000 (euro tremila).
Manda alla Segreteria di trasmettere, per quanto possa occorrere, copia della presente sentenza all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori:
Antonio Onorato, Presidente
Andrea Pannone, Consigliere, Estensore
Vincenzo Cernese, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO