Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 gennaio 1979 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 5 maggio 2023 |
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- 1. Giurisdizione del G.A. in materia di fondo paritetico per la formazione continua dei dipendenti pubblici (T.A.R. per la Sicilia, sez. II, sent. 4 giugno 2025, n.…https://dirittifondamentali.it/ · 2 luglio 2025
Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie aventi a oggetto gli atti di gestione di un fondo paritetico di cui all'art. 118, l. n. 388 del 2000 per la formazione continua dei lavoratori in quanto: i) la promozione dello sviluppo e della formazione professionale continua attiene in via diretta alla cura di un interesse generale al più alto livello; ii) le attività dei fondi sono finanziate con risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo di cui all'art. 25, comma 4, l. n. 845/1978 (legge quadro in materia di formazione professionale), con delega di funzioni pubbliche nell'ambito delle politiche di sviluppo della formazione professionale continua, …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/06/2017, n. 14432Provvedimento: E 144321 17 T N REPUBBLICA ITALIANA E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PROCEDURA DI AVVIAMENTO ALLA RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - SELEZIONE DEGLI ISCRITTI ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO E A QUELLE DI |MOBILITÀ, EX ART. - Presidente Sezione - 16 DELLA LEGGE GIOVANNI AMOROSO N.56 DEL 1987 e s.m.i. GIURISDIZIONE - AGO Ud. 09/05/2017 - Consigliere - BIAGIO VIRGILIO PU R.G.N. 8622/2016 ETTORE CIRILLO - Consigliere - hon 14432 Rep. Rel. Consigliere - LUCIA TRIA CARLOQ DE CHIARA - Consigliere - RAFFAELE FRASCA - Consigliere - MARIA ACIERNO - Consigliere - C.U. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - …Leggi di più...
- controversia con correlata domanda risarcitoria·
- fondamento·
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Versioni del testo
- Art. 1. (Finalita' della formazione professionale)
La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale in attuazione degli articoli 3 , 4 , 35 e 38 della Costituzione , al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalita' dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale.
La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico. - Articolo 2Art. 2. (Oggetto della formazione professionale) ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112)) Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato.
Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.
L'esercizio delle attivita' di formazione professionale e' libero. - Art. 3. (Poteri e funzioni delle regioni)
Le regioni esercitano, ai sensi dell' articolo 117 della Costituzione , la potesta' legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale in conformita' ai seguenti principi:
a) rispettare la coerenza tra il sistema di formazione professionale, nelle sue articolazioni ai vari livelli, e il sistema scolastico generale quale risulta dalle leggi della Repubblica;
b) assicurare la coerenza delle iniziative di formazione professionale con le prospettive dell'impiego nel quadro degli obiettivi della programmazione economica nazionale, regionale e comprensoriale, in relazione a sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative da effettuarsi in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e con il concorso delle forze sociali;
c) organizzare il sistema di formazione professionale sviluppando le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicita' delle proposte formative;
d) assicurare la partecipazione alla programmazione dei piani regionali e comprensoriali di intervento da parte dei rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;
e) assicurare il controllo sociale della gestione delle attivita' formative attraverso la partecipazione di rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;
f) definire le modalita' e i criteri di consultazione, ai fini della programmazione, con gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della pubblica istruzione;
g) garantire a tutti coloro che partecipano alla attivita' di formazione professionale l'esercizio dei diritti democratici e sindacali e la partecipazione alla promozione di iniziative di sperimentazione formativa;
h) adeguare la propria normativa a quella internazionale e comunitaria ed attenersi alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e di obiettivi formativi e culturali delle iniziative, in modo particolare per quanto riguarda le attivita' regolamentate per ragioni di sicurezza ed incolumita' pubblica;
i) dare piena attuazione all' articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 , disponendo misure atte ad impedire qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi;
l) realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi che garantisca il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che condizionano le possibilita' di frequentare i corsi;
m) promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali competenti, idonei interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo inserimento nell'attivita' formativa e favorirne l'integrazione sociale;
n) prendere gli opportuni accordi con l'autorita' scolastica competente per lo svolgimento coordinato delle attivita' di orientamento scolastico e professionale, sentite le indicazioni programmatiche dei consigli scolastici distrettuali.
Le regioni disciplinano la delega agli enti locali territoriali delle funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.