Legge 21 dicembre 1978, n. 845

Commentari82

Mostra tutto (82)
  • 1Fondo di rotazione di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845
    https://www.brocardi.it/

  • 2Legge Cassa Integrazione - Pag. 2
    Studio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025

    ((2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove spettanti)). ((4)) 3. Il periodo nel quale e' concesso il trattamento di cui comma 2 non concorre alla configurazione del limite massimo di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427. 4. L'ente appaltante o l'azienda che avrebbe potuto prevedere l'evento di cui al comma 1 …

     Leggi di più…

  • 3Legge Cassa Integrazione
    Studio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025

    LEGGE 23 luglio 1991, n. 223 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro. (Fonte: normattiva.it - i testi non hanno carattere di ufficialita') Titolo I NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI ECCEDENZE DI PERSONALE Capo I NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale) 1. La disciplina in materia di intervento …

     Leggi di più…

  • 4Norme previdenziali
    https://www.brocardi.it/

  • 5Disposizioni finanziarie
    https://www.brocardi.it/
Mostra tutto (82)

Giurisprudenza+500

Mostra tutto (+500)
  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/06/2017, n. 14432
    Provvedimento: E 144321 17 T N REPUBBLICA ITALIANA E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PROCEDURA DI AVVIAMENTO ALLA RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - SELEZIONE DEGLI ISCRITTI ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO E A QUELLE DI |MOBILITÀ, EX ART. - Presidente Sezione - 16 DELLA LEGGE GIOVANNI AMOROSO N.56 DEL 1987 e s.m.i. GIURISDIZIONE - AGO Ud. 09/05/2017 - Consigliere - BIAGIO VIRGILIO PU R.G.N. 8622/2016 ETTORE CIRILLO - Consigliere - hon 14432 Rep. Rel. Consigliere - LUCIA TRIA CARLOQ DE CHIARA - Consigliere - RAFFAELE FRASCA - Consigliere - MARIA ACIERNO - Consigliere - C.U. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - …
     Leggi di più...
    • controversia con correlata domanda risarcitoria·
    • fondamento·
    • giurisdizione del giudice ordinario·
    • impiegati di enti pubblici in genere·
    • costituzione (categorie di dipendenti: impiegati, salariati, tesorieri, cassieri)·
    • rapporto di impiego·
    • determinazione e criteri·
    • giurisdizione ordinaria e amministrativa·
    • giurisdizione civile·
    • impiego pubblico

  • 2Trib. Termini Imerese, sentenza 09/09/2025, n. 1217
    Provvedimento: N.R.G. 378/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 378 2020 TRA , (C.F. ), con l'Avv. Lo Faso Francesco Parte_1 C.F._1 APPELLANTE CONTRO Controparte_1 (C.F. ), con l'Avv. Sortino [...] P.IVA_1 Natale Manlio APPELLATO CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 8 maggio 2025 MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza n. 3/20 il Giudice di Pace di Termini Imerese ha dichiarato l'incompetenza territoriale in favore del Giudice di Pace di Roma sulla causa di …
     Leggi di più...
    • sovvenzioni pubbliche·
    • art. 29 cpc·
    • diritto soggettivo·
    • forum destinatae solutionis·
    • forum contractus·
    • art. 1341 cc·
    • giurisdizione ordinaria·
    • competenza territoriale·
    • art. 20 cpc·
    • spese di lite·
    • interessi legittimi·
    • contratti di concessione di sovvenzione·
    • cessazione materia del contendere·
    • art. 19 cpc

  • 3Trib. Roma, sentenza 13/12/2024, n. 12854
    Provvedimento: R.G. 6995/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni all'esito dello spirare dei termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino all'11.12.2024, ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente SENTENZA nella causa promossa da: , elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parte_1 Giuseppe Mazzini n. 134, presso lo studio dell'avvocato Paola Zangrilli che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso RICORRENTE CONTRO in Controparte_1 persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata presso la sede legale aziendale in Roma, Circonvallazione Gianicolense, …
     Leggi di più...
    • CCNL Comparto AN·
    • procedura concorsuale·
    • avviamento al lavoro·
    • diritto soggettivo all'assunzione·
    • art. 16 Legge n. 56/1987·
    • risarcimento danni·
    • pubblico impiego·
    • giurisdizione giudice ordinario·
    • collocamento ordinario·
    • collocamento obbligatorio

  • 4Corte d'Appello Roma, sentenza 21/11/2024, n. 3876
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione lavoro La Corte composta dai signori Magistrati: dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, del D.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 3171/2021 Registro Generale Lavoro, vertente TRA , rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Gabriele, come da procura in Parte_1 atti appellante E Controparte_1 [...] …
     Leggi di più...
    • D.M. n. 250/1997·
    • procedura di internalizzazione·
    • titolo di studio·
    • periculum in mora·
    • equiparazione titoli·
    • contributo unificato·
    • giurisdizione amministrativa·
    • L. n. 845/1978·
    • fumus boni iuris·
    • interesse legittimo·
    • appello

  • 5TAR Cagliari, sez. II, sentenza 11/10/2024, n. 693
    Provvedimento: Pubblicato il 11/10/2024 N. 00693/2024 REG.PROV.COLL. N. 00948/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 948 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da AZ LL OI, LA DD, IO OC e AN Di Stefano, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Nicolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di; contro Comune di Cagliari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Aspal, non …
     Leggi di più...
    • avviamento a selezione·
    • difetto di giurisdizione·
    • autotutela amministrativa·
    • diritto soggettivo·
    • art. 16 L. 56/1987·
    • compensazione spese di lite·
    • giurisdizione giudice ordinario
Mostra tutto (+500)

Versioni del testo

  • Art. 1. (Finalita' della formazione professionale)

    La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale in attuazione degli articoli 3 , 4 , 35 e 38 della Costituzione , al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalita' dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale.
    La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.
  • Articolo 2
    Art. 2. (Oggetto della formazione professionale) ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112)) Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato.
    Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.
    L'esercizio delle attivita' di formazione professionale e' libero.
  • Art. 3. (Poteri e funzioni delle regioni)

    Le regioni esercitano, ai sensi dell' articolo 117 della Costituzione , la potesta' legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale in conformita' ai seguenti principi:
    a) rispettare la coerenza tra il sistema di formazione professionale, nelle sue articolazioni ai vari livelli, e il sistema scolastico generale quale risulta dalle leggi della Repubblica;
    b) assicurare la coerenza delle iniziative di formazione professionale con le prospettive dell'impiego nel quadro degli obiettivi della programmazione economica nazionale, regionale e comprensoriale, in relazione a sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative da effettuarsi in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e con il concorso delle forze sociali;
    c) organizzare il sistema di formazione professionale sviluppando le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicita' delle proposte formative;
    d) assicurare la partecipazione alla programmazione dei piani regionali e comprensoriali di intervento da parte dei rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;
    e) assicurare il controllo sociale della gestione delle attivita' formative attraverso la partecipazione di rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;
    f) definire le modalita' e i criteri di consultazione, ai fini della programmazione, con gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della pubblica istruzione;
    g) garantire a tutti coloro che partecipano alla attivita' di formazione professionale l'esercizio dei diritti democratici e sindacali e la partecipazione alla promozione di iniziative di sperimentazione formativa;
    h) adeguare la propria normativa a quella internazionale e comunitaria ed attenersi alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e di obiettivi formativi e culturali delle iniziative, in modo particolare per quanto riguarda le attivita' regolamentate per ragioni di sicurezza ed incolumita' pubblica;
    i) dare piena attuazione all' articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 , disponendo misure atte ad impedire qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi;
    l) realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi che garantisca il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che condizionano le possibilita' di frequentare i corsi;
    m) promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali competenti, idonei interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo inserimento nell'attivita' formativa e favorirne l'integrazione sociale;
    n) prendere gli opportuni accordi con l'autorita' scolastica competente per lo svolgimento coordinato delle attivita' di orientamento scolastico e professionale, sentite le indicazioni programmatiche dei consigli scolastici distrettuali.
    Le regioni disciplinano la delega agli enti locali territoriali delle funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge.
    Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.