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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 07/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale e nelle persone di: dott. Francesco MANCINI Presidente dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 05/02/2025, e pendente tra
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Cristian Sarrecchia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Sora alla via Piemonte n. 37 giusta procura alle liti in atti
- Parte ricorrente -
E
, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Galluccio e dall'Avv.to Cecilia Mastromattei ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Frosinone alla via Tagliamento n. 18 giusta procura alle lite allegata alla memoria difensiva
- Parte resistente -
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Separazione giudiziale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza del 05/02/2025 le parti costituite hanno concluso come da processo verbale di udienza (da intendersi qui integralmente richiamato per relationem e ritrascritto). FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 03.10.2024 la SI.ra , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile in data 25.03.2006 con il Sig. in Alatri (FR), CP_1 trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Alatri Anno 2006 Parte 1 Serie
N. 7, ove i coniugi hanno sempre convissuto in un'abitazione di proprietà esclusiva del marito e dotata di due ingressi, uno in Via Colle Santa Lucia n. 34 e l'altro in Vicolo della Campana;
che Per_ Per_ dall'unione sono nati due figli, ed ha esposto di essere casalinga e priva di redditi;
mentre il Sig. ha come titolo di studio diploma magistrale, è dipendente (operaio CP_1 livello C3) presso la “Elbi International S.p.A.” di Alatri (FR) da cui ritrae uno stipendio mensile di circa € 1.900,00 per numero 14 mensilità; lo stesso percepisce dall'Inps il 100% dell'assegno unico universale (circa € 398,00 mensili). La SI.ra ha dichiarato di non essere Parte_1 proprietaria di alcun diritto immobiliare neppure in quota né di quote sociali e di essere proprietaria solo della automobile Ford Puma targata GK855GD; mentre il Sig. è CP_1 proprietario esclusivo dell'immobile sito in Alatri (FR) Vicolo della Campana n.12 Piano T-1 che costituisce la casa coniugale e dell'automobile Ford Cmax targata DX179SS. Ha rappresentato che i coniugi sono cointestatari di conto corrente numero 0000105004278 acceso presso la Filiale Unicredit S.p.A. di Alatri con un saldo al 25.09.2024 di € 1.537,43 e che il resistente ha preteso il 20.09.2024 dalla ricorrente la restituzione del bancomat e in data
23.09.2024 ha eseguito un'operazione di giroconto di € 5.504,00 su un altro conte corrente al medesimo intestato, nonchè sono cointestatari di due buoni fruttiferi postali rispettivamente di €
10.000,00 e di € 5.000,00 sottoscritti in data 27.03.2015 e con scadenza nell'anno 2032; la ricorrente è intestataria di una carta Poste Pay Evolution con un saldo attuale di € 2.259,14, frutto di tutti i risparmi accumulati nel corso degli anni.
Essendo negli anni venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi - che da tempo dormono separatamente - in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, la ricorrente si è determinata ad invocare la separazione giudiziale. Al riguardo ha rappresentato che la causa del disgregamento dell'unione coniugale col è ascrivibile ai comportamenti, financo verbalmente aggressivi alla presenza CP_1 dei minori, di cui costui si è reso responsabile, caratterizzati da un'immotivata gelosia, e probabilmente dall'uso di sostanze stupefacenti. Ciò nonostante la ricorrente chiede che i figli minorenni restino affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, pur continuando a vivere ed
Pag. 2 di 9 abitare con la madre e in ragione della convivenza con i figli e della propria situazione economico-patrimoniale, chiede l'assegnazione a sé della casa coniugale sita in Alatri (FR) alla
Via Colle Santa Lucia n.34 con i relativi mobili, arredi e suppellettili, disponendo che il padre si trasferisca in altra abitazione, peraltro potendo questi utilizzare l'immobile che fu' dei propri defunti genitori, che dista meno di cinquanta metri dall'abitazione coniugale e che attualmente, pur essendo di proprietà delle di lui sorelle e , è disabitata. CP_2 Controparte_3
Quanto ai diritti di visita del padre, ella ne chiede regolamentazione come da ricorso e, sotto il profilo economico, la ricorrente chiede che il marito le corrisponda la somma mensile di €
400,00 per ciascuno dei due figli, per un totale di € 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per la prole nonchè la somma mensile di € 300,00 mensili, per il proprio mantenimento, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese. Ha altresì chiesto di disporre che la ricorrente percepisca l'intera misura dell'AUU erogato dall'INPS per i figli, nonché eventuali indennità erogate ad altro titolo, che l'automobile Ford Puma targata GK855GD di proprietà della ricorrente rimanga in esclusivo possesso della medesima, di ordinare al Sig. di voler provvedere unitamente alla CP_1
Sig.ra alla chiusura del conto corrente numero 0000105004278 Parte_1 acceso presso la Filiale Unicredit S.p.A. di Alatri (FR) disponendo che il saldo attivo venga suddiviso in parti uguali e di voler chiedere unitamente alla Sig.ra il Parte_1 rimborso dei due buoni fruttiferi postali rispettivamente di € 10.000,00 e di € 5.000,00 sottoscritti in data 27.03.2015 disponendo che il controvalore venga suddiviso in parti uguali;
il tutto con vittoria di spese da devolversi in favore dell'Erario essendo la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio per non abbienti.
Costituitosi in giudizio il SI. non si è opposto alla domanda di CP_1 separazione del coniuge ma anzi in via riconvenzionale ne ha chiesto l'addebito alla moglie Per_ argomentando e narrando di diversi episodi verificatisi dopo la nascita del primo figlio , avvenuta nel 2010, caratterizzati da condotte offensive e aggressive della moglie nei confronti tanto del marito quanto dei figli , tali da indurre il resistente a profondersi in vani tentativi ed esortazioni alla moglie affinchè ella intraprendesse, anche congiuntamente al marito, un percorso psicologico;
che anche la cura farmacologica cui la ricorrente aveva forzosamente acconsentito a sottoporsi veniva da costei interrotta dopo un breve periodo. Egli ha esposto che la situazione familiare è precipitata a partire dal 6 febbraio 2024, giorno in cui il SI. e la figlia CP_1 Per_2
Pag. 3 di 9 hanno scoperto, tramite una conversazione whatsapp rimasta aperta sul pc, che la SI.ra Parte_1 aveva una relazione extra-coniugale; alla scoperta sono conseguiti continui litigi fino al mese di
Marzo 2024, quando il ricorrente, nonostante la delusione e la sofferenza per la scoperta fatta, proponeva alla moglie di cercare di ricostruire il loro rapporto;
tentativi in funzione dei quali il resistente, pressato dalle continue richieste della ricorrente, provvedeva all'acquisto di un'auto per la moglie con un anticipo sulla sua posizione previdenziale complementare, e che risultavano vani perché dopo circa un mese, i figli riferivano al padre circostanze dalle quali desumere che la relazione continuasse;
infatti nel mese di Luglio 2024, durante la vacanza estiva della famiglia, il SI. rinveniva un'altra conversazione della moglie con un contatto con il quale scambiava CP_1 nuovamente messaggi di natura amorosa e che si era rivelato poi la stessa persona con cui l'attrice chattava già a Febbraio 2024; che da Luglio 2024 sono aumentati gli atteggiamenti aggressivi e le offese da parte dell'attrice nei confronti del marito, anche alla presenza dei figli;
che le aggressioni sono sviluppate poi anche in atteggiamenti di totale disinteresse della moglie verso il coniuge, financo conseguenti all'incidente avvenuto in data 02/08/2024, mentre il si stava CP_1 recando a lavoro dopo una discussione con la moglie relativa al divorzio – nella quale la stessa diceva che gli avrebbe tolto tutto, che il loro non era un divorzio ma una guerra –, in seguito al quale riportava diverse lesioni e fratture vertebrali, cui è conseguita una ridotta mobilità che gli impedisce di guidare l'auto e, pertanto, lo costringe a rivolgersi sempre a familiari o amici per recarsi in qualsiasi luogo (visite mediche di controllo, spesa per il nucleo familiare, ecc.); dopo l'incidente l'attrice si è disinteressata del coniuge, recandosi al mare con i figli, talvolta anche da sola, piuttosto che accudire il marito;
che in data 25/10/2024, mentre il padre e i due figli stavano facendo colazione, la moglie ha provocato una discussione col marito e ha cominciando a spingerlo e il , per proteggersi da eventuali gesti improvvisi che avrebbero potuto CP_1 peggiorare il suo stato di fragilità fisica a seguito dell'incidente, con il braccio destro ha scansato il braccio della moglie che a questo punto è uscita di casa ed ha richiesto l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri, sostenendo che il marito la stesse picchiando;
che da alcuni mesi la moglie gli rivolge pesanti e gratuite accuse, sempre alla presenza dei figli, accusandolo addirittura di consumo di sostanze stupefacenti. Al contrario, è la moglie a tenere comportamenti Per_ particolarmente aggressivi anche nei confronti dei due figli, e che ella, che Per_2 costantemente frequenta una palestra e una piscina dove svolge nuoto libero, a volte trascorre intere giornate fuori casa, uscendo la mattina e rientrando la sera mentre il marito impiega tutto il
Pag. 4 di 9 Per_ suo tempo libero dal lavoro con i figli ed assistendoli nello svolgimento dei compiti Per_2 scolastici e seguendoli nelle loro attività pomeridiane.
Pur confermando che sin da quando i coniugi hanno contratto matrimonio, l'unico a svolgere attività lavorativa è il SI. , il quale è dipendente della ELBI INTERNATIONAL S.P.A. CP_1
e percepisce uno stipendio mensile netto di circa € 1.700,00-1.800,00, egli ha chiarito che la SI.ra non ha lavorato unicamente per sua scelta e non perché mancassero possibilità Parte_1 lavorative: dopo aver svolto una prova lavorativa presso l'agriturismo “Il girasole”, ad Alatri, ella decideva di non proseguire con tale attività lavorativa, dichiarando di farsi bastare lo stipendio del marito;
ella ha anche rifiutato l'aiuto che le sorelle del SI. le avevano offerto per trovare CP_1 un impiego, chiedendole di provvedere alle traduzioni dei certificati rilasciati in Romania, riguardanti la sua istruzione e le sue qualifiche;
che in ogni caso, ad oggi, considerata la sua età
(45 anni) nonché quella dei figli, ormai di 14 e 12 anni, potrebbe assolutamente svolgere attività lavorativa – quanto meno nella fascia oraria in cui i ragazzi sono a scuola – nel settore della ristorazione in cui ha una pregressa esperienza.
Egli ha confermato di aver ritirato la carta bancomat alla moglie, l'unica in possesso dei coniugi e sempre stata a disposizione della moglie, perché ogni mese venivano prelevate consistenti somme di denaro, non appena accreditato lo stipendio del SI. , nonostante la gran parte dei CP_1 pagamenti relativi alle spese quotidiane ordinarie (supermercato, farmacia, dentista, abbigliamento ecc.) venissero poi effettuate con la carta Bancomat e non in contanti;
che per tale ragione egli in data 23.09.2024, ha aperto un nuovo conto corrente, intestato solo a sé, eseguendo un'operazione di giroconto di € 5.504,00 per continuare a far fronte alle eSIenze familiari, cui ha sempre provveduto soltanto lui;
ha precisato che la carta Poste Pay Evolution intestata alla moglie presenta un saldo attuale di € 2.259,14 che, lungi dall'esser “frutto di tutti i risparmi accumulati nel corso degli anni”, è invece il risultato di recenti accrediti rispettivamente di € 997,00 in data
19/07/2024, € 997,00 in data 02/09/2024 e € 600,00 in data 20/09/2024 prelevati dal conto cointestato.
Egli ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocamento di entrambi presso il padre, e con conseguente assegnazione della casa coniugale a quest'ultimo, perchè entrambi i minori hanno un ottimo rapporto con il padre che trascorre gran parte del suo tempo libero con loro;
nonché per via degli atteggiamenti aggressivi della moglie nei confronti del coniuge e dei figli che costituiscono un grave pregiudizio per la serena crescita dei figli e, hanno determinato un
Pag. 5 di 9 Per_ Per_ Per_ progressivo distacco di ed nei confronti della madre che, per quanto riguarda si è trasformato in un rapporto altamente conflittuale. Stante la richiesta di collocamento dei figli presso il padre, determinarsi un contributo al mantenimento dei figli a carico della madre non inferiore ad € 100,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nella denegata ipotesi di assegnazione della casa alla SI.ra e collocamento dei figli presso la madre, Parte_1 chiede determinarsi, a carico del SI. , un contributo mensile al mantenimento non CP_1 superiore ad € 250,00 per ciascun figlio, nell'ipotesi in cui dovesse stabilirsi che l'assegno unico per i figli, di € 398,00, venga corrisposto direttamente alla SI.ra . Parte_1
Egli ha chiarito che l'immobile che fu abitazione dei defunti genitori è di proprietà delle sue sorelle perchè la madre del SI. ha donato a quest'ultimo la casa coniugale dove risiede la CP_1 famiglia e tale immobile è tenuto a disposizione ed utilizzato nei periodi estivi e delle festività per ospitare il figlio della SI.ra che vive altrove e, dunque, non potrebbe CP_3 CP_1 certamente essere utilizzato dal convenuto.
Chiede rigettarsi la richiesta di un assegno di mantenimento in favore della SI.ra , in Parte_1 conseguenza dell'addebito della separazione da pronunciarsi a carico della stessa, tanto per violazione degli obblighi di fedeltà discendenti dal matrimonio quanto in conseguenza dei comportamenti aggressivi perpetrati nei confronti del coniuge e dei figli. Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere di non pronunciare l'addebito, considerata la capacità lavorativa dell'attrice già evidenziata, chiede, in ogni caso, rigettarsi la richiesta di un assegno di mantenimento in favore della SI. . Parte_1
Ha dunque chiesto la pronuncia della separazione dei coniugi con addebito alla moglie Per_ stabilendo: a) l'affidamento condiviso dei figli ed con collocamento presso il padre Per_2 ed assegnazione della casa coniugale a quest'ultimo; b) l'ordine alla SI.ra di Parte_1 abbandonare l'abitazione coniugale e trovare altra sistemazione e, a tal fine, l'ordine ai coniugi di chiedere rimborso dei due Buoni Fruttiferi Postali a loro cointestati, affinché la SI.ra Parte_1 disponga della somma necessaria per trovare una nuova sistemazione, in attesa di un impiego lavorativo;
c) conseguentemente, nonché in ogni caso, essendo la SI.ra dotata ci Parte_1 capacità lavorativa, rigettare la richiesta di mantenimento in favore della stessa o, nella denegata ipotesi di accoglimento, rideterminarlo nella misura massima di € 200,00 mensili;
d) disporre che i figli minori e siano affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_3 Persona_4 genitori, salvo l'esito della CTU renda opportuno disporre l'affidamento esclusivo degli stessi al
Pag. 6 di 9 padre, in ogni caso con collocamento dei figli presso il SI. ; e) rigettare la domanda di CP_1 assegnazione della casa familiare alla SI.ra ed assegnarla al SI. che vi abiterà Parte_1 CP_1 con i figli;
f) disporre che la SI. versi al SI. un assegno mensile di € 200,00 Parte_1 CP_1
Per_ Per_ quale contributo al mantenimento dei figli ed o, nella denegata ipotesi di collocamento dei figli presso la madre e assegnazione della casa familiare a quest'ultima, rideterminare il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di € 500,00 per entrambi i figli, in caso venga disposto il versamento dell'assegno unico (pari ad € 398,00) direttamente all'attrice, da quest'ultima richiesto;
g) disporre che ciascun genitore sostenga, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli
Depositate le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., la ricorrente formulava a sua volta domanda di addebito della separazione al marito;
in esito alla comparizione delle parti, infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione, sentiti i due figli minori della coppia ed emessi i provvedimenti provvisori e indifferibili, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza concedere i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. siccome espressamente rinunciati.
2. Preliminarmente, in merito alla competenza territoriale del Tribunale adito, visto l'art. 473 bis.11 c.p.c. il quale fissa la competenza per territorio nel Tribunale del luogo in cui ha residenza abituale il minore nei confronti del quale debbano essere assunti provvedimenti, ovvero del
Tribunale del luogo in cui si trovava l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
in tutti gli altri casi, a mente dell'art. 473 bis. 47
c.p.c. richiamato espressamente dall'ultimo cpv dell'473 bis.11 c.p.c. , la competenza territoriale si radica in capo al Tribunale del luogo in cui ha residenza il convenuto o, in caso di sua irreperibilità e di sua residenza all'estero, del luogo di residenza del ricorrente o, se anche questi risiede all'estero, di qualunque Tribunale della Repubblica;
rilevato che dalle certificazioni anagrafiche versate in atti risulta che: Per_
- la prole minore e segnatamente i due figli della coppia e nati a Alatri il Persona_4
05/04/2010 (14 anni l'uno) e il 28/04/2012 (12 anni l'altra) risiedono a Alatri in via Colle
Santa Lucia n. 34;
- entrambi i coniugi sono residenti in [...];
Pag. 7 di 9 Comune ricompreso nel Circondario del Tribunale adito, sussiste la competenza territoriale del
Tribunale a conoscere la presente controversia.
3. Alla luce del tenore degli atti del giudizio e della condotta reciprocamente tenuta dalle parti, nonchè della gravità dei reciproci addebiti e contestazioni, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di separazione giudiziale, posto che la asperità dei rapporti tra le parti, emersa già dal tenore degli scritti difensivi ed anche all'udienza di comparizione delle parti, non è venuta meno né si è ricomposta nel tempo ed è tale da far ritenere inopportuna una prosecuzione della convivenza. D'altra parte entrambi i coniugi hanno invocato la pronuncia parziale di separazione, il che, tenuto conto del tempo trascorso dalla instaurazione del giudizio senza che sia intervenuta una riconciliazione, dimostra che è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi e che la convivenza non è ormai ulteriormente proseguibile.
Per tali motivi, la domanda di separazione dei coniugi merita accoglimento.
4. La causa deve proseguire per le restanti questioni a carattere patrimoniale , ciò cui si provvede con ordinanza separata di rimessione sul ruolo istruttorio.
5. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di nel giudizio di Parte_1 CP_1 separazione giudiziale dei coniugi iscritto al n. 2019/2024 r.g., ogni contraria istanza disattesa e respinta, così decide:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi (nato a [...] il CP_1
24/02/1968) e (nata a [...]- ROMANIA - il Parte_1
25/03/1979), i quali hanno contratto matrimonio il 25/03/2006 in ALATRI (FR) trascritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 7 Parte I Anno 2006;
- MANDA al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di ALATRI (FR) per le annotazioni ex art. 69 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Atto n. 7 Parte I Anno 2006);
Pag. 8 di 9 - RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
- SPESE al definitivo.
Così deciso nella camera di conSIlio del Tribunale di Frosinone il 06/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Simona Di Nicola dott. Francesco Mancini
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale e nelle persone di: dott. Francesco MANCINI Presidente dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 05/02/2025, e pendente tra
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Cristian Sarrecchia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Sora alla via Piemonte n. 37 giusta procura alle liti in atti
- Parte ricorrente -
E
, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Galluccio e dall'Avv.to Cecilia Mastromattei ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Frosinone alla via Tagliamento n. 18 giusta procura alle lite allegata alla memoria difensiva
- Parte resistente -
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Separazione giudiziale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza del 05/02/2025 le parti costituite hanno concluso come da processo verbale di udienza (da intendersi qui integralmente richiamato per relationem e ritrascritto). FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 03.10.2024 la SI.ra , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile in data 25.03.2006 con il Sig. in Alatri (FR), CP_1 trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Alatri Anno 2006 Parte 1 Serie
N. 7, ove i coniugi hanno sempre convissuto in un'abitazione di proprietà esclusiva del marito e dotata di due ingressi, uno in Via Colle Santa Lucia n. 34 e l'altro in Vicolo della Campana;
che Per_ Per_ dall'unione sono nati due figli, ed ha esposto di essere casalinga e priva di redditi;
mentre il Sig. ha come titolo di studio diploma magistrale, è dipendente (operaio CP_1 livello C3) presso la “Elbi International S.p.A.” di Alatri (FR) da cui ritrae uno stipendio mensile di circa € 1.900,00 per numero 14 mensilità; lo stesso percepisce dall'Inps il 100% dell'assegno unico universale (circa € 398,00 mensili). La SI.ra ha dichiarato di non essere Parte_1 proprietaria di alcun diritto immobiliare neppure in quota né di quote sociali e di essere proprietaria solo della automobile Ford Puma targata GK855GD; mentre il Sig. è CP_1 proprietario esclusivo dell'immobile sito in Alatri (FR) Vicolo della Campana n.12 Piano T-1 che costituisce la casa coniugale e dell'automobile Ford Cmax targata DX179SS. Ha rappresentato che i coniugi sono cointestatari di conto corrente numero 0000105004278 acceso presso la Filiale Unicredit S.p.A. di Alatri con un saldo al 25.09.2024 di € 1.537,43 e che il resistente ha preteso il 20.09.2024 dalla ricorrente la restituzione del bancomat e in data
23.09.2024 ha eseguito un'operazione di giroconto di € 5.504,00 su un altro conte corrente al medesimo intestato, nonchè sono cointestatari di due buoni fruttiferi postali rispettivamente di €
10.000,00 e di € 5.000,00 sottoscritti in data 27.03.2015 e con scadenza nell'anno 2032; la ricorrente è intestataria di una carta Poste Pay Evolution con un saldo attuale di € 2.259,14, frutto di tutti i risparmi accumulati nel corso degli anni.
Essendo negli anni venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi - che da tempo dormono separatamente - in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, la ricorrente si è determinata ad invocare la separazione giudiziale. Al riguardo ha rappresentato che la causa del disgregamento dell'unione coniugale col è ascrivibile ai comportamenti, financo verbalmente aggressivi alla presenza CP_1 dei minori, di cui costui si è reso responsabile, caratterizzati da un'immotivata gelosia, e probabilmente dall'uso di sostanze stupefacenti. Ciò nonostante la ricorrente chiede che i figli minorenni restino affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, pur continuando a vivere ed
Pag. 2 di 9 abitare con la madre e in ragione della convivenza con i figli e della propria situazione economico-patrimoniale, chiede l'assegnazione a sé della casa coniugale sita in Alatri (FR) alla
Via Colle Santa Lucia n.34 con i relativi mobili, arredi e suppellettili, disponendo che il padre si trasferisca in altra abitazione, peraltro potendo questi utilizzare l'immobile che fu' dei propri defunti genitori, che dista meno di cinquanta metri dall'abitazione coniugale e che attualmente, pur essendo di proprietà delle di lui sorelle e , è disabitata. CP_2 Controparte_3
Quanto ai diritti di visita del padre, ella ne chiede regolamentazione come da ricorso e, sotto il profilo economico, la ricorrente chiede che il marito le corrisponda la somma mensile di €
400,00 per ciascuno dei due figli, per un totale di € 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per la prole nonchè la somma mensile di € 300,00 mensili, per il proprio mantenimento, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese. Ha altresì chiesto di disporre che la ricorrente percepisca l'intera misura dell'AUU erogato dall'INPS per i figli, nonché eventuali indennità erogate ad altro titolo, che l'automobile Ford Puma targata GK855GD di proprietà della ricorrente rimanga in esclusivo possesso della medesima, di ordinare al Sig. di voler provvedere unitamente alla CP_1
Sig.ra alla chiusura del conto corrente numero 0000105004278 Parte_1 acceso presso la Filiale Unicredit S.p.A. di Alatri (FR) disponendo che il saldo attivo venga suddiviso in parti uguali e di voler chiedere unitamente alla Sig.ra il Parte_1 rimborso dei due buoni fruttiferi postali rispettivamente di € 10.000,00 e di € 5.000,00 sottoscritti in data 27.03.2015 disponendo che il controvalore venga suddiviso in parti uguali;
il tutto con vittoria di spese da devolversi in favore dell'Erario essendo la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio per non abbienti.
Costituitosi in giudizio il SI. non si è opposto alla domanda di CP_1 separazione del coniuge ma anzi in via riconvenzionale ne ha chiesto l'addebito alla moglie Per_ argomentando e narrando di diversi episodi verificatisi dopo la nascita del primo figlio , avvenuta nel 2010, caratterizzati da condotte offensive e aggressive della moglie nei confronti tanto del marito quanto dei figli , tali da indurre il resistente a profondersi in vani tentativi ed esortazioni alla moglie affinchè ella intraprendesse, anche congiuntamente al marito, un percorso psicologico;
che anche la cura farmacologica cui la ricorrente aveva forzosamente acconsentito a sottoporsi veniva da costei interrotta dopo un breve periodo. Egli ha esposto che la situazione familiare è precipitata a partire dal 6 febbraio 2024, giorno in cui il SI. e la figlia CP_1 Per_2
Pag. 3 di 9 hanno scoperto, tramite una conversazione whatsapp rimasta aperta sul pc, che la SI.ra Parte_1 aveva una relazione extra-coniugale; alla scoperta sono conseguiti continui litigi fino al mese di
Marzo 2024, quando il ricorrente, nonostante la delusione e la sofferenza per la scoperta fatta, proponeva alla moglie di cercare di ricostruire il loro rapporto;
tentativi in funzione dei quali il resistente, pressato dalle continue richieste della ricorrente, provvedeva all'acquisto di un'auto per la moglie con un anticipo sulla sua posizione previdenziale complementare, e che risultavano vani perché dopo circa un mese, i figli riferivano al padre circostanze dalle quali desumere che la relazione continuasse;
infatti nel mese di Luglio 2024, durante la vacanza estiva della famiglia, il SI. rinveniva un'altra conversazione della moglie con un contatto con il quale scambiava CP_1 nuovamente messaggi di natura amorosa e che si era rivelato poi la stessa persona con cui l'attrice chattava già a Febbraio 2024; che da Luglio 2024 sono aumentati gli atteggiamenti aggressivi e le offese da parte dell'attrice nei confronti del marito, anche alla presenza dei figli;
che le aggressioni sono sviluppate poi anche in atteggiamenti di totale disinteresse della moglie verso il coniuge, financo conseguenti all'incidente avvenuto in data 02/08/2024, mentre il si stava CP_1 recando a lavoro dopo una discussione con la moglie relativa al divorzio – nella quale la stessa diceva che gli avrebbe tolto tutto, che il loro non era un divorzio ma una guerra –, in seguito al quale riportava diverse lesioni e fratture vertebrali, cui è conseguita una ridotta mobilità che gli impedisce di guidare l'auto e, pertanto, lo costringe a rivolgersi sempre a familiari o amici per recarsi in qualsiasi luogo (visite mediche di controllo, spesa per il nucleo familiare, ecc.); dopo l'incidente l'attrice si è disinteressata del coniuge, recandosi al mare con i figli, talvolta anche da sola, piuttosto che accudire il marito;
che in data 25/10/2024, mentre il padre e i due figli stavano facendo colazione, la moglie ha provocato una discussione col marito e ha cominciando a spingerlo e il , per proteggersi da eventuali gesti improvvisi che avrebbero potuto CP_1 peggiorare il suo stato di fragilità fisica a seguito dell'incidente, con il braccio destro ha scansato il braccio della moglie che a questo punto è uscita di casa ed ha richiesto l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri, sostenendo che il marito la stesse picchiando;
che da alcuni mesi la moglie gli rivolge pesanti e gratuite accuse, sempre alla presenza dei figli, accusandolo addirittura di consumo di sostanze stupefacenti. Al contrario, è la moglie a tenere comportamenti Per_ particolarmente aggressivi anche nei confronti dei due figli, e che ella, che Per_2 costantemente frequenta una palestra e una piscina dove svolge nuoto libero, a volte trascorre intere giornate fuori casa, uscendo la mattina e rientrando la sera mentre il marito impiega tutto il
Pag. 4 di 9 Per_ suo tempo libero dal lavoro con i figli ed assistendoli nello svolgimento dei compiti Per_2 scolastici e seguendoli nelle loro attività pomeridiane.
Pur confermando che sin da quando i coniugi hanno contratto matrimonio, l'unico a svolgere attività lavorativa è il SI. , il quale è dipendente della ELBI INTERNATIONAL S.P.A. CP_1
e percepisce uno stipendio mensile netto di circa € 1.700,00-1.800,00, egli ha chiarito che la SI.ra non ha lavorato unicamente per sua scelta e non perché mancassero possibilità Parte_1 lavorative: dopo aver svolto una prova lavorativa presso l'agriturismo “Il girasole”, ad Alatri, ella decideva di non proseguire con tale attività lavorativa, dichiarando di farsi bastare lo stipendio del marito;
ella ha anche rifiutato l'aiuto che le sorelle del SI. le avevano offerto per trovare CP_1 un impiego, chiedendole di provvedere alle traduzioni dei certificati rilasciati in Romania, riguardanti la sua istruzione e le sue qualifiche;
che in ogni caso, ad oggi, considerata la sua età
(45 anni) nonché quella dei figli, ormai di 14 e 12 anni, potrebbe assolutamente svolgere attività lavorativa – quanto meno nella fascia oraria in cui i ragazzi sono a scuola – nel settore della ristorazione in cui ha una pregressa esperienza.
Egli ha confermato di aver ritirato la carta bancomat alla moglie, l'unica in possesso dei coniugi e sempre stata a disposizione della moglie, perché ogni mese venivano prelevate consistenti somme di denaro, non appena accreditato lo stipendio del SI. , nonostante la gran parte dei CP_1 pagamenti relativi alle spese quotidiane ordinarie (supermercato, farmacia, dentista, abbigliamento ecc.) venissero poi effettuate con la carta Bancomat e non in contanti;
che per tale ragione egli in data 23.09.2024, ha aperto un nuovo conto corrente, intestato solo a sé, eseguendo un'operazione di giroconto di € 5.504,00 per continuare a far fronte alle eSIenze familiari, cui ha sempre provveduto soltanto lui;
ha precisato che la carta Poste Pay Evolution intestata alla moglie presenta un saldo attuale di € 2.259,14 che, lungi dall'esser “frutto di tutti i risparmi accumulati nel corso degli anni”, è invece il risultato di recenti accrediti rispettivamente di € 997,00 in data
19/07/2024, € 997,00 in data 02/09/2024 e € 600,00 in data 20/09/2024 prelevati dal conto cointestato.
Egli ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocamento di entrambi presso il padre, e con conseguente assegnazione della casa coniugale a quest'ultimo, perchè entrambi i minori hanno un ottimo rapporto con il padre che trascorre gran parte del suo tempo libero con loro;
nonché per via degli atteggiamenti aggressivi della moglie nei confronti del coniuge e dei figli che costituiscono un grave pregiudizio per la serena crescita dei figli e, hanno determinato un
Pag. 5 di 9 Per_ Per_ Per_ progressivo distacco di ed nei confronti della madre che, per quanto riguarda si è trasformato in un rapporto altamente conflittuale. Stante la richiesta di collocamento dei figli presso il padre, determinarsi un contributo al mantenimento dei figli a carico della madre non inferiore ad € 100,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nella denegata ipotesi di assegnazione della casa alla SI.ra e collocamento dei figli presso la madre, Parte_1 chiede determinarsi, a carico del SI. , un contributo mensile al mantenimento non CP_1 superiore ad € 250,00 per ciascun figlio, nell'ipotesi in cui dovesse stabilirsi che l'assegno unico per i figli, di € 398,00, venga corrisposto direttamente alla SI.ra . Parte_1
Egli ha chiarito che l'immobile che fu abitazione dei defunti genitori è di proprietà delle sue sorelle perchè la madre del SI. ha donato a quest'ultimo la casa coniugale dove risiede la CP_1 famiglia e tale immobile è tenuto a disposizione ed utilizzato nei periodi estivi e delle festività per ospitare il figlio della SI.ra che vive altrove e, dunque, non potrebbe CP_3 CP_1 certamente essere utilizzato dal convenuto.
Chiede rigettarsi la richiesta di un assegno di mantenimento in favore della SI.ra , in Parte_1 conseguenza dell'addebito della separazione da pronunciarsi a carico della stessa, tanto per violazione degli obblighi di fedeltà discendenti dal matrimonio quanto in conseguenza dei comportamenti aggressivi perpetrati nei confronti del coniuge e dei figli. Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere di non pronunciare l'addebito, considerata la capacità lavorativa dell'attrice già evidenziata, chiede, in ogni caso, rigettarsi la richiesta di un assegno di mantenimento in favore della SI. . Parte_1
Ha dunque chiesto la pronuncia della separazione dei coniugi con addebito alla moglie Per_ stabilendo: a) l'affidamento condiviso dei figli ed con collocamento presso il padre Per_2 ed assegnazione della casa coniugale a quest'ultimo; b) l'ordine alla SI.ra di Parte_1 abbandonare l'abitazione coniugale e trovare altra sistemazione e, a tal fine, l'ordine ai coniugi di chiedere rimborso dei due Buoni Fruttiferi Postali a loro cointestati, affinché la SI.ra Parte_1 disponga della somma necessaria per trovare una nuova sistemazione, in attesa di un impiego lavorativo;
c) conseguentemente, nonché in ogni caso, essendo la SI.ra dotata ci Parte_1 capacità lavorativa, rigettare la richiesta di mantenimento in favore della stessa o, nella denegata ipotesi di accoglimento, rideterminarlo nella misura massima di € 200,00 mensili;
d) disporre che i figli minori e siano affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_3 Persona_4 genitori, salvo l'esito della CTU renda opportuno disporre l'affidamento esclusivo degli stessi al
Pag. 6 di 9 padre, in ogni caso con collocamento dei figli presso il SI. ; e) rigettare la domanda di CP_1 assegnazione della casa familiare alla SI.ra ed assegnarla al SI. che vi abiterà Parte_1 CP_1 con i figli;
f) disporre che la SI. versi al SI. un assegno mensile di € 200,00 Parte_1 CP_1
Per_ Per_ quale contributo al mantenimento dei figli ed o, nella denegata ipotesi di collocamento dei figli presso la madre e assegnazione della casa familiare a quest'ultima, rideterminare il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di € 500,00 per entrambi i figli, in caso venga disposto il versamento dell'assegno unico (pari ad € 398,00) direttamente all'attrice, da quest'ultima richiesto;
g) disporre che ciascun genitore sostenga, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli
Depositate le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., la ricorrente formulava a sua volta domanda di addebito della separazione al marito;
in esito alla comparizione delle parti, infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione, sentiti i due figli minori della coppia ed emessi i provvedimenti provvisori e indifferibili, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza concedere i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. siccome espressamente rinunciati.
2. Preliminarmente, in merito alla competenza territoriale del Tribunale adito, visto l'art. 473 bis.11 c.p.c. il quale fissa la competenza per territorio nel Tribunale del luogo in cui ha residenza abituale il minore nei confronti del quale debbano essere assunti provvedimenti, ovvero del
Tribunale del luogo in cui si trovava l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
in tutti gli altri casi, a mente dell'art. 473 bis. 47
c.p.c. richiamato espressamente dall'ultimo cpv dell'473 bis.11 c.p.c. , la competenza territoriale si radica in capo al Tribunale del luogo in cui ha residenza il convenuto o, in caso di sua irreperibilità e di sua residenza all'estero, del luogo di residenza del ricorrente o, se anche questi risiede all'estero, di qualunque Tribunale della Repubblica;
rilevato che dalle certificazioni anagrafiche versate in atti risulta che: Per_
- la prole minore e segnatamente i due figli della coppia e nati a Alatri il Persona_4
05/04/2010 (14 anni l'uno) e il 28/04/2012 (12 anni l'altra) risiedono a Alatri in via Colle
Santa Lucia n. 34;
- entrambi i coniugi sono residenti in [...];
Pag. 7 di 9 Comune ricompreso nel Circondario del Tribunale adito, sussiste la competenza territoriale del
Tribunale a conoscere la presente controversia.
3. Alla luce del tenore degli atti del giudizio e della condotta reciprocamente tenuta dalle parti, nonchè della gravità dei reciproci addebiti e contestazioni, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di separazione giudiziale, posto che la asperità dei rapporti tra le parti, emersa già dal tenore degli scritti difensivi ed anche all'udienza di comparizione delle parti, non è venuta meno né si è ricomposta nel tempo ed è tale da far ritenere inopportuna una prosecuzione della convivenza. D'altra parte entrambi i coniugi hanno invocato la pronuncia parziale di separazione, il che, tenuto conto del tempo trascorso dalla instaurazione del giudizio senza che sia intervenuta una riconciliazione, dimostra che è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi e che la convivenza non è ormai ulteriormente proseguibile.
Per tali motivi, la domanda di separazione dei coniugi merita accoglimento.
4. La causa deve proseguire per le restanti questioni a carattere patrimoniale , ciò cui si provvede con ordinanza separata di rimessione sul ruolo istruttorio.
5. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di nel giudizio di Parte_1 CP_1 separazione giudiziale dei coniugi iscritto al n. 2019/2024 r.g., ogni contraria istanza disattesa e respinta, così decide:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi (nato a [...] il CP_1
24/02/1968) e (nata a [...]- ROMANIA - il Parte_1
25/03/1979), i quali hanno contratto matrimonio il 25/03/2006 in ALATRI (FR) trascritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 7 Parte I Anno 2006;
- MANDA al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di ALATRI (FR) per le annotazioni ex art. 69 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Atto n. 7 Parte I Anno 2006);
Pag. 8 di 9 - RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
- SPESE al definitivo.
Così deciso nella camera di conSIlio del Tribunale di Frosinone il 06/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Simona Di Nicola dott. Francesco Mancini
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