Articolo 13 della Legge 30 dicembre 1991, n. 414
Articolo 12Articolo 14
Versione
1 gennaio 1992
Art. 13. (Frazionabilita' dei contributi) 1. I contributi minimi di cui agli articoli 11 e 12 sono commisurati in dodicesimi ai mesi di effettiva iscrizione alla Cassa nell'anno solare, secondo modalita' stabilite con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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