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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/06/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
Malattia professionale In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario di Pace dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n. 1070/2020 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Guido Pierluigi) Parte_1
- ricorrente -
nei confronti di
(avv. Andrea Bellucci) CP_1
- resistente - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del 13 giugno 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27/11/2020 si è rivolto al Tribunale di Parte_1
Perugia, in funzione di Giudice del Lavoro, lamentando il mancato riconoscimento da parte dell' della natura professionale della patologia da cui è dichiarato affetto (“tendinite del CP_1 sovraspinoso (o tendinite cuffia rotatori) cronico degenerativa bilateralmente”) a causa delle mansioni svolte dal 2007 al 2015, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Perugia, Sez. Lavoro, ogni contraria istanza disattesa,
- accertare e dichiarare la sussistenza della malattia tendinite del sovraspinoso e/o di qualsiasi altra malattia riconducibile alla sintomatologia sofferta e allegata dal ricorrente e,
- accertato il nesso causale fra la stessa malattia e il lavoro svolto dal ricorrente accertare e dichiarare la professionalità della stessa malattia nella misura del 9% o nella diversa misura, maggiore o minore, risultante di giustizia, anche in considerazione degli aggravamenti successivi alla denuncia di malattia professionale dovuti alla natura degenerativa della patologia sofferta, ai sensi dell'art. 149 disp. att. cpc
e per l'effetto
Pag. 1 di 7 - condannare Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., a versare all'odierno ricorrente la rendita
[...]
e/o le altre indennità consequenziali e, comunque, nella misura risultata di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come da legge.
- Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi a favore del sottoscritto Avv. Guido
Pierluigi che si dichiara antistatario”.
In estrema sintesi, a fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto:
- di avere iniziato a lavorare nel 1991, con qualifica di operaio alle dipendenze della
Alimentaristi Riuniti A.Ri. Società Cooperativa a R.L., poi assorbita dalla Controparte_3
(dove tuttora è occupato con la qualifica di magazziniere sin dal luglio 1997)
[...]
rispettando un orario di lavoro di 7,45 ore quotidiane per 22 giorni mensili;
- che le proprie mansioni hanno subito mutamenti nel tempo, essendosi occupato dal 1997 al
2000 di movimentazione manuale di prodotti alimentari, prelevandoli da scaffalature poste all'interno del magazzino merce e composte da tre ripiani profondi oltre un metro, l'ultimo dei quali posto ad un'altezza di due metri;
- di avere dovuto tenere, nell'espletamento delle proprie mansioni, posture incongrue con particolare riferimento alle braccia sopra o all'altezza delle spalle, non disponendo di macchinari appositi per movimentare prodotti dal peso variabile che potevano arrivare fino a
25 chilogrammi;
- di avere dovuto spingere manualmente, per molte volte al giorno, un carello su cui erano poi posizionati i prodotti per essere trasportati all'esterno dei locali aziendali;
- di essersi, poi, occupato dall'anno 2000 alla fine dell'anno 2011 della movimentazione e del lavaggio di casse vuote per alimenti “frigo”, attività per la cui esecuzione occorreva produrre un importante sforzo fisico comportante, tra l'altro, il sollevamento a mano delle suddette casse impilate in colonne;
- che dal 2012 al 2015 la movimentazione delle casse vuote per alimenti “frigo” era stata svolta con modalità operative parzialmente diverse rispetto al passato, essendosi l'azienda munita di un nuovo macchinario per l'esecuzione di dette lavorazioni, senza che ciò avesse tuttavia eliminato la necessità di assumere, nell'espletamento delle proprie mansioni, continue e ripetute posture incongrue gravanti sulle spalle;
- di avere dal 2016 svolto altre mansioni, essendo stato adibito alla movimentazione, tramite un muletto elettrico, delle casse vuote precedentemente lavate da altri addetti, attività comportante
Pag. 2 di 7 tuttavia pur essa l'incolonnamento manuale delle casse con movimenti al di sopra delle spalle per almeno 100/150 volte al giorno, nonché fino al 2017 di essere stato assegnato al lavaggio delle casse per almeno un giorno a settimana;
- che avendo egli dovuto, per l'espletamento delle suddette mansioni, alzare ripetutamente le braccia sopra l'altezza delle spalle (3 anni per 600 volte al giorno con pesi di 500 gr-25 kg, per altri 12 anni per oltre mille volte al giorno, con pesi di circa 750 gr, per i successivi anni per circa 300 volte al giorno), dopo la visita medica periodica del 2015 era stato considerato “idoneo parzialmente per le seguenti limitazioni: evitare la movimentazione di carichi di peso superiore ai 10 kg”;
- di essersi visto costretto, per valutare la propria condizione fisica stante i continui e lancinanti dolori alle spalle e ipomobilità delle stesse, ad effettuare alcuni esami specifici, dai quali emergevano le problematiche sanitarie causa dei suddetti disturbi di salute, certificati in data
11/12/2017 dal proprio medico legale come “tendinite del sovraspinoso (o tendinite cuffia rotatori) cronico degenerativa Bilateralmente”;
- di avere presentato presso l' in data 18/12/2017 denuncia per il riconoscimento della CP_1
malattia professionale che era stata, tuttavia, rigettata;
- di essersi sottoposto ad ulteriori valutazioni mediche di tipo specialistico all'esito delle quali, il proprio consulente medico-legale aveva confermato l'esistenza di una malattia ad esito professionale, da considerarsi tabellata per la diagnosi, le lavorazioni svolte e i tempi di manifestazione della patologia, e con percentuale invalidante del 9%;
- di avere, conseguentemente, presentato in data 19/07/2018 opposizione amministrativa contro il suddetto provvedimento di rigetto dell' , richiedendo visita collegiale;
CP_1
- che, all'esito della nuova visita, l' in data 20/07/2019 gli aveva comunicato il rigetto CP_1
dell'opposizione, per difetto del nesso causale tra la patologia e lo svolgimento delle mansioni lavorative;
- di non avere mai sofferto, prima di iniziare a lavorare, di alcuna problematica di salute riguardante alle spalle;
- che, in punto di diritto, sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'origine professionale della malattia da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore (nella presente fattispecie tendinite delle cuffie dei rotatori), dovuta al ripetuto impegno di forza degli arti superiori con trazione o spinta, alle posture incongrue protratte nel tempo e all'esecuzione di movimenti al di sopra del piano delle spalle;
Pag. 3 di 7 - che, anche o in cui nell'ipotesi in cui la malattia professionale dovesse essere ritenuta non tabellata, ne dovrebbe comunque essere riconosciuto il carattere di professionalità ex art. 10 comma quarto del Decreto legislativo n. 38/2000.
In data 15/1272021 si è costituito in giudizio l contestando la fondatezza della CP_1
domanda avversaria e chiedendone, in via principale, il rigetto.
Secondo l' , tenuto conto di quanto riportato in ricorso con riferimento alle mansioni CP_1
svolte dal ricorrente e alla malattia denunciata, ritenute non tabellate, il ricorrente non avrebbe assolto all'onere sul medesimo ricadente di provare l'eziologia professionale della suddetta patologia;
in particolare, secondo l' convenuto il ricorrente non avrebbe svolto le CP_2
specifiche tipologie di lavorazioni che la voce n. 78 (malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore) della tabella allegata al D.M. 9/4/2008 abbina alla patologia “TENDINITE
DEL SOVRASPINOSO”.
Sempre secondo l' convenuto, la descrizione delle mansioni svolte dal ricorrente CP_2
sarebbe, poi, contraddetta da quanto riferito dal datore di lavoro nella denuncia di malattia professionale e confermato nel DVR, essendo, del resto, l'attività di preparazione delle merci e di riempimento delle cassette svolta da personale di altra azienda in base ad un contratto di appalto.
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi e Testimone_1 Testimone_2
e dipendenti della Testimone_3 Testimone_4 Controparte_3
, nonché del teste , consulente aziendale del servizio di
[...] Testimone_5
prevenzione e protezione svolto dalla società Sicqual S.r.l. alla società datrice di lavoro del ricorrente.
All'esito della prova testimoniale, la originaria titolare del procedimento ha disposto procedersi all'espletamento di una consulenza medico-legale sulla persona dell'assicurato ed è stata pertanto, nominata quale CTU la dott.ssa alla quale, con ordinanza del Persona_1
08/11/2023, è stato chiesto di rispondere al seguente quesito:
“Esaminati gli atti ed i documenti di causa, sottoposto l'assicurato agli accertamenti clinici e strumentali ritenuti necessari, fatto ricorso all'ausilio di specialisti ove ritenuto necessario, dica il C.T.U. se l'assicurato soffra effettiva-mente delle patologie denunciate, se le stesse abbiano origine professionale ed in caso affermativo accerti l'incidenza causale di eventuali patologie preesistenti nonché da ultimo le lesioni di natura permanente che ne siano deriva-te
Pag. 4 di 7 all'integrità fisio-psichica del lavoratore effettuandone in dettaglio idonea quantificazione ed indicandone la data di insorgenza”.
La causa viene decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione tenutasi mediante collegamento da remoto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In punto di fatto deve, anzitutto, osservarsi che i testi e colleghi di lavoro del Tes_6 Tes_2
ricorrente, hanno sostanzialmente confermato quanto dedotto in ricorso da deponendo Pt_1 sulla tipologia e sulle caratteristiche delle varie mansioni svolte da quest'ultimo nel reparto magazzino, con particolare riferimento alle modalità di espletamento del lavoro, all'altezza dei ripiani in cui andavano collocati i prodotti aziendali, al peso degli stessi, alla quantità delle movimentazioni giornaliere occorrenti, al numero e alle peculiarità delle casse lavorate nel reparto lavaggio.
Inoltre, mentre la deposizione di nulla di rilevante ha apportato ai fini della Tes_4 decisione avendo egli dichiarato di non avere mai lavorato nel magazzino “freschi”, il teste ha precisato che l'attività di consulenza svolta dalla società Sicqual S.r.l. di cui è Tes_7
Cont dipendente è iniziata nel 2017 e che la si era munita di una macchina lavacassette più moderna, per cui non occorreva che l'addetto nell'esecuzione delle proprie mansioni alzasse le braccia oltre le spalle.
Infine, il teste ha dichiarato che l'attività di preparazione e sistemazione merci di Tes_3
magazzino a partire dal 2001 era stata affidata in appalto a terzi.
Ai fini della decisione sono dirimenti le conclusioni del Consulente nominato la quale, valutato quanto risultante dalla documentazione prodotta dalle parti e tenuto conto delle mansioni svolte dal ricorrente per come risultanti dalla prova testimoniale espletata nel corso del giudizio, indicati fattori di rischio principali e complementari per lo sviluppo della sindrome da conflitto dell'articolazione scapolo omerale destra di cui ha accertato soffrire il ricorrente, ha così concluso:
“In riferimento al quesito postomi è possibile asserire che condizioni patologiche a carattere degenerativo a carico della cuffia dei rotatori bilateralmente sono da intendersi come malattia professionale, secondo il criterio del “più probabile che non”, e le menomazioni ad essa correlabili sono valutabili, in termini di danno biologico, in aderenza ai riferimenti valutativi di cui al DM 38/00 in misura pari al 6% (sei per cento) con decorrenza dalla domanda amministrativa”.
Pag. 5 di 7
Considerato che
la Consulente ha effettuato un attento esame del caso, che le sue conclusioni sono frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e contemporaneamente prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, nonché che la stessa ha adeguatamente risposto alle osservazioni formulate dal consulente di parte resistente, il Giudice ritiene di far proprie tali conclusioni.
Ne consegue la fondatezza della domanda proposta dal ricorrente e, pertanto:
- va accolta la domanda di accertamento della natura professionale della patologia denunciata insorta a far data dalla domanda amministrativa nella percentuale del 6% verificata dalla CTU;
- va accolta anche la domanda di corresponsione dell'indennizzo, in relazione all'entità del predetto danno biologico;
- su tale somma spettano interessi e rivalutazione monetaria (tenendo conto che l'importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme spettanti a ristoro del maggior danno derivante dalla svalutazione: art. 16, 6° comma, legge 30.12.1991 n. 412, come modificato dall'art. 1, 783° comma, della legge 27.12.2006 n. 296), a decorrere dalla data di scadenza del termine di 120 giorni che costituisce lo spatium deliberandi riconosciuto per legge ad , e sino al saldo. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri approvati con DM 147/2022, tenuto conto del valore e della natura della controversia nonché dell'impegno professionale occorso.
Fatto salvo il principio di solidarietà delle parti nei rapporti con la CTU, anche le spese relative all'espletata consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara che il ricorrente, , presenta un danno biologico, relativo alla patologia Parte_1
descritta nella narrativa del ricorso, complessivamente pari al 6%;
- condanna a corrispondere al ricorrente il relativo indennizzo dalla domanda CP_1
amministrativa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di legge, sul predetto indennizzo, a decorrere dalla domanda ammnistrativa e sino al saldo;
- condanna l' resistente a rifondere alla controparte le spese di lite, che vengono liquidate CP_2
in euro 259,00 per spese vive ed in euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, somme tutte da distrarsi
Pag. 6 di 7 in favore del difensore di parte ricorrente, avv. Guido Pierluigi, dichiaratosi procuratore antistatario;
- fatto salvo il vincolo di solidarietà tra le parti nei rapporti con il CTU nominato, pone definitivamente a carico di le spese di CTU, come liquidate con separato decreto. CP_1
Perugia, 13 giugno 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
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