Articolo 2 della Legge 15 gennaio 1991, n. 14
Articolo 1Articolo 3
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1 febbraio 1991
Art. 2. 1. L'articolo 123 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 123. - 1. Costituiscono proventi dell'ufficiale giudiziario:
a) il diritto di notificazione;
b) il diritto di esecuzione;
c) il diritto di protesto cambiario;
d) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere".
Entrata in vigore il 1 febbraio 1991
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