Versione
1 febbraio 1991
1 febbraio 1991
Art. 2. 1. L'articolo 123 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 123. - 1. Costituiscono proventi dell'ufficiale giudiziario:
a) il diritto di notificazione;
b) il diritto di esecuzione;
c) il diritto di protesto cambiario;
d) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere".
"Art. 123. - 1. Costituiscono proventi dell'ufficiale giudiziario:
a) il diritto di notificazione;
b) il diritto di esecuzione;
c) il diritto di protesto cambiario;
d) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere".
Giurisprudenza • 119
- 1. Trib. Benevento, sentenza 19/12/2025, n. 1390Provvedimento: […] Dunque i citati primi due commi dell'art. 2 di detta legge regionale 14 del 1991 estendevano retroattivamente lo stesso trattamento economico e giuridico goduto, dal 1 settembre 1986 al 31 dicembre 1991, dai dipendenti di ruolo della Pt_3 […] n. 32 del 1984, confermato dal comma 3 dell'art. 2 della legge reg. n. 14 del 1991 fosse così integrata: "dopo la parola retribuiti aggiungere (virgola) ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30/8/1986 presso l'Ente di provenienza".Leggi di più...
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