Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/06/2025, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di Bari , Prim a S ezione ci vil e, riuni to in Cam era di consi glio in persona dei si gnori magist rati:
Dott. Gi us eppe DISABATO President e
Dott.ss a Rosella NOCERA Giudi ce
Dott.ss a Tizi ana DI GIOIA Giudi ce relatore ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 11423, avente per oggetto la cessazione degli effetti civil i del mat rim onio, pendente
TRA
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Elvira Romagno,
- ricorrent e -
E
nato in [...] il Controparte_1
20.1.1991,
- resist ent e contum ace -
NONCHÉ
P.M. press o il Tribunal e di B ari.
All a udi enza del 16 maggio 2025 fi ssata per l a compari zione dell e parti ex art . 473-bis 21 cpc, i l Giudice del egato ha dispost o l a discussione oral e e la causa è stata rim essa al Coll egio per l a decisione.
IN F A T T O E D I R I T T O
Con ri corso depos itato il 4.11.2024 , prem esso che: Parte_1
- aveva cont ratto m at rimonio civil e in Cesena il 27.4.2019 con
(Regist ro atti matrim onio Com une di C esena – Controparte_1 anno 2019, part e 2, s eri e C, att o n. 106);
- dall'unione coniugale non erano nati figli;
s, Parte_2 chi edeva al Tri bunal e di Bari di di chiarare l a separazi one personale dei coniugi;
1
- la separazione si era prot ratta i nint errott am ent e e che non vi erano i pres upposti per una ri concil iazione;
tutto ciò prem es so, chi edeva di chi ararsi lo sci oglim ent o del mat rimonio concordat ario.
Con decreto del 26.11.2024, il C oordi nat ore fissava l a compari zione personale delle parti innanzi al giudice delegato per l'udienza del
16.5.2025; ass egnava al ricorrent e termi ni per l a noti fi ca del ri corso e del decreto alla controparte e a quest'ultima termini per il deposito di memori a difensiva e docum enti.
In data 26.11.2024 il PM rendeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Nonostante la rituale evocazione, eseguita ai sensi dell'art. 143 cpc, non si costit uiva in giudi zio e ne va, pert anto, Controparte_1 dichiarat a l a contum acia.
All'udienza del 16.5.2025, la si riportava al ricorso chiedendone Pt_1
l'accoglimento.
Il Giudi ce del egat o si ri servava, pert ant o, di ri feri re al Coll egi o per l a decisi one.
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La dom anda di sci oglimento del m at rimonio tra ri corrent e e resist ente è fondat a e merit a, pertant o, accogli mento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che l a comuni one spirit ual e e mat eri al e tra i coniugi non può essere mant enuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”. Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) dell a l egge n. 898/1970 (e successi ve modi ficazioni): infat ti i coniugi sono separat i i n forza di sent enza em essa da questo Tribunale il
17.5.2022, pass at a in giudi cato;
dalla compari zione davanti al President e del egato nella procedura di s eparazi one personal e e fino all a proposi zi one del ri corso di vorzile, è decors o un periodo di tem po ampi am ent e superiore a quello ri chiesto dall a legge, d urant e il quale l a convivenza, com e evi nci bil e dall e di chi arazioni dell a ri corrente, non è ripresa.
Tal e obiettiva sit uazione, le dichi arazi oni e l e all egazioni dell a part e ri corrent e, l a contum aci a del la resistent e e dunque il suo disint eresse rispetto alla domanda di divorzio avanzata dalla l'inutilità del Pt_1 tent ati vo di concili azione dei coni ugi esperito nel presente giudi zio dal
Giudi ce del egato e l e ri sult anze anagrafi che (com e evinci bili dall a rel at a di noti fi ca del ricorso eseguit a nei confront i dell a resi stent e) rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materia le e spiri tuale t ra i coni ugi, sull a qual e il m atrimonio è fondato per cui , va dichiarato lo sci ogli ment o del mat rim oni o cont ratto dai coniugi de quibus.
2 Ai sensi dell'art. 5, co. 2 della l. n. 898/1970 e ss.mm., la moglie perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio a seguito del m at rimonio.
Copi a aut enti ca dell a pres ent e sent enza va trasm essa, dopo i l passaggio i n giudicato, all'Ufficio dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 dell a m edesima l egge.
Non vi s ono residue ques tioni da defini re, non essendo nati fi gli dall'unione coniugale.
Le spes e s i li quidano com e i n disposi tivo, appli cando i val ori m edi stabiliti dal dm 147/2022 per le controversie di valore da €26.000,00 a
€52.000,00 con riduzione del 30% per le fasi di studio e introduttiva e del
75% per l a fase deci sional e, i n ragione dell 'at tivit à in concreto svolt a e dell e questi oni em ers e (nulla è dovut o per la fase ist ruttoria perché di fat to non t enut asi ).
P.Q .M.
Defini tivam ent e pronunci ando nel giudi zio n. 11423/ 2024 R.G. pendent e tra e con l'intervento del P.M. in sede, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. di chiara l a contum acia di ; Controparte_1
2. di chi ara l o s ciogli ment o del m atri moni o tra i coni ugi anzidetti cel ebrat o in C esena il 27.4.2019 e t rascritto nel Registro atti di mat rimonio del predetto Com une (anno 2019, part e 2, serie C , atto n. 106) ;
3. di chi ara che l a m oglie perde il cognom e del m arito che aveva aggiunt o al proprio a seguit o del mat rim onio;
4. ordina al Cancelli ere di t rasm ett ere copia dell a present e sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69, lett. d) del d.P .R. n. 396/2000;
5. condanna all a refusi one delle spese di lit e Controparte_1 sostenute dalla ricorrente che si liquidano nella misura di €2.759,75 oltre rimbors o spes e generali (15%), cap e iva com e per l egge, con pagam ent o da eseguirs i in favore dello St at o ex art . 133 d.P .R. n. 115/2002 in ragione dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
6. di chiara l a pres ent e s ent enza provvi soriam ent e esecuti va per l egge.
Così decis o i n B ari, nell a Cam era di consiglio dell a P rim a S ezione civil e del Tribunale, il giorno 3 giungo 2025.
IL GI U D I C E ES T E N S O R E
DO T T.S S A TI Z I A N A DI GI O I A
IL PR E S I D E N T E
D O T T. GI U S E P P E DI S A B A T O
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