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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/06/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 597/2023 R.G. promossa da
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Savino Tanzi
Reclamante contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Silvestro Vitale
Reclamata
OGGETTO: reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2798 del 23 giugno 2023, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta da
[...]
ai sensi dell'art.1, commi 51 e ss., legge n.92/2012, avverso Pt_1 l'ordinanza conclusiva della fase sommaria con la quale era stata rigettata l'impugnativa del licenziamento intimato in data 21.05.2021 da Controparte_1
Il Tribunale, in assenza di nuovi elementi rispetto a quelli già evidenziati dall'opponente nella fase sommaria, confermava integralmente l'ordinanza impugnata.
In particolare, rigettata l'eccezione sollevata dalla parte datoriale in ordine all'inapplicabilità della legge n. 92/2012 e richiamato il contenuto dell'ordinanza opposta, osservava che la comunicazione trasmessa alla lavoratrice in data 1 marzo 2016 da parte della società, in esecuzione della sentenza n. 3276/2013 del Tribunale di Catania che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato dalla
[...]
(successivamente fallita e a cui era subentrata Parte_2 [...]
affittuaria del ramo d'azienda), costituiva un Controparte_1
chiaro ed esplicito invito alla lavoratrice a riprendere servizio presso il medesimo luogo di lavoro e con le stesse mansioni precedentemente svolte e con anzianità convenzionale dal 17 gennaio 2001 (ovvero dall'originaria data di assunzione alle dipendenze della società fallita).
Indi, accertata la mancata ottemperanza da parte della lavoratrice all'invito a riprendere servizio, avendo la stessa omesso sia la concreta ripresa dell'attività lavorativa sia la tempestiva e inequivoca offerta della propria prestazione entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 300/1970, e in difetto di allegazione o prova di impedimenti oggettivi o di cause di forza maggiore idonee a giustificare tale inadempimento, riteneva automaticamente risolto il rapporto di lavoro.
Evidenziava che, avendo la società predisposto un contratto individuale di lavoro che riconosceva alla lavoratrice un'anzianità convenzionale decorrente dal 17 gennaio 2001 nonché un inquadramento coerente con la qualifica professionale precedentemente rivestita, non poteva assumere valore impeditivo rispetto alla ripresa del servizio né la previsione di un orario di lavoro parzialmente diverso né la formale indicazione, nella comunicazione della data dell'8 marzo 2016 come data di inizio dell'attività, Pt_3
trattandosi di aspetti non essenziali che la lavoratrice avrebbe potuto contestare successivamente.
Avverso la sentenza proponeva reclamo con atto Parte_1
depositato il 17.07.2023; resisteva al gravame la società datoriale.
La causa è stata posta in decisione in data 5 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, la reclamante deduce l'illegittimità della sentenza per aver ritenuto che la decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 18, comma 2, della L. n.
300/1970, entro il quale il lavoratore può chiedere se essere reintegrato ovvero ricevere l'indennità sostituiva, decorresse dalla comunicazione datoriale dell'1 marzo 2016.
Deduce che tale comunicazione si limitava a prospettare un generico inserimento in organico senza fornire indicazioni specifiche circa il luogo, la data e le mansioni da svolgere;
pertanto doveva ritenersi inidonea a costituire in mora il lavoratore ai sensi dell'art. 1217 c.c. atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'invito del datore di lavoro, per essere efficace, deve contenere indicazioni concrete e specifiche relative alla ripresa del servizio in mansioni equivalenti a quelle precedentemente svolte. L'omissione di tali elementi, o la riserva di indicarli successivamente, rende l'invito inefficace (Cass. n. 1826/1988; Cass. n. 2857/1987), con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che non si presenta al lavoro non può considerarsi in mora.
In ogni caso, la lavoratrice non è rimasta inerte, avendo manifestato la propria volontà alla reintegra presentandosi sul luogo di lavoro nei giorni 7, 8 e 9 marzo 2016, come ammesso dalla stessa parte datoriale.
Inoltre, a sostegno della propria tesi argomenta che l'esigenza avvertita dalla società datrice di integrare la comunicazione dell'1 marzo 2016 con la successiva nota dell'11 maggio 2016, inviata su richiesta della lavoratrice, conferma la genericità e l'inadeguatezza dell'iniziale invito, privo di qualsivoglia riferimento alle mansioni da assegnare e alle concrete modalità di reinserimento.
2. Con il secondo motivo ribadisce l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il termine di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 300/1970 dovesse decorrere dalla comunicazione dell'1 marzo 2016. Sostiene, invece, che detto termine sarebbe dovuto decorrere dalla successiva comunicazione datoriale dell'11 maggio 2016, pervenuta alla lavoratrice il 16 successivo, in quanto soltanto con tale atto venivano fornite, per la prima volta, indicazioni specifiche in ordine all'inquadramento e all'orario di lavoro.
Conseguentemente, l'indicazione del giorno 17 maggio come termine ultimo e decadenziale per la ripresa dell'attività lavorativa, a pena di risoluzione del contratto nel caso in cui non si fosse adempiuto entro i tre giorni successivi, risulta viziata da illegittimità per violazione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, con conseguente nullità o inefficacia della stessa. 3. Con il terzo motivo la reclamante censura la decisione per aver trascurato la sostanziale elusione, da parte datoriale, dell'ordine di reintegrazione disposto con sentenza n. 3276/2013 del Tribunale di
Catania. Lamenta che in luogo del ripristino del rapporto originario, la datrice di lavoro ha imposto la sottoscrizione di un nuovo contratto a condizioni peggiorative, configurando di fatto una nuova assunzione.
L'intendimento di subordinare la reintegra alla sottoscrizione di un nuovo contratto, quando invece si sarebbe dovuto provvedere a una reintegra ex tunc (con mantenimento dei diritti quesiti, tra cui scatti di anzianità, condizioni retributive, orario, mansioni), costituisce la prova che non ci si trovi innanzi a una reintegra ma a una nuova assunzione, come dimostra anche la comunicazione datoriale , nella quale Pt_3
risultava indicata come data di assunzione l'8 marzo 2016 nonostante la lavoratrice avesse un'anzianità di servizio a far tempo dal 17 gennaio
2001.
Tale condotta, oltre a violare l'art. 18 della Legge n. 300/1970, ha determinato una compressione dei diritti quesiti della lavoratrice, incompatibile con la nozione di reintegrazione, che comporta invece la reviviscenza del rapporto preesistente senza soluzione di continuità.
Aggiunge che la società datrice di lavoro ha altresì omesso di fornire prova dell'esito del contenzioso con la società cedente, limitandosi a sostenere di essere soggetto giuridico distinto e quindi non vincolato dalla sentenza, in contrasto con i principi espressi dalla Suprema Corte
(Cass. n. 8039/2022) in tema di trasferimento d'azienda.
La circostanza che la società si qualifichi come “soggetto giuridico distinto” non esimeva in alcun modo dall'obbligo di dare attuazione all'ordine di reintegrazione, né può costituire valido motivo per sostenere l'impossibilità “tecnica” di comunicare agli enti il ripristino del rapporto lavorativo con un dipendente licenziato anteriormente alla costituzione della società stessa.
Deduce, inoltre, che subordinare la ripresa del servizio alla firma di un nuovo contratto e il rifiuto di consegnarne copia alla lavoratrice, impedendole un'adeguata valutazione, costituiscono condotte arbitrarie e pretestuose, tanto più alla luce della prolungata inerzia datoriale nell'eseguire la sentenza e tenuto conto altresì che la società: aveva ribadito l'erronea convinzione di non essere tenuta all'adempimento della sentenza;
aveva assunto di avere un'organizzazione del lavoro diversa da quella di “ senza CP_1
nulla allegare e dimostrare;
si era riservata la comunicazione delle
“effettive mansioni da svolgere” al momento della presentazione della lavoratrice in azienda;
aveva preteso l'immediata adesione a un nuovo contratto di lavoro pur trattandosi di reintegra e in un momento che neppure coincideva con la scadenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 18 legge n. 300/1970; aveva rifiutato la consegna della copia del contratto, rendendo poi i chiarimenti richiesti dalla lavoratrice con nota dell'8 marzo 2016 solo due mesi dopo con la comunicazione dell'11 maggio 2016.
Il rifiuto opposto dalla lavoratrice all'immediata sottoscrizione del contratto sottopostole non può dunque essere interpretato come inadempimento, bensì come esercizio di una legittima prerogativa.
4. Con il quarto motivo lamenta l'omessa pronuncia da parte del primo giudice sull'esistenza del legittimo impedimento della Pt_1
alla ripresa dell'attività.
Sul punto evidenzia come ella abbia prontamente comunicato, in data 18.05.2016, di aver subìto un infortunio (debitamente documentato) che le impediva di riprendere servizio nella data indicata nella successiva nota dell'11 maggio 2026. Tale comportamento manifesta chiaramente la volontà della lavoratrice di adempiere all'ordine di reintegra, rendendo superflua qualsiasi ulteriore dichiarazione formale di adesione.
Escluso che detta ultima missiva datoriale possa ritenersi tardiva e meramente ricognitiva di un'intervenuta risoluzione e rilevato che il termine accordato dalla società (tre giorni) dev'essere sostituito con quello di legge, rileva che sono stati prodotti due certificati attestanti l'infortunio occorso (18.05.2016) e l'intervenuta guarigione
(7.07.2016), che concretano per facta concludentia un'adesione alla ripresa del rapporto e ne impediscono la risoluzione (Cass. 6216/1979).
Nonostante ciò, la parte datoriale, con lettera del 20.05.2016, dichiarava illegittimamente risolto il rapporto di lavoro per mancata ripresa dell'attività, senza tener conto dello stato di malattia regolarmente certificato. La lavoratrice ha poi inoltrato un secondo certificato medico in data 25.05.2016 e, al termine della malattia, ha formalizzato - il 6.07.2016 - la propria disponibilità a rientrare, contestando il recesso datoriale.
A differenza di quanto ritenuto dal giudice, la documentazione medica prodotta è pienamente idonea a giustificare l'assenza, integrando gli estremi dell'impedimento per causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 1207 c.c.
5. Così riassunti i motivi di gravame il reclamo è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.
5.1 In particolare, è fondato l'ultimo motivo di gravame, ogni altra questione assorbita.
I fatti di causa sono stati compiutamente ricostruiti dalla sentenza impugnata, cui, pertanto, può farsi rinvio (cfr., in particolare, pp. 4-7). Il collegio non condivide, di contro, la valutazione operata dal primo giudice (con il richiamo a Cass. 7841/2003, seppur non citata, riguardante, invero, ipotesi diversa: cfr. anche motivazione) della comunicazione datoriale del 20 maggio 2016, da effettuarsi in stretta connessione con la precedente nota datoriale dell'11 maggio 2016.
E invero, con tale ultima nota - significativamente rubricata
“DIFFIDA PER REINTEGRA POSTO LAVORO” -, l'odierna reclamata - richiamato l'invito (dell'1 marzo 2016) “alla reintegrazione”, dato atto del rifiuto della di sottoscrivere il Pt_1
contratto di lavoro in data 8 marzo 2016, “contestando tramite nota firmata congiuntamente con l'Avv. Quercia, che ci legge per conoscenza, l'orario di lavoro assegnatoLe ed il programma delle attività nonché il contenuto delle comunicazioni obbligatorie di assunzione”, nonché dato atto della mancata “conferma di accettazione dell'invito” datoriale “per cui (la S.V.) sarebbe decaduta dall'assunzione in servizio” -, precisava alla lavoratrice: “Tuttavia al fine di evitare un ulteriore contenzioso, riscontriamo in modo ultimativo i rilievi prospettati nella lettera datata 08.03.2016”.
Venivano indi forniti chiarimenti in merito alle mansioni di riferimento e agli orari di lavoro (cfr. anche sentenza impugnata, pag. 6), questi ultimi peraltro modificati rispetto a quelli comunicati nell'incontro dell'8 marzo 2016, secondo quanto affermato nella lettera a firma congiunta della lavoratrice e dell'avv. Quercia in pari data.
Con tale missiva, inoltre, la veniva invitata Pt_1
“perentoriamente a presentarsi in data 17/05/2016 alle ore 08,15 presso la ns sede operativa in Catania L.go Millo n. 6 per firmare il contratto di lavoro individuale e prestare la Sua attività di lavoro nell'organico di “ , quale impresa Controparte_1 affittuaria di “ (oggi dichiarata fallita)”, precisandosi che CP_1
“qualora la S.V. non dia adempimento alle disposizioni di cui alla presente diffida, trascorsi tre giorni dalla data su indicata di presentazione sul posto di lavoro, il rapporto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 18 legge n. 300/70”.
5.2 Ora, non par dubbio che la società, con la nota dell'11 maggio
2016, abbia dimostrato di aver voluto tener conto di quanto lamentato dalla lavoratrice e dalla sua legale nella nota dell'8 marzo 2016, ma - soprattutto -, al dichiarato fine di “evitare un ulteriore contenzioso”, abbia indubbiamente formalmente rinnovato l'invito a riprendere servizio, così dimostrando al contempo, inequivocabilmente, di non volersi avvalere della (pur ritenuta in premessa) 'decadenza' “dal relativo diritto dall'assunzione in servizio”.
Il termine di trenta giorni previsto per legge (art. 18 legge n. 300/70
e succ. mod. e integr.), come correttamente evidenziato dalla difesa di parte reclamante, decorreva, pertanto, dalla data di ricezione della richiamata missiva dell'11 maggio 2016, e non già dal 9 marzo 2016
(cfr. sentenza impugnata).
La società, peraltro, ha in ogni caso disatteso anche il termine dalla stessa unilateralmente (e arbitrariamente) indicato di “tre giorni dalla data su indicata (17 maggio 2016) di presentazione sul posto di lavoro”
(decorso il quale, secondo la società, il rapporto si sarebbe inteso
“risolto ai sensi dell'art. 18 legge n. 300/70”).
Detto termine, invero, sarebbe scaduto, secondo quanto prospettato dalla stessa società, il 20 maggio 2016 mentre la lavoratrice, dal canto suo, ha in ogni caso idoneamente provato la propria impossibilità a riprendere servizio - entro detto termine -, a causa di un infortunio occorsole (cfr. certificazione medica in atti), dando dunque prova del proprio legittimo impedimento (cfr. Cass. 2888/1992, ex multis).
6. Il licenziamento intimato a con nota del 20 maggio Parte_1
2016 va pertanto dichiarato illegittimo e la società va condannata alla reintegra della predetta, per lo svolgimento di mansioni di animatrice, presso la struttura da essa gestita nonché al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni maturate dalla data del recesso (20 maggio 2016) all'effettiva reintegra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al versamento per lo stesso periodo dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti per legge.
Nulla, infine, va detratto a titolo di aliunde perceptum (cfr. Cass.
1636/2020; 30330/2019, tra le molte), avendo peraltro la lavoratrice dimostrato (cfr. all. n. 13 al reclamo) di essere rimasta disoccupata.
7. Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo e in riforma della sentenza impugnata, dichiara illegittimo il licenziamento intimato a in data Parte_1 entrambi i gradi, che liquida in euro 4.700,00 per il primo grado e in euro 5.000,00 per il presente, oltre rimborso spese forfettarie (15%),
CPA e IVA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione
Lavoro, all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
20 maggio 2016; ordina la reintegra della predetta nel posto di lavoro di animatrice e condanna la società reclamata al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni maturate dalla data del recesso all'effettiva reintegra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al versamento per lo stesso periodo dei contributi previdenziali e assistenziali;
condanna parte reclamata al pagamento delle spese processuali di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 597/2023 R.G. promossa da
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Savino Tanzi
Reclamante contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Silvestro Vitale
Reclamata
OGGETTO: reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2798 del 23 giugno 2023, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta da
[...]
ai sensi dell'art.1, commi 51 e ss., legge n.92/2012, avverso Pt_1 l'ordinanza conclusiva della fase sommaria con la quale era stata rigettata l'impugnativa del licenziamento intimato in data 21.05.2021 da Controparte_1
Il Tribunale, in assenza di nuovi elementi rispetto a quelli già evidenziati dall'opponente nella fase sommaria, confermava integralmente l'ordinanza impugnata.
In particolare, rigettata l'eccezione sollevata dalla parte datoriale in ordine all'inapplicabilità della legge n. 92/2012 e richiamato il contenuto dell'ordinanza opposta, osservava che la comunicazione trasmessa alla lavoratrice in data 1 marzo 2016 da parte della società, in esecuzione della sentenza n. 3276/2013 del Tribunale di Catania che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato dalla
[...]
(successivamente fallita e a cui era subentrata Parte_2 [...]
affittuaria del ramo d'azienda), costituiva un Controparte_1
chiaro ed esplicito invito alla lavoratrice a riprendere servizio presso il medesimo luogo di lavoro e con le stesse mansioni precedentemente svolte e con anzianità convenzionale dal 17 gennaio 2001 (ovvero dall'originaria data di assunzione alle dipendenze della società fallita).
Indi, accertata la mancata ottemperanza da parte della lavoratrice all'invito a riprendere servizio, avendo la stessa omesso sia la concreta ripresa dell'attività lavorativa sia la tempestiva e inequivoca offerta della propria prestazione entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 300/1970, e in difetto di allegazione o prova di impedimenti oggettivi o di cause di forza maggiore idonee a giustificare tale inadempimento, riteneva automaticamente risolto il rapporto di lavoro.
Evidenziava che, avendo la società predisposto un contratto individuale di lavoro che riconosceva alla lavoratrice un'anzianità convenzionale decorrente dal 17 gennaio 2001 nonché un inquadramento coerente con la qualifica professionale precedentemente rivestita, non poteva assumere valore impeditivo rispetto alla ripresa del servizio né la previsione di un orario di lavoro parzialmente diverso né la formale indicazione, nella comunicazione della data dell'8 marzo 2016 come data di inizio dell'attività, Pt_3
trattandosi di aspetti non essenziali che la lavoratrice avrebbe potuto contestare successivamente.
Avverso la sentenza proponeva reclamo con atto Parte_1
depositato il 17.07.2023; resisteva al gravame la società datoriale.
La causa è stata posta in decisione in data 5 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, la reclamante deduce l'illegittimità della sentenza per aver ritenuto che la decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 18, comma 2, della L. n.
300/1970, entro il quale il lavoratore può chiedere se essere reintegrato ovvero ricevere l'indennità sostituiva, decorresse dalla comunicazione datoriale dell'1 marzo 2016.
Deduce che tale comunicazione si limitava a prospettare un generico inserimento in organico senza fornire indicazioni specifiche circa il luogo, la data e le mansioni da svolgere;
pertanto doveva ritenersi inidonea a costituire in mora il lavoratore ai sensi dell'art. 1217 c.c. atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'invito del datore di lavoro, per essere efficace, deve contenere indicazioni concrete e specifiche relative alla ripresa del servizio in mansioni equivalenti a quelle precedentemente svolte. L'omissione di tali elementi, o la riserva di indicarli successivamente, rende l'invito inefficace (Cass. n. 1826/1988; Cass. n. 2857/1987), con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che non si presenta al lavoro non può considerarsi in mora.
In ogni caso, la lavoratrice non è rimasta inerte, avendo manifestato la propria volontà alla reintegra presentandosi sul luogo di lavoro nei giorni 7, 8 e 9 marzo 2016, come ammesso dalla stessa parte datoriale.
Inoltre, a sostegno della propria tesi argomenta che l'esigenza avvertita dalla società datrice di integrare la comunicazione dell'1 marzo 2016 con la successiva nota dell'11 maggio 2016, inviata su richiesta della lavoratrice, conferma la genericità e l'inadeguatezza dell'iniziale invito, privo di qualsivoglia riferimento alle mansioni da assegnare e alle concrete modalità di reinserimento.
2. Con il secondo motivo ribadisce l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il termine di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 300/1970 dovesse decorrere dalla comunicazione dell'1 marzo 2016. Sostiene, invece, che detto termine sarebbe dovuto decorrere dalla successiva comunicazione datoriale dell'11 maggio 2016, pervenuta alla lavoratrice il 16 successivo, in quanto soltanto con tale atto venivano fornite, per la prima volta, indicazioni specifiche in ordine all'inquadramento e all'orario di lavoro.
Conseguentemente, l'indicazione del giorno 17 maggio come termine ultimo e decadenziale per la ripresa dell'attività lavorativa, a pena di risoluzione del contratto nel caso in cui non si fosse adempiuto entro i tre giorni successivi, risulta viziata da illegittimità per violazione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, con conseguente nullità o inefficacia della stessa. 3. Con il terzo motivo la reclamante censura la decisione per aver trascurato la sostanziale elusione, da parte datoriale, dell'ordine di reintegrazione disposto con sentenza n. 3276/2013 del Tribunale di
Catania. Lamenta che in luogo del ripristino del rapporto originario, la datrice di lavoro ha imposto la sottoscrizione di un nuovo contratto a condizioni peggiorative, configurando di fatto una nuova assunzione.
L'intendimento di subordinare la reintegra alla sottoscrizione di un nuovo contratto, quando invece si sarebbe dovuto provvedere a una reintegra ex tunc (con mantenimento dei diritti quesiti, tra cui scatti di anzianità, condizioni retributive, orario, mansioni), costituisce la prova che non ci si trovi innanzi a una reintegra ma a una nuova assunzione, come dimostra anche la comunicazione datoriale , nella quale Pt_3
risultava indicata come data di assunzione l'8 marzo 2016 nonostante la lavoratrice avesse un'anzianità di servizio a far tempo dal 17 gennaio
2001.
Tale condotta, oltre a violare l'art. 18 della Legge n. 300/1970, ha determinato una compressione dei diritti quesiti della lavoratrice, incompatibile con la nozione di reintegrazione, che comporta invece la reviviscenza del rapporto preesistente senza soluzione di continuità.
Aggiunge che la società datrice di lavoro ha altresì omesso di fornire prova dell'esito del contenzioso con la società cedente, limitandosi a sostenere di essere soggetto giuridico distinto e quindi non vincolato dalla sentenza, in contrasto con i principi espressi dalla Suprema Corte
(Cass. n. 8039/2022) in tema di trasferimento d'azienda.
La circostanza che la società si qualifichi come “soggetto giuridico distinto” non esimeva in alcun modo dall'obbligo di dare attuazione all'ordine di reintegrazione, né può costituire valido motivo per sostenere l'impossibilità “tecnica” di comunicare agli enti il ripristino del rapporto lavorativo con un dipendente licenziato anteriormente alla costituzione della società stessa.
Deduce, inoltre, che subordinare la ripresa del servizio alla firma di un nuovo contratto e il rifiuto di consegnarne copia alla lavoratrice, impedendole un'adeguata valutazione, costituiscono condotte arbitrarie e pretestuose, tanto più alla luce della prolungata inerzia datoriale nell'eseguire la sentenza e tenuto conto altresì che la società: aveva ribadito l'erronea convinzione di non essere tenuta all'adempimento della sentenza;
aveva assunto di avere un'organizzazione del lavoro diversa da quella di “ senza CP_1
nulla allegare e dimostrare;
si era riservata la comunicazione delle
“effettive mansioni da svolgere” al momento della presentazione della lavoratrice in azienda;
aveva preteso l'immediata adesione a un nuovo contratto di lavoro pur trattandosi di reintegra e in un momento che neppure coincideva con la scadenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 18 legge n. 300/1970; aveva rifiutato la consegna della copia del contratto, rendendo poi i chiarimenti richiesti dalla lavoratrice con nota dell'8 marzo 2016 solo due mesi dopo con la comunicazione dell'11 maggio 2016.
Il rifiuto opposto dalla lavoratrice all'immediata sottoscrizione del contratto sottopostole non può dunque essere interpretato come inadempimento, bensì come esercizio di una legittima prerogativa.
4. Con il quarto motivo lamenta l'omessa pronuncia da parte del primo giudice sull'esistenza del legittimo impedimento della Pt_1
alla ripresa dell'attività.
Sul punto evidenzia come ella abbia prontamente comunicato, in data 18.05.2016, di aver subìto un infortunio (debitamente documentato) che le impediva di riprendere servizio nella data indicata nella successiva nota dell'11 maggio 2026. Tale comportamento manifesta chiaramente la volontà della lavoratrice di adempiere all'ordine di reintegra, rendendo superflua qualsiasi ulteriore dichiarazione formale di adesione.
Escluso che detta ultima missiva datoriale possa ritenersi tardiva e meramente ricognitiva di un'intervenuta risoluzione e rilevato che il termine accordato dalla società (tre giorni) dev'essere sostituito con quello di legge, rileva che sono stati prodotti due certificati attestanti l'infortunio occorso (18.05.2016) e l'intervenuta guarigione
(7.07.2016), che concretano per facta concludentia un'adesione alla ripresa del rapporto e ne impediscono la risoluzione (Cass. 6216/1979).
Nonostante ciò, la parte datoriale, con lettera del 20.05.2016, dichiarava illegittimamente risolto il rapporto di lavoro per mancata ripresa dell'attività, senza tener conto dello stato di malattia regolarmente certificato. La lavoratrice ha poi inoltrato un secondo certificato medico in data 25.05.2016 e, al termine della malattia, ha formalizzato - il 6.07.2016 - la propria disponibilità a rientrare, contestando il recesso datoriale.
A differenza di quanto ritenuto dal giudice, la documentazione medica prodotta è pienamente idonea a giustificare l'assenza, integrando gli estremi dell'impedimento per causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 1207 c.c.
5. Così riassunti i motivi di gravame il reclamo è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.
5.1 In particolare, è fondato l'ultimo motivo di gravame, ogni altra questione assorbita.
I fatti di causa sono stati compiutamente ricostruiti dalla sentenza impugnata, cui, pertanto, può farsi rinvio (cfr., in particolare, pp. 4-7). Il collegio non condivide, di contro, la valutazione operata dal primo giudice (con il richiamo a Cass. 7841/2003, seppur non citata, riguardante, invero, ipotesi diversa: cfr. anche motivazione) della comunicazione datoriale del 20 maggio 2016, da effettuarsi in stretta connessione con la precedente nota datoriale dell'11 maggio 2016.
E invero, con tale ultima nota - significativamente rubricata
“DIFFIDA PER REINTEGRA POSTO LAVORO” -, l'odierna reclamata - richiamato l'invito (dell'1 marzo 2016) “alla reintegrazione”, dato atto del rifiuto della di sottoscrivere il Pt_1
contratto di lavoro in data 8 marzo 2016, “contestando tramite nota firmata congiuntamente con l'Avv. Quercia, che ci legge per conoscenza, l'orario di lavoro assegnatoLe ed il programma delle attività nonché il contenuto delle comunicazioni obbligatorie di assunzione”, nonché dato atto della mancata “conferma di accettazione dell'invito” datoriale “per cui (la S.V.) sarebbe decaduta dall'assunzione in servizio” -, precisava alla lavoratrice: “Tuttavia al fine di evitare un ulteriore contenzioso, riscontriamo in modo ultimativo i rilievi prospettati nella lettera datata 08.03.2016”.
Venivano indi forniti chiarimenti in merito alle mansioni di riferimento e agli orari di lavoro (cfr. anche sentenza impugnata, pag. 6), questi ultimi peraltro modificati rispetto a quelli comunicati nell'incontro dell'8 marzo 2016, secondo quanto affermato nella lettera a firma congiunta della lavoratrice e dell'avv. Quercia in pari data.
Con tale missiva, inoltre, la veniva invitata Pt_1
“perentoriamente a presentarsi in data 17/05/2016 alle ore 08,15 presso la ns sede operativa in Catania L.go Millo n. 6 per firmare il contratto di lavoro individuale e prestare la Sua attività di lavoro nell'organico di “ , quale impresa Controparte_1 affittuaria di “ (oggi dichiarata fallita)”, precisandosi che CP_1
“qualora la S.V. non dia adempimento alle disposizioni di cui alla presente diffida, trascorsi tre giorni dalla data su indicata di presentazione sul posto di lavoro, il rapporto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 18 legge n. 300/70”.
5.2 Ora, non par dubbio che la società, con la nota dell'11 maggio
2016, abbia dimostrato di aver voluto tener conto di quanto lamentato dalla lavoratrice e dalla sua legale nella nota dell'8 marzo 2016, ma - soprattutto -, al dichiarato fine di “evitare un ulteriore contenzioso”, abbia indubbiamente formalmente rinnovato l'invito a riprendere servizio, così dimostrando al contempo, inequivocabilmente, di non volersi avvalere della (pur ritenuta in premessa) 'decadenza' “dal relativo diritto dall'assunzione in servizio”.
Il termine di trenta giorni previsto per legge (art. 18 legge n. 300/70
e succ. mod. e integr.), come correttamente evidenziato dalla difesa di parte reclamante, decorreva, pertanto, dalla data di ricezione della richiamata missiva dell'11 maggio 2016, e non già dal 9 marzo 2016
(cfr. sentenza impugnata).
La società, peraltro, ha in ogni caso disatteso anche il termine dalla stessa unilateralmente (e arbitrariamente) indicato di “tre giorni dalla data su indicata (17 maggio 2016) di presentazione sul posto di lavoro”
(decorso il quale, secondo la società, il rapporto si sarebbe inteso
“risolto ai sensi dell'art. 18 legge n. 300/70”).
Detto termine, invero, sarebbe scaduto, secondo quanto prospettato dalla stessa società, il 20 maggio 2016 mentre la lavoratrice, dal canto suo, ha in ogni caso idoneamente provato la propria impossibilità a riprendere servizio - entro detto termine -, a causa di un infortunio occorsole (cfr. certificazione medica in atti), dando dunque prova del proprio legittimo impedimento (cfr. Cass. 2888/1992, ex multis).
6. Il licenziamento intimato a con nota del 20 maggio Parte_1
2016 va pertanto dichiarato illegittimo e la società va condannata alla reintegra della predetta, per lo svolgimento di mansioni di animatrice, presso la struttura da essa gestita nonché al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni maturate dalla data del recesso (20 maggio 2016) all'effettiva reintegra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al versamento per lo stesso periodo dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti per legge.
Nulla, infine, va detratto a titolo di aliunde perceptum (cfr. Cass.
1636/2020; 30330/2019, tra le molte), avendo peraltro la lavoratrice dimostrato (cfr. all. n. 13 al reclamo) di essere rimasta disoccupata.
7. Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo e in riforma della sentenza impugnata, dichiara illegittimo il licenziamento intimato a in data Parte_1 entrambi i gradi, che liquida in euro 4.700,00 per il primo grado e in euro 5.000,00 per il presente, oltre rimborso spese forfettarie (15%),
CPA e IVA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione
Lavoro, all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
20 maggio 2016; ordina la reintegra della predetta nel posto di lavoro di animatrice e condanna la società reclamata al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni maturate dalla data del recesso all'effettiva reintegra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al versamento per lo stesso periodo dei contributi previdenziali e assistenziali;
condanna parte reclamata al pagamento delle spese processuali di