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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 10063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10063 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6033/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Alessia Notaro, ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero r.g. 6033/2024 ed assegnata in decisione all'udienza del 18.09.2025 avente ad oggetto l' appello avverso la sentenza n. 40999/2023 vertente TRA
c. f. , con sede in via E. De Filippo 1, Parte_1 P.IVA_1 S. Anastasia (NA) 80048, in persona dell'Amministratore Unico, Sig.
, c. f. , ed elett. te dom. ta in Napoli Parte_2 C.F._1 alla via Marino di Caramanico 5/M presso lo studio degli avv.ti Felice Ragone, c. f. , e Andrea Ragone, c. f. C.F._2
del Foro di Napoli, che la rappresentano e difendono, C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti ed indirizzi p. e. c. e Email_1
o al numero fax 0815842983 Email_2 APPELLANTE CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., (P. Iva. RO Controparte_1
), sig. con sede legale in Arad (Romania) zona P.IVA_2 Parte_3 Industriala Sud NR. 8, rapp.ta e difesa, in virtù di procura speciale in atti dall'avvocato Cesare Drago del Foro di Torre Annunziata (C.F.
), con domicilio eletto presso lo studio di questi in C.F._4 Torre Annunziata, via Gino Alfani, 60 (Parco Partenope) ed indirizzo di P.E.C.: APPELLATO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Preliminarmente l'adito Giudice rileva che parte appellante ha depositato certificazione rilasciata dalla cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli dalla quale risulta irreperibile il fascicolo di primo grado.
Tuttavia, visto che l'appello ha ad oggetto unicamente la riforma della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado, pur dichiarando la propria incompetenza territoriale, ha compensato integralmente le spese processuali e nessun'attività istruttoria è stata svolta, la scrivente ritiene di poter decidere il gravame essendo in atti presenti le produzioni di parte e la sentenza appellata.
Con atto di citazione in appello notificato il 12.03.2024, la
[...]
in persona dell'Amministratore Unico, sig. , Parte_1 Parte_2 proponeva appello avverso la sentenza n. 40999/2023, emessa in data 25.09.2023 dal Giudice di Pace di Napoli, IV sezione civile, pubblicata in data 20.11.2023, non notificata, nella parte in cui il Giudice , pur accogliendo l'eccezione di incompetenza territoriale, aveva così deciso: “Compensa tra le parti le spese del presente giudizio, sussistendo motivi di opportunità ed equità in considerazione anche della peculiarità del giudizio”. Secondo l'appellante il Giudice di pace aveva compensato le spese processuali, fuori dalle ipotesi previste dalla legge e malgrado la presenza dei presupposti per la condanna alle spese, ossia la totale soccombenza dell'odierno appellato e, ciò in violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
L'appellante lamentava che la motivazione sottesa alla decisione del Giudice di Pace era insufficiente ed ingiusta, in quanto alludendo a “motivi di opportunità ed equità in considerazione anche della peculiarità del giudizio”, non teneva conto della totale soccombenza dell'odierna appellata e che la decisione di incompetenza chiude il processo davanti al giudice che la pronuncia in virtù del riferimento alla sentenza.
Pertanto, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza n. 40999/2023 del 25.09.2023 con riguardo al capo relativo al governo delle spese e, conseguentemente, chiedeva, di disporsi sulla base del principio generale della soccombenza, la riforma della sentenza limitatamente alla regolamentazione delle spese legali prevedendo la condanna della società appellata al pagamento delle spese legali applicando i parametri del D.M. n. 55 del 2014 come da ultimo aggiornati con D.M. n. 147 del 13.08.22 e, quindi determinato in base al compenso tabellare ad Euro 1.265,00, oltre Cassa Avvocati, spese generali e IVA se dovuta, avendo la causa di primo grado un valore compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00.
Si costituiva in giudizio l'appellata società, la quale contestava l'ammissibilità e la fondatezza dell'avverso appello e ne chiedeva il rigetto del gravame con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
L'appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi sostenendo che non risultavano “esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata”.
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Inoltre, contestava la fondatezza dell'appello spiegato, avendo, il giudice di primo grado, correttamente motivato la propria decisione in ordine alla compensazione delle spese di lite, avendo lo stesso ravvisato la peculiarità e la complessità del giudizio e ampiamente motivato la propria decisione, ove affermava in sentenza che “Compensa tra le parti le spese del presente giudizio, sussistendo motivi di opportunità ed equità in considerazione anche della peculiarità del giudizio”.
Rassegnate le conclusioni all'udienza, svoltasi con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 18.09.2025, la causa era riservata in decisione con il termine ridotto di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori giorni venti per le repliche, decorrenti dalla comunicazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito all'eccezione di inammissibilità dell'appello, al contrario di quanto sostenuto dalla in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 l'appello in esame, come può evincersi già dalla superiore sintetica esposizione delle sue ragioni e delle sue conclusioni, va giudicato sostanzialmente rispettoso di quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c. e, pertanto, tale eccezione deve considerarsi infondata e va rigettata.
L'atto di appello, quale mezzo ordinario di impugnazione avverso le sentenze emesse in primo grado, cosi come novellato dalla Riforma Cartabia ed in vigore dal 28.02.2023, deve contenere ai sensi dell'art.342 c.p.c. – oltre alle indicazioni di cui all'articolo 163 c.p.c. – anche e soprattutto a pena di inammissibilità: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. In sostanza, l'atto di appello deve esporre i motivi che devono essere indicati in modo chiaro, sintetico e specifico.
Attraverso l'esposizione dei motivi, l'appellante deve fare comprendere al Giudice d'appello quale sia la violazione di legge o l'errata motivazione in cui il Giudice di primo grado è incorso;
errore che però deve essere ritenuto rilevante ai fini della decisione impugnata e tale da portare ad una soluzione differente rispetto quella adottata in primo grado.
Nel caso di specie codesto Giudice ritiene che l'appello abbia superato la soglia della specificità, avendo l'appellante individuato il punto della decisione reputato ingiusto, precisandone il presupposto fattuale e la
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sussunzione giuridica, tanto che la censura prospettata dall'appellante viene condivisa da questo Tribunale.
Con l'unico motivo di gravame l'appellante si duole del capo della sentenza di primo grado relativo all'avvenuta e ingiustificata compensazione delle spese di lite, deducendo in particolare la violazione dell'art. 92 cpc in ragione del fatto che non ricorrerebbe alcuna delle ipotesi tassativamente previste dalla disposizione in questione.
A riguardo va premesso che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 77, depositata il 19 aprile 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, II comma, cpc, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi indicate dalla precitata norma ossia in caso di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche quando sussistono “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, ampliando di fatto i casi in cui il giudice civile può stabilire la compensazione delle spese di lite.
Occorre tuttavia rilevare che tutte le questioni riguardanti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, caratterizzate da pari
“gravità” ed “eccezionalità”, non rientranti nelle due ipotesi tassativamente previste dal codice, devono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia, fermo l'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, anche ove ricorrono altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ebbene, per quanto concerne la statuizione delle spese processuali in caso di declaratoria di incompetenza, di recente la Suprema Corte ha statuito che “In tema di competenza territoriale derogabile, quando l'attore aderisce all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto, trova necessariamente applicazione l'art. 38, comma 2, c.p.c., poiché l'adesione integra un accordo endo-processuale che impedisce al giudice ogni decisione sulla questione di competenza, essendo tenuto esclusivamente a prenderne atto e a cancellare la causa dal ruolo. L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali, le quali devono essere regolate dal giudice dinanzi al quale viene rimessa la causa Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 13483 del 20 maggio 2025).
Con tale statuizione la Corte di Cassazione ha confermato un principio ampliamente consolidato in virtù del quale il Giudice che si dichiari incompetente ha l'obbligo di provvedere sulle spese del processo che chiude
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davanti a sé, in quanto la decisione sulla competenza chiude il processo davanti al Giudice che emette la pronuncia. (Cass. Civ. Ordinanza del 25 ottobre 2022 n. 31446). Infatti, la Corte di Cassazione con sentenza nr. 3122 del 7 febbraio 2017 ha chiarito che il giudice innanzi al quale le parti, a seguito di dichiarazione di incompetenza, riassumano il processo deve provvedere sulle sole spese della fase di riassunzione e non anche su quelle della fase precedentemente svoltasi innanzi al giudice incompetente, le quali devono essere liquidate da quest'ultimo.
Ciò posto, non è condivisibile la decisione impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha compensato le spese processuali, motivando genericamente: “Compensa tra le parti le spese del presente giudizio, sussistendo motivi di opportunità ed equità in considerazione anche della peculiarità del giudizio” .
Ad avviso di questo magistrato il motivo, addotto dal Giudice di Pace, non rientra nelle ipotesi contemplate nell'art. 92 c.p.c., né costituisce una grave ed eccezionale ragione tale da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, né parte attrice ha aderito all'eccezione di incompetenza integrando in tal modo un accordo endo-processuale.
Ne consegue che l'appello proposto dalla deve Parte_1 essere accolto. Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto dalla
[...]
segue, ai sensi dell'art. 91 cp.c., la condanna Parte_1 dell'appellata in persona del legale rapp.te Controparte_1 p.t., a rifondere all'appellante le spese del primo grado del processo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino a euro 5.200,00 ), dell'attività effettivamente svolta (esclusione della fase istruttoria non svolta). Va precisato che le spese sostenute nel primo grado non risultano documentate nel fascicolo di appello e pertanto non verranno indicate nel dispositivo.
Ugualmente, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, in considerazione del valore della controversia, delle questioni trattate limitate alla sola debenza delle spese processuali, e dell'inesistenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. n. 40999/2023 proposto dalla in persona dell'Amministratore Unico, contro Parte_1 [...]
ogni contraria istanza, difesa ed eccezione Controparte_2 disattesa, assorbita e rigettata, così provvede:
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1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata nel capo relativo alle spese, condanna la Controparte_1
in pers. leg.rapp.te, al pagamento, in favore della
[...] Parte_4
[...
in pers. amministratore unico, delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, che liquida in euro 913,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% sui compensi, C.P.A. e IVA se dovute;
2.condanna la in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 sig. al pagamento, in favore della Parte_3 Parte_4
[...
in pers. amministratore unico, delle spese di lite che liquida in euro 1.701,00 per compensi professionali ed 174,00 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA se dovute
Così deciso in Napoli, lì 4.11.2025 Il giudice Dott.ssa Alessia Notaro
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Alessia Notaro, ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero r.g. 6033/2024 ed assegnata in decisione all'udienza del 18.09.2025 avente ad oggetto l' appello avverso la sentenza n. 40999/2023 vertente TRA
c. f. , con sede in via E. De Filippo 1, Parte_1 P.IVA_1 S. Anastasia (NA) 80048, in persona dell'Amministratore Unico, Sig.
, c. f. , ed elett. te dom. ta in Napoli Parte_2 C.F._1 alla via Marino di Caramanico 5/M presso lo studio degli avv.ti Felice Ragone, c. f. , e Andrea Ragone, c. f. C.F._2
del Foro di Napoli, che la rappresentano e difendono, C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti ed indirizzi p. e. c. e Email_1
o al numero fax 0815842983 Email_2 APPELLANTE CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., (P. Iva. RO Controparte_1
), sig. con sede legale in Arad (Romania) zona P.IVA_2 Parte_3 Industriala Sud NR. 8, rapp.ta e difesa, in virtù di procura speciale in atti dall'avvocato Cesare Drago del Foro di Torre Annunziata (C.F.
), con domicilio eletto presso lo studio di questi in C.F._4 Torre Annunziata, via Gino Alfani, 60 (Parco Partenope) ed indirizzo di P.E.C.: APPELLATO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Preliminarmente l'adito Giudice rileva che parte appellante ha depositato certificazione rilasciata dalla cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli dalla quale risulta irreperibile il fascicolo di primo grado.
Tuttavia, visto che l'appello ha ad oggetto unicamente la riforma della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado, pur dichiarando la propria incompetenza territoriale, ha compensato integralmente le spese processuali e nessun'attività istruttoria è stata svolta, la scrivente ritiene di poter decidere il gravame essendo in atti presenti le produzioni di parte e la sentenza appellata.
Con atto di citazione in appello notificato il 12.03.2024, la
[...]
in persona dell'Amministratore Unico, sig. , Parte_1 Parte_2 proponeva appello avverso la sentenza n. 40999/2023, emessa in data 25.09.2023 dal Giudice di Pace di Napoli, IV sezione civile, pubblicata in data 20.11.2023, non notificata, nella parte in cui il Giudice , pur accogliendo l'eccezione di incompetenza territoriale, aveva così deciso: “Compensa tra le parti le spese del presente giudizio, sussistendo motivi di opportunità ed equità in considerazione anche della peculiarità del giudizio”. Secondo l'appellante il Giudice di pace aveva compensato le spese processuali, fuori dalle ipotesi previste dalla legge e malgrado la presenza dei presupposti per la condanna alle spese, ossia la totale soccombenza dell'odierno appellato e, ciò in violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
L'appellante lamentava che la motivazione sottesa alla decisione del Giudice di Pace era insufficiente ed ingiusta, in quanto alludendo a “motivi di opportunità ed equità in considerazione anche della peculiarità del giudizio”, non teneva conto della totale soccombenza dell'odierna appellata e che la decisione di incompetenza chiude il processo davanti al giudice che la pronuncia in virtù del riferimento alla sentenza.
Pertanto, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza n. 40999/2023 del 25.09.2023 con riguardo al capo relativo al governo delle spese e, conseguentemente, chiedeva, di disporsi sulla base del principio generale della soccombenza, la riforma della sentenza limitatamente alla regolamentazione delle spese legali prevedendo la condanna della società appellata al pagamento delle spese legali applicando i parametri del D.M. n. 55 del 2014 come da ultimo aggiornati con D.M. n. 147 del 13.08.22 e, quindi determinato in base al compenso tabellare ad Euro 1.265,00, oltre Cassa Avvocati, spese generali e IVA se dovuta, avendo la causa di primo grado un valore compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00.
Si costituiva in giudizio l'appellata società, la quale contestava l'ammissibilità e la fondatezza dell'avverso appello e ne chiedeva il rigetto del gravame con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
L'appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi sostenendo che non risultavano “esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata”.
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Inoltre, contestava la fondatezza dell'appello spiegato, avendo, il giudice di primo grado, correttamente motivato la propria decisione in ordine alla compensazione delle spese di lite, avendo lo stesso ravvisato la peculiarità e la complessità del giudizio e ampiamente motivato la propria decisione, ove affermava in sentenza che “Compensa tra le parti le spese del presente giudizio, sussistendo motivi di opportunità ed equità in considerazione anche della peculiarità del giudizio”.
Rassegnate le conclusioni all'udienza, svoltasi con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 18.09.2025, la causa era riservata in decisione con il termine ridotto di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori giorni venti per le repliche, decorrenti dalla comunicazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito all'eccezione di inammissibilità dell'appello, al contrario di quanto sostenuto dalla in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 l'appello in esame, come può evincersi già dalla superiore sintetica esposizione delle sue ragioni e delle sue conclusioni, va giudicato sostanzialmente rispettoso di quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c. e, pertanto, tale eccezione deve considerarsi infondata e va rigettata.
L'atto di appello, quale mezzo ordinario di impugnazione avverso le sentenze emesse in primo grado, cosi come novellato dalla Riforma Cartabia ed in vigore dal 28.02.2023, deve contenere ai sensi dell'art.342 c.p.c. – oltre alle indicazioni di cui all'articolo 163 c.p.c. – anche e soprattutto a pena di inammissibilità: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. In sostanza, l'atto di appello deve esporre i motivi che devono essere indicati in modo chiaro, sintetico e specifico.
Attraverso l'esposizione dei motivi, l'appellante deve fare comprendere al Giudice d'appello quale sia la violazione di legge o l'errata motivazione in cui il Giudice di primo grado è incorso;
errore che però deve essere ritenuto rilevante ai fini della decisione impugnata e tale da portare ad una soluzione differente rispetto quella adottata in primo grado.
Nel caso di specie codesto Giudice ritiene che l'appello abbia superato la soglia della specificità, avendo l'appellante individuato il punto della decisione reputato ingiusto, precisandone il presupposto fattuale e la
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sussunzione giuridica, tanto che la censura prospettata dall'appellante viene condivisa da questo Tribunale.
Con l'unico motivo di gravame l'appellante si duole del capo della sentenza di primo grado relativo all'avvenuta e ingiustificata compensazione delle spese di lite, deducendo in particolare la violazione dell'art. 92 cpc in ragione del fatto che non ricorrerebbe alcuna delle ipotesi tassativamente previste dalla disposizione in questione.
A riguardo va premesso che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 77, depositata il 19 aprile 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, II comma, cpc, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi indicate dalla precitata norma ossia in caso di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche quando sussistono “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, ampliando di fatto i casi in cui il giudice civile può stabilire la compensazione delle spese di lite.
Occorre tuttavia rilevare che tutte le questioni riguardanti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, caratterizzate da pari
“gravità” ed “eccezionalità”, non rientranti nelle due ipotesi tassativamente previste dal codice, devono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia, fermo l'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, anche ove ricorrono altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ebbene, per quanto concerne la statuizione delle spese processuali in caso di declaratoria di incompetenza, di recente la Suprema Corte ha statuito che “In tema di competenza territoriale derogabile, quando l'attore aderisce all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto, trova necessariamente applicazione l'art. 38, comma 2, c.p.c., poiché l'adesione integra un accordo endo-processuale che impedisce al giudice ogni decisione sulla questione di competenza, essendo tenuto esclusivamente a prenderne atto e a cancellare la causa dal ruolo. L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali, le quali devono essere regolate dal giudice dinanzi al quale viene rimessa la causa Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 13483 del 20 maggio 2025).
Con tale statuizione la Corte di Cassazione ha confermato un principio ampliamente consolidato in virtù del quale il Giudice che si dichiari incompetente ha l'obbligo di provvedere sulle spese del processo che chiude
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davanti a sé, in quanto la decisione sulla competenza chiude il processo davanti al Giudice che emette la pronuncia. (Cass. Civ. Ordinanza del 25 ottobre 2022 n. 31446). Infatti, la Corte di Cassazione con sentenza nr. 3122 del 7 febbraio 2017 ha chiarito che il giudice innanzi al quale le parti, a seguito di dichiarazione di incompetenza, riassumano il processo deve provvedere sulle sole spese della fase di riassunzione e non anche su quelle della fase precedentemente svoltasi innanzi al giudice incompetente, le quali devono essere liquidate da quest'ultimo.
Ciò posto, non è condivisibile la decisione impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha compensato le spese processuali, motivando genericamente: “Compensa tra le parti le spese del presente giudizio, sussistendo motivi di opportunità ed equità in considerazione anche della peculiarità del giudizio” .
Ad avviso di questo magistrato il motivo, addotto dal Giudice di Pace, non rientra nelle ipotesi contemplate nell'art. 92 c.p.c., né costituisce una grave ed eccezionale ragione tale da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, né parte attrice ha aderito all'eccezione di incompetenza integrando in tal modo un accordo endo-processuale.
Ne consegue che l'appello proposto dalla deve Parte_1 essere accolto. Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto dalla
[...]
segue, ai sensi dell'art. 91 cp.c., la condanna Parte_1 dell'appellata in persona del legale rapp.te Controparte_1 p.t., a rifondere all'appellante le spese del primo grado del processo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino a euro 5.200,00 ), dell'attività effettivamente svolta (esclusione della fase istruttoria non svolta). Va precisato che le spese sostenute nel primo grado non risultano documentate nel fascicolo di appello e pertanto non verranno indicate nel dispositivo.
Ugualmente, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, in considerazione del valore della controversia, delle questioni trattate limitate alla sola debenza delle spese processuali, e dell'inesistenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. n. 40999/2023 proposto dalla in persona dell'Amministratore Unico, contro Parte_1 [...]
ogni contraria istanza, difesa ed eccezione Controparte_2 disattesa, assorbita e rigettata, così provvede:
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1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata nel capo relativo alle spese, condanna la Controparte_1
in pers. leg.rapp.te, al pagamento, in favore della
[...] Parte_4
[...
in pers. amministratore unico, delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, che liquida in euro 913,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% sui compensi, C.P.A. e IVA se dovute;
2.condanna la in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 sig. al pagamento, in favore della Parte_3 Parte_4
[...
in pers. amministratore unico, delle spese di lite che liquida in euro 1.701,00 per compensi professionali ed 174,00 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA se dovute
Così deciso in Napoli, lì 4.11.2025 Il giudice Dott.ssa Alessia Notaro
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