Art. 14.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a prelevare con propri decreti dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 1974, n. 386 , le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'art. 1 dello stesso decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , per farle affluire alle entrate del bilancio statale con imputazione al capitolo n. 3342 "Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a prelevare con propri decreti dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 1974, n. 386 , le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'art. 1 dello stesso decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , per farle affluire alle entrate del bilancio statale con imputazione al capitolo n. 3342 "Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria".