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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/05/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 775/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Carla Santese Presidente dott.ssa Giulia ONe Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 28/04/2021 al n. 775/2021 r.g. promossa da:
TO. (C.F. elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Pt_1 P.IVA_1
C. SILVIA PELLEGRINI e dell'avv. FLAVIA HELENA MEIRELLES DI PILLA che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), ONroparte_1 C.F._1 ONroparte_2
(C.F. ), sia personalmente sia quali associati e legali C.F._2 rappresentanti dello ONroparte_3 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. MICHELE CORTAZZO, che lI rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTI APPELLATE E APPELLANTI INCIDENTALI-
nonché
(C.F. p. IVA ) elettivamente domiciliata ONroparte_4 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. PAOLO SARACINI, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE- avverso la sentenza n. 149/2021 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata in data 13/03/2021; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 25.02.2025, all'esito dell'udienza celebrata cartolarmente del 18.02.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte in premessa, riformare la sentenza n. 149/2021 dell'11.02-
13.03.2021 del Tribunale di Siena, in composizione monocratica in persona del Giudice
Dott.ssa Clara Ciofetti, nel procedimento n. 2185/2018 R.G., per le ragioni esposte, e per l'effetto: dichiarare la nullità e/o dichiarare comunque invalido e/o inefficace il rapporto contrattuale intercorso tra il Geom. ed il Geom. ONroparte_1 CP_2 personalmente nella veste di singoli professionisti ed in qualità di associati o
[...] legali rappresentanti dello nonché lo ONroparte_3
in persona del legale rappresentante pro ONroparte_3 ON tempore, e la e per l'effetto condannare il Geom. d il Geom. Pt_1 ONroparte_1 personalmente nella veste dei singoli professionisti ed in qualità di ONroparte_2 associati o legali rappresentanti dello ONroparte_3 nonché lo in persona del legale ONroparte_3 rappresentante pro tempore, anche in solido tra loro, ovvero il soggetto chiamato a ON rispondere per i medesimi, a restituire alla in persona del legale Pt_1 rappresentante pro tempore, la somma di € 161.861,72 oltre interessi dal dovuto al saldo;
condannare il Geom. e il Geom. ONroparte_1 ONroparte_2 personalmente nella veste di singoli professionisti ed in qualità di associati o legali rappresentanti dello nonché lo ONroparte_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro ONroparte_3 tempore, anche in solido tra loro, ovvero il soggetto chiamato a rispondere per i ON medesimi, a pagare in favore della in persona del legale rappresentante pro Pt_1 tempore, la somma che emergerà dalla relazione tecnica del Consulente Tecnico di
Ufficio a titolo di risarcimento del danno o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”. In via istruttoria si chiede di disporre CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO, anche in rinnovazione, da affidarsi a professionista non iscritto all'elenco dei geometri e fuori dalla provincia di Siena, sul seguente quesito: “Verifichi il CTU se, in base alla documentazione in atti, i Geom. e hanno svolto ONroparte_1 ONroparte_2 mansioni di progettazione, oltre a quelle di direzione dei lavori;
accerti il CTU l'esistenza dei vizi allegati da parte convenuta e, in caso di esito affermativo, verifichi se trattasi di vizi che potevano essere riscontrati dai professionisti, tenuti alla vigilanza e obbligati ad impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché a controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore; verifichi se i Geom. e ONroparte_1 ONroparte_2 nell'espletamento dell'incarico, hanno svolto attività precluse ai geometri;
verifichi la conformità delle somme richieste dai professionisti alle tariffe adottate dalla categoria di appartenenza”; per la parte appellata e appellante incidentale + 1: “Voglia l'Ill.ma Corte CP_3 di Appello adita contrariis rejectis per le motivazioni di cui in narrativa: a) in via preliminare, qualora la Corte di Appello lo ritenesse necessario, disporre lo spostamento della prima udienza di comparizione delle parti allo scopo di consentire al Geom. ed il Geom. personalmente nella veste di singoli ONroparte_1 ONroparte_2 professionisti ed in qualità di associati e legali rappresentanti dello
[...]
e la chiamata in causa nel giudizio di appello del terzo ONroparte_3 CP_3
Compagnia Assicuratrice già chiamata in causa nel ONroparte_4 procedimento di primo grado, al fine di essere manlevati indenni in caso di riforma, ON anche parziale della sentenza di primo grado in accoglimento dell'appello della
[...]
b) sempre in via preliminare ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.: 1) Pt_1
ON dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla per tutti i motivi Parte_1 rappresentati nella comparsa di costituzione e risposta;
2) dichiarare inammissibile
l'appello incidentale proposto dalla in comparsa di costituzione ONroparte_4
e risposta, per i motivi di cui alla presente nota;
c) nel merito in via principale: 1) ON rigettare il gravame proposto dalla in quanto infondato in fatto ed in diritto Parte_1 con conferma della sentenza impugnata nelle parti oggetto dell'atto di appello di controparte e, per l'effetto, intendendosi qui per riproposte tutte le domande, eccezioni anche di prescrizione e decadenza e contestazioni tutte nessuna esclusa svolte nel giudizio di primo grado, dallo e senza rinuncia o ONroparte_3 CP_3 acquiescenza alcuna, accogliere la domanda dello e ONroparte_3 così come precisata in primo grado da intendersi qui per integralmente CP_3 riportata e trascritta e respingere invece la domanda ex adverso proposta;
2) rigettare il gravame incidentale proposto dalla in quanto infondato in ONroparte_4 fatto ed in diritto con conferma della sentenza impugnata nelle parti oggetto dell'appello incidentale di controparte e, per l'effetto, intendendosi qui per riproposte tutte le domande, eccezioni e contestazioni tutte nessuna esclusa svolte nel giudizio di primo grado, dallo e senza rinuncia o acquiescenza alcuna, ONroparte_3 CP_3 accogliere la domanda dello e così come ONroparte_3 CP_3 precisata in primo grado da intendersi qui per integralmente riportata e trascritta e respingere invece la domanda proposta dalla Compagnia Assicuratrice;
d) in via subordinata nella denegata ipotesi di riforma anche parziale della sentenza di primo ON grado, in accoglimento dell'appello proposto dalla condannare la Parte_1 [...] in persona del suo legale rappresentante p.t. a manlevare ONroparte_4 integralmente indenne il Geom. ed il Geom. ONroparte_1 ONroparte_2 personalmente nella veste di singoli professionisti ed in qualità di associati e legali rappresentanti dello Studio Tecnico Associato di quanto fossero ONroparte_3
ON eventualmente tenuti a fare e/o a risarcire in favore di e) in via incidentale Parte_1 accogliere il gravame proposto dallo e e, per ONroparte_3 CP_3
l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.149/2021 del Tribunale di Siena, confermato il resto: 1) riformare la sentenza laddove applica all'importo dovuto dalla ON a saldo dei compensi professionali dello Parte_1 ONroparte_3 ON
lo “sconto del 20%” e, per l'effetto condannare la al pagamento
[...] Parte_1 in favore del Geom. e del Geom. personalmente ONroparte_1 ONroparte_2 nella veste di singoli professionisti ed in qualità di associati e legali rappresentanti dello
dell'intero importo dovuto a saldo delle ONroparte_3 prestazioni professionali svolte senza l'applicazione di alcuna scontistica, oltre accessori di legge. 2) riformare la sentenza laddove omette di pronunciarsi sulle spese relative al procedimento ex art.696 c.p.c. R.G.N. 2185/2018-1 in favore dello
[...]
ON e per l'effetto, condannare la al pagamento in ONroparte_3 Parte_1 favore del Geom. e del Geom. personalmente ONroparte_1 ONroparte_2 nella veste di singoli professionisti ed in qualità di associati e legali rappresentanti dello delle competenze e spese relative al ONroparte_3 procedimento ex art.696 c.p.c. R.G.N. 2185/2018-1 Tribunale di Siena;
3) riformare la sentenza laddove statuisce la compensazione per un terzo delle spese di lite e di CTU ON e, per l'effetto, condannare della all'integrale pagamento delle spese di lite Parte_1
e di CTU del primo grado di in favore del Geom. e del Geom. ONroparte_1 personalmente nella veste di singoli professionisti ed in qualità di ONroparte_2 associati e legali rappresentanti dello ONroparte_3 CP_3 come liquidate in sentenza di primo grado;
4) riformare la sentenza laddove liquida le spese di lite a carico della nell'importo di €.1.378,00 e per ONroparte_4
l'effetto, condannare la a rifondere al Geom. ONroparte_4 ONroparte_1
e del Geom. personalmente nella veste di singoli professionisti ed ONroparte_2 in qualità di associati e legali rappresentanti dello e ONroparte_3 le spese di lite da liquidarsi in €.13.430,00 oltre accessori di legge. 5) In via CP_3 istruttoria si insiste nelle richieste istruttorie formulate nelle memorie ex art.183, VI co.
c.p.c. da intendersi qui per integralmente riportate e trascritte e ci si riporta a tutti gli atti e i documenti già depositati nel fascicolo di primo grado. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di appello e di quello di primo grado oltre accessori di legge”; per parte appellata e appellante incidentale “ferme le conclusioni CP_6 precisate in atti (ndr: 'Piaccia alla Corte di Appello di Firenze contrariis reiectis, A) in accoglimento dell'appello incidentale proposto verso la sentenza n. 149/21 del 11/2/21 emessa dal Tribunale di Siena, previa declaratoria della inapplicabilità totale e/o parziale delle garanzie di polizza richieste nei confronti di vista sia la ONroparte_4 natura e tipologia dei danni rispetto alle descrizioni e pattuizioni di polizza, nonché in considerazione del periodo temporale di accadimento non ricompreso nella validità assicurativa/contrattuale atteso il superamento del limite di anni due antecedente rispetto alla data di stipula della polizza, riformare detta statuizione solo nella parte in cui è stata riconosciuta l'operatività della polizza assicurativa ed il conseguente obbligo di manleva di in favore degli assicurati e disponendosi CP_6 CP_3 CP_2 conseguentemente i dovuti rimborsi delle somme che , in ossequio alle ONroparte_7 disposizioni di prime cure, ha già versato ai soggetti aventi diritto, anche in punto di ON spese legali. A) respingere integralmente l'appello principale proposto da Pt_1 confermando integralmente il resto dei capi della sentenza impugnata in ordine all' accertata assenza totale di responsabilità professionale dello ONroparte_3
Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi del
[...] giudizio')”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, To. conveniva davanti alla Corte di Parte_1
Appello di Firenze il geom il geom e ONroparte_1 ONroparte_8 CP_9 proponendo appello avverso la sentenza n. 149/2021, con la quale il Tribunale di Siena, in parziale accoglimento della domanda con la quale i due professionisti avevano chiesto il pagamento del saldo del compenso professionale per le prestazioni svolte in favore di ON
aveva condannato quest'ultima a corrispondere ai due geometri, quali legali Parte_1 rappresentanti del relativo studio tecnico associato, l'importo di euro 96.223,00, comprensiva di oneri di legge e oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo, tenuto conto dell'importo già versato a titolo di acconto. Il Tribunale accoglieva altresì parzialmente la domanda riconvenzionale con la quale To.ho aveva chiesto l'accertamento dei vizi delle opere eseguite dai professionisti condannando questi ultimi, sulla scorta delle conclusioni del CTU, a corrispondere alla parte committente l'importo di euro 4.000,00 pari al costo della remissione in pristino. Il Tribunale condannava infine a tenere indenne i due professionisti, in forza del contratto di polizza inter CP_6
ON partes, da quanto questi erano stati condannati a rifondere a o a titolo di danno.
Le spese di lite tra parte attrice e convenuta erano compensate in misura di 1/3 e per i restanti 2/3 erano poste a carico della convenuta To.ho; nella stessa misura erano state regolate le spese di CTU, mentre, con riferimento alla terza chiamata, questa era stata condannata a rifondere integralmente ai convenuti assicurati le spese di lite. ON Esponeva l'appellante o che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi: CP_1
1)errore nell'aver omesso di esaminare compiutamente l'eccezione sollevata da ed avente ad oggetto l'accertamento della nullità e/o invalidità del rapporto inter partes, con conseguente condanna dei professionisti a restituire gli importi già ricevuti in pagamento, pari a complessive euro 161.861,72; in particolare mancata considerazione della nullità del rapporto professionale avente ad oggetto progettazione e direzione di lavori di non modesta entità, che il geom non aveva titolo per fare (in quanto CP_3 escluse dalla competenza dei geometri), con conseguente insussistenza del relativo diritto al compenso e, anzi, onere di restituire quanto in tal senso già percepito;
errore nell'aver ritenuto che il geom non avrebbe esulato dalle proprie competenze CP_3 avendo rivestito il solo ruolo di direttore lavori architettonico;
ON
2)mancato riconoscimento dei maggiori danni arrecati a o come conseguenza della non corretta esecuzione dei lavori, con particolare riferimento a: presenza di infiltrazioni;
inadeguata insonorizzazione, mancata autorizzazione antincendi dei garage, mancata conclusione dei lavori, omessa comunicazione di fine lavori e mancato completamento della pratica relativa alle certificazioni di abitabilità;
3) omessa motivazione della sentenza con riferimento al rigetto dell'eccezione di nullità del rapporto contrattuale inter partes, ovvero inammissibile motivazione fatta per relationem con riferimento alla CTU non correttamente espletata, con conseguente nullità della sentenza;
4) errore nell'aver considerato il credito professionale, stante la mancata allegazione della documentazione di riferimento e l'insufficiente illustrazione nelle notule delle attività svolte. L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte, chiedendo al contempo il rinnovo della CTU.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano e ONroparte_1 ONroparte_2 che, preliminarmente, in grado di appello chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa per essere dalla stessa manlevati, in caso di accoglimento, anche CP_6
Co parziale, dell'appello; eccepivano altresì l'inammissibilità dell'appello di che Parte_1 contestavano nel merito, spiegando a loro volta appello incidentale nei confronti della pronuncia del Tribunale, per i seguenti motivi:
1)erronea applicazione della detrazione del 20% sull'importo imponibile accertato dal
CTU, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non essendo stato fatto riferimento nella domanda ad alcuna 'scontistica', non oggetto nella fattispecie di accordo tra le parti;
2)omessa pronuncia sulla richiesta di refusione anche delle spese del procedimento ex ON art. 696c.p.c. introdotto da o in corso di causa e dichiarato dal giudice inammissibile;
3)errata parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3; in particolare ON mancata considerazione che la domanda riconvenzionale di o era stata accolta solo in minima parte;
errata quantificazione delle spese di lite poste a carico di CP_9 con indicazione di un importo a titolo di compenso (euro 1378,00) non conforme ai parametri di legge applicabili.
Si costituiva altresì in sede di appello che contestava le doglianze CP_6 dell'appellante principale e proponeva anch'essa appello incidentale per il seguente motivo:
1)erroneo riconoscimento della copertura assicurativa, dal momento che la garanzia assicurativa era stata prestata solo con riferimento a rovina totale e/o parziale dell'opera, circostanza non verificatasi nella fattispecie;
mancata considerazione che la polizza, avente decorrenza dall'1.01.2012, riguardava anche i sinistri verificatisi nei due anni antecedenti alla stipula, dunque retroagendo al massimo fino al gennaio 2010, data in cui le opere in questione erano state quasi tutte ultimate, con conseguente pregressa verificazione di parte dei vizi contestati, con particolare riferimento a quelli relativi alla certificazione antincendio.
Chiedeva quindi la restituzione di quanto versato in adempimento della sentenza di primo grado. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta una prima volta in decisione con ordinanza del 15.11.2023 e quindi rimessa sul ruolo con decreto del Presidente di Sezione del 19.12.2024, stante la prolungata assenza/aspettativa del consigliere nominato relatore.
La causa era quindi nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127ter c.p.c. del 25.02.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art.
342 c.p.c. - Preliminarmente va esaminata l'eccezione con cui la parte appellata ha rilevato l'inammissibilità dell'appello principale per violazione ONroparte_11 dell'art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale indicazione delle parti della sentenza che intende impugnare e delle ragioni che lo inducono a ritenerla erronea.
La stessa non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum.
Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante principale, se è vero che ha riproposto le tesi già avanzate in primo grado, lo ha fatto, per lo più, più raffrontandole, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata, e, dunque, ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'appello.
Per quanto detto, dunque, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado. E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n° 18932/2016).
Dal chè l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità del motivo di appello, che dovrà essere esaminato nel merito.
2.La richiesta degli appellati di chiamata in causa della ONroparte_11 propria assicurazione – Nel costituirsi in secondo grado gli appellati/appellanti incidentali e hanno reiterato la richiesta di chiamata in causa della CP_3 CP_2 propria compagnia con contestuale istanza di spostamento della prima CP_9 udienza in grado di appello, al fine di essere dalla stessa manlevati di quanto eventualmente condannati a risarcire, anche in eventuale accoglimento del gravame.
La medesima istanza è stata ripetuta anche in seno alla precisazione delle conclusioni e deve pertanto in questa sede essere esaminata.
Si tratta all'evidenza di una richiesta inammissibile. In primo luogo, ONroparte_4 la cui chiamata in causa era già stata autorizzata dal primo giudice e che si era ritualmente costituita nel giudizio davanti al Tribunale, è già parte del giudizio di appello, nell'ambito del quale il gravame principale le è stato notificato anche quale litisconsorte necessario. In secondo luogo, si osserva come la parte e in quanto CP_3 CP_2 risultata vincitrice in primo grado con riferimento alla domanda di manleva, accolta nei confronti di non aveva l'onere di proporre appello incidentale specifico per CP_9 ribadire la spiegata domanda di manleva anche con riferimento ai maggiori importi eventualmente riconosciuti in secondo grado, essendo tenuta soltanto a riproporre la propria domanda di garanzia nei confronti dell'assicurazione ex art. 346 c.p.c. Nella prospettiva del giudizio di appello dunque nessuno spazio residua per il meccanismo della chiamata in causa già spiegata in primo grado.
3. I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è controverso e risulta dalla documentazione in atti che lo in persona dei ONroparte_3 geometri e ha svolto una serie di incarichi ONroparte_1 ONroparte_2
ON professionali per conto della committente tutti ruotanti attorno alla Parte_1 demolizione di quattro fabbricati e alla realizzazione di due costruzioni residenziali nel
Comune di Colle Val D'Elsa. Neppure è controversa – ed anzi risulta coperta da giudicato, non essendo stata attinta da specifici motivi di appello – la circostanza che la committenza ha già versato, per le attività svolte dai geometri, acconti per complessive euro 152.660,28.
La controversia si incentra dunque in primo luogo sul diritto dei professionisti ad ottenere il pagamento in relazione al tipo di attività svolta, con particolare riferimento all'esecuzione di tipologie di progettazioni e direzione lavori esulanti dalla competenza propria dei geometri. Oggetto di contestazione è altresì la corretta esecuzione delle opere e l'entità dei danni patiti dalla committenza. E' infine discussa anche la copertura assicurativa dei professionisti, in relazione alla tipologia dell'intervento e all'epoca della sua realizzazione.
4.Il terzo motivo di appello principale: la nullità della sentenza – Con il terzo ON motivo di appello principale o ha rilevato la nullità della sentenza di primo grado per mancanza della motivazione, sia con riferimento all'eccepita nullità del rapporto Par professionale tra la ed i due geometri, sia con riferimento alla Parte_2 quantificazione dei danni subiti dall'appellante. In particolare evidenziava come il primo giudice si fosse in proposito limitato a riportare acriticamente alcuni passi della CTU, senza dare atto del percorso argomentativo posto a sostegno della decisione, così predisponendo una inammissibile motivazione per relationem.
Il motivo deve essere ritenuto infondato per come di seguito specificato.
Come autorevolmente stabilito da Cassazione a SS.UU., Sentenza n. 22232 /2016: 'La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee
a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture' (conforme anche Cass. n. 13977/2019, in fattispecie in cui la sentenza aveva dichiarato inammissibile l'appello perchè tardivo, senza indicare la documentazione esaminata e la valenza probatoria della stessa ai fini della decisione assunta).
Nel caso di specie il primo giudice, con riferimento al rigetto dell'eccezione di nullità/invalidità del rapporto contrattuale tra committente e professionisti, sollevata dalla ha così argomentato: 'Nel caso di specie, deve ritenersi anzitutto CP_12 infondata l'eccezione di parte convenuta, secondo cui i geometri avrebbero posto in essere attività che esulerebbero dalle proprie competenze. Sul punto dalla ctu del geom. emerge, con assoluta chiarezza, che il Geom. “non ha svolto Persona_1 CP_3 alcuna mansione di progettazione inerente al Lotto A e al Lotto B, ma soltanto quella di direttore lavori architettonico dei due lotti, essendo stati svolti da altri professionisti sia il ruolo di progettazione architettonica, che quello di progettazione strutturale e di direzione lavori strutturale. In particolare per il Lotto A il ruolo di progettista architettonico venne ricoperto dall' Ing. , mentre quello di progettista Persona_2 delle strutture e direttore lavori delle strutture dall' Ing. mentre Persona_3 per il Lotto B il ruolo di progettista architettonico, progettista delle strutture e direttore lavori delle strutture venne svolto dall'ing. (cf.r pag. 7 CTU). Il Persona_3 perito ha aggiunto: “è emerso dagli accertamenti che quanto svolto dal Geom. CP_1 sarebbe esclusivamente riferibile alla direzione lavori architettonica del Lotto
[...]
A e Lotto B, visto che il progetto architettonico, il progetto strutturale e la direzione lavori strutturale, sono state portate a termine da altri professionisti, con incarico autonomo e quindi saldate con relativa notula separata. […] si può affermare che quanto svolto dal Geom. ha riguardato la direzione dei lavori architettonica dei CP_3 paramenti esterni del fabbricato e della suddivisione dell'immobile mediante tramezzature per la realizzazione delle varie unità immobiliari e delle autorimesse, il tutto comprensivo delle rifiniture e degli impianti, per cui opere che potevano essere eseguite e rientravano nelle sue competenze. […] anche se i due fabbricati Lotto A e
Lotto B senza dubbio non possono essere assimilabili ad una modesta costruzione, va ricordato che nel caso in oggetto il Geom. non ha svolto l'incarico di ONroparte_1 progettista architettonico, ma soltanto quello di direttore lavori architettonico, che in sostanza nel caso in esame ha riguardato il controllo sulla regolarità realizzativa di quanto progettato da chi ne aveva le competenze e quindi inerente la direzione lavori dei tamponamenti laterali e delle tramezzature interne , compreso gli impianti e le rifiniture”.
Riguardo all'ulteriore profilo con riferimento al quale si lamenta l'omessa motivazione, ovvero la quantificazione dei danni subiti dalla committenza, il Tribunale, dopo aver passato in rassegna i vari aspetti dei lavori in relazione ai quali erano stati lamentati vizi, riportando i rilievi fatti per ciascuno dal CTU, ha così concluso: 'a fronte di ciò, il perito ha stimato in € 12.000,00 la somma complessiva per eliminare le problematiche, di cui solo 1/3 (per € 4.000,00) è addebitabile all'operato del Geom.
4. fine CP_3 lavori e abilità. Il Geom. non ha completato le comunicazioni di fine lavori e le CP_3 certificazioni di abitabilità, ma rileva il ctu che la ditta fermò i lavori e non eseguì le opere necessarie impartite al Geom. per cui lo stesso non potè dare corso al CP_3 quanto necessario per ottenere l'abitabilità. Le conclusioni peritali, fondate sul riscontro diretto dello stato degli immobili ed immuni da vizi logici, meritano di essere integralmente recepite;
deve pertanto ritenersi che i vizi lamentati dalla convenuta siano attribuibili a colpa del geom. limitatamente ad una parte dei ONroparte_1 difetti acustici dei locali. Per quanto concerne l'ammontare delle spese necessarie per
l'eliminazione dei vizi, il ctu - come detto - ha quantificato i danni complessivi in €.
4.000,00, oltre interessi legali sul suddetto importo devalutato alla data della domanda
e annualmente rivalutato sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali successivi sino al saldo'.
Da quanto sopra appare con evidenza che il Tribunale ha espresso i motivi della propria decisione richiamando a sostegno vari passi della CTU che ha recepito affermando di condividerne il percorso logico argomentativo.
Rappresenta ormai ius receptum (si veda in particolare Cass. civ. sez. II, 31/08/2018,
n.21504; Cass. Civ. Sez. L, 6 settembre 2016 n. 17644; Cass. Civ. n. 4352 del
14/02/2019) il principio secondo il quale, ove il giudice ritenga di condividere le conclusioni del consulente tecnico d'Ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica l'esame e la valutazione delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione (cfr. Cass 10202/2008; Cass. 22 febbraio 2006, n.
3881 e da ultimo anche Cass. n° 8460/2020).
Orbene, il primo giudice ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi.
Ha invero recepito per relationem le conclusioni e i passi salienti dell'espletata CTU, ritenendoli giustificati dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione. In tal senso deve dunque ritenersi che la motivazione adottata dal primo giudice, attraverso opportuni richiami all'elaborato, lasci desumere che le contrarie deduzioni delle parti sono state ritualmente disattese dato che, in tal caso,
l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso.
Ciò posto, considerato che questa Corte deve comunque tenere conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, deve quindi verificarsi, nel merito, se la CTU cui il primo giudice si è richiamato, offra elementi di coerenza logica ricostruttiva tale da sostenere una valutazione di adeguatezza della motivazione che su di essa si poggia (cfr. in questo senso, Cass. n° 8460/2020) e se questa consenta di ritenere superate le critiche del consulente di parte.
In tal senso la tenuta delle argomentazioni su richiamate, recepite dalla espletata CTU, verrà esaminata, come di seguito, congiuntamente ai corrispondenti motivi di appello.
4.Il primo motivo di appello principale: nullità e/o invalidità del rapporto contrattuale tra le parti e onere di restituzione del compenso – Con il primo motivo di appello è stata rilevata l'erroneità del rigetto della eccepita nullità e/o CP_1 invalidità del rapporto contrattuale tra la committente ed i professionisti da questa incaricati, e , quali associati del relativo studio ONroparte_1 ONroparte_2 tecnico, per avere gli stessi posto in essere attività esulanti la loro competenza di geometri.
E' principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale qualora, per lo svolgimento di un'attività lavorativa, sia richiesta dalla legge un'abilitazione o un titolo di studio abilitante, in ragione dell'incidenza di tale attività sulla salute pubblica, sulla sicurezza pubblica, o comunque su un pubblico interesse, la prestazione lavorativa, svolta in carenza di detti presupposti è da ritenere illecita, perché in violazione di norme imperative, con conseguente nullità del relativo rapporto contrattuale.
Con particolare riferimento all'attività professionale dei geometri, la Cassazione ha affermato che il progetto redatto da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri è illegittimo, a nulla rilevando né che sia stato controfirmato da un ingegnere, né che un ingegnere abbia eseguito i calcoli del cemento armato e abbia diretto le relative opere, perché è il professionista competente titolare della progettazione, a doversi assumere la relativa responsabilità. La Suprema Corte ne ha fatto conseguire che, nella suddetta ipotesi, il rapporto tra il geometra ed il cliente è radicalmente nullo ed al primo non spetta alcun compenso per l'opera svolta, ai sensi dell'art. 2231 c.c. (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9073 del 31/03/2023; Sez. 2,
Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 5871 del 24/03/2016; Sez. 2,
Sentenza n. 19989 del 30/08/2013; Sez. 2, Sentenza n. 6402 del 21/03/2011; Sez. 2,
Sentenza n. 8543 del 08/04/2009).
Ciò posto, va quindi in primo luogo individuato quali siano le norme applicabili alla fattispecie con riferimento ai limiti di svolgimento dell'attività del geometra.
E' infatti principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale i requisiti di validità dei contratti sono regolati dalla legge del tempo in cui essi vengono conclusi
(cfr. Cass. 12 ottobre 1979, n. 5349; Cass. 12 aprile 1980, n. 2370; Cass. 27/3/2002
n. 4434).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti risulta che i lavori sono stati posti in essere come da permesso di costruire n° 75 del 21.11.2007 (ritirato il
17.01.2008), seguita dalla variante in corso d'opera concessa con provvedimento n° 6 del 31.01.2011, poi da successiva richiesta di rinnovo del permesso di costruire con provvedimento n° 15 del 13.04.2012 e infine da ulteriore variante in corso d'opera come da concessione n° 27 del 30.01.2014. Veniva dichiarata la fine lavori in data 9.03.2015.
Considerato che - ancorchè non risulti in atti la comunicazione di inizio lavori - tutte le attività professionali di cui è causa sono inerenti alla realizzazione del compendio immobiliare di cui alla concessione edilizia 75 del 2007, deve ritenersi che le attività del geometra siano iniziate con detto provvedimento e dunque il relativo contratto CP_3
d'opera professionale, comprendente la direzione lavori, fosse a tale data già stato concluso.
Si evidenzia quindi come la materia dei limiti di competenza professionale dei geometri trovi la sua originaria regolamentazione con l'art 16 del RD 274/1929, che stabilisce le competenze dei geometri in ambito di progettazione e direzione dei lavori, nei seguenti termini:
I) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone;
nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili.
Nella materia è successivamente intervenuta la L. 1086 del 1971, che ha disciplinato le opere di conglomerato cementizio armato, stabilendo all'art. 2 che la costruzione delle stesse deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. La normativa, nel ribadire i “limiti delle rispettive competenze” delle varie figure professionali, chiaramente rinvia, senza introdurre autonomi ed innovativi criteri attributivi di competenza, alle previgenti rispettive normative professionali di riferimento, tra le quali, dunque, per quanto riguarda i geometri, quella di cui al citato RD (cfr. in tal senso Cass. 8/4/2009 n. 8543).
Più di recente la materia è stata infine completamente innovata dal D. L.vo 212/2010, che ha abrogato il R.D. n. 2229/1939, introducendo, per quanto qui interessa, una diversa disciplina delle competenze dei geometri. Trattandosi di una disciplina chiaramente innovativa e non interpretativa della precedente normativa, la sua applicazione non potrà produrre effetti retroattivi idonei ad incidere sulla qualificazione degli atti compiuti prima della sua entrata in vigore e non influisce dunque sulla invalidità del contratto concluso sotto la vigenza della normativa antecedente (cfr. Cass.
Sez. II, 12 novembre 2019, n. 29227).
Nel caso di specie tutte le attività professionali di cui è causa ruotano attorno alla realizzazione del compendio immobiliare di cui alla concessione edilizia 75 del 2007, per cui, come detto, deve ritenersi che le attività del geometra siano iniziate con CP_3 detto provvedimento.
Dunque, per quanto detto sopra, all'attività posta in essere dal geom. dovrà CP_3 applicarsi la normativa vigente al momento della conclusione del contratto con la committenza relativamente ai lavori in oggetto e, dunque, il RD n. 2229/1939.
Sulla base di detta normativa la Cassazione ha affermato come sia dunque nullo il contratto di affidamento della progettazione e della direzione dei lavori di costruzioni civili ad un geometra, ove la progettazione richieda l'esecuzione, anche parziale, dei calcoli in cemento armato, attività demandata agli ingegneri, ovvero nei casi in cui si tratti di costruzioni che esorbitino i limiti sopra indicati dal RD (cfr. ex multis Cass.
n.5871 del 24/03/2016, Cass. n. 17028 del 26/07/2006, Cass. n. 6402 del
21/03/2011). Viene in tal senso messo in rilievo come la scelta inequivoca del legislatore, in ordine alla competenza inderogabile degli ingegneri per tutte le tipologie di strutture non aventi le sopraindicate limitate caratteristiche, essendo dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, lascia all'interprete ristretti margini di discrezionalità (cfr. Cass. n° 10951/2023, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29227 del
12/11/2019; Sez. 2, Sentenza n. 19292 del 07/09/2009; Sez. 2, Sentenza n. 27441 del 21/12/2006).
In proposito la Suprema Corte ha di recente avuto modo di precisare (cfr. Cass. n.
34641 del 27/12/2024), che anche la direzione di lavori, così come la progettazione, eseguita da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti è illegittima, spiegando in particolare che 'qualora il rapporto professionale abbia avuto a oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione - richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza degli ingegneri'.
Sempre con riferimento alla direzione dei lavori, la Cassazione ha evidenziato come la competenza dei geometri è limitata alla vigilanza di modeste costruzioni civili ai sensi dell'art 16 RD cit., con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale
- di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo invece riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato (cfr. Cass. n. 8487 del 24/03/2023).
Tanto premesso, nel caso in esame i due professionisti, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado hanno, tra le altre cose, chiesto il pagamento del compenso per le attività di progettazione e direzione lavori, poste in essere in particolare dal geom con specifico riferimento alla 'demolizione di n° 4 fabbricati per un volume CP_3 complessivo di 8500 mc c.a., compreso mappale e piano di sicurezza, per la realizzazione del lotto A-B…', nonché alla 'realizzazione dei n° 2 fabbricati residenziali…'.
Il CTU ha in tal senso precisato che il geom indipendentemente da quanto CP_3 dallo stesso indicato nelle proprie notule (oltre che in ricorso), non ha avuto alcun ruolo nella progettazione, di nessun tipo, delle opere inerente i lotti A e B, ma si è limitato a svolgere il ruolo di direttore dei lavori delle sole opere architettoniche, specificando come il progetto strutturale e la direzione dei lavori strutturale risultino essere state svolte da altri professionisti. Il consulente dell'Ufficio ha in particolare spiegato come, quanto al lotto A il ruolo di progettista architettonico risulti essere stato ricoperto dall'ing
, mentre quello di progettista delle strutture e direttore dei lavori delle Persona_2 strutture dall'ing. Quest'ultima risultava inoltre aver ricoperto il Persona_3 ruolo di progettista (sia strutturale, che architettonico) e direttore dei lavori strutturali con riferimento all'intero lotto B. Dalla lettura dell'elaborato emerge che il geom. si è occupato altresì della progettazione dei garage, ma limitatamente alla CP_3 conformità alla normativa anticendio.
Tali affermazioni risultano corroborate dagli atti allegati, per cui la questione relativa alla legittimità delle attività eseguite dal geom. si riduce alla ricomprensibilità CP_3
o meno nell'ambito delle competenze del geometra della direzione dei lavori architettonica, la cui progettazione risulta invece essere stata curata da altri professionisti con la qualifica di ingegnere.
In detti termini, dunque, correttamente, il primo giudice ha riferito l'attività del geom. nicamente a quanto dallo stesso effettivamente svolto e, dunque, unicamente CP_3 alla direzione dei lavori architettonica che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, lungi dall'integrare un concetto 'inventato' dal CTU, concerne la supervisione dell'andamento del cantiere con riferimento alle sole opere legate all'architettura dell'immobile, esclusi tutti gli interventi legati alla parte strutturale. Si tratta in sostanza dell'incarico professionale di verificare l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle autorizzazioni amministrative rilasciate dalle competenti Autorità, comunicando inizio e fine dei lavori e seguendo le pratiche amministrative, nonché controllando la qualità dei materiali impiegati in cantiere.
In particolare il CTU ha spiegato che le attività svolte dal geom quale direttore CP_3 dei lavori per la parte architettonica hanno riguardato: 'parametri esterni del fabbricato
e della suddivisione dell'immobile mediante tramezzature per la realizzazione delle varie unità immobiliari e delle autorimesse, il tutto comprensivo delle rifiniture e degli impianti'.
Nel caso di specie, avendo il geom seguito unicamente la direzione lavori di CP_3 tipo architettonico, non ha avuto modo di intersecarsi con le competenze dell'ingegnere inerenti le strutture in cemento armato.
Ciò detto, non si ritengono invece condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il consulente dell'Ufficio nella parte in cui ha ritenuto che la direzione architettonica dei lavori potesse rientrare nella competenza del geometra anche se questa non concerneva
'modeste costruzioni civili', ritenendo tale limite riferibile alla sola attività di progettazione.
Come sopra evidenziato, alla luce delle pronunce della giurisprudenza della Corte di
Cassazione di cui si è detto, anche la legittimità della direzione lavori da parte del geometra deve misurarsi, oltre che con la sussistenza di opere implicanti calcoli del cemento armato, anche con la rilevanza dell'incarico in base al R.D. applicabile ratione temporis alla conclusione del contratto.
Nel caso di specie si tratta sicuramente di opere di rilievo, visto che dagli atti ed anche dalla stessa CTU si ricava che si è trattato di una demolizione molto consistente, cui è seguita anche la realizzazione di due fabbricati di edilizia residenziale con lavori aventi importo rispettivamente di euro 1.400.000 quanto al lotto B e di euro 1.700.000 quanto al lotto A.
Per i giudici di legittimità (cfr. Cass. n° 2913/2020), il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta e, quindi, se la sua progettazione e/o direzione lavori rientri nella competenza professionale dei geometri, consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle. Mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato (ben potendo anche una costruzione non modesta essere realizzata senza di esso), assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa che impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri (cfr. con particolare riferimento alla direzione lavori, Cass. n° 2913/2020 cit).
Dunque, nel caso di specie l'attività di direzione lavori posta in essere dal geom.
pur non essendo relativa alle opere strutturali implicanti i calcoli del cemento CP_3 armato, riguarda attività di edilizia residenziale abitativa non rientranti – per ampiezza, complessità e costi – in quelle di modesta entità, essendo dunque esclusa, per quanto detto, dalle competenze del geometra. Ciò comporta la nullità dell'intera attività di direzione lavori, da considerare unitariamente riferita sia alla demolizione dei quattro fabbricati, sia alla realizzazione dei due nuovi compendi immobiliari, non trattandosi di attività tra loro scindibili.
A ciò deve aggiungersi che, considerato che la norma di riferimento limita l'attività del geometra alla sola progettazione, direzione e vigilanza di “modeste costruzioni civili”, la
Cassazione ne ha fatto conseguire la preclusione dell'esecuzione da parte del geometra anche di qualsiasi altra attività – inclusa quella di contabilizzazione e misurazione delle opere – che sia comunque riferita a costruzioni diverse da quelle identificate nella norma
(cfr. Cass. n° 29235/2019).
Da quanto sopra discende che deve essere ritenuto nullo per contrarietà a norme imperative il contratto d'opera concluso tra la committente e lo studio professionale limitatamente alla parte avente ad oggetto oltre alla direzione architettonica dei lavori nel suo complesso (dunque compresa anche la fase demolitoria dei quattro fabbricati), anche tutte le attività ad essa correlate, riguardanti opere differenti rispetto a quelle per le quali era prevista la competenza del geometra, ovvero: la redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione, contabilità dei lavori, trattandosi di attività relative ad opere aventi caratteristiche che in base alla legge applicabile esulano la competenza professionale del geometra.
Come conseguenza della parziale nullità del contratto d'opera professionale con riferimento a dette attività, esulanti dalla competenza del geometra, nulla è dovuto per le stesse a titolo di compenso.
Resta invece ferma la validità del contratto con riferimento ai differenti ulteriori adempimenti posti in essere dal geom pur eseguiti nell'ambito dei medesimi CP_3 lavori, ma rientranti nella competenza del geometra e dotati di una specifica autonomia rispetto alle attività travolte dalla nullità.
La giurisprudenza della Cassazione ha in proposito affermato la validità del rapporto contrattuale (ed il conseguente diritto al compenso) del geometra, per le attività rientranti nelle sue competenze professionali, seppure compiute nell'ambito di lavori in parte esulanti dalle sue competenze, senza che ciò comporti la nullità dell'intero incarico ai sensi degli artt. 2231 e 1418 c.c. Dunque, in caso di progettazione e direzione lavori di un edificio che comprenda sia opere rientranti nelle competenze del geometra sia opere riservate a ingegneri o architetti, il compenso va riconosciuto limitatamente alle prestazioni per le quali il geometra è abilitato, anche quando queste siano parte di un progetto unitario realizzato in collaborazione con altri professionisti. (cfr. Cass. n°
5559/2022).
Le attività svolte dal geom sulla cui esecuzione e legittimità non sussiste CP_3 peraltro contestazione e che non devono pertanto essere ritenute travolte dalla nullità parziale del contratto, relativa alle sole attività svolte dal geometra al di fuori delle proprie competenze professionali, sono, quanto al corpo di fabbrica A: redazione mappale in quota parte per le parti di immobile non vendute, planimetrie catastali per
4 appartamenti, planimetrie catastali per 10 autorimesse, compilazione n° 5 APE, certificazione e rilascio abitabilità; quanto al corpo di fabbrica B: mappale parti non vendute, planimetrie catastali per 16 appartamenti, planimetrie catastali per 15 autorimesse, compilazione n° 19 APE, certificazione e rilascio abitabilità; quanto ad ulteriori attività: 5 perizie per Parte_3
4.1.La richiesta di rinnovazione della CTU – Alla luce di quanto sopra non si ritiene sussistano i presupposti per la rinnovazione della CTU, atteso che la stessa offre una sufficiente ricostruzione degli aspetti meramente tecnico descrittivi delle attività svolte, risultando non condivisibile limitatamente alle conseguenze tratte su questione avente eminentemente valenza giuridica, tale dovendo essere ritenuta la legittimità delle attività svolte dal geometra alla luce della normativa applicabile ratione temporis in punto di specifica competenza professionale.
5.Il quarto motivo di appello principale: la prova del credito professionale –
Con il quarto motivo di gravame principale To.ho ha lamentato la mancata prova del credito professionale, per non essere stati allegati i documenti di riferimento e per essere le notule depositate priva di alcuna sufficiente descrizione del lavoro per il quale era chiesto il pagamento.
Il motivo di gravame non è fondato per come di seguito specificato.
Nell'affrontare tale questione va premesso come non sia stata attinta da motivi di appello l'esclusione del pagamento delle attività di progettazione per le quali lo studio tecnico aveva chiesto il compenso. Il primo giudice, sulla base delle risultanze della
CTU, non ha ritenuto provato il relativo espletamento, con conseguente mancato computo delle stesse ai fini della quantificazione del corrispettivo.
Va inoltre evidenziato come alla luce della dichiarazione di parziale nullità del contratto di prestazione d'opera professionale, il diritto al compenso va valutato limitatamente alle prestazioni non travolte dal parziale venir meno del titolo, per come sopra specificato, ovvero, quanto al corpo di fabbrica A: redazione mappale in quota parte per le parti di immobile non vendute (euro 500), planimetrie catastali per 4 appartamenti
(euro 2000), planimetrie catastali per 10 autorimesse (euro 3.000), compilazione n° 5
APE (euro 500), certificazione e rilascio abitabilità (euro 3000); quanto al corpo di fabbrica B: mappale parti non vendute (euro 1600), planimetrie catastali per 16 appartamenti (euro 9000), planimetrie catastali per 15 autorimesse (euro 4500), compilazione n° 19 APE (euro 1900), certificazione e rilascio abitabilità (euro 2500); quanto ad ulteriori attività: 5 perizie per (euro 1200). Quanto alle restanti Parte_3 attività per le quali è richiesto il pagamento, trattandosi di adempimenti esulanti la competenza del geometra, per come sopra specificato, per le stesse nulla è dovuto a titolo di compenso, stante il venir meno del titolo contrattuale.
Sulla base di quanto detto, dunque, il corrispettivo dovuto allo studio tecnico deve essere riquantificato, con riferimento alle sole attività non travolte dalla affermata nullità parziale del contratto, sulla base dei parametri tariffari indicati dal CTU e ritenuti corretti in applicazione delle norme applicabili ratione temporis, in complessive euro
29.700,00.
6.Il primo motivo di appello incidentale l'applicazione dello ONroparte_11 sconto – Con il primo motivo di appello incidentale parte ha ONroparte_11 lamentato l'ingiusta riduzione del compenso operata dal Tribunale in applicazione dello sconto del 20% indicato dal geometra nella proposta di notula depositata in atti.
Il motivo è infondato atteso che alla formulazione della richiesta di compenso, già applicato lo sconto del 20%, come da preavviso di notula depositato, si fa riferimento nello stesso ricorso introduttivo del giudizio (in cui si fa riferimento all'importo imponibile complessivo già scontato: '…A fronte di un totale complessivo di ON
€.248.883,00 (imponibile già scontato del 20%), dovuto dalla a titolo di Parte_1 compensi professionali per l'attività svolta dallo Studio Associato ricorrente…) per cui deve presumersi che sul punto sussistesse accordo.
In applicazione del suddetto sconto del 20% l'importo residuo dovuto deve essere quantificato in euro 23.760,00 (29.700,00 - 20%)
6.1.L'importo complessivamente dovuto a titolo di compenso professionale e
l'istanza di restituzione delle somme già pagate – Non è investito da motivi di appello la parte della sentenza in cui si dà atto dell'avvenuto pagamento da parte della committenza di complessive euro 152.660,28. Parte appellante principale ne ha chiesto la restituzione all'esito della dichiarata nullità del contratto inter partes.
Essendo l'importo effettivamente dovuto dallo studio professionale stato riquantificato, alla luce di quanto sopra specificato, in complessive euro 23.760,00, tale somma dovrà essere detratta dall'importo da restituire, per venir meno del relativo titolo.
Il geom ed il geom personalmente e quali ONroparte_1 ONroparte_2 associati e legali rappresentanti dello studio tecnico associato devono ONroparte_3
ON pertanto essere condannati a restituire a o l'importo complessivo di euro
128.900,28 oltre interessi legali dalla dazione (non precisata in atti) al saldo effettivo.
7.Il secondo motivo di appello principale: i danni – Con il secondo motivo di appello principale To.ho ha lamentato la errata quantificazione dei danni conseguenti al non corretto espletamento dell'attività professionale da parte del professionista incaricato.
Va in primo luogo rilevato che tutti gli ulteriori danni per i quali l'appellante principale ha richiesto il risarcimento sono correlativi all'attività di direzione dei lavori che, come sopra detto, è stata ritenuta oggetto di parte del contratto d'opera professionale nullo per contrarietà a norme imperative.
Essendo stato il contratto d'opera professionale, comprendente l'affidamento al geometra della direzione dei lavori, dichiarato nullo perché riferito ad opere escluse dalla competenza dei geometri esso è improduttivo di effetti. Non è configurabile, pertanto, responsabilità contrattuale del professionista nei confronti del committente per negligenza nell'adempimento di obbligazioni che solo da un negozio valido e produttivo di effetti possono sorgere. La nullità del contratto elide in radice la configurabilità di un inesatto adempimento delle obbligazioni (cfr. Cass., Sez. III, 23 giugno 2016, n. 12996). La eventuale inosservanza di tali obblighi non può essere, dunque, posta a base di azioni contrattuali, come quella risarcitoria, per inesatto adempimento da parte del committente, il quale, in quanto partecipe, per effetto del volontario conferimento dell'incarico, della violazione delle norme di ordine pubblico in questione, non può dolersi delle conseguenze dannose derivanti dal compimento di attività illecite, cui scientemente, o quanto meno incautamente, ha dato causa.
Né risulta ammissibile la domanda proposta per la prima volta in grado di appello anche ex art. 2043 c.c. fattispecie avente petitum e causa petendi del tutto differenti e comunque fondato su presupposti (commissione di fatto illecito connotato da colpa) non tempestivamente allegati in primo grado.
Per ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (si veda da ultimo anche Cass. n°
196/2025) il mutamento del titolo della responsabilità è ammissibile anche in grado di appello a condizione che non risultino modificati i fatti posti a fondamento originario della domanda, se la parte ha tempestivamente allegato, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare il diverso titolo di responsabilità. Nel caso di specie nel costituirsi in primo grado la parte convenuta To.Ho, senza qualificare giuridicamente la propria domanda, si è limitata ad indicare i vizi delle opere realizzate sotto la direzione dei lavori del geom chiedendo il relativo CP_3 risarcimento, così collocandosi nell'ambito del danno da inadempimento professionale e, comunque, non allegando alcuno degli elementi di fatto costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.
Dunque, fermo restando che non risulta oggetto di impugnazione la causazione di danni per l'importo di euro 4000, con relativa condanna dei professionisti (che deve quindi essere ritenuta coperta dal giudicato), per quanto detto sopra, alla luce della dichiarata parziale nullità del contratto d'opera professionale, relativamente alla direzione lavori ed agli adempimenti correlati, non sussistono gli estremi per la condanna alla refusione di ulteriori danni.
8.Il motivo di appello incidentale di la copertura assicurativa – CP_9 ON Considerato che non risulta impugnata la condanna dei professionisti a rifondere a o CP_1 i danni nella misura di euro 4000, stante il rigetto del secondo motivo di appello di relativo alla maggior quantificazione di tali danni, il gravame della compagnia di assicurazione dovrà comunque essere esaminato con riferimento al danno così come quantificato dal primo giudice (euro 4.000,00) e passato in giudicato.
Fatta tale premessa, ha contestato l'errato riconoscimento della copertura CP_6 assicurativa, affermato dal Tribunale senza prendere in considerazione i rilievi della compagnia, sotto un duplice profilo: i danni di cui è causa non sarebbero ricompresi nell'oggetto dell'assicurazione e la polizza retroagirebbe ai soli due anni antecedenti alla stipula avvenuta l'1.01.2012, con conseguente mancata copertura dei danni conseguenti ai vizi in oggetto.
Dall'esame della polizza in atti risulta che la stessa è stata inizialmente stipulata dallo studio associato in data 1.01.2012 con oggetto corrispondente ai ONroparte_13 danni da responsabilità civile dello studio professionale.
Con specifico riferimento alla parte della polizza relativa all''esercizio delle professioni liberali tecniche', nel paragrafo intitolato 'oggetto dell'assicurazione', è specificato che
'l'assicurazione si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni materiali e perdite patrimoniali involontariamente arrecate a terzi, compresi clienti, in conseguenza di fatti direttamente connessi all'esercizio delle seguenti attività professionali e di quelle ad esse accessorie e collaterali: progettista e/o direttore lavori di opere edili e/o impianti di servizi generali di opere edili, progettista e/o direttore lavori di impianti, macchinari e macchine industriali e impianti tecnologici in genere, progettista e/o direttore lavori di impianti per la produzione e la distribuzione di energia, responsabile e/o coordinatore del servizio di prevenzione e protezione (D.L.gs. 9 aprile
2008 n° 81), consulenza e valutazioni tecniche, collaudo, redazione di documentazione tecnica, dichiarazioni di stime, rilascio di certificazioni'.
Di seguito è specificato che l'assicurazione vale per i fatti verificatisi sia durante l'esecuzione delle opere, sia entro 10 anni dalla data di compimento delle opere.
E' quindi previsto – sottoparagrafo intitolato danni all'opera – che 'limitatamente ai soli lavori di progettazione e direzione lavori di opere edili la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori provocati da rovina parziale o totale delle opere stesse'.
Dalla complessiva lettura del contratto di assicurazione si evince dunque che i danni da rovina dell'edificio non rappresentano un limite, ma una estensione dei danni alle opere conseguenti a progettazione e direzione dei lavori, fermo il resto. Con riferimento alla validità della polizza, la stessa risulta espressamente riconosciuta nella forma claims made ed in particolare è previsto (paragrafo intitolato 'inizio e termine della garanzia'): 'l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento prestate per la prima volta all'assicurato e da lui denunciate alla società durante il periodo di validità del contratto, purchè relative a comportamenti colposi posti in essere antecedentemente a 2 anni dalla data di stipula del contratto stesso, a condizione che
l'assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto'.
Considerata la data della prima stipula della polizza, dunque, la garanzia in oggetto deve considerarsi estesa alle condotte colpose poste in essere a partire dall'1.01.2010
e non già a quelle antecedenti.
I danni che il primo giudice ha condannato lo studio professionale a rifondere al committente, sulla base della CTU, riguardano: i difetti acustici dei locali nel fabbricato
B, conseguenti al non corretto esercizio dei poteri di vigilanza quale direttore dei lavori architettonico (statuizione come detto non oggetto di appello e dunque in questa sede da ritenere coperta da giudicato).
Con riferimento alla collocazione temporale della suddetta condotta colposa, ritenendo insufficiente e aleatorio il riferimento ai reperti fotografici allegati da , ma privi di CP_6 data certa, si evidenzia che i lavori in questione risultano formalmente terminati il
9.03.2015 come da certificazione di fine lavori in atti.
I vizi oggetto del risarcimento in esame si riferiscono al fabbricato B, che risulta realizzato in forza di permesso di costruire n° 75 del 21.11.2007 (con inizio lavori in data 21.11.2007), cui sono seguite la variante in corso d'opera n° 6 del 31.01.2011, il rinnovo del permesso di costruire n° 15 del 13.04.2012 e la variante n° 27 del
30.07.2014.
Considerato che
il rinnovo del permesso di costruire per la realizzazione del suddetto fabbricato B risulta rilasciato il 13.04.2012, ciò integra elemento da cui si inferisce che a tale data il relativo fabbricato non era ancora completato nelle sue parti strutturali e, dunque, non erano ancora state poste in essere le condotte colpose attribuite al direttore dei lavori architettonici con riguardo alla mancata vigilanza relativa alla realizzazione di una adeguata insonorizzazione degli appartamenti.
Deve pertanto ritenersi provato, ancorchè in via presuntiva, che al gennaio del 2010 la realizzazione del fabbricato sub B non fosse stato ancora ultimato nelle sue parti strutturali. Ne consegue l'impossibilità di collocare anteriormente a tale data la condotta colposa attribuita al geom e dalla quale il Tribunale ha fatto scaturire il danno CP_3 oggetto di risarcimento di euro 4.000. Il suddetto danno non può dunque essere ritenuto coperto dalla polizza in esame con conseguente fondatezza del motivo di appello proposto da CP_6
Per l'effetto deve essere accolta anche la domanda di restituzione proposta da con CP_6 riferimento a quanto da questa corrisposto a titolo di risarcimento dei danni manlevando l'assicurato.
La parte assicurata deve pertanto essere condannata a rifondere a quanto CP_6
Co da questa corrisposto a ho a titolo di risarcimento danni in esecuzione della sentenza di primo grado, con interessi legali dalla dazione (data non precisata in atti) all'effettivo soddisfo.
9.Il secondo ed il terzo motivo di appello incidentale ONroparte_11
l'omesso riconoscimento delle spese di ATP in corso di causa e l'erronea parziale compensazione - Vista la riforma della sentenza di primo grado i due motivi di appello incidentale relativi alla regolamentazione delle spese di lite sono assorbiti dalla automatica caducazione della statuizione accessoria sulle spese, cui segue la nuova liquidazione per come di seguito specificato.
10.Le spese di lite - La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della
Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza
n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783
- 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, all'esito del presente giudizio è risultata fondata la parziale nullità del contratto d'opera professionale inter partes, con la conseguenza che gli importi corrisposti dalla committente a titolo di acconti ante causam sono stati ritenuti molto superiori rispetto al compenso dovuto.
Considerato che
è rimasta coperta dal giudicato anche la condanna dello studio professionale al risarcimento dei danni in ON favore di o, in applicazione del principio di soccombenza la parte appellata e appellante incidentale deve essere condannata a rifondere le spese ONroparte_11 di entrambi i gradi di giudizio in favore di Il fatto che i danni effettivamente CP_10 risarciti risultino di molto inferiori rispetto alla richiesta di quest'ultima non costituisce infatti presupposto sufficiente per una compensazione, neppure parziale delle spese di lite, atteso che, come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. SSUU n.
32061 del 31 ottobre 2022), se anche la liquidazione è stata inferiore a quella pretesa, ciò non costituisce di per sé ragione di soccombenza reciproca (configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi), e può giustificare la compensazione (totale o parziale) solo in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nel caso di specie non ricorrenti).
A carico della parte devono essere poste anche le spese di lite dei ONroparte_11 due gradi di giudizio di stante la risultata mancanza della invocata copertura CP_9 assicurativa, con restituzione a quest'ultima di quanto da questa corrisposto alla parte assicurata a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza di ONroparte_11 primo grado, oltre interessi legali dalla dazione al saldo effettivo.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio di appello, le stesse si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso nello scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00)
e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione quanto al grado di appello della fase istruttoria, non espletata.
Sulla base dei medesimi presupposti anche le spese di CTU, liquidate come in atti, sono poste a carico della parte appellante incidentale ONroparte_11
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione incidentale è stata respinta, sussistono le condizioni ONroparte_11 per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della suddetta parte appellante incidentale, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale dichiara la parziale nullità, per contrarietà a norme imperative, del contratto d'opera professionale intercorso tra la committente e il geom ed il geom CP_12 ONroparte_1 ONroparte_2 personalmente e quali associati e legali rappresentanti dello studio tecnico associato con riferimento all'attività di direzione lavori architettonici ed alle ONroparte_3 attività strettamente connesse di redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e di contabilità dei lavori, relative ad opere esulanti la competenza professionale del geometra;
2) per l'effetto dichiara che nulla è dovuto al geom ed al geom ONroparte_1
personalmente e quali associati e legali rappresentanti dello ONroparte_2 CP_3 tecnico associato per l'espletamento delle suddette attività; ONroparte_3
3)respinge l'appello incidentale proposto dal geom e dal geom ONroparte_1
personalmente e quali associati e legali rappresentanti dello studio ONroparte_2 tecnico associato ONroparte_3
4)riquantifica il compenso complessivamente spettante al geom ed ONroparte_1 al geom personalmente e quali associati e legali rappresentanti ONroparte_2 dello studio tecnico associato in complessive euro 23.760,00; ONroparte_3
5) condanna il geom ed il geom personalmente ONroparte_1 ONroparte_2
e quali associati e legali rappresentanti dello studio tecnico associato CP_3
a restituire a l'importo complessivo di euro 128.900,28 oltre
[...] CP_12 interessi legali dalla dazione al saldo effettivo;
6) respinge nel resto l'appello principale;
7) accoglie l'appello incidentale di e per l'effetto dichiara l'esclusione della CP_6 copertura assicurativa con riferimento ai danni che il Tribunale ha condannato lo studio ON professionale associato a risarcire a o;
ONroparte_3
8)per l'effetto condanna e sia personalmente sia ONroparte_1 ONroparte_2 quali associati e legali rappresentanti dello studio tecnico associato e CP_2 CP_3
ON a restituire a quanto da questa corrisposto a o a titolo di risarcimento CP_6 danni in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla dazione all'effettivo soddisfo;
ON 9)condanna parte appellante incidentale a rifondere sia a o ONroparte_3 sia a le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, per CP_6 ciascuna parte: quanto al primo grado in € 7616,00 per compenso, da maggiorare del
15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al grado di appello in € 6946,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
8) condanna parte appellante incidentale a restituire a ONroparte_3 CP_6 quanto da questa corrispostogli in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di refusione delle spese di lite, oltre interessi legali dalla dazione al saldo effettivo;
9)pone le spese di CTU, liquidate come in atti, a carico di parte ONroparte_3
10) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalle parti impugnanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5.05.2025 dalla Corte di Appello di
Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Carla Santese Presidente dott.ssa Giulia ONe Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 28/04/2021 al n. 775/2021 r.g. promossa da:
TO. (C.F. elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Pt_1 P.IVA_1
C. SILVIA PELLEGRINI e dell'avv. FLAVIA HELENA MEIRELLES DI PILLA che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), ONroparte_1 C.F._1 ONroparte_2
(C.F. ), sia personalmente sia quali associati e legali C.F._2 rappresentanti dello ONroparte_3 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. MICHELE CORTAZZO, che lI rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTI APPELLATE E APPELLANTI INCIDENTALI-
nonché
(C.F. p. IVA ) elettivamente domiciliata ONroparte_4 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. PAOLO SARACINI, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE- avverso la sentenza n. 149/2021 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata in data 13/03/2021; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 25.02.2025, all'esito dell'udienza celebrata cartolarmente del 18.02.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte in premessa, riformare la sentenza n. 149/2021 dell'11.02-
13.03.2021 del Tribunale di Siena, in composizione monocratica in persona del Giudice
Dott.ssa Clara Ciofetti, nel procedimento n. 2185/2018 R.G., per le ragioni esposte, e per l'effetto: dichiarare la nullità e/o dichiarare comunque invalido e/o inefficace il rapporto contrattuale intercorso tra il Geom. ed il Geom. ONroparte_1 CP_2 personalmente nella veste di singoli professionisti ed in qualità di associati o
[...] legali rappresentanti dello nonché lo ONroparte_3
in persona del legale rappresentante pro ONroparte_3 ON tempore, e la e per l'effetto condannare il Geom. d il Geom. Pt_1 ONroparte_1 personalmente nella veste dei singoli professionisti ed in qualità di ONroparte_2 associati o legali rappresentanti dello ONroparte_3 nonché lo in persona del legale ONroparte_3 rappresentante pro tempore, anche in solido tra loro, ovvero il soggetto chiamato a ON rispondere per i medesimi, a restituire alla in persona del legale Pt_1 rappresentante pro tempore, la somma di € 161.861,72 oltre interessi dal dovuto al saldo;
condannare il Geom. e il Geom. ONroparte_1 ONroparte_2 personalmente nella veste di singoli professionisti ed in qualità di associati o legali rappresentanti dello nonché lo ONroparte_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro ONroparte_3 tempore, anche in solido tra loro, ovvero il soggetto chiamato a rispondere per i ON medesimi, a pagare in favore della in persona del legale rappresentante pro Pt_1 tempore, la somma che emergerà dalla relazione tecnica del Consulente Tecnico di
Ufficio a titolo di risarcimento del danno o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”. In via istruttoria si chiede di disporre CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO, anche in rinnovazione, da affidarsi a professionista non iscritto all'elenco dei geometri e fuori dalla provincia di Siena, sul seguente quesito: “Verifichi il CTU se, in base alla documentazione in atti, i Geom. e hanno svolto ONroparte_1 ONroparte_2 mansioni di progettazione, oltre a quelle di direzione dei lavori;
accerti il CTU l'esistenza dei vizi allegati da parte convenuta e, in caso di esito affermativo, verifichi se trattasi di vizi che potevano essere riscontrati dai professionisti, tenuti alla vigilanza e obbligati ad impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché a controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore; verifichi se i Geom. e ONroparte_1 ONroparte_2 nell'espletamento dell'incarico, hanno svolto attività precluse ai geometri;
verifichi la conformità delle somme richieste dai professionisti alle tariffe adottate dalla categoria di appartenenza”; per la parte appellata e appellante incidentale + 1: “Voglia l'Ill.ma Corte CP_3 di Appello adita contrariis rejectis per le motivazioni di cui in narrativa: a) in via preliminare, qualora la Corte di Appello lo ritenesse necessario, disporre lo spostamento della prima udienza di comparizione delle parti allo scopo di consentire al Geom. ed il Geom. personalmente nella veste di singoli ONroparte_1 ONroparte_2 professionisti ed in qualità di associati e legali rappresentanti dello
[...]
e la chiamata in causa nel giudizio di appello del terzo ONroparte_3 CP_3
Compagnia Assicuratrice già chiamata in causa nel ONroparte_4 procedimento di primo grado, al fine di essere manlevati indenni in caso di riforma, ON anche parziale della sentenza di primo grado in accoglimento dell'appello della
[...]
b) sempre in via preliminare ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.: 1) Pt_1
ON dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla per tutti i motivi Parte_1 rappresentati nella comparsa di costituzione e risposta;
2) dichiarare inammissibile
l'appello incidentale proposto dalla in comparsa di costituzione ONroparte_4
e risposta, per i motivi di cui alla presente nota;
c) nel merito in via principale: 1) ON rigettare il gravame proposto dalla in quanto infondato in fatto ed in diritto Parte_1 con conferma della sentenza impugnata nelle parti oggetto dell'atto di appello di controparte e, per l'effetto, intendendosi qui per riproposte tutte le domande, eccezioni anche di prescrizione e decadenza e contestazioni tutte nessuna esclusa svolte nel giudizio di primo grado, dallo e senza rinuncia o ONroparte_3 CP_3 acquiescenza alcuna, accogliere la domanda dello e ONroparte_3 così come precisata in primo grado da intendersi qui per integralmente CP_3 riportata e trascritta e respingere invece la domanda ex adverso proposta;
2) rigettare il gravame incidentale proposto dalla in quanto infondato in ONroparte_4 fatto ed in diritto con conferma della sentenza impugnata nelle parti oggetto dell'appello incidentale di controparte e, per l'effetto, intendendosi qui per riproposte tutte le domande, eccezioni e contestazioni tutte nessuna esclusa svolte nel giudizio di primo grado, dallo e senza rinuncia o acquiescenza alcuna, ONroparte_3 CP_3 accogliere la domanda dello e così come ONroparte_3 CP_3 precisata in primo grado da intendersi qui per integralmente riportata e trascritta e respingere invece la domanda proposta dalla Compagnia Assicuratrice;
d) in via subordinata nella denegata ipotesi di riforma anche parziale della sentenza di primo ON grado, in accoglimento dell'appello proposto dalla condannare la Parte_1 [...] in persona del suo legale rappresentante p.t. a manlevare ONroparte_4 integralmente indenne il Geom. ed il Geom. ONroparte_1 ONroparte_2 personalmente nella veste di singoli professionisti ed in qualità di associati e legali rappresentanti dello Studio Tecnico Associato di quanto fossero ONroparte_3
ON eventualmente tenuti a fare e/o a risarcire in favore di e) in via incidentale Parte_1 accogliere il gravame proposto dallo e e, per ONroparte_3 CP_3
l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.149/2021 del Tribunale di Siena, confermato il resto: 1) riformare la sentenza laddove applica all'importo dovuto dalla ON a saldo dei compensi professionali dello Parte_1 ONroparte_3 ON
lo “sconto del 20%” e, per l'effetto condannare la al pagamento
[...] Parte_1 in favore del Geom. e del Geom. personalmente ONroparte_1 ONroparte_2 nella veste di singoli professionisti ed in qualità di associati e legali rappresentanti dello
dell'intero importo dovuto a saldo delle ONroparte_3 prestazioni professionali svolte senza l'applicazione di alcuna scontistica, oltre accessori di legge. 2) riformare la sentenza laddove omette di pronunciarsi sulle spese relative al procedimento ex art.696 c.p.c. R.G.N. 2185/2018-1 in favore dello
[...]
ON e per l'effetto, condannare la al pagamento in ONroparte_3 Parte_1 favore del Geom. e del Geom. personalmente ONroparte_1 ONroparte_2 nella veste di singoli professionisti ed in qualità di associati e legali rappresentanti dello delle competenze e spese relative al ONroparte_3 procedimento ex art.696 c.p.c. R.G.N. 2185/2018-1 Tribunale di Siena;
3) riformare la sentenza laddove statuisce la compensazione per un terzo delle spese di lite e di CTU ON e, per l'effetto, condannare della all'integrale pagamento delle spese di lite Parte_1
e di CTU del primo grado di in favore del Geom. e del Geom. ONroparte_1 personalmente nella veste di singoli professionisti ed in qualità di ONroparte_2 associati e legali rappresentanti dello ONroparte_3 CP_3 come liquidate in sentenza di primo grado;
4) riformare la sentenza laddove liquida le spese di lite a carico della nell'importo di €.1.378,00 e per ONroparte_4
l'effetto, condannare la a rifondere al Geom. ONroparte_4 ONroparte_1
e del Geom. personalmente nella veste di singoli professionisti ed ONroparte_2 in qualità di associati e legali rappresentanti dello e ONroparte_3 le spese di lite da liquidarsi in €.13.430,00 oltre accessori di legge. 5) In via CP_3 istruttoria si insiste nelle richieste istruttorie formulate nelle memorie ex art.183, VI co.
c.p.c. da intendersi qui per integralmente riportate e trascritte e ci si riporta a tutti gli atti e i documenti già depositati nel fascicolo di primo grado. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di appello e di quello di primo grado oltre accessori di legge”; per parte appellata e appellante incidentale “ferme le conclusioni CP_6 precisate in atti (ndr: 'Piaccia alla Corte di Appello di Firenze contrariis reiectis, A) in accoglimento dell'appello incidentale proposto verso la sentenza n. 149/21 del 11/2/21 emessa dal Tribunale di Siena, previa declaratoria della inapplicabilità totale e/o parziale delle garanzie di polizza richieste nei confronti di vista sia la ONroparte_4 natura e tipologia dei danni rispetto alle descrizioni e pattuizioni di polizza, nonché in considerazione del periodo temporale di accadimento non ricompreso nella validità assicurativa/contrattuale atteso il superamento del limite di anni due antecedente rispetto alla data di stipula della polizza, riformare detta statuizione solo nella parte in cui è stata riconosciuta l'operatività della polizza assicurativa ed il conseguente obbligo di manleva di in favore degli assicurati e disponendosi CP_6 CP_3 CP_2 conseguentemente i dovuti rimborsi delle somme che , in ossequio alle ONroparte_7 disposizioni di prime cure, ha già versato ai soggetti aventi diritto, anche in punto di ON spese legali. A) respingere integralmente l'appello principale proposto da Pt_1 confermando integralmente il resto dei capi della sentenza impugnata in ordine all' accertata assenza totale di responsabilità professionale dello ONroparte_3
Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi del
[...] giudizio')”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, To. conveniva davanti alla Corte di Parte_1
Appello di Firenze il geom il geom e ONroparte_1 ONroparte_8 CP_9 proponendo appello avverso la sentenza n. 149/2021, con la quale il Tribunale di Siena, in parziale accoglimento della domanda con la quale i due professionisti avevano chiesto il pagamento del saldo del compenso professionale per le prestazioni svolte in favore di ON
aveva condannato quest'ultima a corrispondere ai due geometri, quali legali Parte_1 rappresentanti del relativo studio tecnico associato, l'importo di euro 96.223,00, comprensiva di oneri di legge e oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo, tenuto conto dell'importo già versato a titolo di acconto. Il Tribunale accoglieva altresì parzialmente la domanda riconvenzionale con la quale To.ho aveva chiesto l'accertamento dei vizi delle opere eseguite dai professionisti condannando questi ultimi, sulla scorta delle conclusioni del CTU, a corrispondere alla parte committente l'importo di euro 4.000,00 pari al costo della remissione in pristino. Il Tribunale condannava infine a tenere indenne i due professionisti, in forza del contratto di polizza inter CP_6
ON partes, da quanto questi erano stati condannati a rifondere a o a titolo di danno.
Le spese di lite tra parte attrice e convenuta erano compensate in misura di 1/3 e per i restanti 2/3 erano poste a carico della convenuta To.ho; nella stessa misura erano state regolate le spese di CTU, mentre, con riferimento alla terza chiamata, questa era stata condannata a rifondere integralmente ai convenuti assicurati le spese di lite. ON Esponeva l'appellante o che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi: CP_1
1)errore nell'aver omesso di esaminare compiutamente l'eccezione sollevata da ed avente ad oggetto l'accertamento della nullità e/o invalidità del rapporto inter partes, con conseguente condanna dei professionisti a restituire gli importi già ricevuti in pagamento, pari a complessive euro 161.861,72; in particolare mancata considerazione della nullità del rapporto professionale avente ad oggetto progettazione e direzione di lavori di non modesta entità, che il geom non aveva titolo per fare (in quanto CP_3 escluse dalla competenza dei geometri), con conseguente insussistenza del relativo diritto al compenso e, anzi, onere di restituire quanto in tal senso già percepito;
errore nell'aver ritenuto che il geom non avrebbe esulato dalle proprie competenze CP_3 avendo rivestito il solo ruolo di direttore lavori architettonico;
ON
2)mancato riconoscimento dei maggiori danni arrecati a o come conseguenza della non corretta esecuzione dei lavori, con particolare riferimento a: presenza di infiltrazioni;
inadeguata insonorizzazione, mancata autorizzazione antincendi dei garage, mancata conclusione dei lavori, omessa comunicazione di fine lavori e mancato completamento della pratica relativa alle certificazioni di abitabilità;
3) omessa motivazione della sentenza con riferimento al rigetto dell'eccezione di nullità del rapporto contrattuale inter partes, ovvero inammissibile motivazione fatta per relationem con riferimento alla CTU non correttamente espletata, con conseguente nullità della sentenza;
4) errore nell'aver considerato il credito professionale, stante la mancata allegazione della documentazione di riferimento e l'insufficiente illustrazione nelle notule delle attività svolte. L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte, chiedendo al contempo il rinnovo della CTU.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano e ONroparte_1 ONroparte_2 che, preliminarmente, in grado di appello chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa per essere dalla stessa manlevati, in caso di accoglimento, anche CP_6
Co parziale, dell'appello; eccepivano altresì l'inammissibilità dell'appello di che Parte_1 contestavano nel merito, spiegando a loro volta appello incidentale nei confronti della pronuncia del Tribunale, per i seguenti motivi:
1)erronea applicazione della detrazione del 20% sull'importo imponibile accertato dal
CTU, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non essendo stato fatto riferimento nella domanda ad alcuna 'scontistica', non oggetto nella fattispecie di accordo tra le parti;
2)omessa pronuncia sulla richiesta di refusione anche delle spese del procedimento ex ON art. 696c.p.c. introdotto da o in corso di causa e dichiarato dal giudice inammissibile;
3)errata parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3; in particolare ON mancata considerazione che la domanda riconvenzionale di o era stata accolta solo in minima parte;
errata quantificazione delle spese di lite poste a carico di CP_9 con indicazione di un importo a titolo di compenso (euro 1378,00) non conforme ai parametri di legge applicabili.
Si costituiva altresì in sede di appello che contestava le doglianze CP_6 dell'appellante principale e proponeva anch'essa appello incidentale per il seguente motivo:
1)erroneo riconoscimento della copertura assicurativa, dal momento che la garanzia assicurativa era stata prestata solo con riferimento a rovina totale e/o parziale dell'opera, circostanza non verificatasi nella fattispecie;
mancata considerazione che la polizza, avente decorrenza dall'1.01.2012, riguardava anche i sinistri verificatisi nei due anni antecedenti alla stipula, dunque retroagendo al massimo fino al gennaio 2010, data in cui le opere in questione erano state quasi tutte ultimate, con conseguente pregressa verificazione di parte dei vizi contestati, con particolare riferimento a quelli relativi alla certificazione antincendio.
Chiedeva quindi la restituzione di quanto versato in adempimento della sentenza di primo grado. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta una prima volta in decisione con ordinanza del 15.11.2023 e quindi rimessa sul ruolo con decreto del Presidente di Sezione del 19.12.2024, stante la prolungata assenza/aspettativa del consigliere nominato relatore.
La causa era quindi nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127ter c.p.c. del 25.02.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art.
342 c.p.c. - Preliminarmente va esaminata l'eccezione con cui la parte appellata ha rilevato l'inammissibilità dell'appello principale per violazione ONroparte_11 dell'art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale indicazione delle parti della sentenza che intende impugnare e delle ragioni che lo inducono a ritenerla erronea.
La stessa non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum.
Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante principale, se è vero che ha riproposto le tesi già avanzate in primo grado, lo ha fatto, per lo più, più raffrontandole, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata, e, dunque, ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'appello.
Per quanto detto, dunque, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado. E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n° 18932/2016).
Dal chè l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità del motivo di appello, che dovrà essere esaminato nel merito.
2.La richiesta degli appellati di chiamata in causa della ONroparte_11 propria assicurazione – Nel costituirsi in secondo grado gli appellati/appellanti incidentali e hanno reiterato la richiesta di chiamata in causa della CP_3 CP_2 propria compagnia con contestuale istanza di spostamento della prima CP_9 udienza in grado di appello, al fine di essere dalla stessa manlevati di quanto eventualmente condannati a risarcire, anche in eventuale accoglimento del gravame.
La medesima istanza è stata ripetuta anche in seno alla precisazione delle conclusioni e deve pertanto in questa sede essere esaminata.
Si tratta all'evidenza di una richiesta inammissibile. In primo luogo, ONroparte_4 la cui chiamata in causa era già stata autorizzata dal primo giudice e che si era ritualmente costituita nel giudizio davanti al Tribunale, è già parte del giudizio di appello, nell'ambito del quale il gravame principale le è stato notificato anche quale litisconsorte necessario. In secondo luogo, si osserva come la parte e in quanto CP_3 CP_2 risultata vincitrice in primo grado con riferimento alla domanda di manleva, accolta nei confronti di non aveva l'onere di proporre appello incidentale specifico per CP_9 ribadire la spiegata domanda di manleva anche con riferimento ai maggiori importi eventualmente riconosciuti in secondo grado, essendo tenuta soltanto a riproporre la propria domanda di garanzia nei confronti dell'assicurazione ex art. 346 c.p.c. Nella prospettiva del giudizio di appello dunque nessuno spazio residua per il meccanismo della chiamata in causa già spiegata in primo grado.
3. I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è controverso e risulta dalla documentazione in atti che lo in persona dei ONroparte_3 geometri e ha svolto una serie di incarichi ONroparte_1 ONroparte_2
ON professionali per conto della committente tutti ruotanti attorno alla Parte_1 demolizione di quattro fabbricati e alla realizzazione di due costruzioni residenziali nel
Comune di Colle Val D'Elsa. Neppure è controversa – ed anzi risulta coperta da giudicato, non essendo stata attinta da specifici motivi di appello – la circostanza che la committenza ha già versato, per le attività svolte dai geometri, acconti per complessive euro 152.660,28.
La controversia si incentra dunque in primo luogo sul diritto dei professionisti ad ottenere il pagamento in relazione al tipo di attività svolta, con particolare riferimento all'esecuzione di tipologie di progettazioni e direzione lavori esulanti dalla competenza propria dei geometri. Oggetto di contestazione è altresì la corretta esecuzione delle opere e l'entità dei danni patiti dalla committenza. E' infine discussa anche la copertura assicurativa dei professionisti, in relazione alla tipologia dell'intervento e all'epoca della sua realizzazione.
4.Il terzo motivo di appello principale: la nullità della sentenza – Con il terzo ON motivo di appello principale o ha rilevato la nullità della sentenza di primo grado per mancanza della motivazione, sia con riferimento all'eccepita nullità del rapporto Par professionale tra la ed i due geometri, sia con riferimento alla Parte_2 quantificazione dei danni subiti dall'appellante. In particolare evidenziava come il primo giudice si fosse in proposito limitato a riportare acriticamente alcuni passi della CTU, senza dare atto del percorso argomentativo posto a sostegno della decisione, così predisponendo una inammissibile motivazione per relationem.
Il motivo deve essere ritenuto infondato per come di seguito specificato.
Come autorevolmente stabilito da Cassazione a SS.UU., Sentenza n. 22232 /2016: 'La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee
a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture' (conforme anche Cass. n. 13977/2019, in fattispecie in cui la sentenza aveva dichiarato inammissibile l'appello perchè tardivo, senza indicare la documentazione esaminata e la valenza probatoria della stessa ai fini della decisione assunta).
Nel caso di specie il primo giudice, con riferimento al rigetto dell'eccezione di nullità/invalidità del rapporto contrattuale tra committente e professionisti, sollevata dalla ha così argomentato: 'Nel caso di specie, deve ritenersi anzitutto CP_12 infondata l'eccezione di parte convenuta, secondo cui i geometri avrebbero posto in essere attività che esulerebbero dalle proprie competenze. Sul punto dalla ctu del geom. emerge, con assoluta chiarezza, che il Geom. “non ha svolto Persona_1 CP_3 alcuna mansione di progettazione inerente al Lotto A e al Lotto B, ma soltanto quella di direttore lavori architettonico dei due lotti, essendo stati svolti da altri professionisti sia il ruolo di progettazione architettonica, che quello di progettazione strutturale e di direzione lavori strutturale. In particolare per il Lotto A il ruolo di progettista architettonico venne ricoperto dall' Ing. , mentre quello di progettista Persona_2 delle strutture e direttore lavori delle strutture dall' Ing. mentre Persona_3 per il Lotto B il ruolo di progettista architettonico, progettista delle strutture e direttore lavori delle strutture venne svolto dall'ing. (cf.r pag. 7 CTU). Il Persona_3 perito ha aggiunto: “è emerso dagli accertamenti che quanto svolto dal Geom. CP_1 sarebbe esclusivamente riferibile alla direzione lavori architettonica del Lotto
[...]
A e Lotto B, visto che il progetto architettonico, il progetto strutturale e la direzione lavori strutturale, sono state portate a termine da altri professionisti, con incarico autonomo e quindi saldate con relativa notula separata. […] si può affermare che quanto svolto dal Geom. ha riguardato la direzione dei lavori architettonica dei CP_3 paramenti esterni del fabbricato e della suddivisione dell'immobile mediante tramezzature per la realizzazione delle varie unità immobiliari e delle autorimesse, il tutto comprensivo delle rifiniture e degli impianti, per cui opere che potevano essere eseguite e rientravano nelle sue competenze. […] anche se i due fabbricati Lotto A e
Lotto B senza dubbio non possono essere assimilabili ad una modesta costruzione, va ricordato che nel caso in oggetto il Geom. non ha svolto l'incarico di ONroparte_1 progettista architettonico, ma soltanto quello di direttore lavori architettonico, che in sostanza nel caso in esame ha riguardato il controllo sulla regolarità realizzativa di quanto progettato da chi ne aveva le competenze e quindi inerente la direzione lavori dei tamponamenti laterali e delle tramezzature interne , compreso gli impianti e le rifiniture”.
Riguardo all'ulteriore profilo con riferimento al quale si lamenta l'omessa motivazione, ovvero la quantificazione dei danni subiti dalla committenza, il Tribunale, dopo aver passato in rassegna i vari aspetti dei lavori in relazione ai quali erano stati lamentati vizi, riportando i rilievi fatti per ciascuno dal CTU, ha così concluso: 'a fronte di ciò, il perito ha stimato in € 12.000,00 la somma complessiva per eliminare le problematiche, di cui solo 1/3 (per € 4.000,00) è addebitabile all'operato del Geom.
4. fine CP_3 lavori e abilità. Il Geom. non ha completato le comunicazioni di fine lavori e le CP_3 certificazioni di abitabilità, ma rileva il ctu che la ditta fermò i lavori e non eseguì le opere necessarie impartite al Geom. per cui lo stesso non potè dare corso al CP_3 quanto necessario per ottenere l'abitabilità. Le conclusioni peritali, fondate sul riscontro diretto dello stato degli immobili ed immuni da vizi logici, meritano di essere integralmente recepite;
deve pertanto ritenersi che i vizi lamentati dalla convenuta siano attribuibili a colpa del geom. limitatamente ad una parte dei ONroparte_1 difetti acustici dei locali. Per quanto concerne l'ammontare delle spese necessarie per
l'eliminazione dei vizi, il ctu - come detto - ha quantificato i danni complessivi in €.
4.000,00, oltre interessi legali sul suddetto importo devalutato alla data della domanda
e annualmente rivalutato sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali successivi sino al saldo'.
Da quanto sopra appare con evidenza che il Tribunale ha espresso i motivi della propria decisione richiamando a sostegno vari passi della CTU che ha recepito affermando di condividerne il percorso logico argomentativo.
Rappresenta ormai ius receptum (si veda in particolare Cass. civ. sez. II, 31/08/2018,
n.21504; Cass. Civ. Sez. L, 6 settembre 2016 n. 17644; Cass. Civ. n. 4352 del
14/02/2019) il principio secondo il quale, ove il giudice ritenga di condividere le conclusioni del consulente tecnico d'Ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica l'esame e la valutazione delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione (cfr. Cass 10202/2008; Cass. 22 febbraio 2006, n.
3881 e da ultimo anche Cass. n° 8460/2020).
Orbene, il primo giudice ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi.
Ha invero recepito per relationem le conclusioni e i passi salienti dell'espletata CTU, ritenendoli giustificati dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione. In tal senso deve dunque ritenersi che la motivazione adottata dal primo giudice, attraverso opportuni richiami all'elaborato, lasci desumere che le contrarie deduzioni delle parti sono state ritualmente disattese dato che, in tal caso,
l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso.
Ciò posto, considerato che questa Corte deve comunque tenere conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, deve quindi verificarsi, nel merito, se la CTU cui il primo giudice si è richiamato, offra elementi di coerenza logica ricostruttiva tale da sostenere una valutazione di adeguatezza della motivazione che su di essa si poggia (cfr. in questo senso, Cass. n° 8460/2020) e se questa consenta di ritenere superate le critiche del consulente di parte.
In tal senso la tenuta delle argomentazioni su richiamate, recepite dalla espletata CTU, verrà esaminata, come di seguito, congiuntamente ai corrispondenti motivi di appello.
4.Il primo motivo di appello principale: nullità e/o invalidità del rapporto contrattuale tra le parti e onere di restituzione del compenso – Con il primo motivo di appello è stata rilevata l'erroneità del rigetto della eccepita nullità e/o CP_1 invalidità del rapporto contrattuale tra la committente ed i professionisti da questa incaricati, e , quali associati del relativo studio ONroparte_1 ONroparte_2 tecnico, per avere gli stessi posto in essere attività esulanti la loro competenza di geometri.
E' principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale qualora, per lo svolgimento di un'attività lavorativa, sia richiesta dalla legge un'abilitazione o un titolo di studio abilitante, in ragione dell'incidenza di tale attività sulla salute pubblica, sulla sicurezza pubblica, o comunque su un pubblico interesse, la prestazione lavorativa, svolta in carenza di detti presupposti è da ritenere illecita, perché in violazione di norme imperative, con conseguente nullità del relativo rapporto contrattuale.
Con particolare riferimento all'attività professionale dei geometri, la Cassazione ha affermato che il progetto redatto da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri è illegittimo, a nulla rilevando né che sia stato controfirmato da un ingegnere, né che un ingegnere abbia eseguito i calcoli del cemento armato e abbia diretto le relative opere, perché è il professionista competente titolare della progettazione, a doversi assumere la relativa responsabilità. La Suprema Corte ne ha fatto conseguire che, nella suddetta ipotesi, il rapporto tra il geometra ed il cliente è radicalmente nullo ed al primo non spetta alcun compenso per l'opera svolta, ai sensi dell'art. 2231 c.c. (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9073 del 31/03/2023; Sez. 2,
Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 5871 del 24/03/2016; Sez. 2,
Sentenza n. 19989 del 30/08/2013; Sez. 2, Sentenza n. 6402 del 21/03/2011; Sez. 2,
Sentenza n. 8543 del 08/04/2009).
Ciò posto, va quindi in primo luogo individuato quali siano le norme applicabili alla fattispecie con riferimento ai limiti di svolgimento dell'attività del geometra.
E' infatti principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale i requisiti di validità dei contratti sono regolati dalla legge del tempo in cui essi vengono conclusi
(cfr. Cass. 12 ottobre 1979, n. 5349; Cass. 12 aprile 1980, n. 2370; Cass. 27/3/2002
n. 4434).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti risulta che i lavori sono stati posti in essere come da permesso di costruire n° 75 del 21.11.2007 (ritirato il
17.01.2008), seguita dalla variante in corso d'opera concessa con provvedimento n° 6 del 31.01.2011, poi da successiva richiesta di rinnovo del permesso di costruire con provvedimento n° 15 del 13.04.2012 e infine da ulteriore variante in corso d'opera come da concessione n° 27 del 30.01.2014. Veniva dichiarata la fine lavori in data 9.03.2015.
Considerato che - ancorchè non risulti in atti la comunicazione di inizio lavori - tutte le attività professionali di cui è causa sono inerenti alla realizzazione del compendio immobiliare di cui alla concessione edilizia 75 del 2007, deve ritenersi che le attività del geometra siano iniziate con detto provvedimento e dunque il relativo contratto CP_3
d'opera professionale, comprendente la direzione lavori, fosse a tale data già stato concluso.
Si evidenzia quindi come la materia dei limiti di competenza professionale dei geometri trovi la sua originaria regolamentazione con l'art 16 del RD 274/1929, che stabilisce le competenze dei geometri in ambito di progettazione e direzione dei lavori, nei seguenti termini:
I) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone;
nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili.
Nella materia è successivamente intervenuta la L. 1086 del 1971, che ha disciplinato le opere di conglomerato cementizio armato, stabilendo all'art. 2 che la costruzione delle stesse deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. La normativa, nel ribadire i “limiti delle rispettive competenze” delle varie figure professionali, chiaramente rinvia, senza introdurre autonomi ed innovativi criteri attributivi di competenza, alle previgenti rispettive normative professionali di riferimento, tra le quali, dunque, per quanto riguarda i geometri, quella di cui al citato RD (cfr. in tal senso Cass. 8/4/2009 n. 8543).
Più di recente la materia è stata infine completamente innovata dal D. L.vo 212/2010, che ha abrogato il R.D. n. 2229/1939, introducendo, per quanto qui interessa, una diversa disciplina delle competenze dei geometri. Trattandosi di una disciplina chiaramente innovativa e non interpretativa della precedente normativa, la sua applicazione non potrà produrre effetti retroattivi idonei ad incidere sulla qualificazione degli atti compiuti prima della sua entrata in vigore e non influisce dunque sulla invalidità del contratto concluso sotto la vigenza della normativa antecedente (cfr. Cass.
Sez. II, 12 novembre 2019, n. 29227).
Nel caso di specie tutte le attività professionali di cui è causa ruotano attorno alla realizzazione del compendio immobiliare di cui alla concessione edilizia 75 del 2007, per cui, come detto, deve ritenersi che le attività del geometra siano iniziate con CP_3 detto provvedimento.
Dunque, per quanto detto sopra, all'attività posta in essere dal geom. dovrà CP_3 applicarsi la normativa vigente al momento della conclusione del contratto con la committenza relativamente ai lavori in oggetto e, dunque, il RD n. 2229/1939.
Sulla base di detta normativa la Cassazione ha affermato come sia dunque nullo il contratto di affidamento della progettazione e della direzione dei lavori di costruzioni civili ad un geometra, ove la progettazione richieda l'esecuzione, anche parziale, dei calcoli in cemento armato, attività demandata agli ingegneri, ovvero nei casi in cui si tratti di costruzioni che esorbitino i limiti sopra indicati dal RD (cfr. ex multis Cass.
n.5871 del 24/03/2016, Cass. n. 17028 del 26/07/2006, Cass. n. 6402 del
21/03/2011). Viene in tal senso messo in rilievo come la scelta inequivoca del legislatore, in ordine alla competenza inderogabile degli ingegneri per tutte le tipologie di strutture non aventi le sopraindicate limitate caratteristiche, essendo dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, lascia all'interprete ristretti margini di discrezionalità (cfr. Cass. n° 10951/2023, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29227 del
12/11/2019; Sez. 2, Sentenza n. 19292 del 07/09/2009; Sez. 2, Sentenza n. 27441 del 21/12/2006).
In proposito la Suprema Corte ha di recente avuto modo di precisare (cfr. Cass. n.
34641 del 27/12/2024), che anche la direzione di lavori, così come la progettazione, eseguita da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti è illegittima, spiegando in particolare che 'qualora il rapporto professionale abbia avuto a oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione - richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza degli ingegneri'.
Sempre con riferimento alla direzione dei lavori, la Cassazione ha evidenziato come la competenza dei geometri è limitata alla vigilanza di modeste costruzioni civili ai sensi dell'art 16 RD cit., con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale
- di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo invece riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato (cfr. Cass. n. 8487 del 24/03/2023).
Tanto premesso, nel caso in esame i due professionisti, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado hanno, tra le altre cose, chiesto il pagamento del compenso per le attività di progettazione e direzione lavori, poste in essere in particolare dal geom con specifico riferimento alla 'demolizione di n° 4 fabbricati per un volume CP_3 complessivo di 8500 mc c.a., compreso mappale e piano di sicurezza, per la realizzazione del lotto A-B…', nonché alla 'realizzazione dei n° 2 fabbricati residenziali…'.
Il CTU ha in tal senso precisato che il geom indipendentemente da quanto CP_3 dallo stesso indicato nelle proprie notule (oltre che in ricorso), non ha avuto alcun ruolo nella progettazione, di nessun tipo, delle opere inerente i lotti A e B, ma si è limitato a svolgere il ruolo di direttore dei lavori delle sole opere architettoniche, specificando come il progetto strutturale e la direzione dei lavori strutturale risultino essere state svolte da altri professionisti. Il consulente dell'Ufficio ha in particolare spiegato come, quanto al lotto A il ruolo di progettista architettonico risulti essere stato ricoperto dall'ing
, mentre quello di progettista delle strutture e direttore dei lavori delle Persona_2 strutture dall'ing. Quest'ultima risultava inoltre aver ricoperto il Persona_3 ruolo di progettista (sia strutturale, che architettonico) e direttore dei lavori strutturali con riferimento all'intero lotto B. Dalla lettura dell'elaborato emerge che il geom. si è occupato altresì della progettazione dei garage, ma limitatamente alla CP_3 conformità alla normativa anticendio.
Tali affermazioni risultano corroborate dagli atti allegati, per cui la questione relativa alla legittimità delle attività eseguite dal geom. si riduce alla ricomprensibilità CP_3
o meno nell'ambito delle competenze del geometra della direzione dei lavori architettonica, la cui progettazione risulta invece essere stata curata da altri professionisti con la qualifica di ingegnere.
In detti termini, dunque, correttamente, il primo giudice ha riferito l'attività del geom. nicamente a quanto dallo stesso effettivamente svolto e, dunque, unicamente CP_3 alla direzione dei lavori architettonica che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, lungi dall'integrare un concetto 'inventato' dal CTU, concerne la supervisione dell'andamento del cantiere con riferimento alle sole opere legate all'architettura dell'immobile, esclusi tutti gli interventi legati alla parte strutturale. Si tratta in sostanza dell'incarico professionale di verificare l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle autorizzazioni amministrative rilasciate dalle competenti Autorità, comunicando inizio e fine dei lavori e seguendo le pratiche amministrative, nonché controllando la qualità dei materiali impiegati in cantiere.
In particolare il CTU ha spiegato che le attività svolte dal geom quale direttore CP_3 dei lavori per la parte architettonica hanno riguardato: 'parametri esterni del fabbricato
e della suddivisione dell'immobile mediante tramezzature per la realizzazione delle varie unità immobiliari e delle autorimesse, il tutto comprensivo delle rifiniture e degli impianti'.
Nel caso di specie, avendo il geom seguito unicamente la direzione lavori di CP_3 tipo architettonico, non ha avuto modo di intersecarsi con le competenze dell'ingegnere inerenti le strutture in cemento armato.
Ciò detto, non si ritengono invece condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il consulente dell'Ufficio nella parte in cui ha ritenuto che la direzione architettonica dei lavori potesse rientrare nella competenza del geometra anche se questa non concerneva
'modeste costruzioni civili', ritenendo tale limite riferibile alla sola attività di progettazione.
Come sopra evidenziato, alla luce delle pronunce della giurisprudenza della Corte di
Cassazione di cui si è detto, anche la legittimità della direzione lavori da parte del geometra deve misurarsi, oltre che con la sussistenza di opere implicanti calcoli del cemento armato, anche con la rilevanza dell'incarico in base al R.D. applicabile ratione temporis alla conclusione del contratto.
Nel caso di specie si tratta sicuramente di opere di rilievo, visto che dagli atti ed anche dalla stessa CTU si ricava che si è trattato di una demolizione molto consistente, cui è seguita anche la realizzazione di due fabbricati di edilizia residenziale con lavori aventi importo rispettivamente di euro 1.400.000 quanto al lotto B e di euro 1.700.000 quanto al lotto A.
Per i giudici di legittimità (cfr. Cass. n° 2913/2020), il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta e, quindi, se la sua progettazione e/o direzione lavori rientri nella competenza professionale dei geometri, consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle. Mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato (ben potendo anche una costruzione non modesta essere realizzata senza di esso), assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa che impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri (cfr. con particolare riferimento alla direzione lavori, Cass. n° 2913/2020 cit).
Dunque, nel caso di specie l'attività di direzione lavori posta in essere dal geom.
pur non essendo relativa alle opere strutturali implicanti i calcoli del cemento CP_3 armato, riguarda attività di edilizia residenziale abitativa non rientranti – per ampiezza, complessità e costi – in quelle di modesta entità, essendo dunque esclusa, per quanto detto, dalle competenze del geometra. Ciò comporta la nullità dell'intera attività di direzione lavori, da considerare unitariamente riferita sia alla demolizione dei quattro fabbricati, sia alla realizzazione dei due nuovi compendi immobiliari, non trattandosi di attività tra loro scindibili.
A ciò deve aggiungersi che, considerato che la norma di riferimento limita l'attività del geometra alla sola progettazione, direzione e vigilanza di “modeste costruzioni civili”, la
Cassazione ne ha fatto conseguire la preclusione dell'esecuzione da parte del geometra anche di qualsiasi altra attività – inclusa quella di contabilizzazione e misurazione delle opere – che sia comunque riferita a costruzioni diverse da quelle identificate nella norma
(cfr. Cass. n° 29235/2019).
Da quanto sopra discende che deve essere ritenuto nullo per contrarietà a norme imperative il contratto d'opera concluso tra la committente e lo studio professionale limitatamente alla parte avente ad oggetto oltre alla direzione architettonica dei lavori nel suo complesso (dunque compresa anche la fase demolitoria dei quattro fabbricati), anche tutte le attività ad essa correlate, riguardanti opere differenti rispetto a quelle per le quali era prevista la competenza del geometra, ovvero: la redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione, contabilità dei lavori, trattandosi di attività relative ad opere aventi caratteristiche che in base alla legge applicabile esulano la competenza professionale del geometra.
Come conseguenza della parziale nullità del contratto d'opera professionale con riferimento a dette attività, esulanti dalla competenza del geometra, nulla è dovuto per le stesse a titolo di compenso.
Resta invece ferma la validità del contratto con riferimento ai differenti ulteriori adempimenti posti in essere dal geom pur eseguiti nell'ambito dei medesimi CP_3 lavori, ma rientranti nella competenza del geometra e dotati di una specifica autonomia rispetto alle attività travolte dalla nullità.
La giurisprudenza della Cassazione ha in proposito affermato la validità del rapporto contrattuale (ed il conseguente diritto al compenso) del geometra, per le attività rientranti nelle sue competenze professionali, seppure compiute nell'ambito di lavori in parte esulanti dalle sue competenze, senza che ciò comporti la nullità dell'intero incarico ai sensi degli artt. 2231 e 1418 c.c. Dunque, in caso di progettazione e direzione lavori di un edificio che comprenda sia opere rientranti nelle competenze del geometra sia opere riservate a ingegneri o architetti, il compenso va riconosciuto limitatamente alle prestazioni per le quali il geometra è abilitato, anche quando queste siano parte di un progetto unitario realizzato in collaborazione con altri professionisti. (cfr. Cass. n°
5559/2022).
Le attività svolte dal geom sulla cui esecuzione e legittimità non sussiste CP_3 peraltro contestazione e che non devono pertanto essere ritenute travolte dalla nullità parziale del contratto, relativa alle sole attività svolte dal geometra al di fuori delle proprie competenze professionali, sono, quanto al corpo di fabbrica A: redazione mappale in quota parte per le parti di immobile non vendute, planimetrie catastali per
4 appartamenti, planimetrie catastali per 10 autorimesse, compilazione n° 5 APE, certificazione e rilascio abitabilità; quanto al corpo di fabbrica B: mappale parti non vendute, planimetrie catastali per 16 appartamenti, planimetrie catastali per 15 autorimesse, compilazione n° 19 APE, certificazione e rilascio abitabilità; quanto ad ulteriori attività: 5 perizie per Parte_3
4.1.La richiesta di rinnovazione della CTU – Alla luce di quanto sopra non si ritiene sussistano i presupposti per la rinnovazione della CTU, atteso che la stessa offre una sufficiente ricostruzione degli aspetti meramente tecnico descrittivi delle attività svolte, risultando non condivisibile limitatamente alle conseguenze tratte su questione avente eminentemente valenza giuridica, tale dovendo essere ritenuta la legittimità delle attività svolte dal geometra alla luce della normativa applicabile ratione temporis in punto di specifica competenza professionale.
5.Il quarto motivo di appello principale: la prova del credito professionale –
Con il quarto motivo di gravame principale To.ho ha lamentato la mancata prova del credito professionale, per non essere stati allegati i documenti di riferimento e per essere le notule depositate priva di alcuna sufficiente descrizione del lavoro per il quale era chiesto il pagamento.
Il motivo di gravame non è fondato per come di seguito specificato.
Nell'affrontare tale questione va premesso come non sia stata attinta da motivi di appello l'esclusione del pagamento delle attività di progettazione per le quali lo studio tecnico aveva chiesto il compenso. Il primo giudice, sulla base delle risultanze della
CTU, non ha ritenuto provato il relativo espletamento, con conseguente mancato computo delle stesse ai fini della quantificazione del corrispettivo.
Va inoltre evidenziato come alla luce della dichiarazione di parziale nullità del contratto di prestazione d'opera professionale, il diritto al compenso va valutato limitatamente alle prestazioni non travolte dal parziale venir meno del titolo, per come sopra specificato, ovvero, quanto al corpo di fabbrica A: redazione mappale in quota parte per le parti di immobile non vendute (euro 500), planimetrie catastali per 4 appartamenti
(euro 2000), planimetrie catastali per 10 autorimesse (euro 3.000), compilazione n° 5
APE (euro 500), certificazione e rilascio abitabilità (euro 3000); quanto al corpo di fabbrica B: mappale parti non vendute (euro 1600), planimetrie catastali per 16 appartamenti (euro 9000), planimetrie catastali per 15 autorimesse (euro 4500), compilazione n° 19 APE (euro 1900), certificazione e rilascio abitabilità (euro 2500); quanto ad ulteriori attività: 5 perizie per (euro 1200). Quanto alle restanti Parte_3 attività per le quali è richiesto il pagamento, trattandosi di adempimenti esulanti la competenza del geometra, per come sopra specificato, per le stesse nulla è dovuto a titolo di compenso, stante il venir meno del titolo contrattuale.
Sulla base di quanto detto, dunque, il corrispettivo dovuto allo studio tecnico deve essere riquantificato, con riferimento alle sole attività non travolte dalla affermata nullità parziale del contratto, sulla base dei parametri tariffari indicati dal CTU e ritenuti corretti in applicazione delle norme applicabili ratione temporis, in complessive euro
29.700,00.
6.Il primo motivo di appello incidentale l'applicazione dello ONroparte_11 sconto – Con il primo motivo di appello incidentale parte ha ONroparte_11 lamentato l'ingiusta riduzione del compenso operata dal Tribunale in applicazione dello sconto del 20% indicato dal geometra nella proposta di notula depositata in atti.
Il motivo è infondato atteso che alla formulazione della richiesta di compenso, già applicato lo sconto del 20%, come da preavviso di notula depositato, si fa riferimento nello stesso ricorso introduttivo del giudizio (in cui si fa riferimento all'importo imponibile complessivo già scontato: '…A fronte di un totale complessivo di ON
€.248.883,00 (imponibile già scontato del 20%), dovuto dalla a titolo di Parte_1 compensi professionali per l'attività svolta dallo Studio Associato ricorrente…) per cui deve presumersi che sul punto sussistesse accordo.
In applicazione del suddetto sconto del 20% l'importo residuo dovuto deve essere quantificato in euro 23.760,00 (29.700,00 - 20%)
6.1.L'importo complessivamente dovuto a titolo di compenso professionale e
l'istanza di restituzione delle somme già pagate – Non è investito da motivi di appello la parte della sentenza in cui si dà atto dell'avvenuto pagamento da parte della committenza di complessive euro 152.660,28. Parte appellante principale ne ha chiesto la restituzione all'esito della dichiarata nullità del contratto inter partes.
Essendo l'importo effettivamente dovuto dallo studio professionale stato riquantificato, alla luce di quanto sopra specificato, in complessive euro 23.760,00, tale somma dovrà essere detratta dall'importo da restituire, per venir meno del relativo titolo.
Il geom ed il geom personalmente e quali ONroparte_1 ONroparte_2 associati e legali rappresentanti dello studio tecnico associato devono ONroparte_3
ON pertanto essere condannati a restituire a o l'importo complessivo di euro
128.900,28 oltre interessi legali dalla dazione (non precisata in atti) al saldo effettivo.
7.Il secondo motivo di appello principale: i danni – Con il secondo motivo di appello principale To.ho ha lamentato la errata quantificazione dei danni conseguenti al non corretto espletamento dell'attività professionale da parte del professionista incaricato.
Va in primo luogo rilevato che tutti gli ulteriori danni per i quali l'appellante principale ha richiesto il risarcimento sono correlativi all'attività di direzione dei lavori che, come sopra detto, è stata ritenuta oggetto di parte del contratto d'opera professionale nullo per contrarietà a norme imperative.
Essendo stato il contratto d'opera professionale, comprendente l'affidamento al geometra della direzione dei lavori, dichiarato nullo perché riferito ad opere escluse dalla competenza dei geometri esso è improduttivo di effetti. Non è configurabile, pertanto, responsabilità contrattuale del professionista nei confronti del committente per negligenza nell'adempimento di obbligazioni che solo da un negozio valido e produttivo di effetti possono sorgere. La nullità del contratto elide in radice la configurabilità di un inesatto adempimento delle obbligazioni (cfr. Cass., Sez. III, 23 giugno 2016, n. 12996). La eventuale inosservanza di tali obblighi non può essere, dunque, posta a base di azioni contrattuali, come quella risarcitoria, per inesatto adempimento da parte del committente, il quale, in quanto partecipe, per effetto del volontario conferimento dell'incarico, della violazione delle norme di ordine pubblico in questione, non può dolersi delle conseguenze dannose derivanti dal compimento di attività illecite, cui scientemente, o quanto meno incautamente, ha dato causa.
Né risulta ammissibile la domanda proposta per la prima volta in grado di appello anche ex art. 2043 c.c. fattispecie avente petitum e causa petendi del tutto differenti e comunque fondato su presupposti (commissione di fatto illecito connotato da colpa) non tempestivamente allegati in primo grado.
Per ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (si veda da ultimo anche Cass. n°
196/2025) il mutamento del titolo della responsabilità è ammissibile anche in grado di appello a condizione che non risultino modificati i fatti posti a fondamento originario della domanda, se la parte ha tempestivamente allegato, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare il diverso titolo di responsabilità. Nel caso di specie nel costituirsi in primo grado la parte convenuta To.Ho, senza qualificare giuridicamente la propria domanda, si è limitata ad indicare i vizi delle opere realizzate sotto la direzione dei lavori del geom chiedendo il relativo CP_3 risarcimento, così collocandosi nell'ambito del danno da inadempimento professionale e, comunque, non allegando alcuno degli elementi di fatto costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.
Dunque, fermo restando che non risulta oggetto di impugnazione la causazione di danni per l'importo di euro 4000, con relativa condanna dei professionisti (che deve quindi essere ritenuta coperta dal giudicato), per quanto detto sopra, alla luce della dichiarata parziale nullità del contratto d'opera professionale, relativamente alla direzione lavori ed agli adempimenti correlati, non sussistono gli estremi per la condanna alla refusione di ulteriori danni.
8.Il motivo di appello incidentale di la copertura assicurativa – CP_9 ON Considerato che non risulta impugnata la condanna dei professionisti a rifondere a o CP_1 i danni nella misura di euro 4000, stante il rigetto del secondo motivo di appello di relativo alla maggior quantificazione di tali danni, il gravame della compagnia di assicurazione dovrà comunque essere esaminato con riferimento al danno così come quantificato dal primo giudice (euro 4.000,00) e passato in giudicato.
Fatta tale premessa, ha contestato l'errato riconoscimento della copertura CP_6 assicurativa, affermato dal Tribunale senza prendere in considerazione i rilievi della compagnia, sotto un duplice profilo: i danni di cui è causa non sarebbero ricompresi nell'oggetto dell'assicurazione e la polizza retroagirebbe ai soli due anni antecedenti alla stipula avvenuta l'1.01.2012, con conseguente mancata copertura dei danni conseguenti ai vizi in oggetto.
Dall'esame della polizza in atti risulta che la stessa è stata inizialmente stipulata dallo studio associato in data 1.01.2012 con oggetto corrispondente ai ONroparte_13 danni da responsabilità civile dello studio professionale.
Con specifico riferimento alla parte della polizza relativa all''esercizio delle professioni liberali tecniche', nel paragrafo intitolato 'oggetto dell'assicurazione', è specificato che
'l'assicurazione si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni materiali e perdite patrimoniali involontariamente arrecate a terzi, compresi clienti, in conseguenza di fatti direttamente connessi all'esercizio delle seguenti attività professionali e di quelle ad esse accessorie e collaterali: progettista e/o direttore lavori di opere edili e/o impianti di servizi generali di opere edili, progettista e/o direttore lavori di impianti, macchinari e macchine industriali e impianti tecnologici in genere, progettista e/o direttore lavori di impianti per la produzione e la distribuzione di energia, responsabile e/o coordinatore del servizio di prevenzione e protezione (D.L.gs. 9 aprile
2008 n° 81), consulenza e valutazioni tecniche, collaudo, redazione di documentazione tecnica, dichiarazioni di stime, rilascio di certificazioni'.
Di seguito è specificato che l'assicurazione vale per i fatti verificatisi sia durante l'esecuzione delle opere, sia entro 10 anni dalla data di compimento delle opere.
E' quindi previsto – sottoparagrafo intitolato danni all'opera – che 'limitatamente ai soli lavori di progettazione e direzione lavori di opere edili la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori provocati da rovina parziale o totale delle opere stesse'.
Dalla complessiva lettura del contratto di assicurazione si evince dunque che i danni da rovina dell'edificio non rappresentano un limite, ma una estensione dei danni alle opere conseguenti a progettazione e direzione dei lavori, fermo il resto. Con riferimento alla validità della polizza, la stessa risulta espressamente riconosciuta nella forma claims made ed in particolare è previsto (paragrafo intitolato 'inizio e termine della garanzia'): 'l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento prestate per la prima volta all'assicurato e da lui denunciate alla società durante il periodo di validità del contratto, purchè relative a comportamenti colposi posti in essere antecedentemente a 2 anni dalla data di stipula del contratto stesso, a condizione che
l'assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto'.
Considerata la data della prima stipula della polizza, dunque, la garanzia in oggetto deve considerarsi estesa alle condotte colpose poste in essere a partire dall'1.01.2010
e non già a quelle antecedenti.
I danni che il primo giudice ha condannato lo studio professionale a rifondere al committente, sulla base della CTU, riguardano: i difetti acustici dei locali nel fabbricato
B, conseguenti al non corretto esercizio dei poteri di vigilanza quale direttore dei lavori architettonico (statuizione come detto non oggetto di appello e dunque in questa sede da ritenere coperta da giudicato).
Con riferimento alla collocazione temporale della suddetta condotta colposa, ritenendo insufficiente e aleatorio il riferimento ai reperti fotografici allegati da , ma privi di CP_6 data certa, si evidenzia che i lavori in questione risultano formalmente terminati il
9.03.2015 come da certificazione di fine lavori in atti.
I vizi oggetto del risarcimento in esame si riferiscono al fabbricato B, che risulta realizzato in forza di permesso di costruire n° 75 del 21.11.2007 (con inizio lavori in data 21.11.2007), cui sono seguite la variante in corso d'opera n° 6 del 31.01.2011, il rinnovo del permesso di costruire n° 15 del 13.04.2012 e la variante n° 27 del
30.07.2014.
Considerato che
il rinnovo del permesso di costruire per la realizzazione del suddetto fabbricato B risulta rilasciato il 13.04.2012, ciò integra elemento da cui si inferisce che a tale data il relativo fabbricato non era ancora completato nelle sue parti strutturali e, dunque, non erano ancora state poste in essere le condotte colpose attribuite al direttore dei lavori architettonici con riguardo alla mancata vigilanza relativa alla realizzazione di una adeguata insonorizzazione degli appartamenti.
Deve pertanto ritenersi provato, ancorchè in via presuntiva, che al gennaio del 2010 la realizzazione del fabbricato sub B non fosse stato ancora ultimato nelle sue parti strutturali. Ne consegue l'impossibilità di collocare anteriormente a tale data la condotta colposa attribuita al geom e dalla quale il Tribunale ha fatto scaturire il danno CP_3 oggetto di risarcimento di euro 4.000. Il suddetto danno non può dunque essere ritenuto coperto dalla polizza in esame con conseguente fondatezza del motivo di appello proposto da CP_6
Per l'effetto deve essere accolta anche la domanda di restituzione proposta da con CP_6 riferimento a quanto da questa corrisposto a titolo di risarcimento dei danni manlevando l'assicurato.
La parte assicurata deve pertanto essere condannata a rifondere a quanto CP_6
Co da questa corrisposto a ho a titolo di risarcimento danni in esecuzione della sentenza di primo grado, con interessi legali dalla dazione (data non precisata in atti) all'effettivo soddisfo.
9.Il secondo ed il terzo motivo di appello incidentale ONroparte_11
l'omesso riconoscimento delle spese di ATP in corso di causa e l'erronea parziale compensazione - Vista la riforma della sentenza di primo grado i due motivi di appello incidentale relativi alla regolamentazione delle spese di lite sono assorbiti dalla automatica caducazione della statuizione accessoria sulle spese, cui segue la nuova liquidazione per come di seguito specificato.
10.Le spese di lite - La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della
Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza
n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783
- 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, all'esito del presente giudizio è risultata fondata la parziale nullità del contratto d'opera professionale inter partes, con la conseguenza che gli importi corrisposti dalla committente a titolo di acconti ante causam sono stati ritenuti molto superiori rispetto al compenso dovuto.
Considerato che
è rimasta coperta dal giudicato anche la condanna dello studio professionale al risarcimento dei danni in ON favore di o, in applicazione del principio di soccombenza la parte appellata e appellante incidentale deve essere condannata a rifondere le spese ONroparte_11 di entrambi i gradi di giudizio in favore di Il fatto che i danni effettivamente CP_10 risarciti risultino di molto inferiori rispetto alla richiesta di quest'ultima non costituisce infatti presupposto sufficiente per una compensazione, neppure parziale delle spese di lite, atteso che, come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. SSUU n.
32061 del 31 ottobre 2022), se anche la liquidazione è stata inferiore a quella pretesa, ciò non costituisce di per sé ragione di soccombenza reciproca (configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi), e può giustificare la compensazione (totale o parziale) solo in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nel caso di specie non ricorrenti).
A carico della parte devono essere poste anche le spese di lite dei ONroparte_11 due gradi di giudizio di stante la risultata mancanza della invocata copertura CP_9 assicurativa, con restituzione a quest'ultima di quanto da questa corrisposto alla parte assicurata a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza di ONroparte_11 primo grado, oltre interessi legali dalla dazione al saldo effettivo.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio di appello, le stesse si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso nello scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00)
e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione quanto al grado di appello della fase istruttoria, non espletata.
Sulla base dei medesimi presupposti anche le spese di CTU, liquidate come in atti, sono poste a carico della parte appellante incidentale ONroparte_11
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione incidentale è stata respinta, sussistono le condizioni ONroparte_11 per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della suddetta parte appellante incidentale, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale dichiara la parziale nullità, per contrarietà a norme imperative, del contratto d'opera professionale intercorso tra la committente e il geom ed il geom CP_12 ONroparte_1 ONroparte_2 personalmente e quali associati e legali rappresentanti dello studio tecnico associato con riferimento all'attività di direzione lavori architettonici ed alle ONroparte_3 attività strettamente connesse di redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e di contabilità dei lavori, relative ad opere esulanti la competenza professionale del geometra;
2) per l'effetto dichiara che nulla è dovuto al geom ed al geom ONroparte_1
personalmente e quali associati e legali rappresentanti dello ONroparte_2 CP_3 tecnico associato per l'espletamento delle suddette attività; ONroparte_3
3)respinge l'appello incidentale proposto dal geom e dal geom ONroparte_1
personalmente e quali associati e legali rappresentanti dello studio ONroparte_2 tecnico associato ONroparte_3
4)riquantifica il compenso complessivamente spettante al geom ed ONroparte_1 al geom personalmente e quali associati e legali rappresentanti ONroparte_2 dello studio tecnico associato in complessive euro 23.760,00; ONroparte_3
5) condanna il geom ed il geom personalmente ONroparte_1 ONroparte_2
e quali associati e legali rappresentanti dello studio tecnico associato CP_3
a restituire a l'importo complessivo di euro 128.900,28 oltre
[...] CP_12 interessi legali dalla dazione al saldo effettivo;
6) respinge nel resto l'appello principale;
7) accoglie l'appello incidentale di e per l'effetto dichiara l'esclusione della CP_6 copertura assicurativa con riferimento ai danni che il Tribunale ha condannato lo studio ON professionale associato a risarcire a o;
ONroparte_3
8)per l'effetto condanna e sia personalmente sia ONroparte_1 ONroparte_2 quali associati e legali rappresentanti dello studio tecnico associato e CP_2 CP_3
ON a restituire a quanto da questa corrisposto a o a titolo di risarcimento CP_6 danni in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla dazione all'effettivo soddisfo;
ON 9)condanna parte appellante incidentale a rifondere sia a o ONroparte_3 sia a le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, per CP_6 ciascuna parte: quanto al primo grado in € 7616,00 per compenso, da maggiorare del
15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al grado di appello in € 6946,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
8) condanna parte appellante incidentale a restituire a ONroparte_3 CP_6 quanto da questa corrispostogli in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di refusione delle spese di lite, oltre interessi legali dalla dazione al saldo effettivo;
9)pone le spese di CTU, liquidate come in atti, a carico di parte ONroparte_3
10) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalle parti impugnanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5.05.2025 dalla Corte di Appello di
Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni