Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
Reclamo Sentenza Tribunale Brindisi
N. 1831 del 17.11.2023
Oggetto: impugnativa di licenziamento ex lege n°92/2012.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente relatore dott.ssa Luisa Santo Consigliere dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello, iscritta al n. 952/2023 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Chiatante Parte_1
RECLAMANTE contro
– in persona del legale- rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pirelli. Controparte_1
RECLAMATA
All'udienza del 22 gennaio 2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 1, comma 58, della legge n°92/2012, depositato il 16 marzo 2021, Parte_1 ha esposto “di aver lavorato dal 13 aprile 2008 al 13 aprile alle dipendenze della società CP_1
(già , con la qualifica di aiuto magazziniere liv. 2° ( nel comparto
[...] Controparte_1 metalmeccanico regolato dal C.C.N.L. 2008)” e che il rapporto di lavoro era “proseguito Pt_2
ininterrottamente con la sino a dicembre 2016, e in seguito con la Controparte_1 [...]
”; di essere stato vessato e mobbizzato con più azioni e provvedimenti e, tra Controparte_2
questi, la comunicazione del suo passaggio dalla alla con Controparte_1 Controparte_3
l'avviso che sarebbe potuto essere adibito a mansioni fuori dalla sede lavorativa ( sede di Fasano); che il fine dei provvedimenti vessatori era quello di indurlo alle dimissioni e di estrometterlo
manifesto nei suoi confronti da parte di rappresentante legale della Parte_3 [...]
nonché azionista al 99% delle quote delle anzidette società del gruppo ( CP_2 CP_1
ER ON e ); che, sin dalla assunzione, nonostante numerose prescrizioni Controparte_1
mediche della ASL competente che riconoscevano il suo stato di portatore di patologie determinanti una riduzione della capacità lavorativa (come da certificazione della ASL Brindisi prot. n°2359/SAN del 9 maggio 2000, secondo cui la capacità lavorativa del lavoratore era ridotta del 78%), egli era stato adibito a mansioni incompatibili con il suo stato di salute, che aveva subito quindi un aggravamento (v. verbale Commissione Medica Provinciale ASL Brindisi del 21 giugno 2006, secondo cui la capacità lavorativa si era ridotta del 90%); di essere stato quindi costretto, a causa delle sue precarie condizioni di salute, a chiedere la trasformazione del rapporto da full time a part time a decorrere dal 20 ottobre 2008; di aver subito vessazioni e ritorsioni da parte del datore di lavoro nel corso del rapporto di lavoro e, da gennaio 2017, detto rapporto si era definitivamente incrinato a causa del diniego opposto da parte del ricorrente al suo trasferimento presso la società Controparte_1 di aver ricevuto lettere di contestazioni disciplinari ( lettere del 11 agosto 2017 e dell'8 giugno 2018), alle quali aveva replicato, disconoscendo ogni addebito;
di aver inviato alla datrice di lavoro una serie di richieste, contestando la condizione lavorativa impostagli nonostante la sua condizione di portatore di handicap grave ( lettera del 19 aprile 2018); che, dopo un periodo di sospensione del rapporto di lavoro per CIGO, con lettera del 2 luglio 2020, aveva contestato ad esso ricorrente Controparte_4 di aver richiesto il 1 luglio 2020 un preventivo per l'acquisto di materiale durante l'orario di lavoro, materiale che avrebbe poi tagliato con l'uso di una sega, con conseguente pericolo per l'incolumità del lavoratore e danno per l'azienda nonchè lo spostamento non autorizzato della postazione di lavoro e l'impiego di allacci alla corrente di prese e ventilatori artigianali pericolosi ( oltre ad una assenza ingiustificata nel giorno 8 giugno 2019); che con nota del 14 luglio 2020, trasmessa a mezzo di posta elettronica dal procuratore del ricorrente alla società era stata dedotta la Controparte_1
irrilevanza disciplinare dei fatti addebitati;
che, nonostante la strumentalità degli addebiti contestati, aveva ricevuto lettera del 18 luglio 2020 della società , con la quale gli era stato Controparte_1
comunicato il suo licenziamento disciplinare, licenziamento che era stato poi impugnato con lettera del 18 settembre 2020 indirizzata alla società Controparte_1
Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto la illegittimità della sanzione disciplinare espulsiva in quanto comminata in assenza di condotte disciplinarmente rilevanti e ne ha sottolineato la natura ritorsiva e discriminatoria ( in relazione al suo stato di portatore di handicap grave e alla sua appartenenza al sindacato); ha chiesto pertanto la revoca dell'atto di recesso datoriale con immediata reintegrazione e salvezza della continuità del rapporto da considerarsi senza soluzione di continuità, dovendosi ritenere tamquam non esset la risoluzione de qua nonchè la condanna della a Controparte_1
reintegrare il ricorrente, a versargli i contributi previdenziali ed assistenziali per tutto il periodo intercorso fra il licenziamento a quello della reintegrazione nonchè a risarcirgli il danno nella misura della retribuzione maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti fino all'effettivo soddisfo.
Costituitasi in giudizio, la società ha eccepito la inammissibilità della domanda Controparte_1 giudiziale per non essere stata preceduta dall'impugnazione stragiudiziale ( la notifica della lettera di impugnazione stragiudiziale del 18 settembre 2020 era stata inviata all'indirizzo pec della società
soggetto distinto dalla società nonché il difetto di Controparte_3 Controparte_1 notifica del ricorso;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'impugnativa, deducendo la legittimità del provvedimento espulsivo.
Con l'ordinanza depositata il 25 maggio 2022, il Tribunale di Brindisi, ritenuto che la notifica dell'impugnazione stragiudiziale, inviata a mezzo pec il 18.9.20 alla era Controparte_3
stata fatta ad un soggetto giuridicamente distinto dalla datrice di lavoro ( , Controparte_1 dichiarava l'inammissibilità del ricorso, compensando le spese di lite, in ragione della complessità delle vicende trattate.
Con ricorso in opposizione depositato il 27 giugno 2022, ha impugnato la predetta Parte_1
ordinanza, censurandola nella parte in cui il giudice della prima fase processuale aveva ritenuto che il ricorrente non avesse mai dedotto, né chiesto di provare, di aver lavorato anche per la
[...]
o che, a fronte di due distinte società, si trattasse di un unico datore di lavoro e che, Controparte_3
pertanto, non potesse ritenersi valida la impugnativa stragiudiziale indirizzata ad una società (
formalmente distinta dalla società datrice di lavoro ( Controparte_3 Controparte_1
.
[...]
Si è costituita nel giudizio di opposizione la società eccependo in via preliminare Controparte_1
la inammissibilità, ex art. 1, comma 51, della legge n°92/2012, del ricorso di opposizione, in quanto proposto oltre il termine di legge ( 30 giorni), termine decorrente dalla comunicazione, da parte della
Cancelleria, della ordinanza impugnata al procuratore di parte ricorrente ovvero dal 25 maggio 2022.
Con sentenza del 17 novembre 2023, il Tribunale di Brindisi, accogliendo la predetta eccezione proposta dalla società ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha Controparte_1
compensato per ½ le spese di lite con condanna di parte ricorrente al pagamento della residua parte.
Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivo reclamo ex art. 1 comma 58 Parte_1
legge 92/2012 e ha dedotto la infondatezza della eccezione di tardività della opposizione avverso l'ordinanza del 25 maggio 2022, rilevando la non leggibilità del file ( formato pdf) contenente l'ordinanza in questione ed allegato alla comunicazione di Cancelleria del 25 maggio 2022 ( il file era risultato non supportato oppure danneggiato e quindi non apribile). Ha ribadito la tempestività della impugnazione stragiudiziale del licenziamento irrogatogli dalla reclamata, sostenendo la identità sostanziale tra la società e la società e Controparte_3 Controparte_1
l'esistenza quindi di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, potendosi quindi ritenere valida la impugnativa stragiudiziale indirizzata ad una società formalmente distinta dalla società datrice.
Nel merito il reclamante ha ribadito i motivi posti a base della impugnativa del licenziamento irrogatogli ed ha chiesto “condannare a reintegrare il ricorrente;
a versargli i Controparte_1
contributi previdenziali ed assistenziali per tutto il periodo intercorso fra il licenziamento a quello della reintegrazione;
a risarcirgli il danno nella misura della retribuzione maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti fino all'effettivo soddisfo”.
Si è costituita in appello la società reclamata, chiedendo il rigetto del reclamo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di reclamo attiene alla dedotta ( da parte del reclamante) tempestività della opposizione alla ordinanza del 25 maggio 2022, in quanto dovrebbe essere considerata tamquam non esset la comunicazione di cancelleria della predetta ordinanza in data 25 maggio 2022, con la conseguenza che il dies a quo di decorrenza del termine ex art.1, comma 51, della legge n°92/2012 dovrebbe essere quello di notificazione, al procuratore di , della ordinanza de qua da Parte_1 parte della società reclamata (27 giugno 2022) e, per l'effetto, andrebbe ritenuta tempestiva l'opposizione.
Dalla documentazione in atti risultano le seguenti circostanze:
a) il messaggio PEC proveniente dall'indirizzo” tribunale. ptel.giustiziacert. it”, Email_1
“comunicazione 968/2021/LAV – tipo di procedimento Diritto del Lavoro numero di procedimento n°968/2021 e con oggetto inammissibilità (descrizione: dichiarato inammissibile), risulta notificato alla PEC del procuratore del reclamante il 25 maggio 2022;
b) il predetto messaggio contiene 3 allegati (120 bytes), tra cui “comunicazione xml.hash
89CB628C3F20AS183CF935838B727752533FA2Ef - 968-21 V pdf zip hash” ovvero l'allegato contenente l'ordinanza impugnata;
c) da una schermata prodotta dal reclamante risulta che l'applicativo non è Controparte_5 stato in grado di aprire il pdf 968-21 V “perché è un tipo di file non supportato oppure perché il file
è stato danneggiato ( ad esempio è stato inviato in allegato a un messaggio e-mail e non è stato decodificato correttamente)”. Orbene, nella fase di opposizione alla ordinanza de qua, è stato accertato che il pdf in questione, inviato, come allegato, alle parti da parte della Cancelleria del Tribunale di Brindisi non era danneggiato, tanto che è stato aperto regolarmente in udienza tramite accesso al sistema SICID ( v. 4 della sentenza impugnata).
Quindi l'errore che si è verificato in sede di apertura del predetto file ( formato pdf) è stato causato o dalla circostanza che quel tipo di file non era supportato o dalla circostanza che il file è stato danneggiato in quanto non correttamente decodificato dal sistema in uso da parte del ricevente.
Ed invero si sottolinea che la PEC, che è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente la documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna dei documenti informatici, garantisce il recapito della documentazione elettronica in modo equivalente ad una tradizionale raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno. Queste caratteristiche sono state definite dalla normativa vigente e più precisamente dal DPR 11 febbraio 2005 n. 68 e dal DLgs 7 marzo 2005,
n. 82. Con il sistema di Posta Certificata è garantita la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utilizzati fanno si che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio. Pertanto, la Posta
Elettronica Certificata, garantisce, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio. Il termine ''certificata'' si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce la prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e degli eventuali allegati;
allo stesso modo il gestore del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna e certifica, quindi, con le proprie ''ricevute'' che il messaggio è stato spedito e consegnato e che lo stesso non è stato alterato.
Inoltre va rilevato che i files formato pdf hanno versioni che vengono aggiornate nel tempo e, pertanto, se un dispositivo informatico è dotato di una versione precedente di Acrobat Reader rispetto a quella che supporta il documento, vengono generati errori più o meno indicativi della predetta circostanza.
Orbene, il reclamante non ha mai indicato la versione di utilizzata per aprile il pdf in CP_5
questione né ha fornito prova di aver cercato di aprire il documento con altri software diversi da che avrebbero potuto correttamente supportare il formato pdf utilizzato dalla CP_5
mittente.
Premessa quindi la presunzione di integrità del contenuto del file pdf allegato alla PEC ricevuta dal procuratore del reclamante ( peraltro verificata nella precedente fase processuale tramite l'accesso al
SICID), non può che ritenersi imputabile a parte reclamante la mancata conoscenza del contenuto del pdf in questione.
Inoltre, parte reclamante una volta ricevuta la e-mail del 25 maggio 2022 da parte della Cancelleria con l'indicazione dell'esito del giudizio n°968/2021 ( dichiarazione di inammissibilità), tenuto presente il disposto dell'art. 1, comma 51, della legge n°92/2012 secondo cui il termine di decadenza per l'opposizione decorre dalla notificazione dell'ordinanza o dalla comunicazione della cancelleria se anteriore, avrebbe potuto e dovuto prima di tutto aggiornare la versione di Acrobat Reader o cercare di aprire il file con altri software e/o da altri dispositivi informatici;
avrebbe potuto e dovuto contattare il mittente onde verificare se la causa della mancata apertura del file in questione fosse dovuta ad un danneggiamento a monte del file ( nella fattispecie non verificatosi peraltro) e/o chiedere una rimessione in termine ex art. 153 c.p.c., sempre che la mancata conoscenza della ordinanza non fosse imputabile ad esso destinatario. Si sottolinea che, nella fattispecie, la comunicazione della Cancelleria aveva notiziato il destinatario della inammissibilità della opposizione, onde usando l'ordinaria diligenza il destinatario avrebbe dovuto, entro il termine previsto per l'opposizione, accedere in
Cancelleria al fine di poter leggere il contenuto del provvedimento ed il motivo della inammissibilità.
La Suprema Corte è intervenuta più volte in ordine alle conseguenze di una notifica a mezzo pec con allegati illeggibili o parzialmente leggibili, affermando che spetta all'avvocato destinatario della pec, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico, così da fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente (Cass. n°15001/2021). Il principio di diritto della
Suprema Corte è quindi che “l'onere della prova della disfunzione del sistema grava sulla parte che contesta la regolarità della notificazione e spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico”. Inoltre la Suprema Corte ha anche ritenuto che la mancata lettura del messaggio e allegati da parte del difensore per il caso di malfunzionamento del proprio computer va imputato a mancanza di diligenza del difensore stesso che è tenuto a dotarsi dei necessari strumenti informatici e a controllarne l'efficienza; che, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e consegna della pec nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista in tema di dichiarazioni negoziali dall'art. 1335 c.c. (cfr. anche Cass.pen. Sez.4, Sent., 18-01-2017, n.
2431).
Inoltre il giudice di legittimità, con la sentenza 21.2.2020 n. 4624, ha affrontato una vicenda molto simile a quella oggetto di scrutinio: era stato notificato un atto che l'avvocato ricevente non era stato in grado di aprire e dalla schermata si evinceva “Acrobat Reader: errore durante l'apertura del documento Il file è danneggiato e non può essere riparato”. Il difensore “notificato” sosteneva la invalidità della notifica e che dovesse potersi riconoscere in via generale la possibilità di deduzione di problemi tecnici o inerenti alla contestazione della corrispondenza tra quanto indicato nella ricevuta di consegna telematica e quanto realmente pervenuto al destinatario nella propria casella pec. La Corte ha affermato che, di fronte all'inerzia del difensore in seguito alla constatazione dei problemi di ricezione dell'atto notificato, la notifica debba ritenersi perfezionata;
all'uopo ha richiamato il principio di collaborazione di cui alle sent.25819/2017 e n. 21560/2019, per cui “sarebbe stato dovere del difensore informare il mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via PEC, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente”. Ed anche in relazione ad una eventuale rimessione in termini, la S.C afferma che “questo istituto ai sensi dell'art. 153 c.p.c. è strumentale al valido e tempestivo compimento dell'atto processuale dal quale la parte istante sia decaduta per causa ad essa non imputabile (cioè non può essere dichiarato dopo il compimento dell'atto processuale), sicchè non può essere concesso in favore della parte che abbia colpevolmente dato causa alla decorrenza del termine, in questo caso per la mancata osservanza dei suoi doveri di collaborazione”.
(cfr. ex multis Cass. S.U. 32725 del 2018).
Conclusivamente il reclamante non ha dimostrato la non imputabilità incolpevole a sé della inosservanza del termine perentorio per proporre opposizione avverso l'ordinanza emessa a conclusione della fase sommaria del giudizio di impugnativa del licenziamento, ragion per cui nessuna censura merita la sentenza di primo grado qui reclamata che ha dichiarato inammissibile l'opposizione in quanto tardiva.
Il primo motivo di reclamo va pertanto rigettato con effetto assorbente degli altri motivi.
La natura processuale della presente pronuncia e la particolarità della questione inducono alla compensazione delle spese di questo grado.
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sul reclamo proposto con ricorso del 18.12.2023 da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n°1831/2023 del Tribunale di Brindisi, così Controparte_1
provvede:
a) rigetta il reclamo;
b) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Lecce il 22 gennaio 2025
Il Presidente
dott.ssa Caterina Mainolfi