Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 13/06/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01040/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00845/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 845 del 2023, proposto da
IN TA ER, NA ER, rappresentate e difese dall'avvocato Pier Giorgio Leoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Vincenzo, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del parere negativo reso dalla Polizia Municipale del Comune di San Vincenzo (LI), in data 3.6.2023, rep. n. 165, successivamente notificato alle odierne ricorrenti, espresso in relazione all'istanza – CILA – datata febbraio 2022, afferente la richiesta di passo carrabile in via Liguria, n. 17, nonché, per l'annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preparatorio, conseguenziale e/o comunque connesso, anche incognito, ivi incluso il verbale di sopralluogo, se esistente, eventualmente redatto dalla P.M. in data 23.5.2023, mai comunicato alle ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le ricorrenti sono comproprietarie dell’edificio a destinazione residenziale sito all'interno di un fabbricato condominiale nel Comune di San Vincenzo, via Liguria, n. 17, catastalmente censito al foglio 7, mappali 345 e 749; nel febbraio 2022, presentavano all’Amministrazione comunale di San Vincenzo una C.I.L.A. finalizzata alla realizzazione di un “parcheggio interno alla resede e …(una) doccia con collegamento alla fognatura pubblica” necessitante di autorizzazione paesaggistica semplificata e dell’autorizzazione di un nuovo passo carraio.
Con nota 3 giugno 2023 rep. n. 2023, la Polizia Municipale di San Vincenzo esprimeva parere negativo all’autorizzazione del nuovo passo carraio, sulla base della seguente motivazione: “la richiedente della suddetta richiesta, signora ER IA TA, risulta essere proprietaria di un garage accedendo dal Passo Carrabile con autorizzazione n. 153/95”.
Non avendo avuto riscontro la richiesta di autotutela presentata in data 13 giugno 2023 e ritenendo il parere negativo sull’autorizzazione all’apertura del nuovo passo carraio preclusivo della definizione dell’intera C.I.L.A., le ricorrenti proponevano pertanto impugnazione, articolando censure di: 1) sulla reale natura del parere reso in data 3.6.2023 dalla Polizia Municipale del Comune di San Vincenzo; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 3, dell'art. 22 del d.lgs. 30.4.1992, n. 285 s.m.i., violazione e falsa applicazione dell'art. 45 e dell'art. 46 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495. Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del Regolamento Comunale per l'occupazione del suolo pubblico approvato con D.C.C. 31.7.2017, n. 71, carenza dei presupposti legittimanti il diniego, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento di fatti decisivi, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, carenza e/o difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà rispetto ai presupposti di fatto.
Si costituivano in giudizio le sole Amministrazioni statali intimate (in realtà, sostanzialmente estranee alla controversia), con comparsa di pura forma.
Alla pubblica udienza del 12 giugno 2025 il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
2. In via preliminare, la Sezione deve rilevare come non possano sussistere dubbi in ordine alla natura lesiva ed all’impugnabilità del parere negativo reso dalla Polizia Municipale di San Vincenzo sull’istanza di autorizzazione all’apertura di un nuovo passo carraio presentata dalle ricorrenti; al di là di ogni considerazione in ordine ai legami sussistenti con la definizione dell’intera C.I.L.A., risulta, infatti, evidente come si tratti di un atto che ha definito l’istanza di autorizzazione all’apertura di un passo carraio presentata dalle ricorrenti e che pertanto assume un sicuro contenuto lesivo della pretesa alla definizione in senso positivo della specifica richiesta in proposito presentata alla p.a. e che si presenta indubbiamente suscettibile di autonoma considerazione.
Il ricorso è poi fondato e deve pertanto essere accolto.
Al proposito, non possono, infatti, sussistere dubbi in ordine al fatto che il provvedimento di diniego dell’autorizzazione all’apertura di un nuovo passo carraio debba essere congruamente motivato “ponendo in evidenza, sulla base di una adeguata e compiuta istruttoria, le ragioni ostative al mantenimento del passo (o alla concessione di una autorizzazione all’apertura di un nuovo passo), determinate dalla necessità di garantire la sicurezza della circolazione e la fluidità del traffico” (Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2022, n. 9787) e che tale motivazione debba essere articolata sulla base dei requisiti di ammissibilità della richiesta previsti dall’art. 46 del d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e, nel caso di specie, dall’art. 17 del regolamento per l’occupazione del suolo pubblico del Comune di San Vincenzo (doc. n. 10 del deposito di parte ricorrente).
Nel caso di specie, il parere negativo reso dalla Polizia Municipale di San Vincenzo impugnato risulta essere assistito da una criptica motivazione (“la richiedente della suddetta richiesta, signora ER IA TA, risulta essere proprietaria di un garage accedendo dal Passo Carrabile con autorizzazione n. 153/95”) che sembra essere fondata sul fatto che la richiedente sia da considerarsi già titolare di una precedente autorizzazione (la n. 153 del 1995, non meglio identificata e documentata in giudizio); a ben guardare, si tratta però di circostanza del tutto insufficiente a motivare la reiezione dell’istanza, risultando evidente dalla C.I.L.A. e dai relativi allegati come la richiedente avesse già dichiarato che si trattava di “condominio già dotato di accessi carrabili sia in aree private che comuni” (punto 11 delle relazioni paesaggistiche: docc. 2 e 3 del deposito delle ricorrenti) e che, pur tuttavia, il progetto fosse caratterizzato da una “trasformazione dell’apertura sulla recinzione condominiale ….. (lasciando) invariata la simmetria dei colonnini esistenti realizzando all’interno di una spaziatura il cancello scorrevole motorizzato” (relazione tecnica allegata alla C.I.L.A.: doc. n. 7 del deposito delle ricorrenti) che importava la richiesta di un nuovo passo carraio con differenti caratteristiche e localizzazione.
Essendo prevista una nuova localizzazione dell’accesso carrabile all’immobile (modificazione che ovviamente imponeva la necessità di una nuova autorizzazione), risulta di immediata evidenza come si trattasse di una nuova istanza che doveva essere autonomamente valutata dalla p.a., non potendo essere ritenuta assorbente, al di là di ogni considerazione relativa alla preesistenza di un “garage” o meno, la precedente autorizzazione ottenuta con riferimento ad un differente accesso, poi superato dalla nuova strutturazione prevista dal progetto.
3. In definitiva, il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguenziale annullamento dell’atto impugnato; le spese di giudizio delle ricorrenti seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell’Amministrazione comunale di San Vincenzo e liquidate, come da dispositivo
Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio nei confronti delle Amministrazioni statali costituite che, pur risultando estranee alla controversia, non hanno sostanzialmente svolto un reale attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto dispone l’annullamento dell’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione comunale di San Vincenzo alla corresponsione alle ricorrenti della somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.
Compensa le spese di giudizio nei confronti delle Amministrazione statali costituite in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Viola | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO