Ordinanza presidenziale 18 marzo 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 04/12/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00365/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00298/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 298 del 2022, proposto dalla società Wind Tre s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-la Provincia di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mariateresa D'Amico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-il Comune di Toro, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) della nota prot. n. 13298/2022 del 26.06.2022, successivamente pervenuta, con la quale il SAEL della Provincia di Campobasso, in riferimento all’istanza di autorizzazione ex art. 44 D.lgs. n. 207/21 (già art. 87 D.Lgs. n. 259/2003) per la realizzazione di un impianto di pubblica utilità nel tenimento comunale di Toro, presso il Cimitero Comunale, su area censita catastalmente al fg. 4, map.43 - codice sito CB096 TORO, ha richiesto alla Wind Tre di regolarizzare la pratica con il versamento dei diritti SUAP ai fini della ricevibilità della medesima, in applicazione dell’art. 16 del vigente Regolamento per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive del S.A.E.L. della Provincia di Campobasso, approvato con Decreto Presidenziale n. 100 del 18/09/2018;
2) del medesimo art. 16 del Regolamento per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive del S.A.E.L. della Provincia di Campobasso, approvato con Decreto Presidenziale n. 100 del 18/09/2018, con il relativo tariffario;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per la declaratoria
del diritto della ricorrente alla restituzione delle somme versate e non dovute, e la conseguente condanna dell’Amministrazione Provinciale al loro pagamento in favore della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Campobasso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. GI ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Wind Tre s.p.a., odierna ricorrente, ha presentato al Comune di Toro e al SAEL - SUAP della Provincia di Campobasso una istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. n. 207/2021 (già art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003) per la realizzazione di un impianto per la telefonia mobile nel tenimento comunale di Toro.
L’istanza è stata corredata della documentazione prescritta dalla speciale normativa di settore (mod. A, all.13, D.lgs. n.259/03), ed è stata altresì trasmessa ad ARPA Lazio, organo deputato alle verifiche radioprotezionistiche sull’osservanza dei “valori soglia” posti a tutela della salute collettiva, dal DPCM 8.07.2003.
La società ricorrente ha avanzato nel contempo anche un’istanza ex art. 146 d. lgs. n. 42/2004, corredata di relazione paesaggistica, atteso che l’impianto da realizzare insiste su un’area paesaggisticamente vincolata.
2. Il SAEL della Provincia di Campobasso, con nota prot. prot. n. 13298/2022 del 26.06.2022, ha tuttavia richiesto alla ricorrente, ai fini della ricevibilità della pratica presentata, il versamento dei diritti di istruttoria/segreteria.
La ricorrente ha rappresentato che la detta nota trovava fondamento nell’art. 16 del vigente Regolamento per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive del S.A.E.L. della Provincia di Campobasso, approvato con Decreto Presidenziale n. 100 del 18/09/2018, a norma del quale: “ 1. Per le prestazioni di servizi resi dal AP AL NI (ora S.a.e.l. della Provincia di Campobasso) sono dovuti diritti di segreteria ed istruttori, secondo il tariffario allegato al presente regolamento (tariffario poi aggiornato e decorrente dal 05/08/2021 n.d.r.). 2. I diritti sono fissati di regola, in base alla tipologia di servizi richiesti ed alla complessità dell’intervento. (….Omissis…) 4. La segnalazione o l’istanza che non dimostra l’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria ed istruttori, comporta l’avviso all’interessato di mancata attivazione dell’iter procedurale. 5. I diritti di segreteria ed istruttori versati in favore del AP AL NI (ora S.a.e.l. della Provincia di Campobasso) non sono rimborsabili, neanche in caso di esito negativo dell’istruttoria o di rinuncia ”.
La ricorrente ha precisato, sul punto, che, secondo il tariffario allegato al suddetto regolamento, per i procedimenti relativi all’installazione di impianti per la telefonia mobile è dovuto il pagamento, a titolo di diritti di segreteria/istruttoria, di un importo pari ad € 500,00.
La società ricorrente, una volta ricevuto la detta nota del 26.6.2022, ha replicato all’Amministrazione comunicando che, “ nel contestare la richiesta di pagamento dei diritti di segreteria in uno alla presupposta norma regolamentare che subordina l’avvio del relativo iter a tale versamento, senza prestare acquiescenza ” (cfr. ricorso, pag. 4), essa aveva già provveduto a corrispondere l’importo richiesto. Ma con il medesimo riscontro l’interessata ha altresì precisato che “ il pagamento veniva eseguito “al solo fine di non ritardare l’avvio del procedimento, anche nell’impellente necessità di realizzare l’impianto per soddisfare le esigenze di copertura)” formulando, contestualmente, “espressa richiesta di restituzione delle somme versate, entro e non oltre il termine di gg. 15 dalla ricezione della presente, con espressa avvertenza che elasso vanamente il predetto termine, la WIND TRE S.p.A. si riserva sin d’ora la possibilità di adire le sedi giudiziarie competenti ” (cfr. ricorso, pag. 4).
Successivamente l’Amministrazione provinciale, pur provvedendo con atto dell’8.09.2022 a indire la conferenza di servizi necessaria ai fini della definizione del procedimento instauratosi sull’istanza della ricorrente, non ha tuttavia restituito a quest’ultima quanto da essa versato a titolo di diritti di segreteria.
3. La Wind Tre s.p.a., assumendo l’illegittimità degli atti su indicati, ha quindi proposto l’attuale ricorso, affidato ad un unico ed articolato motivo così rubricato:
VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 54 del D.Lgs. 08/11/2021 N. 207 NUOVO CODICE EUROPEO DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (GIA’ ART.93 DEL D.LGS. 1.8.2003 N.259 (CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE) ILLEGITTIMITA’ DERIVATA DALL’ART. 16 DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL S.A.E.L. DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO, APPROVATO CON DECRETO PRESIDENZIALE N. 100 DEL 18/09/2018 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEMPLIFICAZIONE - DISAPPLICAZIONE.
In estrema sintesi, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’art. 16 del Regolamento per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive del S.A.E.L. della Provincia di Campobasso, norma che subordina l’avvio dell’ iter dei procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di infrastrutture di telecomunicazione di cui all’art. 44 d.lgs. n. 207/2021 al pagamento dei diritti di segreteria e istruttoria di cui al tariffario allegato al detto regolamento, impugnando congiuntamente anche l’atto impositivo, nel concreto, del versamento degli indicati diritti di segreteria ed istruttoria avente prot. n. 13298/2022 del 26.06.2022, adottato in applicazione della predetta norma regolamentare, per contrasto con l’art. con l’art. 54 d.l gs. 207/2021.
Quest’ultima disposizione prevede, infatti, che “ le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall' art. 8-bis, comma 1, lettera c) del decretolegge14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 ”.
La ricorrente ha osservato, altresì, che “ Gli atti impugnati, ivi incusa la disposizione di regolamento invocata (art. 16), laddove subordinano la ricevibilità dell’istanza ovvero della S.C.I.A. alla corresponsione dei diritti di segreteria/istruttoria si pongono in diretta e palese violazione di tutte quelle disposizioni di legge, nazionale e regionale, dettate sulla semplificazione del procedimento e sul principio di non aggravamento del procedimento ” (cfr. ricorso, pag. 8).
Con l’odierno gravame l’interessata ha peraltro chiesto al Tribunale, oltre all’annullamento degli atti impugnati, anche di pronunciare “ la declaratoria del diritto della ricorrente alla restituzione delle somme versate e non dovute e la conseguente condanna dell’Amministrazione al loro pagamento in favore della ricorrente ” (cfr. ricorso, pag. 10).
4. In resistenza al ricorso si è costituita in giudizio la Provincia di Campobasso, che, in via preliminare, ha eccepito l’improcedibilità dell’atto introduttivo per difetto di notifica ad almeno uno dei controinteressati.
Nel merito, la difesa pubblica ha poi dedotto, sotto molteplici profili, l’integrale infondatezza del gravame.
5. In vista dell’udienza pubblica del 19.11.2025 la ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73 c.p.a., insistendo sulle proprie tesi.
6. E alla su indicata udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio deve preliminarmente esaminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso per difetto di notifica ad almeno uno dei controinteressati, avanzata dalla difesa provinciale.
8. L’eccezione è priva di pregio.
Al riguardo il Collegio rileva, in primis , come correttamente osservato dalla difesa ricorrente (cfr. memoria depositata in data 15.10.2025, pag. 7), che la detta eccezione è del tutto generica, non avendo la difesa pubblica fornito alcun elemento utile alla individuazione, in relazione agli atti impugnati, di eventuali soggetti controinteressati, ai quali avrebbe dovuto essere in tesi notificato il ricorso; sotto altro profilo, deve rilevarsi che l’individuazione di detti controinteressati non appare in alcun modo ricavabile dal testo degli atti in epigrafe, sicché nel caso di specie già difetterebbe l’elemento cd. formale necessario – unitamente a quello cd. sostanziale – ai fini del riconoscimento, in capo ad uno o più soggetti, della qualifica di controinteressato (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1701/2017).
Queste assorbenti considerazioni sono già sufficienti al rigetto dell’eccezione, esonerando il Collegio da ulteriori rilievi al riguardo.
9. Venendo al merito della controversia, il Tribunale reputa che il ricorso, quanto alla domanda di annullamento degli atti impugnati, sia meritevole di accoglimento per le ragioni che vengono di seguito illustrate.
10. Con il primo motivo di censura, la ricorrente, come si è detto, ha dedotto l’illegittimità: a) dell’art. 16 del Regolamento per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive del S.A.E.L. della Provincia di Campobasso, che subordina l’avvio dell’ iter dei procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di infrastrutture di telecomunicazione di cui all’art. 44 d.lgs. n. 207/2021 al pagamento dei diritti di segreteria e istruttoria di cui al tariffario allegato al detto regolamento; b) della nota impositiva del versamento degli indicati diritti di segreteria ed istruttoria avente prot. n. 13298/2022 del 26.06.2022, adottata in applicazione della predetta norma regolamentare.
Tanto in virtù del contrasto della predetta norma regolamentare, e del successivo provvedimento applicativo, con la speciale norma di settore di cui all’art. 54, comma 1, d.lgs n. 259/2003.
11. Il motivo è fondato.
11.1. Il Collegio ritiene opportuno ricordare, introduttivamente, che secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa ( ex multis : C.G.A., 9 agosto 2021, n. 781; Cons. Stato, Sez. VI , 5 luglio 2022, n. 5591; 14 febbraio 2022, n. 1050; 22 gennaio 2021, n. 666; 3 giugno 2019 n. 3679) “ la ratio del Codice delle Comunicazioni, che costituisce normativa speciale sicché essa prevale sulla disciplina generale dettata dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è quella di disciplinare un procedimento unitario caratterizzato da semplificazione ed accelerazione del relativo iter, da assentire mediante la presentazione di richiesta di autorizzazione/SCIA (cfr. tra le tante: T.A.R. Sicilia- Catania, Sez. I, 20 dicembre 2022, n. 3315 resa tra le stesse parti su controversia analoga; 3 giugno 2022, n. 1511; 27 ottobre 2021, n. 3197; 27 aprile 2021, n.1320; 8 aprile 2021, n. 1086).
Anche il testo dell’art. 44 del D.lgs. 251/2003, attualmente in vigore dispone che “L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie anche, l'installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare successivamente apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica (…) viene autorizzata dagli Enti locali (…)”.
Pertanto, anche in considerazione della finalità della norma, diretta a favorire la celere realizzazione delle reti di comunicazione, gli interventi su tale categoria di impianti non sono soggetti al rilascio di titoli diversi da quello espressamente indicato nello stesso Codice, con conseguente illegittimità di richieste, da parte delle amministrazioni comunali, di ulteriore documentazione afferente all'eventuale rilascio di titoli edilizi e, a monte, di previsioni regolamentari in contrasto con la normativa primaria.
Risulta, pertanto, illegittima la reiezione (o comunque la non attivazione del relativo procedimento) dell’istanza presentata della ricorrente, posto che detto impianto, non necessita di alcun ulteriore istanza o modello, né tantomeno di titolo edilizio diverso dall’autorizzazione unica prevista dall’art. 44 sopra citato ” (così, da ultimo, Tar Sicilia, Catania, sez. I, sent. n. 1705/2023, ma in termini vedasi anche TAR Campania, Napoli, sentenze n. 5831/2024 e n. 1144/2021).
In coerenza con tali principi, il suindicato art. 54 (già art. 93) del d.lgs. n. 259/2003 (Divieto di imporre altri oneri), intervenendo proprio sulla specifica tematica per la quale è causa, dispone: “ Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica , nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall' art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 ”.
L’art. 12 del d.lgs. n. 33/2016 è inoltre poi intervenuto sulla portata di tale previsione, chiarendo che essa “ si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente (ivi) previsti …, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto ”.
Nel solco dei principi e delle regole appena richiamate, la giurisprudenza amministrativa ha così affermato che “ Il divieto di imposizione di oneri aggiuntivi stabilito nel Codice TLC rappresenta, dunque, una preclusione assoluta e generale a che il rilascio dell'autorizzazione e la realizzazione delle infrastrutture necessarie per l'esercizio degli impianti della rete di comunicazione elettronica siano subordinati al previo pagamento di importi ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla medesima norma di legge.
Già la Corte Costituzionale con la sentenza n. 47 del 26 marzo 2015 aveva evidenziato come la ratio dell’art. 93 CCE (l’attuale art. 54) sia diretta a garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, vietando alle pubbliche amministrazioni, alle Regioni, alle Province e ai Comuni di imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. [ .. omissis ..]
Le considerazioni fin qui espresse valgono anche ai fini dell’accoglimento della doglianza relativa all’imposizione agli operatori di TLC anche del versamento di una somma a titolo di diritti di istruttoria e di sopralluogo, risultando per gli stessi motivi pure tale previsione contraria al principio espresso dal citato art. 54 CEE, che come visto vieta a tutte le pubbliche amministrazioni di subordinare il rilascio del titolo abilitativo all’assolvimento di ogni onere o canone che non sia stabilito da tale normativa di settore, nell’intento di escludere ogni possibile tipo di sovrapposizione sulla libera concorrenza nel settore di mercato delle telecomunicazioni che possa dipendere dalla sottoposizione all'interno del territorio dello Stato a canoni o oneri geograficamente differenziati ” (cfr. Tar Lazio, sez. II, sent. n. 13580/2023).
L’orientamento di cui si tratta è stato recentemente già condiviso anche da questo Tribunale in analoga controversia (cfr. TAR Molise, sentenza n. 375/2024).
11.2. In forza delle suesposte considerazioni il Collegio deve quindi pervenire all’annullamento:
a) dell’art. 16 del Regolamento per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive del S.A.E.L. della Provincia di Campobasso e del tariffario ad esso allegato, con riguardo appunto alla parte in cui tale Regolamento prevede il pagamento, in favore dell’Amministrazione, di importi a titolo di spese di istruttoria e diritti di segreteria nell’ambito di procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione in disamina, meglio indicati nel tariffario allegato, stante il contrasto di detta previsione provinciale con la norma di cui all’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003;
b) del provvedimento impositivo del versamento degli indicati diritti di segreteria ed istruttoria avente prot. n. 13298/2022 del 26.06.2022, adottato in applicazione della predetta norma regolamentare.
12. Il ricorso, quanto alla domanda di annullamento ivi articolata, va difatti accolto, nei sensi e termini sopra illustrati, con riferimento alla censura, dedotta nell’unico motivo di gravame, vertente sulla contrarietà degli atti impugnati all’art. 54 d.lgs. n. 207/2021 (già art. 93 del d.lgs. n. 259/2003).
Le restanti censure formulate nell’unico motivo di ricorso, e vertenti sulla violazione dei principi di semplificazione e di non aggravamento del procedimento (cfr. pagg. 8-9 ricorso), possono pertanto rimanere assorbite.
13. Il Collegio deve invece dichiarare inammissibile la distinta domanda, parimenti articolata nel ricorso, concernente “ la declaratoria del diritto della ricorrente alla restituzione delle somme versate e non dovute e la conseguente condanna dell’Amministrazione al loro pagamento in favore della ricorrente ” (cfr. ricorso, pag. 10): tale domanda ha infatti ad oggetto una posizione di diritto soggettivo, sicché, non rientrando la presente controversia tra quelle devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133 c.p.a.), la domanda esorbita dalla giurisdizione spettante a questo Tribunale.
14. L’esito di soccombenza reciproca del giudizio induce, infine, a ravvisare le eccezionali ragioni previste dalla legge perché le spese processuali possano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) accoglie la domanda di annullamento articolata nel ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi e termini di cui in motivazione;
b) dichiara inammissibile la ulteriore domanda avente ad oggetto “ la declaratoria del diritto della ricorrente alla restituzione delle somme versate e non dovute e la conseguente condanna dell’Amministrazione al loro pagamento in favore della ricorrente ” per carenza di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, innanzi al quale la relativa parte del giudizio potrà essere riassunta, ai fini della traslatio iudicii, nel termine di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della presente decisione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
GI ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI ER | IC Gaviano |
IL SEGRETARIO