Versione
14 gennaio 1979
14 gennaio 1979
Art. 3. (Poteri e funzioni delle regioni)
Le regioni esercitano, ai sensi dell' articolo 117 della Costituzione , la potesta' legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale in conformita' ai seguenti principi:
a) rispettare la coerenza tra il sistema di formazione professionale, nelle sue articolazioni ai vari livelli, e il sistema scolastico generale quale risulta dalle leggi della Repubblica;
b) assicurare la coerenza delle iniziative di formazione professionale con le prospettive dell'impiego nel quadro degli obiettivi della programmazione economica nazionale, regionale e comprensoriale, in relazione a sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative da effettuarsi in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e con il concorso delle forze sociali;
c) organizzare il sistema di formazione professionale sviluppando le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicita' delle proposte formative;
d) assicurare la partecipazione alla programmazione dei piani regionali e comprensoriali di intervento da parte dei rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;
e) assicurare il controllo sociale della gestione delle attivita' formative attraverso la partecipazione di rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;
f) definire le modalita' e i criteri di consultazione, ai fini della programmazione, con gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della pubblica istruzione;
g) garantire a tutti coloro che partecipano alla attivita' di formazione professionale l'esercizio dei diritti democratici e sindacali e la partecipazione alla promozione di iniziative di sperimentazione formativa;
h) adeguare la propria normativa a quella internazionale e comunitaria ed attenersi alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e di obiettivi formativi e culturali delle iniziative, in modo particolare per quanto riguarda le attivita' regolamentate per ragioni di sicurezza ed incolumita' pubblica;
i) dare piena attuazione all' articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 , disponendo misure atte ad impedire qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi;
l) realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi che garantisca il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che condizionano le possibilita' di frequentare i corsi;
m) promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali competenti, idonei interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo inserimento nell'attivita' formativa e favorirne l'integrazione sociale;
n) prendere gli opportuni accordi con l'autorita' scolastica competente per lo svolgimento coordinato delle attivita' di orientamento scolastico e professionale, sentite le indicazioni programmatiche dei consigli scolastici distrettuali.
Le regioni disciplinano la delega agli enti locali territoriali delle funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Le regioni esercitano, ai sensi dell' articolo 117 della Costituzione , la potesta' legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale in conformita' ai seguenti principi:
a) rispettare la coerenza tra il sistema di formazione professionale, nelle sue articolazioni ai vari livelli, e il sistema scolastico generale quale risulta dalle leggi della Repubblica;
b) assicurare la coerenza delle iniziative di formazione professionale con le prospettive dell'impiego nel quadro degli obiettivi della programmazione economica nazionale, regionale e comprensoriale, in relazione a sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative da effettuarsi in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e con il concorso delle forze sociali;
c) organizzare il sistema di formazione professionale sviluppando le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicita' delle proposte formative;
d) assicurare la partecipazione alla programmazione dei piani regionali e comprensoriali di intervento da parte dei rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;
e) assicurare il controllo sociale della gestione delle attivita' formative attraverso la partecipazione di rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;
f) definire le modalita' e i criteri di consultazione, ai fini della programmazione, con gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della pubblica istruzione;
g) garantire a tutti coloro che partecipano alla attivita' di formazione professionale l'esercizio dei diritti democratici e sindacali e la partecipazione alla promozione di iniziative di sperimentazione formativa;
h) adeguare la propria normativa a quella internazionale e comunitaria ed attenersi alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e di obiettivi formativi e culturali delle iniziative, in modo particolare per quanto riguarda le attivita' regolamentate per ragioni di sicurezza ed incolumita' pubblica;
i) dare piena attuazione all' articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 , disponendo misure atte ad impedire qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi;
l) realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi che garantisca il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che condizionano le possibilita' di frequentare i corsi;
m) promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali competenti, idonei interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo inserimento nell'attivita' formativa e favorirne l'integrazione sociale;
n) prendere gli opportuni accordi con l'autorita' scolastica competente per lo svolgimento coordinato delle attivita' di orientamento scolastico e professionale, sentite le indicazioni programmatiche dei consigli scolastici distrettuali.
Le regioni disciplinano la delega agli enti locali territoriali delle funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 16877 del 19https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. I, 19/07/2010, (ud. 09/07/2010, dep. 19/07/2010), n.16877 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente – Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere – Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere – Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere – Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso iscritto al n. 24504 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2009, proposto da: R.M., elettivamente domiciliato in Roma, Corso del Rinascimento n. 11, presso l'avv. PELLEGRINO GIOVANNI che, con gli avv.ti Giancarlo Violante Ruggi d'Aracona e Antonio …
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Giurisprudenza • 97
- 1. Corte Cost., sentenza 05/07/1990, n. 314Provvedimento: […] A proposito delle pretese violazioni degli artt. 117 e 119 della Costituzione, il resistente osserva che la materia previdenziale non rientrerebbe nelle competenze proprie delle regioni, ma sarebbe stata delegata a queste dall'art. 16, terzo comma, della legge n. 845 del 1978. Replicando, in particolare, alle osservazioni della Regione Veneto, l'Avvocatura afferma che, a suo giudizio, la disciplina dell'impugnato art. 8 non rientrerebbe nella "istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica", né nell'"artigianato". Ciò si desumerebbe chiaramente dall'art. 35 del d.P.R. n. 616 del 1977 e dagli artt. 2, 3 e 16 della legge n. 845 del 1978.Leggi di più...
- oneri per le regioni·
- sent. 314/90 c. assicurazioni obbligatorie a favore degli apprendisti artigiani·
- inammissibilita'.·
- illegittimita' costituzionale.·
- adozione delle norme relative con decreto legge·
- garanzia finanziaria dello stato·
- sent. 314/90 d. assicurazioni obbligatorie a favore degli apprendisti artigiani·
- funzioni delegate alle regioni·
- conflitto di attribuzione sollevato da regione·
- inammissibilita' della questione.·
- mancanza, asserita in ricorsi di regioni, dei presupposti richiesti·
- obbligo delle regioni di comunicare la stipulazione delle convenzioni allo stato·
- non fondatezza della questione.·
- previsione in atto di natura legislativa·
- inadeguatezza