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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/09/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 200 del Ruolo Generale anno 2025, in materia di impugnativa di licenziamento e differenze retributive
T R A
NELLA QUALITÀ DI TITOLARE L'MA , Parte_1 Pt_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Del Vecchio e Antonello Vito Fedele Schinaia
Appellante
E
, rappr. e dif. dagli avv.ti Andrea Grecvo e Romina Fedele Controparte_1
Appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 14/07/2025, in qualità di titolare della Parte_1 omonima ditta, ha proposto appello avverso la sentenza n. 1697/2025 con la quale il Tribunale di
Taranto in funzione di Giudice del lavoro ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro intercorso con alla data del licenziamento del 23.5.2023, condannando l'appellante al Controparte_1 pagamento in favore della appellata della indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto, oltre alla somma di € 115.104,00, oltre accessori a titolo di differenze retribuzione in relazione alla superiore qualifica del secondo livello del CCNL di categoria ed orario di lavoro.
1.1. In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto non provato da parte del datore di lavoro, a tanto onerato, la circostanza che la lavoratrice si trovasse, durante lo stato di malattia – ritenuta sussistente e giustificata giusta attestato dal certificato medico telematico prodotto dalla in sede di controdeduzioni alla contestazione disciplinare –, presso il McDonald del CP_1 centro commerciale di Brindisi, né che tale pretesa attività extralavorativa sia stata idonea a pregiudicare o ritardare la guarigione o tanto meno la simulazione della malattia.
Altresì, pur ritenendo pacifica la omessa comunicazione da parte della dipendente del numero di protocollo del certificato medico, ha ritenuto che tale omissione non abbia integrato la violazione dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175-1375, quanto piuttosto l'ipotesi di tardiva o irregolare giustificazione, punibile ex art. 42 CCNL con sanzione conservativa e non anche la più grave ipotesi di assenza ingiustificata per oltre tre giorni o di assenza per simulata malattia legittimante la sanzione espulsiva, con la conseguente dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro e pagamento della relativa indennità pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione per il calcolo del tfr.
In base all'attività istruttoria espletata con particolare riguardo alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi addotti dalla , è stata ritenuta provata la mansione svolta CP_1 dalla lavoratrice inquadrabile nel secondo livello del CCNL di categoria applicabile, il periodo lavorativo dal novembre 2013 al novembre 2018, dal 22.6.2021 al 20.12.2021 e dal 21.12.2021 al
23.5.2023 e gli orari di lavoro dedotti, con la condanna dall'odierno appellante al pagamento della complessiva somma di euro 115.104,00 oltre accessori, oltre alle spese di lite.
1.2. Il con riguardo alla statuizione relativa all'impugnazione del licenziamento, ha Pt_1 denunciato il vizio della motivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio - quale l'omessa comunicazione del numero di protocollo del certificato di malattia integrante violazione dei doveri di collaborazione, diligenza, correttezza e buona fede non consentendo al datore di lavoro di verificare giustificata la malattia ed inviare la visita fiscale -, erronea interpretazione della disciplina collettiva (art.42 CCNL), degli obblighi di fedeltà e diligenza ex artt. 2104, 2015,2106, dei principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175, 1176,1375cc, assegnando all'elemento fiduciario un'accezione puramente accessoria.
Con riguardo, poi, alla condanna al pagamento delle somme per differenze retributive, ha dedotto la mancata valutazione degli elementi costitutivi della subordinazione - non precisati neanche dai testi escussi e, peraltro, non presenti assiduamente presso l'attività del - con riguardo al potere di Pt_1 controllo e/o di direttive impartite dal datore di lavoro, dovendosi valutare l'attendibilità delle testi e della rispettivamente madre e cugina dell'appellata. Ha altresì Testimone_1 Tes_2 Tes_1 contestato il materiale probatorio con riguardo alle mansioni superiori ed agli orari di lavoro reiterando l'eccezione di prescrizione dei crediti rivendicati non vagliata dal Tribunale.
Ha, pertanto, concluso chiedendo, previa sospensione della sentenza impugnata, la riforma della decisione con rigetto della domanda proposta dalla . CP_1
1.3. Parte appellata costituta in giudizio ha contestato i motivi di appello chiedendone il rigetto ed eccependo la tardività del proposto gravame.
1.4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa, previa lettura, come da infrascritto dispositivo.
2. L'eccezione di tardività dell'appello è fondata per quanto di ragione.
2.1. Invero, a fronte della notifica della sentenza effettuata in data 03.06.2025 (v. relata di notifica in atti ai fini del decorso dei termini c.d. brevi per interporre appello), il ricorso in appello è stato depositato in data 14.7.2025, ovvero oltre il termine perentorio di trenta giorni di cui all'art. 325 cpc n relazione alla decorrenza del termine di cui all'art. 326 cpc.
Ad abundantiam, come rilevato anche da Cass. n. 8863/2018, il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati “errores in iudicando” o “in procedendo” evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato;
diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione (in termini v. anche
Cass. n. 19668/2009).
Nel caso di specie, non ricorre alcun dubbio sul contenuto della decisione, con decorrenza del termine dalla data della notifica della sentenza in data 03.06.2025.
3. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere ritenuto inammissibile in quanto tardivo.
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza tenuto conto della concreta attività svolta.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un.,
n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così dispone: - dichiara l'inammissibilità dell'appello; - condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessive € 4997,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
- dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Taranto, 10 settembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 200 del Ruolo Generale anno 2025, in materia di impugnativa di licenziamento e differenze retributive
T R A
NELLA QUALITÀ DI TITOLARE L'MA , Parte_1 Pt_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Del Vecchio e Antonello Vito Fedele Schinaia
Appellante
E
, rappr. e dif. dagli avv.ti Andrea Grecvo e Romina Fedele Controparte_1
Appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 14/07/2025, in qualità di titolare della Parte_1 omonima ditta, ha proposto appello avverso la sentenza n. 1697/2025 con la quale il Tribunale di
Taranto in funzione di Giudice del lavoro ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro intercorso con alla data del licenziamento del 23.5.2023, condannando l'appellante al Controparte_1 pagamento in favore della appellata della indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto, oltre alla somma di € 115.104,00, oltre accessori a titolo di differenze retribuzione in relazione alla superiore qualifica del secondo livello del CCNL di categoria ed orario di lavoro.
1.1. In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto non provato da parte del datore di lavoro, a tanto onerato, la circostanza che la lavoratrice si trovasse, durante lo stato di malattia – ritenuta sussistente e giustificata giusta attestato dal certificato medico telematico prodotto dalla in sede di controdeduzioni alla contestazione disciplinare –, presso il McDonald del CP_1 centro commerciale di Brindisi, né che tale pretesa attività extralavorativa sia stata idonea a pregiudicare o ritardare la guarigione o tanto meno la simulazione della malattia.
Altresì, pur ritenendo pacifica la omessa comunicazione da parte della dipendente del numero di protocollo del certificato medico, ha ritenuto che tale omissione non abbia integrato la violazione dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175-1375, quanto piuttosto l'ipotesi di tardiva o irregolare giustificazione, punibile ex art. 42 CCNL con sanzione conservativa e non anche la più grave ipotesi di assenza ingiustificata per oltre tre giorni o di assenza per simulata malattia legittimante la sanzione espulsiva, con la conseguente dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro e pagamento della relativa indennità pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione per il calcolo del tfr.
In base all'attività istruttoria espletata con particolare riguardo alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi addotti dalla , è stata ritenuta provata la mansione svolta CP_1 dalla lavoratrice inquadrabile nel secondo livello del CCNL di categoria applicabile, il periodo lavorativo dal novembre 2013 al novembre 2018, dal 22.6.2021 al 20.12.2021 e dal 21.12.2021 al
23.5.2023 e gli orari di lavoro dedotti, con la condanna dall'odierno appellante al pagamento della complessiva somma di euro 115.104,00 oltre accessori, oltre alle spese di lite.
1.2. Il con riguardo alla statuizione relativa all'impugnazione del licenziamento, ha Pt_1 denunciato il vizio della motivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio - quale l'omessa comunicazione del numero di protocollo del certificato di malattia integrante violazione dei doveri di collaborazione, diligenza, correttezza e buona fede non consentendo al datore di lavoro di verificare giustificata la malattia ed inviare la visita fiscale -, erronea interpretazione della disciplina collettiva (art.42 CCNL), degli obblighi di fedeltà e diligenza ex artt. 2104, 2015,2106, dei principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175, 1176,1375cc, assegnando all'elemento fiduciario un'accezione puramente accessoria.
Con riguardo, poi, alla condanna al pagamento delle somme per differenze retributive, ha dedotto la mancata valutazione degli elementi costitutivi della subordinazione - non precisati neanche dai testi escussi e, peraltro, non presenti assiduamente presso l'attività del - con riguardo al potere di Pt_1 controllo e/o di direttive impartite dal datore di lavoro, dovendosi valutare l'attendibilità delle testi e della rispettivamente madre e cugina dell'appellata. Ha altresì Testimone_1 Tes_2 Tes_1 contestato il materiale probatorio con riguardo alle mansioni superiori ed agli orari di lavoro reiterando l'eccezione di prescrizione dei crediti rivendicati non vagliata dal Tribunale.
Ha, pertanto, concluso chiedendo, previa sospensione della sentenza impugnata, la riforma della decisione con rigetto della domanda proposta dalla . CP_1
1.3. Parte appellata costituta in giudizio ha contestato i motivi di appello chiedendone il rigetto ed eccependo la tardività del proposto gravame.
1.4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa, previa lettura, come da infrascritto dispositivo.
2. L'eccezione di tardività dell'appello è fondata per quanto di ragione.
2.1. Invero, a fronte della notifica della sentenza effettuata in data 03.06.2025 (v. relata di notifica in atti ai fini del decorso dei termini c.d. brevi per interporre appello), il ricorso in appello è stato depositato in data 14.7.2025, ovvero oltre il termine perentorio di trenta giorni di cui all'art. 325 cpc n relazione alla decorrenza del termine di cui all'art. 326 cpc.
Ad abundantiam, come rilevato anche da Cass. n. 8863/2018, il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati “errores in iudicando” o “in procedendo” evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato;
diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione (in termini v. anche
Cass. n. 19668/2009).
Nel caso di specie, non ricorre alcun dubbio sul contenuto della decisione, con decorrenza del termine dalla data della notifica della sentenza in data 03.06.2025.
3. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere ritenuto inammissibile in quanto tardivo.
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza tenuto conto della concreta attività svolta.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un.,
n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così dispone: - dichiara l'inammissibilità dell'appello; - condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessive € 4997,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
- dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Taranto, 10 settembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella