Ordinanza cautelare 21 dicembre 2021
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 05/06/2025, n. 11072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11072 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 11072/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10607/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10607 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lombardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto -OMISSIS- del 16.6.2021, notificato al ricorrente il 26.8.2021, con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza, presentata in data 8.9.2016, di concessione della cittadinanza italiana, nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorché incognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’Interno emesso il 16 giugno 2021, di diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), l. 5 febbraio 1992, n. 91, relativo all’istanza presentata in data 8 settembre 2016.
2. Per quanto di interesse, nell’ambito dell’istruttoria preordinata al rilascio del richiesto provvedimento concessorio l’Amministrazione procedente ha rilevato, con riferimento alla posizione del ricorrente, i seguenti elementi:
“23/07/2003: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 cpp) del Tribunale di -OMISSIS-- Sezione distaccata di -OMISSIS-, irrevocabile il 01/10/2003, per i reati di cui agli artt. 624, 625, 110, 62 bis c.p. (furto in concorso);
22/05/2008: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 cpp) del G.U.P.c/o il Tribunale di -OMISSIS-, irrevocabile il 26/02/2009, per i seguenti reati:
1°) artt. 610, 110, 112, 81 c.p. (violenza privata continuato, in concorso);
2°) artt. 660, 110, 112, 81c.p. (molestia e disturbo alle persone continuato, in concorso);
3°) artt. 594, 110, 112, 81 c.p. (ingiurie continuato, in concorso);
4°) artt. 610, 110, 112, 81 c.p. (violenza privata continuato, in concorso);
5°) artt. 582, 110, 81 c.p. (lesione personale continuato, in concorso);
6°) artt. 635, 110, 81 c.p. (danneggiamento continuato, in concorso);
7°) artt. 588, 110, 81 c.p. (rissa continuato, in concorso);
8°) artt. 610, 110,112, 81 c.p. (violenza privata continuato, in concorso);
9°) arti. 594, 1 10, 112, 81 c.p. (ingiurie continuato, in concorso);
10°) artt. 660, 110, 112, 81 c.p. (molestia e disturbo alle persone continuato, in concorso);
11°) artt. 660, 110, 112, 81c.p. (molestia e disturbo alle persone continuato, in concorso);
12°) artt. 336, 110, 112 c.p. (violenza e minaccia a un pubblico ufficiale in concorso);
13°) artt. 340, 110, 112 c.p. (interruzione di un servizio pubblico in concorso);
14°) artt. 660, 110 c.p. (molestia e disturbo alle persone in concorso);
15°) artt. 610, 110 c.p. (violenza privata in concorso);
16°) artt. 610, 110, 81 c.p. (violenza privata continuato, in concorso);
17°) artt. 660, 110, 81 c.p. (molestia e disturbo alle persone continuato, in concorso);
RILEVATO che il richiedente, all'atto della presentazione dell'istanza, ha omesso di autocertificare la propria effettiva posizione giudiziaria, condotta che potrebbe andare a configurare una nuova ipotesi di reato;
CONSIDERATO che tra i requisiti previsti per ottenere la cittadinanza italiana è contemplato anche quello reddituale, con ciò intendendosi che lo straniero debba dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale nell'ambito della comunità italiana;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 3 decreto legge 25 novembre 1989, n. 382, conv. con modif. dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico, e che tali parametri sono stati confermati dall'art. 2, comma 15, legge 28 dicembre 1995, n. 549.
…VISTA la documentazione acquisita agli atti, dalla quale si evince che il richiedente non dichiara redditi ai fini fiscali..”.
3. Parte ricorrente ha impugnato il richiamato provvedimento di rigetto deducendo un unico motivo:” Violazione ed errata applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. f) L. 91/1992; eccesso di potere per difetto di motivazione, incongruità, illogicità manifesta, contraddittorietà, carenza dei presupposti. ”
4. Si è costituito il Ministero con atto di stile, depositando documenti sui fatti di causa.
5.All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato dell’11 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
6.1 Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L’utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “ una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale ” (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l’assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall’Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l’ampiezza e la profondità dell’obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell’amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori, di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
6.2 Parte ricorrente sostiene che il provvedimento gravato sarebbe viziato da carenza di motivazione poiché il Ministero non considera che per le due condanne ivi richiamate sono risalenti nel tempo; inoltre il ricorrente ha avuto il beneficio della non menzione e l’estinzione e pertanto non era tenuto a dichiararle, non risultando dal certificato casellario giudiziario.
Inoltre l’Amministrazione avrebbe errato nel conteggio del reddito, poichè il ricorrente disponeva e dispone di redditi derivanti dalla partecipazione all’impresa familiare tenuta con il fratello convivente -OMISSIS-, come documentato dal certificato storico di residenza e desumibile
dall’estratto conto previdenziale relativo ai redditi del -OMISSIS-, superiori a Euro 15.000 per gli anni successivi al 2014.
7. Le censure sono infondate.
7.1 Il provvedimento risulta plurimotivato, cosicché sarebbe sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per condurre al rigetto dell’intero ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 6470 del 2021).
Nel caso di specie il vizio di legittimità lamentato non sussiste, avendo l’Amministrazione valutato in maniera non manifestamente illogica la situazione del ricorrente, attinto da due sentenze di condanna, di cui solo una risalente a oltre dieci anni dalla presentazione della domanda, l’una per il reati di furto e l’altra per una molteplicità di reato (violenza privata, danneggiamento, lesione personale,…), comunque espressivi di un modus operandi deviante dalle regole giuridiche, sociali e civili poste a fondamento della sicurezza della Repubblica.
7. 2 Inoltre il provvedimento impugnato è motivato anche con riferimento all’omessa dichiarazione, nell’istanza presentata dal ricorrente, delle condanne penali riportate, le quali peraltro, contrariamente da quanto affermato in ricorso, risultano anche riportate nel certificato del casellario giudiziale depositato dall’amministrazione resistente.
A quest’ultimo riguardo la giurisprudenza, da cui il Collegio non ravvisa elementi per discostarsi, ha più volte ribadito “ …, a conferma della correttezza dell’operato della p.a., che l’avversato diniego è altresì fondato sull’aver autocertificato in sede di presentazione della domanda di cittadinanza di non aver riportato condanne penali.
Sull’omessa autocertificazione della precedente condanna, non appaiono dirimenti le argomentazioni difensive della parte circa l’erronea convinzione, maturata in buona fede (visto che il reato, estinto, non era menzionato nel certificato penale richiesto da privati), di non avere precedenti penali, ciò in quanto ai fini della domanda, con riferimento alla posizione giudiziaria in Italia, l’autocertificazione ha chiaramente ad oggetto l’aver o meno riportato condanne penali in Italia, anche ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (cfr. Cons. Stato, sez. III, 185/2025).
Sul punto, in disparte la punibilità in sede penale di tale falsa autodichiarazione, la giurisprudenza è costante nell’affermare che la dichiarazione non veritiera è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000: nei procedimenti ad istanza di parte la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo, indipendentemente da ogni indagine dell'Amministrazione sull'elemento soggettivo del dichiarante, giacché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in gioco. Ne consegue, ulteriormente, che la disposizione non lascia margini di discrezionalità alle amministrazioni in quanto il diniego della cittadinanza si pone come inevitabile conseguenza dell’accertata dichiarazione mendace, circostanza confermata dalle risultanze in atti (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 05.07.2021, n. 7395). Peraltro, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, l’omessa dichiarazione è comunque indicativa di una non compiuta integrazione, in quanto può essere considerata sintomatica della mancata conoscenza dei principi che informano i rapporti con l’Amministrazione, il che avvalora ulteriormente il giudizio di insufficiente adesione da parte della straniera ai valori dell'ordinamento del Paese di cui chiede lo status civitatis “ (cfr. da ultimo, ex pluris, Cons. Stato, sez. III, 185 del 2025; T.A.R. Lazio, sez. I ter, 31. 8.2020 n. 9289; n.10317 del 2020; n. 7919 del 2021 e n. 6541 del 2021).
7.3 Sulla omessa dichiarazione di redditi ai fini fiscali, l’asserita carenza di istruttoria da parte dell’Amministrazione appare infondata considerato che i redditi che deriverebbero dalla partecipazione all’impresa familiare tenuta con il fratello convivente -OMISSIS-, non risultano dalla certificazione dell’Agenzia dell’entrate depositata dal Ministero in atti.
Difatti il requisito in esame impone al richiedente lo status civitatis di dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento, nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale (cfr., da ultimo, TAR Lazio, Sez I ter, n. 13690/2021; id., n. 1902/2018; Cons. Stato Sez. I, parere n. 240/2021; id., n. 2152/2020; Sez. III, n. 1726/2019: cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 766/2011 e 974/2011).
La valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto sia di quello già maturato al momento della presentazione della domanda (cfr., TAR Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690) – che deve essere corredata dalla dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, come prescritto dal DM 22.11.1994, adottato in attuazione dell’art. 1 co. 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 362 – sia di quello successivo, dovendo essere mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall’art. 4, co. 7, DPR 12.10. 1993, n. 572 (cfr. Consiglio di Stato sez. I, parere n. 240/2021; TAR Lazio, sez. V bis, n. 1724/2022; sez. I ter, n. 507/2021 e n. 13690/2021, cit.; sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; id., 13 maggio 2014, n. 4959; id., 3 marzo 2014, n. 2450; id., 18 febbraio 2014, n. 1956; id., 10 dicembre 2013, n. 10647 nel senso che lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito; questo non viene meno in caso di flessioni meramente transitorie e suscettibili di recupero in breve tempo cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2015, n. 60; idem, sez. I, n. 1791/2021 e 1959/20; TAR Lazio, sez. I ter, n. 6979/2021).
L’accertamento del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974) – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato; in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., ex multis, Tar Lazio, I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., 19 febbraio 2018, n. 1902; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
8. Per tutto quanto sopra esposto e considerato, il provvedimento risulta adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, con conseguente reiezione del ricorso.
Rimane comunque ferma la facoltà, per la ricorrente, di reiterare l’istanza di cittadinanza (già a distanza di un anno dal primo rifiuto) una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
9. La peculiarità della fattispecie controversa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Silvia Piemonte, Primo Referendario, Estensore
Marianna Scali, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Piemonte | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.