Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5312/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5312/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CARRETTONI MONICA RACHELE
), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
BAGNI NICOLETTA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte: pagina 1 di 7
2. In merito alla casa coniugale, sita in Sassuolo, via Mantegna 10 le parti sono d'accordo che la stessa, con tutti gli arredi che la corredano, sarà assegnata alla madre, sig.ra individuandola quale genitore collocatario e Parte_1 pertanto il figlio minore risiederà presso l'abitazione materna e ciò sino Per_1 all'autosufficienza economica dello stesso.
3. In merito alla casa coniugale, sita in Sassuolo, via Mantegna 10, il sig.
[...]
si obbliga entro e non oltre il mese di maggio 2025 a traferirsi altrove CP_1
(qualora reperisca prima nuova sistemazione, anche prima di tale data), avendo cura di asportare da essa i propri beni personali entro tale data.
4. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_1 quali in ossequio al diritto della bigenitorialità, opereranno in regime di affidamento condiviso, con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni attinenti l'ordinaria amministrazione.
5. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio minore relativamente all'istruzione, all'educazione, alle cure mediche, all'eventuale indirizzo religioso, alla partecipazione alle attività formative extrascolastiche, ai viaggi di istruzione e svago, alla scelta di attività sportive e ricreative, all'acquisto e all'uso di mezzi di trasporto personali, ciò tenendo conto dei rispettivi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio e far sì che lo stesso mantenga con ciascuno dei genitori rapporti equilibrati e continuativi e conservi, con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, rapporti significativi.
6. Per quanto riguarda i tempi di frequentazione del padre con il figlio, le parti sono d'accordo nello stabilire un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato all'uscita di scuola fino alla domenica sera e due sere alla settimana alle 19,00 fino alle
22,00, con diritto per il padre di recuperare le giornate non trascorse con il figlio, in caso di trasferte lavorative , previo accordo con la madre e nel rispetto della pagina 2 di 7 volontà e degli impegni del minore;
per quanto riguarda gli altri periodi, stante l'età del figlio, le parti sono d'accordo che il padre, potrà frequentare e potrà tenere presso di sé lo stesso, previo accordo con la madre e secondo la volontà e gli impegni del minore.
7. Sempre a seconda della volontà del minore e degli impegni dello stesso, il padre potrà tenere preso di sé il figlio due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi con la madre entro la fine del mese di maggio di ogni anno, così come la madre potrà trascorrere due settimane, anche non consecutive, con il figlio, da concordare entro il medesimo periodo, con la precisazione che per quanto riguarda le corrispondenti spese ognuno provvederà autonomamente a sostenerne gli oneri. In occasione delle visite di ai Per_1 parenti paterni in Puglia, quando anche la madre sarà presente, le parti concordano che il figlio verrà accompagnato e prelevato dalla madre presso Per_1 la casa dei nonni paterni e in ogni caso verrà concordato l'orario di rientro del minore.
8. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario del figlio e sino Per_1 al raggiungimento dell'autosufficienza economica dello stesso, verserà alla madre una somma mensile anticipata di €. 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con bonifico da effettuarsi entro il 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra alle Parte_1 coordinate bancarie IBAN alla stessa intestate che la medesima comunicherà al sig. . Controparte_1
9. I genitori contribuiranno nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dello stesso, le Per_1 quali dovranno essere debitamente documentate da parte del genitore che le ha sostenute, mediante esibizione all'altro dei giustificativi di spesa, per cui il genitore onerato sarà tenuto al rimborso nel mese successivo all' esibizione. Per le spese straordinarie le parti fanno rinvio al Protocollo applicato dall'intestato
Tribunale, qui integralmente riportato e trascritto:
pagina 3 di 7 • spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, pur- ché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola ; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. In ogni caso, le spese straordinarie, devono essere necessarie e, fuori dai casi espressamente previsti in questo paragrafo, devono essere assunte sempre di comune accordo fra i genitori e documentate.
pagina 4 di 7 Le parti concordano che il diritto di deduzione e detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo ai genitori nella misura del 70% a favore del padre e 30% a favore della madre.
10. Le parti concordano che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla sig.ra la quale presenterà la relativa domanda, impegnandosi il marito Parte_1
a sottoscrivere il relativo consenso e quant'altro necessario.
11. I genitori si garantiscono reciprocamente la rispettiva reperibilità telefonica
(fissa e/o mobile), con la sola limitazione eventualmente posta da circostanze estranee alla loro volontà (a mero titolo di esempio: impegni di lavoro, assenza di segnale di linea, ecc.) e si assumono reciproco obbligo a darsi pronta comunicazione di ogni eventuale variazione della rispettiva residenza anagrafica, domicilio abituale e connessione telefonica.
12. Ciascun genitore si impegna a dare all'altro tempestiva comunicazione di ogni circostanza rilevante inerente il figlio . Per_1
13. Le parti sono d'accordo che sino a quando il sig. Controparte_2 nella casa coniugale, lo stesso contribuirà al 50% alle spese di casa (a titolo meramente esemplificativo, bollette, spese manutenzione, spese condominiali ordinarie, cibo comune e per il figlio, ecc).
14. Il sig. si obbliga a continuare a pagare direttamente e in via Controparte_1 esclusiva le rate mensili del mutuo intestato allo stesso e correlato alla casa coniugale (cointestata), entro le date di rispettiva scadenza, (contratto di mutuo fondiario n. 4478437 del 16.7.2019 - rep. n. 570, racc. n. 298, a firma della Dott.
Ssa Notaio in Modena, registrato in Modena il 17.7.2019 al n 3314, Per_2 serie 1T), acceso presso la banca BPR SPA, con sede in Modna, via S. Carlo n.
8/20, sino ad estinzione, ovvero sino al 15 agosto 2044; il sig. si impegna ed obbliga a chiedere alla banca predetta, la Controparte_1 liberatoria della sig.ra in relazione alla garanzia così come dalla Parte_1 stessa prestata in suo favore con il contratto predetto di mutuo fondiario, entro il termine di due mesi dalla sottoscrizione della presente, tenendo in ogni caso la stessa manlevata e garantita, in ogni tempo, da qualsivoglia richiesta di pagamento che le dovesse pervenire dalla banca in ragione della garanzia stessa.
pagina 5 di 7 15. Il sig. si obbliga a continuare a pagare direttamente e in via Controparte_1 esclusiva i ratei di premio e le spese correlati alle polizze assicurative sul mutuo succitato e sulla casa coniugale (ad oggi i prodotti denominati “Riparacasa new” e
“Arcavita”, polizze n. 00163603661380, stipulate con in data Parte_2
16.7.19) sino a estinzione del mutuo stesso.
16. Il sig. riconosce l'attribuzione alla signora dell'intero Controparte_1 Pt_1 ammontare del rimborso superbonus ristrutturazione (nello specifico, “detrazioni spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e misure antisismiche”), relativo alle somme dalla medesima versate in relazione alla casa coniugale, per cui lo stesso si obbliga a versare alla sig.ra ogni anno e sino ad Parte_1 estinzione (nel 2030) l'intero importo ricevuto, entro una settimana dall'avvenuto accredito sul proprio conto corrente, con contestuale esibizione di correlata distinta bancaria.
17. Per quanto riguarda l'autovettura intestata alla moglie (modello Citroen C3,
Aircross, targa FS574XR), le parti sono d'accordo di effettuare il passaggio di proprietà della stessa a favore del sig. , con spese e costi a Controparte_1 carico interamente di quest'ultimo.
18. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e riconoscono pertanto che nulla è dovuto reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento.
19. Salve le previsioni di cui ai punti precedenti, le parti riconoscono di nulla pretendere l'una verso l'altra per qualsivoglia altro titolo e/o ragione, avendo gli stessi già regolato e definito ogni e qualsiasi rapporto economico/patrimoniale.
20. Le spese legali rimarranno compensate tra le parti provvedendo ciascuna di esse al pagamento del proprio legale.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
pagina 6 di 7 - ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...] si sono separati consensualmente
[...] come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 31/3/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di TUGLIE (LE) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2003 Atto n.11 Parte II Serie A;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 2/4/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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