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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/10/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1046/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da , Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ZAMPI PIA, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti e , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_2
NE GL la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 24/04/2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti genitoriali con riguardo al figlio minore (nato il [...]) alle Per_1 seguenti condizioni:
A) affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) Il sig. salvo diversi accordi tra le parti anche in considerazione degli impegni Parte_1
1 lavorativi, avrà la facoltà di tenere con sè il minore il martedì e il giovedì, Per_1 prelevandolo all'uscita di scuola e riaccompagnandolo a casa della madre alle ore 20,00, nonché a fine settimana alternati, dal sabato fino alla domenica alle ore 20,00 allorquando avrà cura di riaccompagnarlo a casa presso la madre.
C) Il minore, salvo diversi accordi tra le parti, trascorrerà con il padre: le vacanze natalizie dal
24 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 06 gennaio alternativamente ogni anno;
le vacanze estive per un periodo di quindici giorni, durante il mese di luglio o di agosto, previo accordo tra le parti e da stabilire entro il 30 aprile di ogni anno;
le feste pasquali ad anni alterni. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
D) Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il Pt_1 mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di € 250,00 (euro duecentocinquanta), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.
e a tal uopo il sig. rinuncia alla sua quota pari al 50%. Il succitato importo Pt_2 Pt_1 dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico ordinario su conto corrente intestato alla sig.ra stessa, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese solare. Pt_2
E) Il sig. rimborserà, inoltre, alla sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte Pt_1 Pt_2 le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio , dietro semplice Per_1 presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, seguendo quanto previsto dal protocollo d'Intesa stipulato fra il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Santa Maria
Capua Vetere e codesto Tribunale, che si allega. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica. Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
F) Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del Pt_1 figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla
2 presenza del figlio.
H) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
I) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
All'udienza del 03/10/2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 03/10/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da , Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ZAMPI PIA, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti e , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_2
NE GL la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 24/04/2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti genitoriali con riguardo al figlio minore (nato il [...]) alle Per_1 seguenti condizioni:
A) affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) Il sig. salvo diversi accordi tra le parti anche in considerazione degli impegni Parte_1
1 lavorativi, avrà la facoltà di tenere con sè il minore il martedì e il giovedì, Per_1 prelevandolo all'uscita di scuola e riaccompagnandolo a casa della madre alle ore 20,00, nonché a fine settimana alternati, dal sabato fino alla domenica alle ore 20,00 allorquando avrà cura di riaccompagnarlo a casa presso la madre.
C) Il minore, salvo diversi accordi tra le parti, trascorrerà con il padre: le vacanze natalizie dal
24 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 06 gennaio alternativamente ogni anno;
le vacanze estive per un periodo di quindici giorni, durante il mese di luglio o di agosto, previo accordo tra le parti e da stabilire entro il 30 aprile di ogni anno;
le feste pasquali ad anni alterni. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
D) Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il Pt_1 mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di € 250,00 (euro duecentocinquanta), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.
e a tal uopo il sig. rinuncia alla sua quota pari al 50%. Il succitato importo Pt_2 Pt_1 dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico ordinario su conto corrente intestato alla sig.ra stessa, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese solare. Pt_2
E) Il sig. rimborserà, inoltre, alla sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte Pt_1 Pt_2 le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio , dietro semplice Per_1 presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, seguendo quanto previsto dal protocollo d'Intesa stipulato fra il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Santa Maria
Capua Vetere e codesto Tribunale, che si allega. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica. Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
F) Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del Pt_1 figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla
2 presenza del figlio.
H) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
I) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
All'udienza del 03/10/2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 03/10/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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