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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/11/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R.Gen. N. 935/2022
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 935/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 30 settembre 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 2 luglio 2025
d a OGGETTO: (C.F. ), con sede legale in Milano, Piazza Controparte_1 P.IVA_1
Leasing Filippo Meda n. 4, in persona del Presidente del Consiglio di
Codice: C.F._1 amministrazione pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ruggero
NI ( , AN AZ C.F._2
( ) e AN CC ( ), C.F._3 C.F._4
presso il cui studio in Milano, via Castel Morrone n. 2 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. Controparte_2
), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._5
della Presolana (BG), via Belvedere n. 35, rappresentato e difeso dall'avv.
AR IP (C.F. – fax n. 0695282499), presso il C.F._6
quale elegge domicilio digitale nel presente procedimento, giusta procura in atti
APPELLATO
n o n c h è c o n t r o
(C.F. , in persona del Presidente del Controparte_3 P.IVA_2
Consiglio di Amministrazione pro tempore, quale mandataria di
[...]
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_4 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ruggero NI (C.F.
e dall'avv. AN CC (C.F. C.F._2
), presso il cui studio in Milano, via Castel Morrone C.F._4
n. 2, è elettivamente domiciliata
INTERVENIENTE
In punto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis del Tribunale di
Bergamo, IV sez., 1° agosto 2022, n. 2905
CONCLUSIONI
Per l'appellata:
“1) rigettare l'appello proposto da in quanto del tutto Controparte_1
infondato, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza n. 2905/2022 del 1°.8.2022, resa inter partes dal Tribunale di Bergamo, IV sez. civ., Giudice dott.ssa
Silvia RU, a definizione del giudizio n. R.G. 8866/2021;
2) rigettare tutte le domande formulate da perché Controparte_1
infondate in fatto e in diritto;
3) dichiarare inammissibili o comunque rigettare tutte le domande formulate dall'interveniente nella sua qualità di mandataria di Controparte_5
perché infondate in fatto e in diritto;
Controparte_4
4) in ogni caso, con vittoria di spese e onorari, oltre rimborso forfetario i.v.a.
e cap come per legge, del doppio grado, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”
Per l'interveniente:
“In integrale riforma della ordinanza del Tribunale di Bergamo in data 1° agosto 2022 n. 2905, condannare al Controparte_2 pagamento a favore di mandataria di Controparte_3 Controparte_4
della somma di euro 953.360,03
(novecentocinquantatremilatrecentosessanta/03) oltre interessi, determinati al tasso convenzionale dell'Euribor tre mesi lettera maggiorato di 7 punti e, comunque, nel rispetto del cosiddetto tasso soglia, dal giorno 27 ottobre 2020 al saldo, dovuta in forza dell'art. 15, n. 1 IV comma, delle pattuizioni di cui al contratto di locazione finanziaria 5 aprile 2007 n. BA 317855, risoltosi, per inadempimento della parte conduttrice”.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e con condanna di alla restituzione della Controparte_2
somma di euro 22.357,70 (doc. n. 5-6) corrisposta in forza dell'ordinanza inter partes del Tribunale di Bergamo.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ex art. 702 bis c.p.c. in data 7 dicembre 2021,
[...]
(incorporante di la quale aveva a propria CP_1 Controparte_6
volta incorporato, per fusione, originaria Controparte_7
concedente) adiva il Tribunale di Bergamo al fine di ottenere la condanna di al pagamento della somma di euro Controparte_2
953.360,03, a titolo di penale contrattuale per l'inadempimento del contratto di leasing n. BA317855 stipulato in data 5 aprile 2007, avente ad oggetto una imbarcazione a motore di marca modello 62 Super Sport, CP_8
completa di due motori Caterpillar.
In proposito, deduceva che il Tribunale di Milano, con Controparte_1
sentenza n.1627 del 5 febbraio 2015 aveva accertato la risoluzione di diritto del suddetto contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in forza dell'inadempimento di nove canoni consecutivi da parte del Sig. , condannando CP_2
l'utilizzatore al pagamento dei canoni scaduti alla data della risoluzione (€
44.524,69), e aveva rigettato la domanda di condanna al pagamento della penale, dando atto della previsione contrattuale relativa all'obbligo della concedente di portare in detrazione dalla stessa quanto ricavato dalla vendita del bene restituito.
Ciò premesso, la ricorrente allegava di avere venduto nel 2020 CP_6 l'imbarcazione, restituitale in data 17 luglio 2013, in pendenza di giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Milano (doc. 17 verbale di restituzione) dall'utilizzatore e di avere portato in detrazione dalla penale il corrispettivo incassato, deducendo quindi di aver diritto al pagamento della somma di euro
953.360,03.
Si costituiva, dunque, , chiedendo, in Controparte_2
particolare, il rigetto della domanda di pagamento della penale, in quanto coperta dal giudicato ex art. 2909 c.c. (giusta la sentenza del Tribunale di
Milano n. 1627/2015, pubblicata il 5 febbraio 2015), nonché l'accertamento della illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia della propria posizione debitoria (per un importo pari a € 1.181.000, come da doc. 34 allegato, a fronte di un credito riconosciuto dalla sentenza del
Tribunale di Milano pari a € 44.524,69) e, di conseguenza, la condanna di a provvedere alla immediata cancellazione di tale Controparte_1
segnalazione, oltre che al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Alla differita udienza di comparizione del 23 marzo 2022, il Tribunale di
Bergamo, previa assegnazione di termine per il deposito di note conclusive, rinviava la causa per la decisione al 15 giugno 2022, quando il Tribunale si riservava.
Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza ex art. 702 bis del 1° agosto 2022, n.
2905 affermava che:
- dalla lettura della sentenza del Tribunale di Milano n. 1627/2015, si evince che la richiesta di pagamento della penale è coperta dal giudicato: “Priva di fondamento è invece la domanda di pagamento della penale risarcitoria. Va infatti tenuto presente, come riconosce la stessa convenuta, che il contratto di locazione prevede l'obbligo della concedente di portare a deconto da quanto ancora dovuto il ricavato della vendita del bene ottenuto in restituzione”;
- il terzo e il quarto capoverso dell'art. 15 del contratto di leasing stabiliscono a carico dell'utilizzatore un'obbligazione alternativa rispetto al pagamento della penale, la cui facoltà di scelta è rimessa alla società concedente;
pertanto, la società concedente nel giudizio promosso dall'utilizzatore innanzi al Tribunale di Milano ha scelto di chiedere il pagamento della clausola penale di cui al terzo capoverso dell'art. 15 del contratto di leasing, con ciò definitivamente rinunciando alla possibilità di chiedere il pagamento della penale di cui al quarto capoverso del medesimo articolo 15;
- è circostanza pacifica in causa che la segnalazione alla Centrale Rischi della
Banca d'Italia è stata effettuata con riferimento al credito vantato da
[...]
a titolo di penale contrattuale in relazione al contratto di leasing CP_1
n.BA317855, credito del quale con la sentenza del Tribunale di Milano è stata accertata l'infondatezza; perciò, deve essere dichiarata la illegittimità della segnalazione del nominativo del resistente presso la Centrale Rischi della
Banca d'Italia, con conseguente condanna della società ricorrente a provvedere immediatamente alla cancellazione di essa;
Contr
- la domanda ex art. 614 bis c.p.c. di condannare a versare una somma per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cancellazione deve trovare accoglimento: “l'ingente importo per il quale è stata fatta la segnalazione illegittima e il lungo periodo per il quale la stessa è stata mantenuta sono circostanze che consentono di escludere l'iniquità della misura richiesta, il cui ammontare, tenuto conto dei parametri sopra richiamati, va determinato in euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento”.
- la domanda di risarcimento per lite temeraria deve essere rigettata, attesa la mancata dimostrazione di mala fede o colpa grave con riferimento alla condotta posta in essere dalla CP_6
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il Tribunale di Bergamo rigettava la domanda formulata da , condannava quest'ultima a CP_1
provvedere immediatamente alla cancellazione della segnalazione del nominativo del resistente presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, effettuata in relazione al credito dedotto nel presente giudizio e fissava in euro 500,00 la somma ex art. 614 bis c.p.c., rigettava la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e, infine, condannava la società ricorrente a rifondere in favore del resistente le spese di lite. roponeva appello, affidandosi a due motivi;
dopo essere Controparte_1 stato dichiarato contumace all'udienza del 25 gennaio 2023, Controparte_2
si costituiva in giudizio contestando la fondatezza
[...]
dell'appello e chiedendone il rigetto, il tutto con vittoria di spese;
in data 13 maggio 2025 interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. Controparte_3
quale mandataria di cessionaria del credito di Controparte_4 CP_1
oggetto del presente procedimento, facendo proprie le conclusioni di
[...]
e chiedendone l'estromissione. CP_1
All'udienza del 14 maggio 2025, il Collegio rinviava la causa per consentire alle parti di prendere posizione sulla richiesta di estromissione di parte appellante;
in assenza di adesione in tal senso, all'udienza del 2 luglio 2025 il Collegio, rigettava la richiesta di estromissione e, precisate le conclusioni, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
non provvedeva al deposito delle memorie conclusionali, CP_1
mentre, in sede di memoria di replica, contestava la mancata Controparte_2
prova della titolarità del credito in capo alla interveniente Controparte_4 nonché l'atteggiamento vessatorio della cessionaria che, incurante dell'ordine di cancellazione disposto dal Tribunale di Bergamo, aveva nuovamente iscritto il sig. presso la Centrale dei Rischi della Banca CP_2
d'Italia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, censura il capo della Controparte_1
sentenza impugnata con cui il Tribunale, interpretando la clausola 15 delle condizioni generali del contratto di leasing, configura la sussistenza di un'obbligazione alternativa in capo alla concedente in caso di risoluzione del contratto.
Rileva, in particolare, che l'obbligazione contenuta nel contratto di locazione finanziaria, al momento della sua genesi e sottoscrizione, è unitaria e che l'art. 15 ha ad oggetto gli effetti della risoluzione per inadempimento del conduttore che comporta la nascita di un'obbligazione risarcitoria, anch'essa unitaria e consistente nell'obbligo di corrispondere alla concedente quanto dovuto in forza del contratto ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1453 c.c.
e 1223 c.c.
L'art. 15, dunque, a parere dell'appellante, integra un'obbligazione c.d. falsa alternativa, in quanto “non disciplina due distinte opzioni risarcitorie ma diverse modalità di adempimento della unica obbligazione che si distinguono tra loro solamente da un punto di vista temporale sulla base del maturare di successivi eventi con conseguenti diverse modalità di pagamento dell'identico quantum risarcitorio”, vale a dire se la domanda di pagamento della penale sia stata formulata prima o dopo la vendita del bene oggetto del contratto di leasing.
Inoltre, a sostegno della propria interpretazione, sottolinea come, nel caso di specie, non vi sia alcuna libertà di scelta in capo alla concedente, effettuata la quale le sarebbe precluso di percorrere l'altra ipotesi: “la concedente deve necessariamente e celermente agire giudizialmente per ottenere la restituzione del bene di sua proprietà dal momento che lo stesso non viene restituito bonariamente dal conduttore (se non in rarissimi casi) e spesso abbandonato presso terzi depositari, talché non può decidere liberamente di attendere (sine die) che questi lo riconsegni a suo piacimento” e “la restituzione del bene e la sua successiva commercializzazione rappresentano una ignota variabile che non consente di accertare prima di tali accadimenti
l'esistenza di un residuale credito risarcitorio né quindi può imporre una scelta alla concedente tra due inesistenti obbligazioni alternative”, in conformità a quanto previsto in materia di liquidazione giudiziali dall' artt.
72 e 72 quater L.F. in relazione all'ammissione al passivo della concedente del contratto di leasing.
Ritiene, infine, che la propria interpretazione sia ulteriormente avvalorata dalla giurisprudenza, laddove ha pacificamente affermato che la concedente di un contratto di leasing, dopo avere ottenuto la pronuncia di un decreto ingiuntivo per i canoni insoluti e per la penale convenzionale dei 3/5 dei canoni a scadere può, nel giudizio di opposizione, domandare il risarcimento degli ulteriori danni sia conseguenti all'omessa restituzione del bene sia pari a quelli non soddisfatti all'esito della relativa commercializzazione. Con il secondo motivo di appello, contesta l'interpretazione del CP_1
Tribunale circa il petitum del giudizio promosso innanzi al Tribunale di
Milano e la conseguente statuizione di passaggio in giudicato della domanda di pagamento della penale contrattuale.
Più nel dettaglio, rileva che in sede di giudizio innanzi al Tribunale di Milano non era stata formulata la domanda né ai sensi del IV capoverso né soprattutto quella di risarcimento dei maggiori danni subiti ex art. 15 ed ex art. 1382
c.p.c., preclusa in fatto ed in diritto dall'omessa commercializzazione del bene.
A parere di parte appellante, infatti, la conclusione del Tribunale sarebbe anche contraddittoria: “se il Tribunale di Milano si fosse pronunciato sulla domanda di pagamento tout court della penale convenzionale, ai sensi di entrambi i capoversi III e IV, per quale ragione logica prima ancora che giuridica il Tribunale di Bergamo avrebbe esaminato (e a torto rigettato senza invocare l'eccezione di giudicato), la domanda di pagamento della penale ex art. 15, I comma, IV capoverso deducendone nel merito
l'infondatezza quale obbligazione alternativa preclusa dall'esercizio di quella di cui al III capoverso?”.
Sottolinea, inoltre, che il Tribunale ha rigettato il pagamento della penale convenzionale dei 3/5 dei canoni a scadere poiché il valore dell'imbarcazione, “appare allo stato”, discreto considerando il buono stato di manutenzione emerso dalla perizia di parte depositata dallo stesso
; pertanto, in assenza di una CTU disposta dal Tribunale di Milano, CP_2
non vi era alcuna prova dell'effettivo valore del bene che, in quanto non ancora venduto o stimato, ha determinato il rigetto delle richieste risarcitorie formulate ai sensi del III capoverso e, “in ogni caso, giammai quelle non formulate di risarcimento dei maggiori danni e/o ex IV capoverso dell'art.
15, I comma”.
Infine, parte appellante, dopo aver riportato la giurisprudenza in materia di giudicato sostanziale, evidenzia che, con la sentenza del Tribunale di Milano, il giudicato si è formato solamente sulla legittimità della risoluzione contrattuale per inadempimento del agli obblighi pattizi, ma non CP_2 sulla domanda di pagamento della penale. Secondo l'appellante, quindi, la domanda riconvenzionale formulata sul punto da (allora Controparte_1
), attesa l'allora omessa riconsegna dell'imbarcazione, poteva CP_6 essere solamente quella prevista dal III capoverso dell'art. 15 e non quella prevista dal IV capoverso, oltre alla valutazione dei maggiori danni eventualmente subiti, richieste divenute possibili solo dopo la commercializzazione del bene.
Fatte queste premesse, la Corte rileva che nel corso della causa innanzi al
Tribunale di Milano e conclusasi con sentenza n. 1627/2015, l'odierno appellato aveva prodotto una perizia di parte (come doc. 16 innanzi al
Tribunale di Milano), che in quel giudizio non era stata oggetto di contestazione.
Il perito di parte, in quella sede, alla data dell'8 aprile 2013, aveva stimato l'imbarcazione per un valore di € 1.100.000,00 - 1.200.000,00.
La perizia è stata poi prodotta anche nel presente giudizio da parte appellata come doc. 18 della costituzione di primo grado e il valore stimato è stato contestato da . CP_1
A sostegno del minor valore del bene oggetto del contratto, in primo grado ha depositato a sua volta una perizia di parte, datata 22 giugno CP_1
2020, secondo cui l'imbarcazione aveva un valore di circa € 320.000,00 -
350.000,00.
La Corte rileva che, nel corso del giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Milano, più precisamente in data 17 luglio 2013, l'imbarcazione era stata restituita alla concedente, come da verbale di consegna prodotto (doc. 17 della costituzione di primo grado di ). CP_2
La Corte rileva, altresì, che in data 9 luglio 2020 (vd. fattura doc. 16 dell'atto di appello), ha venduto l'imbarcazione ad € 150.000,00. CP_1
Ciò posto, a parere della Corte, un'interpretazione del contratto secondo buona fede (art. 1366 c.c.), preclude alla concedente di poter richiedere l'indennizzo ai sensi della clausola n.15, IV capoverso, delle condizioni generali del contratto, a distanza di ben otto anni dalla restituzione del bene, portando a deconto un valore del bene frutto di una svalutazione imputabile all'appellante medesimo.
Del resto, al momento della consegna del bene, avvenuta nel 2013, il rischio in ordine all'eventuale deperibilità e conseguente svalutazione del bene è ricaduto sulla concedente.
Quest'ultima, inoltre, non ha provato di non aver potuto vendere il bene precedentemente per cause ad essa non imputabili o di aver posto in essere delle precauzioni al fine di conservare l'imbarcazione, in ottemperanza al criterio di diligenza.
Inoltre, la contestazione in ordine al valore dell''imbarcazione da parte di in primo grado, nelle note d'udienza del 3 giugno 2022, risulta CP_1
tardiva e inammissibile, atteso che la stima era già stata oggetto di discussione nel giudizio innanzi al Tribunale di Milano, le cui statuizioni sono passate in giudicato.
Segnatamente, nella sentenza n. 1627/2015 del Tribunale di Milano si legge quanto segue: “Priva di pregio è l'allegazione di circa un CP_6
preteso minor valore dell'imbarcazione rispetto alla penale residua. A prescindere dal fatto che tale circostanza non risulta affatto provata, va altresì rilevato che l'assunto appare allo stato in contrasto con il documento
16 di parte attrice che evidenzia il buono stato di manutenzione della barca ed un discreto valore della stessa”.
Pertanto, considerando corretto il valore del bene di € 1.100.000,00 -
1.200.000,00, non vi è spazio per poter richiedere l'indennizzo proprio in applicazione della clausola invocata, in quanto il valore dell'imbarcazione supera la somma richiesta per la penale.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello deve essere rigettato, in quanto le censure presentate appaiono superate e assorbite. Ed infatti, a prescindere dal riconoscimento di un'obbligazione alternativa in capo al concedente in caso di risoluzione del contratto e a prescindere dalla sussistenza del giudicato rispetto alla domanda ai sensi della clausola n. 15 delle condizioni generali del contratto, l'accoglimento della domanda di pagamento della penale determina una locupletazione illegittima a favore della concedente.
In altri termini, si tratterebbe di un indebito arricchimento in capo al concedente il quale, in forza della risoluzione contrattuale, fase patologica del contratto, pretende di richiedere la somma di € 953.360,03 a titolo di penale, a fronte di un valore del bene restituito pari a € 1.100.000,00 -
1.200.000,00, somma che supera di circa € 300.000,00 la penale richiesta, con conseguente ampia soddisfazione delle pretese creditorie da parte del concedente.
Diversamente opinando, la concedente otterrebbe di più di quanto sarebbe stato dovuto in caso di regolare esecuzione del contratto.
Va, infine, aggiunto che proprio la clausola 15, capoverso IV, laddove prevede che, in caso di restituzione del bene, il valore della vendita di quest'ultimo debba essere portato a deconto di quanto ancora dovuto, dimostra che le stesse parti non avessero inteso che la penale potesse comportare, in capo alla concedente una locupletazione indebita.
Con riferimento all'intervento ex art. 111 c.p.c. di (quale Controparte_3
mandataria di , giusto il rigetto dell'istanza di Controparte_4
estromissione all'udienza del 2 luglio 2025, l'eccezione sollevata da parte appellata in ordine mancata prova della titolarità del credito in capo alla interveniente risulta tardiva in quanto proposta solo in sede di memoria di replica.
Ciò posto, secondo il principio della soccombenza le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico di in solido con Controparte_1 [...]
nella misura che si liquida in dispositivo, in applicazione dei CP_3
criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 520.001 e €
1.000.000) ad eccezione della “fase di trattazione”, che si liquida in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione a tale fase.
Al riguardo va disposta la distrazione a favore dell'avv. AR IP, il quale, chiedendo la distrazione delle spese “ex art. 93 c.p.c.”, si è dichiarato antistatario.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza ex Controparte_1
art. 702 bis c.p.c. n. 2905/2022 del 1° agosto 2022 del Tribunale di Bergamo;
2) condanna e in solido a rifondere a Controparte_1 Controparte_3
le spese del presente giudizio che liquida Controparte_2
in € 5.706,00 per la fase di studio, € 3.318,00 per la fase introduttiva, €
3.822,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 9.487,00 per la fase decisoria, oltre 15% per spese forfettarie, Iva e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. AR IP.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R.Gen. N. 935/2022
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 935/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 30 settembre 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 2 luglio 2025
d a OGGETTO: (C.F. ), con sede legale in Milano, Piazza Controparte_1 P.IVA_1
Leasing Filippo Meda n. 4, in persona del Presidente del Consiglio di
Codice: C.F._1 amministrazione pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ruggero
NI ( , AN AZ C.F._2
( ) e AN CC ( ), C.F._3 C.F._4
presso il cui studio in Milano, via Castel Morrone n. 2 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. Controparte_2
), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._5
della Presolana (BG), via Belvedere n. 35, rappresentato e difeso dall'avv.
AR IP (C.F. – fax n. 0695282499), presso il C.F._6
quale elegge domicilio digitale nel presente procedimento, giusta procura in atti
APPELLATO
n o n c h è c o n t r o
(C.F. , in persona del Presidente del Controparte_3 P.IVA_2
Consiglio di Amministrazione pro tempore, quale mandataria di
[...]
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_4 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ruggero NI (C.F.
e dall'avv. AN CC (C.F. C.F._2
), presso il cui studio in Milano, via Castel Morrone C.F._4
n. 2, è elettivamente domiciliata
INTERVENIENTE
In punto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis del Tribunale di
Bergamo, IV sez., 1° agosto 2022, n. 2905
CONCLUSIONI
Per l'appellata:
“1) rigettare l'appello proposto da in quanto del tutto Controparte_1
infondato, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza n. 2905/2022 del 1°.8.2022, resa inter partes dal Tribunale di Bergamo, IV sez. civ., Giudice dott.ssa
Silvia RU, a definizione del giudizio n. R.G. 8866/2021;
2) rigettare tutte le domande formulate da perché Controparte_1
infondate in fatto e in diritto;
3) dichiarare inammissibili o comunque rigettare tutte le domande formulate dall'interveniente nella sua qualità di mandataria di Controparte_5
perché infondate in fatto e in diritto;
Controparte_4
4) in ogni caso, con vittoria di spese e onorari, oltre rimborso forfetario i.v.a.
e cap come per legge, del doppio grado, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”
Per l'interveniente:
“In integrale riforma della ordinanza del Tribunale di Bergamo in data 1° agosto 2022 n. 2905, condannare al Controparte_2 pagamento a favore di mandataria di Controparte_3 Controparte_4
della somma di euro 953.360,03
(novecentocinquantatremilatrecentosessanta/03) oltre interessi, determinati al tasso convenzionale dell'Euribor tre mesi lettera maggiorato di 7 punti e, comunque, nel rispetto del cosiddetto tasso soglia, dal giorno 27 ottobre 2020 al saldo, dovuta in forza dell'art. 15, n. 1 IV comma, delle pattuizioni di cui al contratto di locazione finanziaria 5 aprile 2007 n. BA 317855, risoltosi, per inadempimento della parte conduttrice”.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e con condanna di alla restituzione della Controparte_2
somma di euro 22.357,70 (doc. n. 5-6) corrisposta in forza dell'ordinanza inter partes del Tribunale di Bergamo.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ex art. 702 bis c.p.c. in data 7 dicembre 2021,
[...]
(incorporante di la quale aveva a propria CP_1 Controparte_6
volta incorporato, per fusione, originaria Controparte_7
concedente) adiva il Tribunale di Bergamo al fine di ottenere la condanna di al pagamento della somma di euro Controparte_2
953.360,03, a titolo di penale contrattuale per l'inadempimento del contratto di leasing n. BA317855 stipulato in data 5 aprile 2007, avente ad oggetto una imbarcazione a motore di marca modello 62 Super Sport, CP_8
completa di due motori Caterpillar.
In proposito, deduceva che il Tribunale di Milano, con Controparte_1
sentenza n.1627 del 5 febbraio 2015 aveva accertato la risoluzione di diritto del suddetto contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in forza dell'inadempimento di nove canoni consecutivi da parte del Sig. , condannando CP_2
l'utilizzatore al pagamento dei canoni scaduti alla data della risoluzione (€
44.524,69), e aveva rigettato la domanda di condanna al pagamento della penale, dando atto della previsione contrattuale relativa all'obbligo della concedente di portare in detrazione dalla stessa quanto ricavato dalla vendita del bene restituito.
Ciò premesso, la ricorrente allegava di avere venduto nel 2020 CP_6 l'imbarcazione, restituitale in data 17 luglio 2013, in pendenza di giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Milano (doc. 17 verbale di restituzione) dall'utilizzatore e di avere portato in detrazione dalla penale il corrispettivo incassato, deducendo quindi di aver diritto al pagamento della somma di euro
953.360,03.
Si costituiva, dunque, , chiedendo, in Controparte_2
particolare, il rigetto della domanda di pagamento della penale, in quanto coperta dal giudicato ex art. 2909 c.c. (giusta la sentenza del Tribunale di
Milano n. 1627/2015, pubblicata il 5 febbraio 2015), nonché l'accertamento della illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia della propria posizione debitoria (per un importo pari a € 1.181.000, come da doc. 34 allegato, a fronte di un credito riconosciuto dalla sentenza del
Tribunale di Milano pari a € 44.524,69) e, di conseguenza, la condanna di a provvedere alla immediata cancellazione di tale Controparte_1
segnalazione, oltre che al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Alla differita udienza di comparizione del 23 marzo 2022, il Tribunale di
Bergamo, previa assegnazione di termine per il deposito di note conclusive, rinviava la causa per la decisione al 15 giugno 2022, quando il Tribunale si riservava.
Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza ex art. 702 bis del 1° agosto 2022, n.
2905 affermava che:
- dalla lettura della sentenza del Tribunale di Milano n. 1627/2015, si evince che la richiesta di pagamento della penale è coperta dal giudicato: “Priva di fondamento è invece la domanda di pagamento della penale risarcitoria. Va infatti tenuto presente, come riconosce la stessa convenuta, che il contratto di locazione prevede l'obbligo della concedente di portare a deconto da quanto ancora dovuto il ricavato della vendita del bene ottenuto in restituzione”;
- il terzo e il quarto capoverso dell'art. 15 del contratto di leasing stabiliscono a carico dell'utilizzatore un'obbligazione alternativa rispetto al pagamento della penale, la cui facoltà di scelta è rimessa alla società concedente;
pertanto, la società concedente nel giudizio promosso dall'utilizzatore innanzi al Tribunale di Milano ha scelto di chiedere il pagamento della clausola penale di cui al terzo capoverso dell'art. 15 del contratto di leasing, con ciò definitivamente rinunciando alla possibilità di chiedere il pagamento della penale di cui al quarto capoverso del medesimo articolo 15;
- è circostanza pacifica in causa che la segnalazione alla Centrale Rischi della
Banca d'Italia è stata effettuata con riferimento al credito vantato da
[...]
a titolo di penale contrattuale in relazione al contratto di leasing CP_1
n.BA317855, credito del quale con la sentenza del Tribunale di Milano è stata accertata l'infondatezza; perciò, deve essere dichiarata la illegittimità della segnalazione del nominativo del resistente presso la Centrale Rischi della
Banca d'Italia, con conseguente condanna della società ricorrente a provvedere immediatamente alla cancellazione di essa;
Contr
- la domanda ex art. 614 bis c.p.c. di condannare a versare una somma per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cancellazione deve trovare accoglimento: “l'ingente importo per il quale è stata fatta la segnalazione illegittima e il lungo periodo per il quale la stessa è stata mantenuta sono circostanze che consentono di escludere l'iniquità della misura richiesta, il cui ammontare, tenuto conto dei parametri sopra richiamati, va determinato in euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento”.
- la domanda di risarcimento per lite temeraria deve essere rigettata, attesa la mancata dimostrazione di mala fede o colpa grave con riferimento alla condotta posta in essere dalla CP_6
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il Tribunale di Bergamo rigettava la domanda formulata da , condannava quest'ultima a CP_1
provvedere immediatamente alla cancellazione della segnalazione del nominativo del resistente presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, effettuata in relazione al credito dedotto nel presente giudizio e fissava in euro 500,00 la somma ex art. 614 bis c.p.c., rigettava la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e, infine, condannava la società ricorrente a rifondere in favore del resistente le spese di lite. roponeva appello, affidandosi a due motivi;
dopo essere Controparte_1 stato dichiarato contumace all'udienza del 25 gennaio 2023, Controparte_2
si costituiva in giudizio contestando la fondatezza
[...]
dell'appello e chiedendone il rigetto, il tutto con vittoria di spese;
in data 13 maggio 2025 interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. Controparte_3
quale mandataria di cessionaria del credito di Controparte_4 CP_1
oggetto del presente procedimento, facendo proprie le conclusioni di
[...]
e chiedendone l'estromissione. CP_1
All'udienza del 14 maggio 2025, il Collegio rinviava la causa per consentire alle parti di prendere posizione sulla richiesta di estromissione di parte appellante;
in assenza di adesione in tal senso, all'udienza del 2 luglio 2025 il Collegio, rigettava la richiesta di estromissione e, precisate le conclusioni, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
non provvedeva al deposito delle memorie conclusionali, CP_1
mentre, in sede di memoria di replica, contestava la mancata Controparte_2
prova della titolarità del credito in capo alla interveniente Controparte_4 nonché l'atteggiamento vessatorio della cessionaria che, incurante dell'ordine di cancellazione disposto dal Tribunale di Bergamo, aveva nuovamente iscritto il sig. presso la Centrale dei Rischi della Banca CP_2
d'Italia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, censura il capo della Controparte_1
sentenza impugnata con cui il Tribunale, interpretando la clausola 15 delle condizioni generali del contratto di leasing, configura la sussistenza di un'obbligazione alternativa in capo alla concedente in caso di risoluzione del contratto.
Rileva, in particolare, che l'obbligazione contenuta nel contratto di locazione finanziaria, al momento della sua genesi e sottoscrizione, è unitaria e che l'art. 15 ha ad oggetto gli effetti della risoluzione per inadempimento del conduttore che comporta la nascita di un'obbligazione risarcitoria, anch'essa unitaria e consistente nell'obbligo di corrispondere alla concedente quanto dovuto in forza del contratto ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1453 c.c.
e 1223 c.c.
L'art. 15, dunque, a parere dell'appellante, integra un'obbligazione c.d. falsa alternativa, in quanto “non disciplina due distinte opzioni risarcitorie ma diverse modalità di adempimento della unica obbligazione che si distinguono tra loro solamente da un punto di vista temporale sulla base del maturare di successivi eventi con conseguenti diverse modalità di pagamento dell'identico quantum risarcitorio”, vale a dire se la domanda di pagamento della penale sia stata formulata prima o dopo la vendita del bene oggetto del contratto di leasing.
Inoltre, a sostegno della propria interpretazione, sottolinea come, nel caso di specie, non vi sia alcuna libertà di scelta in capo alla concedente, effettuata la quale le sarebbe precluso di percorrere l'altra ipotesi: “la concedente deve necessariamente e celermente agire giudizialmente per ottenere la restituzione del bene di sua proprietà dal momento che lo stesso non viene restituito bonariamente dal conduttore (se non in rarissimi casi) e spesso abbandonato presso terzi depositari, talché non può decidere liberamente di attendere (sine die) che questi lo riconsegni a suo piacimento” e “la restituzione del bene e la sua successiva commercializzazione rappresentano una ignota variabile che non consente di accertare prima di tali accadimenti
l'esistenza di un residuale credito risarcitorio né quindi può imporre una scelta alla concedente tra due inesistenti obbligazioni alternative”, in conformità a quanto previsto in materia di liquidazione giudiziali dall' artt.
72 e 72 quater L.F. in relazione all'ammissione al passivo della concedente del contratto di leasing.
Ritiene, infine, che la propria interpretazione sia ulteriormente avvalorata dalla giurisprudenza, laddove ha pacificamente affermato che la concedente di un contratto di leasing, dopo avere ottenuto la pronuncia di un decreto ingiuntivo per i canoni insoluti e per la penale convenzionale dei 3/5 dei canoni a scadere può, nel giudizio di opposizione, domandare il risarcimento degli ulteriori danni sia conseguenti all'omessa restituzione del bene sia pari a quelli non soddisfatti all'esito della relativa commercializzazione. Con il secondo motivo di appello, contesta l'interpretazione del CP_1
Tribunale circa il petitum del giudizio promosso innanzi al Tribunale di
Milano e la conseguente statuizione di passaggio in giudicato della domanda di pagamento della penale contrattuale.
Più nel dettaglio, rileva che in sede di giudizio innanzi al Tribunale di Milano non era stata formulata la domanda né ai sensi del IV capoverso né soprattutto quella di risarcimento dei maggiori danni subiti ex art. 15 ed ex art. 1382
c.p.c., preclusa in fatto ed in diritto dall'omessa commercializzazione del bene.
A parere di parte appellante, infatti, la conclusione del Tribunale sarebbe anche contraddittoria: “se il Tribunale di Milano si fosse pronunciato sulla domanda di pagamento tout court della penale convenzionale, ai sensi di entrambi i capoversi III e IV, per quale ragione logica prima ancora che giuridica il Tribunale di Bergamo avrebbe esaminato (e a torto rigettato senza invocare l'eccezione di giudicato), la domanda di pagamento della penale ex art. 15, I comma, IV capoverso deducendone nel merito
l'infondatezza quale obbligazione alternativa preclusa dall'esercizio di quella di cui al III capoverso?”.
Sottolinea, inoltre, che il Tribunale ha rigettato il pagamento della penale convenzionale dei 3/5 dei canoni a scadere poiché il valore dell'imbarcazione, “appare allo stato”, discreto considerando il buono stato di manutenzione emerso dalla perizia di parte depositata dallo stesso
; pertanto, in assenza di una CTU disposta dal Tribunale di Milano, CP_2
non vi era alcuna prova dell'effettivo valore del bene che, in quanto non ancora venduto o stimato, ha determinato il rigetto delle richieste risarcitorie formulate ai sensi del III capoverso e, “in ogni caso, giammai quelle non formulate di risarcimento dei maggiori danni e/o ex IV capoverso dell'art.
15, I comma”.
Infine, parte appellante, dopo aver riportato la giurisprudenza in materia di giudicato sostanziale, evidenzia che, con la sentenza del Tribunale di Milano, il giudicato si è formato solamente sulla legittimità della risoluzione contrattuale per inadempimento del agli obblighi pattizi, ma non CP_2 sulla domanda di pagamento della penale. Secondo l'appellante, quindi, la domanda riconvenzionale formulata sul punto da (allora Controparte_1
), attesa l'allora omessa riconsegna dell'imbarcazione, poteva CP_6 essere solamente quella prevista dal III capoverso dell'art. 15 e non quella prevista dal IV capoverso, oltre alla valutazione dei maggiori danni eventualmente subiti, richieste divenute possibili solo dopo la commercializzazione del bene.
Fatte queste premesse, la Corte rileva che nel corso della causa innanzi al
Tribunale di Milano e conclusasi con sentenza n. 1627/2015, l'odierno appellato aveva prodotto una perizia di parte (come doc. 16 innanzi al
Tribunale di Milano), che in quel giudizio non era stata oggetto di contestazione.
Il perito di parte, in quella sede, alla data dell'8 aprile 2013, aveva stimato l'imbarcazione per un valore di € 1.100.000,00 - 1.200.000,00.
La perizia è stata poi prodotta anche nel presente giudizio da parte appellata come doc. 18 della costituzione di primo grado e il valore stimato è stato contestato da . CP_1
A sostegno del minor valore del bene oggetto del contratto, in primo grado ha depositato a sua volta una perizia di parte, datata 22 giugno CP_1
2020, secondo cui l'imbarcazione aveva un valore di circa € 320.000,00 -
350.000,00.
La Corte rileva che, nel corso del giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Milano, più precisamente in data 17 luglio 2013, l'imbarcazione era stata restituita alla concedente, come da verbale di consegna prodotto (doc. 17 della costituzione di primo grado di ). CP_2
La Corte rileva, altresì, che in data 9 luglio 2020 (vd. fattura doc. 16 dell'atto di appello), ha venduto l'imbarcazione ad € 150.000,00. CP_1
Ciò posto, a parere della Corte, un'interpretazione del contratto secondo buona fede (art. 1366 c.c.), preclude alla concedente di poter richiedere l'indennizzo ai sensi della clausola n.15, IV capoverso, delle condizioni generali del contratto, a distanza di ben otto anni dalla restituzione del bene, portando a deconto un valore del bene frutto di una svalutazione imputabile all'appellante medesimo.
Del resto, al momento della consegna del bene, avvenuta nel 2013, il rischio in ordine all'eventuale deperibilità e conseguente svalutazione del bene è ricaduto sulla concedente.
Quest'ultima, inoltre, non ha provato di non aver potuto vendere il bene precedentemente per cause ad essa non imputabili o di aver posto in essere delle precauzioni al fine di conservare l'imbarcazione, in ottemperanza al criterio di diligenza.
Inoltre, la contestazione in ordine al valore dell''imbarcazione da parte di in primo grado, nelle note d'udienza del 3 giugno 2022, risulta CP_1
tardiva e inammissibile, atteso che la stima era già stata oggetto di discussione nel giudizio innanzi al Tribunale di Milano, le cui statuizioni sono passate in giudicato.
Segnatamente, nella sentenza n. 1627/2015 del Tribunale di Milano si legge quanto segue: “Priva di pregio è l'allegazione di circa un CP_6
preteso minor valore dell'imbarcazione rispetto alla penale residua. A prescindere dal fatto che tale circostanza non risulta affatto provata, va altresì rilevato che l'assunto appare allo stato in contrasto con il documento
16 di parte attrice che evidenzia il buono stato di manutenzione della barca ed un discreto valore della stessa”.
Pertanto, considerando corretto il valore del bene di € 1.100.000,00 -
1.200.000,00, non vi è spazio per poter richiedere l'indennizzo proprio in applicazione della clausola invocata, in quanto il valore dell'imbarcazione supera la somma richiesta per la penale.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello deve essere rigettato, in quanto le censure presentate appaiono superate e assorbite. Ed infatti, a prescindere dal riconoscimento di un'obbligazione alternativa in capo al concedente in caso di risoluzione del contratto e a prescindere dalla sussistenza del giudicato rispetto alla domanda ai sensi della clausola n. 15 delle condizioni generali del contratto, l'accoglimento della domanda di pagamento della penale determina una locupletazione illegittima a favore della concedente.
In altri termini, si tratterebbe di un indebito arricchimento in capo al concedente il quale, in forza della risoluzione contrattuale, fase patologica del contratto, pretende di richiedere la somma di € 953.360,03 a titolo di penale, a fronte di un valore del bene restituito pari a € 1.100.000,00 -
1.200.000,00, somma che supera di circa € 300.000,00 la penale richiesta, con conseguente ampia soddisfazione delle pretese creditorie da parte del concedente.
Diversamente opinando, la concedente otterrebbe di più di quanto sarebbe stato dovuto in caso di regolare esecuzione del contratto.
Va, infine, aggiunto che proprio la clausola 15, capoverso IV, laddove prevede che, in caso di restituzione del bene, il valore della vendita di quest'ultimo debba essere portato a deconto di quanto ancora dovuto, dimostra che le stesse parti non avessero inteso che la penale potesse comportare, in capo alla concedente una locupletazione indebita.
Con riferimento all'intervento ex art. 111 c.p.c. di (quale Controparte_3
mandataria di , giusto il rigetto dell'istanza di Controparte_4
estromissione all'udienza del 2 luglio 2025, l'eccezione sollevata da parte appellata in ordine mancata prova della titolarità del credito in capo alla interveniente risulta tardiva in quanto proposta solo in sede di memoria di replica.
Ciò posto, secondo il principio della soccombenza le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico di in solido con Controparte_1 [...]
nella misura che si liquida in dispositivo, in applicazione dei CP_3
criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 520.001 e €
1.000.000) ad eccezione della “fase di trattazione”, che si liquida in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione a tale fase.
Al riguardo va disposta la distrazione a favore dell'avv. AR IP, il quale, chiedendo la distrazione delle spese “ex art. 93 c.p.c.”, si è dichiarato antistatario.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza ex Controparte_1
art. 702 bis c.p.c. n. 2905/2022 del 1° agosto 2022 del Tribunale di Bergamo;
2) condanna e in solido a rifondere a Controparte_1 Controparte_3
le spese del presente giudizio che liquida Controparte_2
in € 5.706,00 per la fase di studio, € 3.318,00 per la fase introduttiva, €
3.822,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 9.487,00 per la fase decisoria, oltre 15% per spese forfettarie, Iva e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. AR IP.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli