Art. 12.
I sottufficiali ed i militari di truppa richiamati o comunque trattenuti alle armi possono essere dispensati dal servizio nei casi e nei modi previsti per i sottufficiali e militari di truppa del servizio permanente della Regia guardia di finanza.
I sottufficiali ed i militari di truppa richiamati o comunque trattenuti alle armi possono essere dispensati dal servizio nei casi e nei modi previsti per i sottufficiali e militari di truppa del servizio permanente della Regia guardia di finanza.