Ordinanza cautelare 21 giugno 2018
Sentenza 19 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 19/06/2023, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2023
N. 00912/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00407/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 407 del 2018, proposto da
AN RI PO, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Lanciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via Montesanto n.25;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Postorino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CE PI ON, AT AR, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Dirigente generale del Dipartimento 8 – Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria del 7 dicembre 2017, n. 845, avente ad oggetto “PSR Calabria 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - DDG n. 7516/2016 - Pacchetto Giovani Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” e Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” (Interventi 6.1.1 - 4.1.2 - 4.1.3 - 4.1.4) - annualità 2016- Approvazione graduatoria definitiva” e dei relativi allegati;
- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza collegiale n.266/18 del 21/6/2018 di reiezione dell’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2023 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Fa presente la ricorrente di aver partecipato all’avviso pubblico, indetto dalla regione Calabria, per la presentazione delle domande di sostegno/ aiuto relative al "Pacchetto Giovani ", Misure 06 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" e 04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" del PSR Calabria 2014-2020, annualità 2016.
Espone l’istante che la domanda di sostegno presentata (n. 54250193148), all’atto dell’approvazione della graduatoria definitiva è risultata ESCLUSA per le seguenti irregolarità: “Allegato 1 incoerente. Bpol non conforme”.
Di qui la presente impugnativa di detta esclusione, indicata nell’allegato “B” -recante elenco delle domande escluse- al DDG meglio specificato in epigrafe.
Precisa l’istante che le domande volte ad ottenere il citato sostegno dovevano essere formulate esclusivamente su appositi modelli e prodotte utilizzando la funzionalità on line messa a disposizione da un centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato ovvero di un professionista accreditato. La domanda presentata riguardava investimenti ammissibili di cui alla misura 6-4 e interventi 6.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4. e –precisa la ricorrente- dalla consultazione della domanda risulterebbe che il BPOL è invece del tutto coerente per cui non sarebbe comprensibile il rilievo dell’amministrazione. In altri termini dalla specifica sezione del BPOL riservata alle anomalie non emergerebbe alcuna segnalazione superiore alla soglia di variabilità consentita, a riprova del fatto che i valori considerati nei diversi ambiti sono coerenti.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1.-eccesso di potere. Difetto di completezza istruttoria. Violazione DDG 7516/2016 e 7609/2016 nonché del comma 3 dell’art. 3 bis del D. Lgs n. 165/99, DM del 28/308 art. 2 nonché del DM 162/2015. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Malgoverno e sviamento.
Si lamenta che l’amministrazione illegittimamente ha omesso di chiedere al C.A.A. (Centro di Assistenza Agricola) a titolo di soccorso istruttorio la documentazione cartacea originale acquisita nel fascicolo di domanda e/o prendendo in considerazione le informazioni registrate nel fascicolo aziendale elettronico costituito ai sensi del d.p.r. n.503/99 e succ. modif. il cui contenuto sarebbe da ritenersi fonte certificata in relazione alle attività delegate e svolte dai centri di assistenza in forza del ruolo loro esclusivo assegnato ai sensi del comma 3 dell’art. 3 bis del d. lgs. n.165/99, art. 2 del DM 28/3/08 nonché dal DM. 162/15.
Le disposizioni procedurali adottate dalla Regione violerebbero:
-il comma 5 del citato art. 2 che vieta di introdurre nel recepimento di direttive dell’UE adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive;
- la legge 183/11 che stabilisce che i soggetti di cui al comma 3 lett. b) sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni, i dati e i documenti che siano in possesso delle pp.aa. e soprattutto quando da altri soggetti delegati ad acquisirli e detenerli per conto della stessa amministrazione procedente come appunto i CAA per come disposto nel bando. Questo perché la procedura amministrativa dematerializzata sarebbe riferita alla sola predisposizione e presentazione elettronica della domanda di sostegno e non anche all’istruttoria che doveva essere eseguita sulla base cartacea, perché non prevista dalle norme del codice dell’amministrazione digitale ma bensì alla sostanziale verifica e controllo della documentazione cartacea acquisita e fondante il fascicolo della domanda di sostegno per il quale l’amministrazione ne ha prescritto il diritto di acquisizione per il controllo e verifica della conformità, coerenza e corrispondenza della documentazione cartacea a quella digitalizzata nella domanda di sostegno ed ai dati in essa registrati.
In ogni caso l’istruttoria sarebbe approssimativa e ha comportato una erronea valutazione di non ammissibilità in violazione del principio di pari opportunità e di parità di trattamento stabiliti nel regolamento UE n.1503/13 che l’amministrazione dovrebbe garantire in fase di selezione dei beneficiari. La non conformità sarebbe quindi inesistente perché i dati e i rilievi progettuali affermano una realtà ben diversa e coerente.
2.- eccesso di potere-difetto e incompletezza di istruttoria carenza e difetto di motivazione- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 co.1 lettera b) l.n.241/90.
Sarebbe stata violata la norma in rubrica in quanto la stessa giustificherebbe il soccorso istruttorio anche in ipotesi di incompletezza di una domanda di finanziamento, tanto più nella fattispecie nella quale la procedura prevede la possibilità dell’ente giudicante di rivolgersi al CAA per eventuali doglianze documentali, soprattutto se di carattere formale. A ciò si aggiunge che il predetto motivo di esclusione è incomprensibile. La commissione avrebbe potuto e dovuto chiedere informazioni non solo al CAA delegato alla conservazione dei documenti cartacei, ma anche allo stesso produttore partecipante senza violare la par condicio. Inoltre tra i documenti obbligatori vi è la check-list del fascicolo di domanda che rappresenta un documento che deve essere compilato e firmato dal soggetto che detiene il fascicolo cartaceo della domanda per tuta la durata degli impegni previsti e fino alla esecuzione dell’ultimo controllo ad opera di qualsiasi autorità allo scopo preposta ma non si rinviene la obbligatorietà degli allegati quale conditio sine qua non . La dichiarazione di cui all’allegato 3, trattandosi di comunicazione sintetica di date e/o elementi già dichiarati in domanda, qualora completata in seguito, non avrebbe aggiunto e/o modificato nulla alla domanda presentata; tale elemento formale avrebbe dovuto essere chiesto già in fase istruttoria.
3.-eccesso di potere per difetto e incompletezza dell’istruttoria- violazione artt. 2 e 3 nonché comma 1 del nuovo art. 21 septies della legge n.241/90- difetto assoluto di motivazione- malgoverno e sviamento.
L’atto impugnato avrebbe escluso il ricorrente mediante statuizione priva di motivazione, elemento quest’ultimo essenziale del provvedimento come si evince dalle disposizioni di legge citate in rubrica.
Si è costituita la Regione Calabria che resiste e deduce l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
Non si è costituito il controinteressato evocato in giudizio.
In data 18/4/2018 è stata autorizzata (verbale di camera di consiglio) dal collegio su istanza del ricorrente ai sensi dell’art. 49 co.3 c.p.a la notifica per pubblici proclami della cui effettuazione con la produzione documentale del 20/6/2018 il ricorrente ha depositato prova.
Con ordinanza collegiale n. n.266/18 del 21/6/2018 è stata rigettata l’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza dell’1 febbraio 2023 il ricorso è stato ritenuto in decisione.
DIRITTO
Può prescindersi dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dalla difesa della Regione in quanto il ricorso è infondato nel merito.
Le censure possono essere esaminate tutte insieme in quanto strettamente interrelate.
Va anzitutto escluso che possa ritenersi sussistente il dedotto difetto motivazionale, poiché la formula motivazionale posta a base dell’inserimento della domanda del ricorrente fra quelle “escluse” (nella sostanza, più precisamente, inammissibili), appare invece sufficiente se si tiene conto che, nella fattispecie, l’istruttoria procedimentale si sarebbe dovuta limitare semplicemente ad accertare, in modo vincolato, la avvenuta produzione di tutti i documenti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative e procedurali in esso richiamate nonché la conformità di ciascuno di essi allo schema legale stabilito.
Tanto premesso ritiene il collegio di confermare le criticità individuate dall’amministrazione a carico della documentazione esibita in sede procedimentale dal ricorrente:
-“Allegato 1 incoerente”
Va premesso che detto allegato 1 era previsto dalle Disposizioni Attuative Pacchetto Giovani (pagg. 36 e ss.), al punto 14 (Documentazione richiesta), in particolare dal punto 14.1 nell’ambito della documentazione comune per tutte le misure e poi al punto 14.2 (Documentazione specifica per la misura 6). Come si evince dalla produzione documentale di parte resistente, trattasi di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che doveva essere obbligatoriamente compilata in maniera corretta e coerente col progetto presentato dall’aspirante beneficiario del sostegno in quanto riporta dichiarazioni e impegni fatti a norma di legge. Ora, stando a quanto esposto dall’amministrazione sulla base del modello allegato 1 della candidata PO ANmaria depositato in giudizio, nell’ambito delle dichiarazioni l’istante dichiarava che la “dimensione economica aziendale è pari a euro 21.888,86”; ad avviso della Regione detto dato sarebbe in contrasto con quanto invece riportato in altri elaborati generati “attraverso un applicativo messo a disposizione del Ministero dell’Agricoltura (Class CE lite) che indica invece una dimensione pari a euro 19.562,00 in fase ante investimento ed euro 28.089,33 in fase post-investimento”.
Ora, benchè fra la produzione regionale non si rinvengano detti altri elaborati, il collegio ritiene comunque che il rilievo dell’amministrazione abbia fondamento atteso che, proprio nella Relazione descrittiva al Business Plan allegata alla domanda di sostegno della ricorrente si rileva:
-a pagina 3 (paragrafo 1, inerente, fra l’altro, lo “stato attuale dell’azienda”) la dichiarazione, sempre della PO, secondo cui la dimensione economica dell’azienda si presenta col -ben diverso- “importo di euro 15.995,15 per come si può evincere dall’allegato modello elettronico (in allegato), messo a disposizione dal CREA sul sito della Regione Calabria proprio per il calcolo dello STANDARD OUTPUT di partenza”;
-a pagina 8 l’indicazione di euro 28.089,33 (menzionata dalla Regione) quale dimensione economica dell’azienda post STANDARD OUTPUT FINALE come evincibile dall’allegato modello elettronico messo a disposizione dal CREA per detto calcolo, con aumento di oltre il 30% della dimensione economica finale.
Da quanto sopra si evince quindi la sussistenza del citato dato di incoerenza dell’Allegato 1, ritenuto ragione di esclusione dall’amministrazione, tanto più perché detta autocertificazione costituisce la carta di presentazione degli impegni e degli obblighi da adempiere. Ovviamente l’incongruenza di tali dichiarazioni con il progetto non consente una base giuridica di contestazione del mancato adempimento.
-“BPOL non conforme”
Detto rilievo, formulato dall’amministrazione nell’atto impugnato è anch’esso fondato, alla luce della prescrizione sub 7) del punto 14.3 (Documentazione specifica per la misura 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4) delle Disposizioni Attuative per il trattamento delle domande di sostegno di cui al programma di sviluppo rurale della Regione Calabria 2014/2020, che dispone che il piano aziendale venga “sottoscritto da tecnico abilitato”, tale dovendosi intendere, in considerazione della natura stessa del Business Plan, un soggetto riconducibile al novero di professionalità portatrici di competenze specifiche in materia economica o agronomica, laddove -nel caso di specie- il piano, stando alla documentazione allegata al ricorso, risulta sottoscritto da un Geometra.
Parimenti infondate sono le conclusioni del ricorrente secondo cui le ragioni di inammissibilità della domanda di sostegno sarebbero contestabili in dipendenza del fatto che la domanda, con tutti gli allegati, era stata depositata presso il Centro Autorizzato di Assistenza Agricola.
Sul punto deve premettersi che i bandi inerenti il programma 2014/2020 del PSR Calabria sono stati trattati in forma dematerializzata, prevedendosi che domanda e documentazione allegata prevista dal bando avrebbero dovuto essere presentati sulla piattaforma SIAN (Sistema informatico agricolo nazionale) gestita dal SIN, azienda controllata dall’AGEA. In particolare, secondo quanto stabilito dall’art.1 punto 1.1 delle Disposizioni Procedurali, le domande di sostegno avrebbero dovuto essere prodotte con funzionalità on line “per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola” o per il tramite “di un professionista” accreditati. Ovviamente, dopo la compilazione della domanda sul sistema, secondo le disposizioni attuative andavano allegati documenti ed elaborati progettuali previsti dal bando (art.14 Disposizioni Attuative Pacchetto Giovani) che, previa trasformazione in “file” venivano caricati sul sistema. Ne deriva che tutta la documentazione obbligatoria avrebbe dovuto essere completa già prima della trasformazione in documento elettronico con la conseguenza che il C.A.A. (per stare al caso di specie) abilitato a caricare la domanda era solo un “tramite”.
Tutto ciò esposto è infondata la tesi attorea secondo cui, nel caso di specie, illegittimamente la Regione non abbia fatto uso dello strumento del soccorso istruttorio, per giunta da effettuarsi mediante richiesta al C.A.A. della documentazione cartacea, essendo quest’ultima del tutto estranea al procedimento di selezione delle domande di sostegno, una volta caricata elettronicamente sul portale SIAN ai fini dello svolgimento della procedura in questione.
Neppure vale invocare, come fa il ricorrente, le disposizioni di legge (art. 3 bis co.3 d. lgs. n.165/99, art. 2 DM 28/3/08, art. 2 DM n.162/15, art. 15 co.3 lett. b) della legge n.183/11) che in generale fissano compiti, responsabilità e doveri dei CAA nei confronti degli utenti che per il loro tramite entrano in rapporto con gli organismi pagatori. Tali disposizioni restano fuori dalla procedura “de qua” che trova la propria disciplina (lex specialis) esclusivamente nel bando e nelle disposizioni attuative e procedurali. Queste ultime, approvate con DDG n.7609 del 30/6/2016, pure invocate dal ricorrente ma in modo del tutto generico, non prevedono un dovere e neppure una facoltà dell’amministrazione, nel corso dell’istruttoria, di fare ricorso, nell’ottica del “soccorso”, alla documentazione cartacea detenuta dal CAA.
Del resto, su un piano generale, la giurisprudenza ha più volte affermato che “il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che, in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente, l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando".(TAR Lazio, Roma, Sez. Sez. III, 5 marzo 2019, n. 2898; T.A.R. Emilia- Romagna, sezione staccata di Parma, sez. I, 29/10/2019, n. 253).
Nel caso di specie del resto neppure possono considerarsi meri errori formali scusabili –tali da poter invocare il punto 1.1 delle disposizioni procedurali circa l’emendabilità dei cc.dd. errori palesi della domanda- la sopramenzionata incongruenza della dichiarazione dell’allegato 1 e neppure la palese carenza di abilitazione del tecnico incaricato della redazione del BPOL.
Conseguentemente il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate -in favore della Regione Calabria- come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese a carico della ricorrente da liquidarsi in euro 3.000 più accessori di legge in favore della Regione Calabria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente, Estensore
Arturo Levato, Primo Referendario
Domenico Gaglioti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO