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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/12/2024, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Wanda Romanò - Giudice
3) dott. Pietro Caré - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1318/2024 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione, rimessa al Collegio all'udienza del 24 settembre 2024, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio;
tra nato a [...] il [...], residente in Marcellinara, contrada Parte_1 S. Elia, alla Via Martiri di Capaci n. 7, rappresentato e difeso dall'avv. Michele De Cillis del foro di Catanzaro, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso, ricorrente e
, nata a [...] l'[...], residente in [...]alla CP_1
Via Regina Margherita n. 11, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Costa del foro di Catanzaro, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso, ricorrente nonchè P.M. in sede interventore ex Lege
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.9.2024; parere del PM del 16.9.2024.
Fatto e diritto
1. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 19.8.2024, Parte_1 e hanno congiuntamente richiesto la regolamentazione dell'esercizio CP_1 della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori ed , Per_1 Per_2 rispettivamente di anni 5 e 2, nati nell'ambito di un rapporto di convivenza more uxorio successivamente cessato. In particolare, gli istanti hanno chiesto al Tribunale – conformemente all'accordo fra esse raggiunto - di voler stabilire le seguenti condizioni di affidamento e mantenimento della prole minore: 1) Affidare i minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2 quali limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore
1 interesse per i minori e relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e tutte quelle non rientranti nell'ordinaria amministrazione, dovranno essere assunte in comune accordo e previo eventuali intese tra le parti, tenendo comunque sempre in debito conto le capacità, le inclinazioni naturali e le eventuali future aspirazioni dei figli minori oggi ancora in tenera età;
2) I figli minori continueranno ad avere residenza stabile presso la mamma con conseguente collocamento presso la casa materna ubicata in Marcellinara, Via Regina Margherita n. 11;
3) Il Signor provvederà al mantenimento dei figli minori, corrispondendo Parte_1 all'altro genitore un assegno mensile di mantenimento della somma di € 300,00 mensili (150 euro per ciascun figlio), da versare in via anticipata entro il 15 di ogni mese, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non previste dal SSN, nonché alle spese scolastiche e ludiche, purché adeguatamente e preventivamente documentate (verrà applicato il protocollo d'intesa del Tribunale di Catanzaro – prot. n. 1766 del 16/05/2019), l'importo dell'assegno unico pari ad € 443,20 sarà percepito interamente dalla IG , CP_1 rinunciando in tal senso e sin d'ora il Signor all'eventuale percepimento Parte_1 del 50% a lui normalmente spettante;
4) Il diritto di vista e frequentazione fra il genitore non collocatario e i figli minori, sarà regolato come di seguito esposto, tenendo conto dell'attuale tenera età dei minori: Il Signor potrà tenere, a settimane alterne, con sè il figlio minore Parte_1
dal sabato alle 10:00 alla domenica alle 19,00 durante il periodo invernale, Per_1 alle 20,00 durante il periodo estivo, riaccompagnandolo presso l'abitazione della mamma;
il figlio potrà pernottare col padre, mentre il figlio verrà Per_1 Per_2 prelevato alle 10:00 del sabato, riconsegnato alle 19:00, ripreso la mattina della domenica alle 10:00 e riaccompagnato alle 19:00 durante il periodo invernale, alle 20:00 durante il periodo estivo;
quest'ultimo al compimento dei 3 anni potrà pernottare col padre;
durante la settimana il Signor potrà tenere con se Parte_1 i figli il martedì e il giovedì dalle 16,00 alle 19,00 durante il periodo invernale e fino alle ore 20,00 durante il periodo estivo;
5) Nella gestione dei figli, la madre, in caso di difficoltà, dovrà preferire il padre prima dei nonni materni;
6) I figli potranno trascorrere con il padre il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, così pure Pasqua e Pasquetta e tutte le feste previste dal calendario ad anni alterni;
7) Durante il periodo estivo i figli potranno trascorre con il padre dal 15 al 30 giugno e dall'1 al 15 settembre, con pernotto per il figlio , senza pernotto per Per_1
sino al raggiungimento dei 3 anni di età; eventuali modifiche potranno esser Per_2 concordate entro il 30 maggio di ciascun anno;
per quanto concerne i compleanni ed onomastici, i figli ad anni alterni trascorreranno il compleanno ed onomastico dalla ore 10,00 alle ore 16,00 con un genitore e dalle 16,00 alle ore 20,00 con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra i genitori ed in caso di feste organizzate fuori casa, le spese saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%; per la festa della mamma o del papà o per il giorno del compleanno della mamma o del papà, i figli la trascorreranno con la mamma o con il padre, con le modalità che saranno concordate tra i genitori ed in ogni caso in mancanza di tale accordo ove le festività cadrà a fine settimana i figli trascorreranno con il genitore, padre o madre, che potrà tenere i figli dalle ore 10,00 fino alle ore 20,00 relativamente alla festività; le festività del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e 2 novembre (rectius: 1 novembre), i minori le trascorreranno alternativamente con l'uno o l'altro genitore;
in caso di malattia dei figli, il padre non
2 collocatario, nei tempi di sua spettanza potrà fare visita ai figli presso la casa materna previo accordo telefonico o sms con la madre;
8) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunione tra di loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di loro inoltre a tutela della figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi all'onore e alla reputazione l'uno dall'altro in presenza dei figli.
2. Tutto ciò premesso, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto fra le parti e, ritenuto che esso non contrasti con l'interesse della prole minore, procede a rendere esecutive le condizioni di affidamento e mantenimento sopra riportate, conformi a quelle contenute nel ricorso introduttivo. Il carattere congiunto del ricorso esclude la soccombenza e la conseguente necessità di statuizione sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile indicata in epigrafe, così provvede:
- l'esercizio della responsabilità genitoriale di e nei Parte_1 CP_1 confronti dei figli minori (nato il [...]) e (nato Persona_3 Persona_4 il 24/09/2022) è regolato secondo le condizioni riportate in motivazione;
- nulla sulle spese. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 28.10.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Pietro Caré dott.ssa Francesca Garofalo
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