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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 03/11/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1866/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
NC PA ZZ Presidente rel.
AR UZ IC
Alex Costanza IC all'esito della camera di consiglio del 13 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1866 R.G. dell'anno 2024 tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NA MO Bilardello, come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
e
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
CONVENUTA (CONTUMACE)
e con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 08/10/2025, l'avv. Bilardello ha insistito nelle conclusioni rassegnate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato il 13/12/24 ha chiesto la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio celebrato a Mazara del Vallo in data 13/8/1994 con (atto 187, CP_1 parte 2, serie A, dell'anno 1994); ha dedotto di aver vissuto ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione consensuale, pronunciata dal Tribunale di Marsala con sentenza
Pag. 1 a 3 del 24/11/2022 (N. R.G. 523/2020) e che dalla loro unione sono nati (il 19/5/1996), Per_1 Per_2
(il 22/9/1997) e (il 24/7/2006); ha chiesto, dunque: “Dichiarare la cessazione degli effetti Per_3 civili del matrimonio celebrato tra il Sig. e la Sig.ra trascritto Parte_1 CP_1 nei registri dello stato civile del Comune di Mazara del Vallo (TP), atto 187, parte 2, serie A, dell'anno 1994, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mazara del Vallo, a mezzo rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
Accertare e dichiarare il venir meno dei Per_ presupposti che hanno legittimato il versamento dell'assegno di mantenimento della figlia , per non aver mostrato alcun interesse nel raggiungimento della propria indipendenza economica;
Per l'effetto, revocare l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento posto
a carico dell'odierno ricorrente, in favore della sig.ra della somma di euro 600,00 CP_1 mensili, oltre al pagamento nella misura del 70% delle spese straordinarie, a titolo di contributo Per_ al mantenimento della figlia , così come disposto con la sentenza di separazione del
26.10.2017. accertare e dichiarare il venir meno dei presupposti giustificanti il versamento dell'assegno di mantenimento della sig.ra e per l'effetto dichiarare cessato CP_1
l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento di importo pari ad €. 400,00 mensili, così come disposto nella sentenza di separazione;
Con vittoria delle spese di lite”.
1.2) All'udienza del 11/6/25 il IC delegato, preso atto della regolarità della notifica ex art. 140 c.p.c. del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla convenuta, ha dichiarato la contumacia di CP_1
1.3) La causa, istruita documentalmente, è stata tratta in decisione all'udienza dell'8 ottobre 2025 senza assegnazione dei termini per gli scritti conclusionali.
2) La domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione, definito con sentenza del Tribunale di Marsala del 24/11/2022 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 523/2020 R.G. (sentenza passata in giudicato, come evincibile da attestazione di Cancelleria versata in atti da parte ricorrente); da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno
Pag. 2 a 3 processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Parte ricorrente ha richiesto la revoca degli assegni già disposti in sede di separazione a suo carico e in favore della anche a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia CP_1
. Per_3
Al riguardo, occorre rammentare che le statuizioni della sentenza di separazione sono state già modificate, con la revoca degli assegni disposti in favore della già con ordinanza resa CP_1 all'udienza dell'11/6/2025.
Tale nuovo assetto avrà vigore sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (Cass.
Civ. sez. I, 15/06/2023, n.17202).
Inoltre, non vi è luogo a provvedere qui, in difetto di domanda proposta dal soggetto legittimato, in ordine ad assegno divorzile e mantenimento della figlia maggiorenne.
Non residua, dunque, spazio per ulteriori statuizioni con riguardo agli aspetti economici.
5) Spese di lite.
In ragione della natura delle domande proposte e della contumacia di parte convenuta, appaiono sussistere valide ragioni per la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Mazara del Vallo in data 13/8/1994; CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mazara del Vallo di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994 atto 187, parte II, serie A);
4) spese irripetibili.
Così deciso in Marsala, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del 13/10/25.
Il Presidente est.
NC PA ZZ
Pag. 3 a 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
NC PA ZZ Presidente rel.
AR UZ IC
Alex Costanza IC all'esito della camera di consiglio del 13 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1866 R.G. dell'anno 2024 tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NA MO Bilardello, come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
e
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
CONVENUTA (CONTUMACE)
e con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 08/10/2025, l'avv. Bilardello ha insistito nelle conclusioni rassegnate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato il 13/12/24 ha chiesto la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio celebrato a Mazara del Vallo in data 13/8/1994 con (atto 187, CP_1 parte 2, serie A, dell'anno 1994); ha dedotto di aver vissuto ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione consensuale, pronunciata dal Tribunale di Marsala con sentenza
Pag. 1 a 3 del 24/11/2022 (N. R.G. 523/2020) e che dalla loro unione sono nati (il 19/5/1996), Per_1 Per_2
(il 22/9/1997) e (il 24/7/2006); ha chiesto, dunque: “Dichiarare la cessazione degli effetti Per_3 civili del matrimonio celebrato tra il Sig. e la Sig.ra trascritto Parte_1 CP_1 nei registri dello stato civile del Comune di Mazara del Vallo (TP), atto 187, parte 2, serie A, dell'anno 1994, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mazara del Vallo, a mezzo rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
Accertare e dichiarare il venir meno dei Per_ presupposti che hanno legittimato il versamento dell'assegno di mantenimento della figlia , per non aver mostrato alcun interesse nel raggiungimento della propria indipendenza economica;
Per l'effetto, revocare l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento posto
a carico dell'odierno ricorrente, in favore della sig.ra della somma di euro 600,00 CP_1 mensili, oltre al pagamento nella misura del 70% delle spese straordinarie, a titolo di contributo Per_ al mantenimento della figlia , così come disposto con la sentenza di separazione del
26.10.2017. accertare e dichiarare il venir meno dei presupposti giustificanti il versamento dell'assegno di mantenimento della sig.ra e per l'effetto dichiarare cessato CP_1
l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento di importo pari ad €. 400,00 mensili, così come disposto nella sentenza di separazione;
Con vittoria delle spese di lite”.
1.2) All'udienza del 11/6/25 il IC delegato, preso atto della regolarità della notifica ex art. 140 c.p.c. del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla convenuta, ha dichiarato la contumacia di CP_1
1.3) La causa, istruita documentalmente, è stata tratta in decisione all'udienza dell'8 ottobre 2025 senza assegnazione dei termini per gli scritti conclusionali.
2) La domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione, definito con sentenza del Tribunale di Marsala del 24/11/2022 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 523/2020 R.G. (sentenza passata in giudicato, come evincibile da attestazione di Cancelleria versata in atti da parte ricorrente); da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno
Pag. 2 a 3 processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Parte ricorrente ha richiesto la revoca degli assegni già disposti in sede di separazione a suo carico e in favore della anche a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia CP_1
. Per_3
Al riguardo, occorre rammentare che le statuizioni della sentenza di separazione sono state già modificate, con la revoca degli assegni disposti in favore della già con ordinanza resa CP_1 all'udienza dell'11/6/2025.
Tale nuovo assetto avrà vigore sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (Cass.
Civ. sez. I, 15/06/2023, n.17202).
Inoltre, non vi è luogo a provvedere qui, in difetto di domanda proposta dal soggetto legittimato, in ordine ad assegno divorzile e mantenimento della figlia maggiorenne.
Non residua, dunque, spazio per ulteriori statuizioni con riguardo agli aspetti economici.
5) Spese di lite.
In ragione della natura delle domande proposte e della contumacia di parte convenuta, appaiono sussistere valide ragioni per la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Mazara del Vallo in data 13/8/1994; CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mazara del Vallo di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994 atto 187, parte II, serie A);
4) spese irripetibili.
Così deciso in Marsala, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del 13/10/25.
Il Presidente est.
NC PA ZZ
Pag. 3 a 3