Ordinanza cautelare 20 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 14 novembre 2022
Sentenza 18 settembre 2023
Rigetto
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/01/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00185/2025REG.PROV.COLL.
N. 08670/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8670 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Galimberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 13854/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 il Cons. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Il ricorrente espone di essere un cittadino Pakistano che vive in Italia dal 2001, avendo raggiunto il fratello che è poi divenuto cittadino italiano nel 2017.
Ha ottenuto il primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro nel 2002 e da allora, con diverse cooperative, ha lavorato e lavora nel settore della logistica e trasporto merci come operaio nel facchinaggio.
Nel 2009, la famiglia del ricorrente si è riunita in Italia (con nulla osta per ricongiungimento familiare) ed è composta dalla moglie e i tre figli minori che hanno frequentato le scuole italiane.
1.2. In data 14 dicembre 2015 l’appellante ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione ha respinto la domanda con d.m. 20 settembre 2020, previa comunicazione del preavviso di rigetto del 3 marzo 2020, a causa di una sentenza di condanna emessa nei confronti dell’interessato nel 2012 per violazione delle norme contenute nel Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e segnatamente dell’art. 22, comma 12, d. lgs. 25/07/1998 n. 286 (accertato il 9/8/2007); condanna che peraltro lo straniero non ha autocertificato all’atto della presentazione della domanda di cittadinanza, “incorrendo pertanto in una nuova violazione del codice penale”.
1.3. Con ricorso proposto dinnanzi al TAR per il Lazio il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego deducendo il vizio di carenza di motivazione del rifiuto della domanda di cittadinanza italiana¸ in quanto fondato su un’unica condanna del 2012, per un fatto del 2007, che non ha dichiarato, non avendone più memoria. Alla p.a. la parte inoltre rimprovera di non aver tenuto conto delle modalità del fatto concreto, della personalità del soggetto, né del livello di integrazione da questi raggiunto nel tessuto sociale italiano.
1.4. Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
1.5. Con sentenza n.13854 del 18 settembre 2023 il TAR per il Lazio ha respinto il ricorso.
2.1 Con atto notificato il 3/11/2023 il sig. -OMISSIS- ha appellato la sentenza del TAR Lazio n.13854/2023 articolando quattro motivi di ricorso.
2.2. Si è costituito in appello il Ministero dell’Interno con atto di mera forma.
2.3. Alla pubblica udienza del 21 novembre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3. Con la sentenza appellata il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso per i seguenti motivi:
- ha ritenuto decisiva la riconducibilità al richiedente di una condotta penalmente rilevante, destante particolare allarme sociale, posta in essere nel c.d. “periodo di osservazione”, ossia il decennio antecedente il momento di presentazione della domanda;
- ha rilevato che il ricorrente ha taciuto il precedente penale in sede di presentazione della domanda di cittadinanza, sicché in disparte la punibilità in sede penale di tale falsa autodichiarazione, ha con ciò dimostrato di non essere affidabile e di non rispettare le leggi italiane.
4. Il primo e il secondo motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente.
4.1 Con il primo motivo l’appellante deduce l’erroneità della sentenza in quanto il giudice di prime cure avrebbe travisato l’esercizio della discrezionalità amministrativa con l’onere motivazionale, dovendo l'Amministrazione farsi carico di un'approfondita analisi del vissuto dell'istante e del contesto familiare, sociale ed economico.
Il provvedimento di diniego di cittadinanza (oggetto del ricorso in prime cure) invece sarebbe stato adottato con motivazione meccanica e standard in assenza di valutazione della effettiva e complessiva integrazione sociale dell'appellante ed in assenza di valutazione delle caratteristiche e modalità dell'episodio reato.
4.2. Con il secondo motivo l’appellante deduce l’erroneità della sentenza che non avrebbe debitamente considerato che il fatto-reato costituisce un episodio di modesta entità ed inoltre è risalente nel tempo (2007). Non vi sarebbe nessuna altra infrazione penale del ricorrente
4.3. Entrambi i motivi sono infondati.
Tenuto conto che il conseguimento della cittadinanza italiana non costituisce un diritto soggettivo per il richiedente, l'inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l'amministrazione ritenga che il cittadino straniero possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l'ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (Cons. St., sez. III, n. 4121 del 2021; n. 8233 del 2020; n. 7122 del 2019; n. 7036 del 2020; n. 2131 del 2019; n. 1930 del 2019).
In proposito, la giurisprudenza della Sezione (14 febbraio 2022, n. 1057; 23 dicembre 2019, n. 8734), ha costantemente chiarito che, al cospetto dell'esercizio di un potere altamente discrezionale come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell'inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all'autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l'acquisizione dello status di cittadino.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, si rileva come l'amministrazione abbia legittimamente fondato il proprio giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale, comunque, su un precedente per un grave reato, occupazione di lavoratori stranieri clandestini o irregolari, oggetto di condanna per un fatto che, benché risalente (al 2007), è stato posto in essere nel decennio antecedente la presentazione della domanda (del 2015).
Correttamente, il giudice di prime cure ha del tutto condivisibilmente osservato che “Alla luce del quadro ricostruito, il Collegio reputa corretto l’operato dell’amministrazione che ha negato il rilascio del massimo status a causa di una precedente condanna per violazione delle norme sull'immigrazione clandestina, che riguarda un fatto, anche se risalente, posto comunque in essere nel c.d. “periodo di osservazione” - decennio antecedente la domanda in cui devono essere maturati i requisiti per l’acquisto della cittadinanza, compreso quello della irreprensibilità della condotta –, valutata congiuntamente alla falsa dichiarazione all’atto della presentazione della domanda di cittadinanza sulla propria posizione giudiziaria in Italia”.
Il Tar ha poi osservato che detto reato, anche se all’epoca dei fatti (09/08/2007) aveva natura contravvenzionale, è stato oggetto nel corso del tempo di più interventi legislativi, che ne hanno mutato la natura in fattispecie delittuosa con conseguente inasprimento della disciplina sanzionatoria.
A conferma del crescente allarme sociale che l’ordinamento ha via via ricollegato a fattispecie di tal fatta, basti rilevare che oggi il reato in argomento, essendo punito con la pena nel suo massimo edittale non inferiore a tre anni di reclusione, rientra nel novero dei reati che, in caso di condanna, sono automaticamente ostativi al rilascio della cittadinanza, di cui all’art. 6, comma 2, lett. b), della legge n. 91/1992, che, dettato in materia di cittadinanza iure matrimonii (in cui il richiedente, coniuge di cittadino, vanta un vero e proprio diritto soggettivo), si estende in parte qua necessariamente anche alla fattispecie della cittadinanza per naturalizzazione, in nome dei principi di sicurezza pubblica e civile convivenza sottesi alla stessa.
Nella fattispecie in esame, dunque, il Ministero dell'Interno, lungi dall'operare un mero automatismo preclusivo in relazione alle notizie richiamate, ha discrezionalmente valutato i fatti come indice di inaffidabilità del richiedente e di una sua mancata integrazione nella comunità nazionale, tenendo conto dei vari elementi acquisiti nell'istruttoria procedimentale, effettuando una scelta di merito non sindacabile in questa sede in quanto non manifestamente illogica.
Inoltre è del tutto ininfluente il fatto che la motivazione adottata dall'Autorità sia analoga a quella utilizzata in vari altri casi perché ciò non costituisce indice di mancanza di istruttoria. Pertanto, il provvedimento, al di là della occasionale coincidenza delle espressioni verbali usate in altri provvedimenti, deve considerarsi corrispondente alla fattispecie di volta in volta presa in considerazione, e dall’esame del provvedimento si rileva come la motivazione del provvedimento impugnato in primo grado sia invece ritagliata sulla persona dell’appellante.
5. Con il terzo motivo l’appellante deduce che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto inconferente la riabilitazione dallo stesso ottenuta.
5.1. Il motivo, oltre ad essere infondato, è estremamente generico, soprattutto considerato l’ampio percorso motivazionale compiuto dal giudice di prime cure.
Risulta in ogni caso decisiva la considerazione che la riabilitazione dell’appellante è stata disposta dal competente Tribunale di sorveglianza soltanto nel corso del giudizio di primo grado (nel 2021), sicché l’Amministrazione non poteva tenerne conto, posto che il provvedimento oggetto della presente controversia è stato legittimamente adottato sulla base delle risultanze istruttorie emerse al momento dell’adozione dello stesso (d.m. 20 settembre 2020).
In disparte ciò, non appare ultroneo peraltro precisare che questa Sezione (26 aprile 2022, n. 3117) ha chiarito che la riabilitazione da parte del giudice penale, pur eliminando quell'elemento ostativo previsto dall'art. 6 della l. n. 91 del 1992, non comporta, per altro verso, alcun automatismo circa l'ottenimento della cittadinanza, poiché lascia sempre in capo alla pubblica amministrazione la decisione discrezionale inerente alla concessione della cittadinanza. Ciò in quanto il mutamento dello status civitatis è un fatto di rilevante importanza pubblica e, pertanto, i requisiti di cui all'art. 9 della l. n. 91 del 1992, da leggere in combinato con gli elementi ostativi dell'art. 6, per quanto necessari, non risultano tuttavia da soli sono sufficienti. Detti requisiti infatti, oltre a non essere sufficienti, non costituiscono nemmeno una presunzione di idoneità al conseguimento dell'invocato status .
5.2. In ogni caso – come anche precisato dal giudice di prime cure - il diniego della cittadinanza non preclude all’interessato di ripresentare l’istanza nel futuro facendo anche valere l’intervenuta riabilitazione, rilevandosi che le conseguenze discendenti dal provvedimento negativo impugnato sono solo temporanee e non comportano alcuna “interferenza nella vita privata e familiare del ricorrente” (art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici), dato che l’interessato può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima.
6. Con il quarto motivo l’appellante deduce che la sentenza appellata sarebbe erronea perché non sussisterebbe alcuna dichiarazione mendace del ricorrente, ed inoltre il giudice di prime cure avrebbe effettuato valutazioni di merito riservate all'Amministrazione.
6.1. La censura è infondata.
Il diniego è motivato anche in ragione dell’omessa dichiarazione del richiedente della propria posizione giudiziaria nella domanda di cittadinanza, in relazione alla quale l’appellante afferma di non ricordare di essere stato condannato e comunque di ignorare il carattere penalmente rilevante della condotta tenuta, e ciò in ragione della sanzione pecuniaria inflittagli e visto anche l’esito nullo del casellario giudiziale.
Tuttavia nel modulo della domanda di cittadinanza, con riferimento alla posizione giudiziaria in Italia del richiedente, l’autocertificazione molto chiaramente ha ad oggetto l’aver o meno riportato condanne penali in Italia, anche ai sensi dell’art. 444 c.p.p., nonché l’essere o meno sottoposto a procedimenti penali in Italia.
Come correttamente rilevato dal TAR, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 la dichiarazione non veritiera preclude al dichiarante infedele la possibilità di giovarsi del bene della vita cui il procedimento in itinere è preposto, dovendosi rilevare altresì che le ragioni addotte dal ricorrente a giustificazione della propria condotta omissiva denotano una scarsa conoscenza dell’ordinamento di cui si aspira a far parte ovvero una non adeguata considerazione delle gravi conseguenze connesse all’adozione di comportamenti vietati.
Ne consegue l’infondatezza della censura.
7. Conclusivamente per tutti i surriferiti motivi l’appello è infondato e va respinto.
8. Sussistono giustificate ragioni, in considerazione della rilevanza degli interessi coinvolti, per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.