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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1379/2020 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 6 C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNI PALMA C.F.: CodiceFiscale_1 [...] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 244 C.F._2 giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], residente in [...], Corso Ponticelli, 37, (c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Maurizio C.F._3
Barbatelli (c.f. ) e Raffaele Troncone (c.f. elettivamente C.F._4 C.F._5 domiciliato nel loro studio in Napoli, piazza Giovanni Bovio, 22 APPELLATO
E
domiciliato presso lo studio dell'avv. Ferdinando Struffolino in Maddaloni (CE) alla via CP_2
Viviani n. 71/16, APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , ritualmente citato e non comparso. CP_2
All'udienza del 18.12.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta, nessuno depositava note scritte e la causa veniva rinviata, ex art. 127 ter quarto comma c.p.c., all'udienza del 29.01.2025.
Anche per l'udienza del 29.01.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti costituite, che hanno ricevuto regolare avviso del rinvio, non hanno depositato note scritte, contegno parificabile all'omessa comparizione all'udienza. Orbene, considerata la persistente assenza delle parti all'odierna udienza, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma per ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarane la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì in passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando, tra le parti indicate in epigrafe, sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.
3370/2019 pubblicata il 12.12.2019, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
CP_2
b) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
c) dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Napoli, così deciso il 29.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello