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Decreto 11 giugno 2025
Decreto 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, decreto 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione Lavoro
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del Consigliere designato, dott. Eugenio Scopelliti, ha emesso il seguente
decreto
nella causa iscritta al n. R.G. V.G. 15/2025, promossa da:
– - con sede in Roma, in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Guaraldi ( ) Controparte_2 C.F._1
e dall'avv. Marcello Poggioli ( ), con domicilio eletto in Padova, nello C.F._2 studio dell'avvocato Marcello Poggioli, Via Tommaseo 78/c (fax 0535 704612 – Pec
; Email_1
contro
Controparte_3
Con atto depositato in data 13.1.2025, la ricorrente ha proposto azione ai sensi dell'art. 1 co. 2 Legge n. 89/2001 per il superamento del termine ragionevole previsto dall'art. 6 par.
1 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali ratificata con Legge n. 848/1955, in relazione al procedimento fallimentare n. 4/2015 RG
Fall. celebratosi presso il Tribunale di Palmi e avente ad oggetto il fallimento della dichiarato con sentenza del 10 febbraio 2015. Parte_1
Con domanda di insinuazione al passivo del 13.6.2016 la ricorrente chiedeva di intervenire nel fallimento e veniva ammessa per l'importo di € 40.094,91.
La parte ricorrente non ha trovato alcuna soddisfazione del credito ammesso all'interno della procedura fallimentare, atteso che il fallimento si è chiuso per insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 118 n. 4 L.F. con decreto depositato il 3.6.2024.
Il procedimento, ai fini del calcolo della durata per il diritto all'equa riparazione, aveva inizio con la proposizione della domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento
(13.6.2016) e si concludeva in data 3.6.2024 con la chiusura della procedura.
Il giudizio presupposto (già detratto il periodo di sospensione per emergenza sanitaria dal
9.3.2020 al 30.6.2020) ha avuto quindi una durata complessiva di anni 7 e mesi 8, equiparabili, ai fini dell'equa riparazione, a 8 anni essendo la frazione residua superiore a sei mesi.
Ai sensi dell'art. 2 comma 2bis, si considera termine ragionevole quello di sei anni per le procedure fallimentari. La durata eccedente quella ragionevole è pari a 2 anni.
Il danno non patrimoniale, per giurisprudenza pacifica, si presume in quanto conseguenza normale dell'irragionevole durata, tranne le specifiche eccezioni indicate dalla legge.
Valutati la natura chirografaria del credito e il minimo suoperamento della durata ragionevole appare congruo il montante annuo di € 400,00 per ogni anno di superamento dei termini dettati dalla legge sicché può essere liquidato l'importo di € 800,00 oltre gli interessi legali dalla domanda e non la rivalutazione, trattandosi di obbligazione indennitaria e non risarcitoria (Cass. sez. VI-II 26206 del 2016).
Le spese sono poste a carico del , liquidate come da dispositivo, secondo i CP_3 parametri previsti per il procedimento monitorio dal D.M. 147/2022.
Va al riguardo richiamato quanto ritenuto da Cassazione n. 16512 del 2020, che si occupa, rispetto ad altre pronunce, nel definire la tabella per la liquidazione dei giudizi di equa riparazione, anche della fase monocratica e senza contraddittorio che precede quella conteziosa che si instaura successivamente con l'opposizione: “Si applica alla fase destinata
a svolgersi dinanzi al consigliere designato la tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55/2014. La circostanza per cui si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di
"atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., non esclude l'applicabilità della tabella n. 8”.
Pertanto, alla stregua di tali criteri, le spese vanno liquidate nella misura di € 55,88 per esborsi, € 27,00 per diritti ed € 237,00 per onorari con maggiorazione del 30% per atto redatto con utilizzo di collegamenti ipertestuali (€ 308,10), (in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, pari al minimo - metà dei valori medi - dei procedimenti monitori, stante la semplicità dell'attività difensiva del primo scaglione), oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
ingiunge al il pagamento senza dilazione, in favore di Controparte_3 CP_1 della somma di € 800,00 oltre interessi legali dal deposito del ricorso al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
ingiunge al il rimborso alla ricorrente delle spese del presente Controparte_3 procedimento, liquidate in complessivi € 390,98 oltre i.v.a. c.p.a. e spese generali da distrarre ex art. 93 c.p.c. ai procuratori che ne hanno fatto richiesta avv.ti Bruno Guaraldi e
Marcello Poggioli.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Reggio Calabria, 11.6.2025 Il Consigliere designato
Dott. Eugenio Scopelliti
Sezione Lavoro
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del Consigliere designato, dott. Eugenio Scopelliti, ha emesso il seguente
decreto
nella causa iscritta al n. R.G. V.G. 15/2025, promossa da:
– - con sede in Roma, in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Guaraldi ( ) Controparte_2 C.F._1
e dall'avv. Marcello Poggioli ( ), con domicilio eletto in Padova, nello C.F._2 studio dell'avvocato Marcello Poggioli, Via Tommaseo 78/c (fax 0535 704612 – Pec
; Email_1
contro
Controparte_3
Con atto depositato in data 13.1.2025, la ricorrente ha proposto azione ai sensi dell'art. 1 co. 2 Legge n. 89/2001 per il superamento del termine ragionevole previsto dall'art. 6 par.
1 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali ratificata con Legge n. 848/1955, in relazione al procedimento fallimentare n. 4/2015 RG
Fall. celebratosi presso il Tribunale di Palmi e avente ad oggetto il fallimento della dichiarato con sentenza del 10 febbraio 2015. Parte_1
Con domanda di insinuazione al passivo del 13.6.2016 la ricorrente chiedeva di intervenire nel fallimento e veniva ammessa per l'importo di € 40.094,91.
La parte ricorrente non ha trovato alcuna soddisfazione del credito ammesso all'interno della procedura fallimentare, atteso che il fallimento si è chiuso per insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 118 n. 4 L.F. con decreto depositato il 3.6.2024.
Il procedimento, ai fini del calcolo della durata per il diritto all'equa riparazione, aveva inizio con la proposizione della domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento
(13.6.2016) e si concludeva in data 3.6.2024 con la chiusura della procedura.
Il giudizio presupposto (già detratto il periodo di sospensione per emergenza sanitaria dal
9.3.2020 al 30.6.2020) ha avuto quindi una durata complessiva di anni 7 e mesi 8, equiparabili, ai fini dell'equa riparazione, a 8 anni essendo la frazione residua superiore a sei mesi.
Ai sensi dell'art. 2 comma 2bis, si considera termine ragionevole quello di sei anni per le procedure fallimentari. La durata eccedente quella ragionevole è pari a 2 anni.
Il danno non patrimoniale, per giurisprudenza pacifica, si presume in quanto conseguenza normale dell'irragionevole durata, tranne le specifiche eccezioni indicate dalla legge.
Valutati la natura chirografaria del credito e il minimo suoperamento della durata ragionevole appare congruo il montante annuo di € 400,00 per ogni anno di superamento dei termini dettati dalla legge sicché può essere liquidato l'importo di € 800,00 oltre gli interessi legali dalla domanda e non la rivalutazione, trattandosi di obbligazione indennitaria e non risarcitoria (Cass. sez. VI-II 26206 del 2016).
Le spese sono poste a carico del , liquidate come da dispositivo, secondo i CP_3 parametri previsti per il procedimento monitorio dal D.M. 147/2022.
Va al riguardo richiamato quanto ritenuto da Cassazione n. 16512 del 2020, che si occupa, rispetto ad altre pronunce, nel definire la tabella per la liquidazione dei giudizi di equa riparazione, anche della fase monocratica e senza contraddittorio che precede quella conteziosa che si instaura successivamente con l'opposizione: “Si applica alla fase destinata
a svolgersi dinanzi al consigliere designato la tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55/2014. La circostanza per cui si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di
"atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., non esclude l'applicabilità della tabella n. 8”.
Pertanto, alla stregua di tali criteri, le spese vanno liquidate nella misura di € 55,88 per esborsi, € 27,00 per diritti ed € 237,00 per onorari con maggiorazione del 30% per atto redatto con utilizzo di collegamenti ipertestuali (€ 308,10), (in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, pari al minimo - metà dei valori medi - dei procedimenti monitori, stante la semplicità dell'attività difensiva del primo scaglione), oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
ingiunge al il pagamento senza dilazione, in favore di Controparte_3 CP_1 della somma di € 800,00 oltre interessi legali dal deposito del ricorso al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
ingiunge al il rimborso alla ricorrente delle spese del presente Controparte_3 procedimento, liquidate in complessivi € 390,98 oltre i.v.a. c.p.a. e spese generali da distrarre ex art. 93 c.p.c. ai procuratori che ne hanno fatto richiesta avv.ti Bruno Guaraldi e
Marcello Poggioli.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Reggio Calabria, 11.6.2025 Il Consigliere designato
Dott. Eugenio Scopelliti