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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/06/2024, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 14.06.2024 e dell'esame delle note scritte depositate in atti nel termine all'uopo fissato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 3216/2019 del ruolo generale affari contenziosi, cui è riunito il procedimento iscritto al n. 1207/2022 R.G., aventi ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. NAPPI SEVERINO e dall'avv. GIOVANNA TUSSINO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, (indirizzi pec indicati:
; Email_1 Email_2
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. SERENO GIOVANNA ed elettivamente domiciliato con lo stesso avvocato in Avellino al Viale Italia n. 197/a presso l'Avvocatura dell'Ente
(indirizzo pec indicato: t); Email_3
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
(codice fiscale e partita iva indicati: Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Giuseppe Pica, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata in
Benevento alla Via F. Flora, 31, (indirizzo p.e.c. indicato: ; Email_4
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data
03.07.2019, l' rendeva edotto che in Controparte_3 Parte_1 caso di mancato pagamento delle somme riportate nell'avviso di addebito n.
31220180001470157000 ivi indicato, notificato il 21.11.2018 e riguardante contributi previdenziali relativi alla gestione commercianti, per un importo complessivo di euro
34.107,85, sarebbe stata iscritta ipoteca sui beni rinvenuti in sede di accesso, ai sensi dell'art. 77, comma 2 bis, del Dpr. n. 602/1973.
Con ricorso depositato in data 01.09.2019 adiva il Tribunale di Parte_1
Avellino, Sezione Lavoro, chiedendo: “
1. Sospendere l'azione esecutiva ex art. 649 cpc.
2. Dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione di recupero, nonché la non debenza dei contributi dall'8 aprile 2014, per tutti i motivi dedotti. 3.
Annullare l'avviso di iscrizione ipotecaria, nonché il sottostante avviso di addebito n.
312 2018 00014701 57 000 per tutte le ragioni e motivi indicati nel presente ricorso che abbiansi per qui ritrascritte”. Il tutto con il favore delle spese processuali e clausola di attribuzione.
In punto di fatto l'opponente deduceva che in data 19 febbraio 2013, l' lo CP_1 informava di aver provveduto d'ufficio alla sua iscrizione presso la Gestione
Commercianti, con relativa imposizione contributiva, a decorrere dal 1 gennaio 2008 per la sua attività di socio della società in accomandita semplice “La Nave di Natale
MA & C. S.A.S.”e sul presupposto che nella dichiarazione dei redditi Unico 2009 SP aveva dichiarato che l'attività svolta nella cennata impresa costituiva la sua occupazione prevalente.
Evidenziava che, per mero errore materiale, era stata “marcata” nella sua dichiarazione dei redditi la casella RK1 riguardante l'occupazione prevalente e che aveva fatto ciò presente all'Istituto previdenziale con ricorso amministrativo del 27.3.2013, col quale aveva trasmesso le dichiarazioni dei redditi rettificate.
Rappresentava altresì che non si era mai occupato della attività di gestione della società in quanto dapprima (periodo dal 2008 al 2014) aveva svolto attività di collaboratore presso uffici tecnici di geometri e ingegneri, versando i relativi contributi alla gestione separata (lavoro parasubordinato) e, successivamente, aveva svolto attività di CP_1 geometra, versando i relativi contributi previdenziali alla Cassa professionale di
2 appartenenza, cui si era iscritto prontamente.
Soggiungeva che la società in questione, con contratto sottoscritto in data 12 dicembre
2007, aveva concesso in locazione l'azienda albergo–ristorazione, unitamente all'immobile adibito ad uso albergo nonché i relativi impianti e attrezzature, trasformandosi in mera società di godimento, con conseguente rarefazione delle attività gestorie.
Deduceva ancora che con avviso bonario del 25 ottobre 2018, l' invitava il CP_1 ricorrente al pagamento della somma di Euro 963,86 per contributi previdenziali dovuti alla gestione dei commercianti per l'anno 2018 e che, a seguito di ricorso amministrativo volto alla cancellazione dalla gestione commercianti e all'annullamento del predetto avviso, l' comunicava, con nota del 19.11.2018, CP_1
l'accoglimento della domanda e la cancellazione di esso ricorrente dalla gestione commercianti con effetti solo dall'8 aprile 2014, data della sua iscrizione alla cassa di previdenza dei geometri.
Deduceva inoltre che, frattanto, pendente il ricorso amministrativo avverso l'avviso bonario, l' formava, in data 09.11.2018, l'avviso di addebito n. 312201800014701 CP_1
57000 con il quale intimava al il pagamento della complessiva somma di Euro Pt_1
49.310,04 sul presupposto che quest'ultimo non avesse versato i contributi previdenziali alla gestione commercianti per il periodo dal 1 gennaio 2008 al 12 dicembre 2018 e che al detto avviso di addebito -rimasto privo di riscontro il ricorso amministrativo pure proposto avverso lo stesso- faceva seguito la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in questa sede.
In punto di diritto l'istante eccepiva: 1) la nullità per mancata allegazione degli atti presupposti nonché per omessa indicazione del tasso e decorrenza degli interessi richiesti e la nullità della notifica del documento informatico -in formato pdf e privo di firma digitale- della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
2) la prescrizione dei crediti previdenziali relativi al periodo dal 1 gennaio 2008 e sino al 21 novembre 2013, considerata la notificazione dell'avviso di addebito n. 312 2018
00014701 57 000 in data 21.11.2018 e l'assenza di atti interruttivi fino a tale data, con conseguente insuscettibilità di iscrizione ipotecaria per un debito inferiore alla soglia di legge;
3) la non debenza dei contributi per il periodo dall' 8 aprile 2014 al 31 dicembre 2018, avendo l' con nota del 19 novembre 2018, disposto la CP_1 cancellazione del ricorrente dalla gestione commercianti, con conseguente impossibilità dell'Agente della Riscossione di iscrivere ipoteca;
4) la decadenza
3 dell'Ente previdenziale dal potere di iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs. 46/99; 5) la illegittimità dell'avviso di addebito poiché emesso a seguito di avviso bonario gravato amministrativamente;
6) la insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio del ricorrente nella gestione commercianti.
Sulla scorta di tali doglianze l'opponente rassegnava le conclusioni come sopra riportate.
Quindi il Giudice del lavoro fissava a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione ai resistenti del ricorso e del decreto.
3. Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato
(cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio l' Controparte_2
, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle
[...] questioni concernenti il merito della pretesa contributiva e la notificazione dell'avviso di addebito e, comunque, l'inammissibilità del ricorso, oltreché l'infondatezza dello stesso in fatto e in diritto.
Si costituiva altresì l' con memoria depositata il 21.02.2020, eccependo la CP_1 inammissibilità del ricorso stante la notificazione al ricorrente dell'avviso di addebito n. 31220180001470157000 in data 21/11/2018 e rappresentando che l'Ente previdenziale -avendo verificato il venir meno dei presupposti per l'assicurazione nella
Gestione previdenziale commercianti a decorrere dall'08/04/2014 per conseguenza dell'iscrizione del ricorrente nella Cassa di previdenza dei Geometri- disponeva e comunicava lo sgravio parziale delle partite in questione, con la conseguenza che la residua debitoria, afferente il periodo dal gennaio 2008 a tutto marzo 2014 non poteva formare oggetto di cognizione giudiziaria, stante la decadenza prevista dall'art. 24 comma 5 del D.Lgs. n. 46/1999.
II. Con separato ricorso depositato il 12.04.2022 e iscritto al n. 1207/2022
R.G., la parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
01220229000439913000, notificata in data 03.03.2022, con cui veniva intimato il pagamento della somma di euro 34.745,85 in relazione all'avviso di addebito n.
31220180001470157000.
A sostegno del ricorso l'istante eccepiva: 7) la omessa notificazione dell'avviso di addebito sotteso alla intimazione di pagamento con conseguente nullità della intimazione di pagamento impugnata in uno all'atto presupposto;
8) la nullità dell'intimazione per mancata allegazione dell'avviso di addebito ivi richiamato;
9) la non debenza delle somme portate nell'avviso di addebito per insussistenza dei
4 presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti;
10) la prescrizione estintiva quinquennale per i contributi richiesti per il periodo dal
01.01.2008 al 21.11.2013 in assenza di atti interruttivi e 11) la non debenza dei contributi riferiti al periodo dall'08.4.2014 al 31.12.2018, come riconosciuto dallo stesso Ente previdenziale con nota del 19.11.2018.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. Sospendere
l'azione esecutiva.
2. Annullare l'intimazione di pagamento, nonché il sottostante avviso di addebito n. 312 2018 00014701 57 000 per tutte le ragioni e motivi indicati nel presente ricorso che abbiansi per qui ritrascritti.
3. Accertare e dichiarare in ogni caso l'intervenuta prescrizione e la non debenza dei contributi dall'8 aprile 2014, per tutti i motivi dedotti.
4. Condannare in ogni caso gli odierni convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore costituito che ne ha fatto anticipo.
5. Munire la sentenza di clausola, come per legge”.
Si costituiva l' , eccependo la propria carenza Controparte_3 di legittimazione passiva e, comunque, l'inammissibilità, oltreché l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso avversario.
Si costituiva altresì tempestivamente l' deducendo la rituale notificazione CP_1 al ricorrente dell'avviso di addebito n. 312 2018 0001470157 000 in data 21/11/2018, tardivamente impugnato con ricorso giudiziario al n. 3216/2019 R.G. e spiegando difese di contenuto analogo a quelle dedotte nella controversia precedentemente instaurata.
Denegata la sospensione della efficacia esecutiva dell'avviso di addebito per cui è causa, mutato il giudicante dal mese di settembre 2022, disposta la riunione dei procedimenti, stante la connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., disposta con provvedimento ritualmente comunicato a tutte le parti costituite, il Giudice del Lavoro, all'esito dell'esame delle note scritte depositate nel fascicolo telematico nel termine fissato, ha deciso la causa come da sentenza in atti.
III. I ricorsi riuniti sono in parte inammissibili e in parte infondati per le ragioni che di seguito si esporranno.
IV. Vale premettere che i crediti oggetto della pretesa contributiva non risultano aver formato oggetto di cessione (cfr. Cass. Sez. L., Ordinanza n. 26038 del 11/12/2009).
V. Occorre inoltre preliminarmente ribadire (v. Cass. 6/4/2016 n. 6704, Cass.
5 19/06/2019, n. 16425 e successive conformi) che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24, 25, 29, D.L. n. 78 del
2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D. Lgs.
n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento (o, oggi, dell'avviso di addebito) davanti al giudice del lavoro. In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass.24506/2016), mediante opposizione cosiddetta
“recuperatoria”; b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005,
n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Nel caso, occorre premettere che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, prevista dall'artt. 77 co. 2 bis D.P.R. 602/1973, come ripetutamente statuito dalla
Suprema Corte, “non ha finalità endo-procedimentale partecipativo-istruttoria volta alla migliore definizione dell'interesse pubblico, ma è diretta a consentire al debitore
6 di presentare osservazioni per evitare l'adozione del provvedimento finale
(l'iscrizione), nonché finalità extra-procedimentale compulsoria di spingerlo all'adempimento” (Cass. civ. n. 25600/2021).
L'azione spiegata avverso tale comunicazione non è riconducibile al novero degli atti esperibili nell'ambito della procedura esecutiva e, quindi, all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. o all'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., configurandosi, piuttosto, quale azione di accertamento negativo della pretesa dell'Agente della riscossione di eseguire l'iscrizione ipotecaria, azione sottratta in quanto tale all'osservanza dei termini propri dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass.
Sez. Lav. 9.11.2021, n. 32720).
L'intimazione di pagamento è un invece atto prodromico e strumentale all'avvio del processo esecutivo, essendo equiparato, nel sistema della riscossione fiscale, al precetto civilistico.
VI. Ciò posto l'istante ha proposto in primo luogo un'opposizione a ruolo, deducendo la non debenza e la prescrizione del credito contributivo per fatti antecedenti alla notificazione del titolo esecutivo, nonché la decadenza dell'Ente previdenziale ex art. 25 d.lgs. 46/99 e la insussistenza dei presupposti per la iscrizione d'ufficio del ricorrente nella gestione commercianti [motivi sopra indicati sub 2), 3) 4) 6), 9), 10) e
11)].
Legittimo contraddittore in relazione a tale domanda è l' considerato che le CP_1
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 7514 del 08/03/2022) hanno chiarito che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.
46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”.
L'opponente ha altresì proposto un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'Agente della Riscossione ad iscrivere la preavvisata ipoteca [motivi sopra indicati sub 1), 2) e 3)].
Legittimati passivi rispetto a tale domanda sono l'Ente impositore, atteso che il principio innanzi richiamato si attaglia tanto alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali quanto alle opposizioni, concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, "entrambe accomunate dall'attinenza
7 al merito della pretesa contributiva" (cfr. Cass. sez. lav., 25/10/2022 n.31486) e l'Agente della Riscossione, trattandosi del soggetto dal quale promana la comunicazione impugnata.
Inoltre, l'istante ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi [motivi sopra indicati sub 5), 7) e 8)], deducendo la illegittimità/nullità -anche derivata dalla omessa notificazione dell'atto presupposto- della opposta intimazione, nonché l'illegittimità dell'avviso di addebito perché emesso in pendenza del ricorso amministrativo avverso il precedente avviso bonario, motivi questi sussumibili nel paradigma di cui all'art. 617,
1° co. c.p.c..
Legittimo contraddittore in relazione a tale domanda è l'Esattore, essendo il soggetto cui è demandato il procedimento di riscossione, come anche l' essendo il soggetto CP_1 che ha formato l'avviso di addebito che si assume viziato.
VII. Ciò posto vale rilevare che l' ha documentato la regolare notificazione CP_1 dell'avviso di addebito n. 31220180001470157000, eseguita il 21.11.2018 a mezzo posta mediante consegna al destinatario (vedasi l'avviso di addebito n.
31220180001470157000, sul quale è riportato il numero della raccomandata A/R n.
68952006655-3 e il corrispondente avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente in data 21.11.2018, in produzione . CP_1
Del resto, per effetto delle stesse allegazioni di parte ricorrente contenute nel ricorso introduttivo iscritto al n. 3216/2019 R.G, è emerso che il titolo esecutivo di cui si discute gli è stato notificato il 21.11.2018, avendo il ricorrente finanche proposto ricorso amministrativo in data 11.12.2018 avverso il predetto (vedasi il file pdf denominato
“ricorso amministrativo + avviso di addebito” in produzione di parte ricorrente R.g.
3216/2019), sicchè la circostanza deve ritenersi pacifica e comunque documentalmente provata.
Acclarata, dunque, la ritualità della notifica dell'avviso di addebito alla parte ricorrente, va rilevata l'incontrovertibilità della pretesa creditoria in esso contenuta, in mancanza della tempestiva impugnazione del predetto avviso entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999 e, pertanto, la inammissibilità dei motivi di opposizione fondati su fatti antecedenti alla notificazione del titolo esecutivo.
VIII. Ferma la inammissibilità delle doglianze avverso il merito della pretesa contributiva, va rilevata la infondatezza della domanda di accertamento negativo della pretesa dell'Agente della Riscossione ad iscrivere la preavvisata ipoteca.
Sul punto si osserva che non trova riscontro in atti la doglianza di parte ricorrente
8 secondo cui la cancellazione del ricorrente dal registro della gestione commercianti con effetti dall'8.04.2014 di cui alla comunicazione del 19.11.2018, successiva alla CP_1 formazione del ruolo, “abbassa la soglia di euro 20.000,00 prescritta dalla legge per
l'iscrizione di ipoteca, con la scontata conseguenza che anche per tale motivo, la comunicazione oggi impugnata deve essere annullata” (vedasi punto III del ricorso iscritto il 01.09.2019), avendo l' provveduto allo sgravio parziale dei contributi per CP_1 il periodo dal 08.04.2014 al 2018 e alla relativa comunicazione all'Esattore, tanto ciò è vero che la residua debitoria indicata nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ammonta ad € 34.107,85, in luogo della somma originariamente richiesta di
€ 49.310,04 (cfr. il provvedimento di sgravio parziale del 07.01.2019 in produzione cartacea e l'avviso di addebito in produzione telematica la comunicazione CP_1 CP_1 preventiva di iscrizione ipotecaria in produzione ricorrente nonché allegata sub 5) in produzione;
l'estratto di ruolo e l'intimazione di pagamento n. 012 2022 CP_4
90004399 13/000 del 25.02.2022 in produzione ). CP_4
Ne deriva la infondatezza delle doglianze di parte ricorrente, stante la inammissibilità dell'opposizione concernente il merito della pretesa contributiva per le ragioni già sopra illustrate ed essendo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria volta a compulsare il pagamento della residua debitoria coerentemente con lo sgravio parziale disposto dall'Ente impositore.
Quanto al motivo concernente la pretesa illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa allegazione degli atti presupposti e per difetto di motivazione, nonché per omessa indicazione del tasso e decorrenza degli interessi richiesti, si osserva che la comunicazione di iscrizione ipotecaria si limita a richiamare l'avviso di addebito.
Difatti, è negli atti presupposti alla comunicazione di iscrizione ipotecaria che vengono specificamente riportate le indicazioni analitiche delle voci di credito, con le somme maturate, l'anno della commessa violazione, nonché la natura del tributo richiesto.
Conseguentemente, la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca è sufficientemente motivata mediante il richiamo agli atti presupposti che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato (cfr. Comm. trib. prov. le Milano sez. XII,
28/06/2021, n.2964).
Analogamente, l'avviso di addebito contiene anche l'indicazione dei riferimenti normativi per il calcolo degli interessi di mora, che sono dovuti all' CP_5
[.. [...]
dopo la notificazione del titolo.
[...]
Gli interessi di mora, pertanto, sono dovuti per legge sulle somme iscritte a ruolo e il tasso di interesse applicato è definito ai sensi dell'art. 30 del DPR n. 602/73, come indicato nella comunicazione preventiva. La data di decorrenza degli interessi è fissata dallo stesso articolo alla data di notifica della cartella e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento. Questo contenuto, mediante rinvio all'art. 30 del DPR n.
602/73, che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora, dà luogo a motivazione chiara dell'atto dell'Agente della Riscossione, poiché richiama atti normativi (legge e decreto ministeriale) conoscibili dal destinatario della cartella di pagamento, anche quanto all'aliquota applicabile (si veda Cass. 4376/2017).
Parimenti infondata è la doglianza di parte opponente concernente la invalidità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, essendo stata effettuata a mezzo pec in formato pdf.
Sul punto, la questione è stata risolta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione che (cfr. sent. n.10266 del 27-04-2018), nell'equiparare il file PDF al file formato p7m, ai fini della validità della trasmissione del file tramite PEC, richiamando la normativa europea in materia di trasmissione informatica di documenti, hanno stabilito il seguente principio di diritto per il quale “Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CADES e di tipo
PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni
p7m e pdf, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna”.
Conseguentemente, la notifica della comunicazione ex art 77 co. 2 bis dpr 602/1973 tramite PEC, mediante l'uso del file in formato pdf, è idonea –come nel caso di specie-
a garantire l'autenticità del documento trasmesso e la sua piena comprensione da parte del suo destinatario (vedasi la comunicazione preventiva in produzione , CP_4 fascicolo R.G. 1207/2022).
IX. Venendo infine ai motivi di opposizione agli atti esecutivi, gli stessi sono inammissibili per inosservanza del termine di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. sia con riferimento all'opposizione avverso l'intimazione di pagamento sia con riferimento all'opposizione avverso l'avviso di addebito.
Infatti, il sig. avrebbe dovuto, una volta intervenuto l'avviso di addebito, Pt_1 proporre le sue doglianze circa i vizi intrinseci dell'atto impugnato entro il termine perentorio di venti giorni posto dall'art. 617 c.p.c.. Invece, mentre l'avviso di addebito
10 è stato notificato il 21.11.2018, l'atto introduttivo del procedimento R.G. 3216/2019 è stato depositato il 01.09.2019.
Analogamente, a fronte della notificazione dell'intimazione di pagamento eseguita il
03.03.2022, eventuali vizi formali avrebbero dovuto essere fatti valere nel termine perentorio di cui alla citata disposizione normativa, nel mentre l'atto introduttivo del procedimento R.G. 1207/2022 è stato depositato il 12.04.2022, ossia ben oltre il termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c..
Conseguentemente, le domande in esame sono tardive, in quanto proposte oltre il termine decadenziale di cui all'art. 617, 1° c.p.c. decorrente dalla conoscenza dell'atto impugnato.
X. In conclusione per tutte le ragioni di cui innanzi, complessivamente considerate,
i motivi di opposizione di cui ai ricorsi riuniti sono in parte inammissibili e in parte infondati.
XI. In punto di regolamentazione delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, consegue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti, le quali spese vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di particolare attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti dell' e Parte_1 CP_1 dell' , con i ricorsi riuniti, depositati in data 01.09.2019 e Controparte_2
12.04.2022 e ritualmente notificati, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita così provvede:
1) Dichiara inammissibili i motivi di opposizione concernenti il merito della pretesa contributiva e rigetta nel resto i ricorsi riuniti;
2) Dichiara inammissibili i motivi di opposizione agli atti esecutivi;
3) Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dei resistenti e CP_1
delle spese di lite, che vengono liquidate, per Controparte_3 ciascuno di detti resistenti in € 2.697,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Così deciso, in Avellino, 17.06.2024
11 Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 14.06.2024 e dell'esame delle note scritte depositate in atti nel termine all'uopo fissato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 3216/2019 del ruolo generale affari contenziosi, cui è riunito il procedimento iscritto al n. 1207/2022 R.G., aventi ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. NAPPI SEVERINO e dall'avv. GIOVANNA TUSSINO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, (indirizzi pec indicati:
; Email_1 Email_2
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. SERENO GIOVANNA ed elettivamente domiciliato con lo stesso avvocato in Avellino al Viale Italia n. 197/a presso l'Avvocatura dell'Ente
(indirizzo pec indicato: t); Email_3
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
(codice fiscale e partita iva indicati: Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Giuseppe Pica, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata in
Benevento alla Via F. Flora, 31, (indirizzo p.e.c. indicato: ; Email_4
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data
03.07.2019, l' rendeva edotto che in Controparte_3 Parte_1 caso di mancato pagamento delle somme riportate nell'avviso di addebito n.
31220180001470157000 ivi indicato, notificato il 21.11.2018 e riguardante contributi previdenziali relativi alla gestione commercianti, per un importo complessivo di euro
34.107,85, sarebbe stata iscritta ipoteca sui beni rinvenuti in sede di accesso, ai sensi dell'art. 77, comma 2 bis, del Dpr. n. 602/1973.
Con ricorso depositato in data 01.09.2019 adiva il Tribunale di Parte_1
Avellino, Sezione Lavoro, chiedendo: “
1. Sospendere l'azione esecutiva ex art. 649 cpc.
2. Dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione di recupero, nonché la non debenza dei contributi dall'8 aprile 2014, per tutti i motivi dedotti. 3.
Annullare l'avviso di iscrizione ipotecaria, nonché il sottostante avviso di addebito n.
312 2018 00014701 57 000 per tutte le ragioni e motivi indicati nel presente ricorso che abbiansi per qui ritrascritte”. Il tutto con il favore delle spese processuali e clausola di attribuzione.
In punto di fatto l'opponente deduceva che in data 19 febbraio 2013, l' lo CP_1 informava di aver provveduto d'ufficio alla sua iscrizione presso la Gestione
Commercianti, con relativa imposizione contributiva, a decorrere dal 1 gennaio 2008 per la sua attività di socio della società in accomandita semplice “La Nave di Natale
MA & C. S.A.S.”e sul presupposto che nella dichiarazione dei redditi Unico 2009 SP aveva dichiarato che l'attività svolta nella cennata impresa costituiva la sua occupazione prevalente.
Evidenziava che, per mero errore materiale, era stata “marcata” nella sua dichiarazione dei redditi la casella RK1 riguardante l'occupazione prevalente e che aveva fatto ciò presente all'Istituto previdenziale con ricorso amministrativo del 27.3.2013, col quale aveva trasmesso le dichiarazioni dei redditi rettificate.
Rappresentava altresì che non si era mai occupato della attività di gestione della società in quanto dapprima (periodo dal 2008 al 2014) aveva svolto attività di collaboratore presso uffici tecnici di geometri e ingegneri, versando i relativi contributi alla gestione separata (lavoro parasubordinato) e, successivamente, aveva svolto attività di CP_1 geometra, versando i relativi contributi previdenziali alla Cassa professionale di
2 appartenenza, cui si era iscritto prontamente.
Soggiungeva che la società in questione, con contratto sottoscritto in data 12 dicembre
2007, aveva concesso in locazione l'azienda albergo–ristorazione, unitamente all'immobile adibito ad uso albergo nonché i relativi impianti e attrezzature, trasformandosi in mera società di godimento, con conseguente rarefazione delle attività gestorie.
Deduceva ancora che con avviso bonario del 25 ottobre 2018, l' invitava il CP_1 ricorrente al pagamento della somma di Euro 963,86 per contributi previdenziali dovuti alla gestione dei commercianti per l'anno 2018 e che, a seguito di ricorso amministrativo volto alla cancellazione dalla gestione commercianti e all'annullamento del predetto avviso, l' comunicava, con nota del 19.11.2018, CP_1
l'accoglimento della domanda e la cancellazione di esso ricorrente dalla gestione commercianti con effetti solo dall'8 aprile 2014, data della sua iscrizione alla cassa di previdenza dei geometri.
Deduceva inoltre che, frattanto, pendente il ricorso amministrativo avverso l'avviso bonario, l' formava, in data 09.11.2018, l'avviso di addebito n. 312201800014701 CP_1
57000 con il quale intimava al il pagamento della complessiva somma di Euro Pt_1
49.310,04 sul presupposto che quest'ultimo non avesse versato i contributi previdenziali alla gestione commercianti per il periodo dal 1 gennaio 2008 al 12 dicembre 2018 e che al detto avviso di addebito -rimasto privo di riscontro il ricorso amministrativo pure proposto avverso lo stesso- faceva seguito la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in questa sede.
In punto di diritto l'istante eccepiva: 1) la nullità per mancata allegazione degli atti presupposti nonché per omessa indicazione del tasso e decorrenza degli interessi richiesti e la nullità della notifica del documento informatico -in formato pdf e privo di firma digitale- della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
2) la prescrizione dei crediti previdenziali relativi al periodo dal 1 gennaio 2008 e sino al 21 novembre 2013, considerata la notificazione dell'avviso di addebito n. 312 2018
00014701 57 000 in data 21.11.2018 e l'assenza di atti interruttivi fino a tale data, con conseguente insuscettibilità di iscrizione ipotecaria per un debito inferiore alla soglia di legge;
3) la non debenza dei contributi per il periodo dall' 8 aprile 2014 al 31 dicembre 2018, avendo l' con nota del 19 novembre 2018, disposto la CP_1 cancellazione del ricorrente dalla gestione commercianti, con conseguente impossibilità dell'Agente della Riscossione di iscrivere ipoteca;
4) la decadenza
3 dell'Ente previdenziale dal potere di iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs. 46/99; 5) la illegittimità dell'avviso di addebito poiché emesso a seguito di avviso bonario gravato amministrativamente;
6) la insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio del ricorrente nella gestione commercianti.
Sulla scorta di tali doglianze l'opponente rassegnava le conclusioni come sopra riportate.
Quindi il Giudice del lavoro fissava a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione ai resistenti del ricorso e del decreto.
3. Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato
(cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio l' Controparte_2
, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle
[...] questioni concernenti il merito della pretesa contributiva e la notificazione dell'avviso di addebito e, comunque, l'inammissibilità del ricorso, oltreché l'infondatezza dello stesso in fatto e in diritto.
Si costituiva altresì l' con memoria depositata il 21.02.2020, eccependo la CP_1 inammissibilità del ricorso stante la notificazione al ricorrente dell'avviso di addebito n. 31220180001470157000 in data 21/11/2018 e rappresentando che l'Ente previdenziale -avendo verificato il venir meno dei presupposti per l'assicurazione nella
Gestione previdenziale commercianti a decorrere dall'08/04/2014 per conseguenza dell'iscrizione del ricorrente nella Cassa di previdenza dei Geometri- disponeva e comunicava lo sgravio parziale delle partite in questione, con la conseguenza che la residua debitoria, afferente il periodo dal gennaio 2008 a tutto marzo 2014 non poteva formare oggetto di cognizione giudiziaria, stante la decadenza prevista dall'art. 24 comma 5 del D.Lgs. n. 46/1999.
II. Con separato ricorso depositato il 12.04.2022 e iscritto al n. 1207/2022
R.G., la parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
01220229000439913000, notificata in data 03.03.2022, con cui veniva intimato il pagamento della somma di euro 34.745,85 in relazione all'avviso di addebito n.
31220180001470157000.
A sostegno del ricorso l'istante eccepiva: 7) la omessa notificazione dell'avviso di addebito sotteso alla intimazione di pagamento con conseguente nullità della intimazione di pagamento impugnata in uno all'atto presupposto;
8) la nullità dell'intimazione per mancata allegazione dell'avviso di addebito ivi richiamato;
9) la non debenza delle somme portate nell'avviso di addebito per insussistenza dei
4 presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti;
10) la prescrizione estintiva quinquennale per i contributi richiesti per il periodo dal
01.01.2008 al 21.11.2013 in assenza di atti interruttivi e 11) la non debenza dei contributi riferiti al periodo dall'08.4.2014 al 31.12.2018, come riconosciuto dallo stesso Ente previdenziale con nota del 19.11.2018.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. Sospendere
l'azione esecutiva.
2. Annullare l'intimazione di pagamento, nonché il sottostante avviso di addebito n. 312 2018 00014701 57 000 per tutte le ragioni e motivi indicati nel presente ricorso che abbiansi per qui ritrascritti.
3. Accertare e dichiarare in ogni caso l'intervenuta prescrizione e la non debenza dei contributi dall'8 aprile 2014, per tutti i motivi dedotti.
4. Condannare in ogni caso gli odierni convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore costituito che ne ha fatto anticipo.
5. Munire la sentenza di clausola, come per legge”.
Si costituiva l' , eccependo la propria carenza Controparte_3 di legittimazione passiva e, comunque, l'inammissibilità, oltreché l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso avversario.
Si costituiva altresì tempestivamente l' deducendo la rituale notificazione CP_1 al ricorrente dell'avviso di addebito n. 312 2018 0001470157 000 in data 21/11/2018, tardivamente impugnato con ricorso giudiziario al n. 3216/2019 R.G. e spiegando difese di contenuto analogo a quelle dedotte nella controversia precedentemente instaurata.
Denegata la sospensione della efficacia esecutiva dell'avviso di addebito per cui è causa, mutato il giudicante dal mese di settembre 2022, disposta la riunione dei procedimenti, stante la connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., disposta con provvedimento ritualmente comunicato a tutte le parti costituite, il Giudice del Lavoro, all'esito dell'esame delle note scritte depositate nel fascicolo telematico nel termine fissato, ha deciso la causa come da sentenza in atti.
III. I ricorsi riuniti sono in parte inammissibili e in parte infondati per le ragioni che di seguito si esporranno.
IV. Vale premettere che i crediti oggetto della pretesa contributiva non risultano aver formato oggetto di cessione (cfr. Cass. Sez. L., Ordinanza n. 26038 del 11/12/2009).
V. Occorre inoltre preliminarmente ribadire (v. Cass. 6/4/2016 n. 6704, Cass.
5 19/06/2019, n. 16425 e successive conformi) che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24, 25, 29, D.L. n. 78 del
2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D. Lgs.
n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento (o, oggi, dell'avviso di addebito) davanti al giudice del lavoro. In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass.24506/2016), mediante opposizione cosiddetta
“recuperatoria”; b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005,
n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Nel caso, occorre premettere che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, prevista dall'artt. 77 co. 2 bis D.P.R. 602/1973, come ripetutamente statuito dalla
Suprema Corte, “non ha finalità endo-procedimentale partecipativo-istruttoria volta alla migliore definizione dell'interesse pubblico, ma è diretta a consentire al debitore
6 di presentare osservazioni per evitare l'adozione del provvedimento finale
(l'iscrizione), nonché finalità extra-procedimentale compulsoria di spingerlo all'adempimento” (Cass. civ. n. 25600/2021).
L'azione spiegata avverso tale comunicazione non è riconducibile al novero degli atti esperibili nell'ambito della procedura esecutiva e, quindi, all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. o all'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., configurandosi, piuttosto, quale azione di accertamento negativo della pretesa dell'Agente della riscossione di eseguire l'iscrizione ipotecaria, azione sottratta in quanto tale all'osservanza dei termini propri dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass.
Sez. Lav. 9.11.2021, n. 32720).
L'intimazione di pagamento è un invece atto prodromico e strumentale all'avvio del processo esecutivo, essendo equiparato, nel sistema della riscossione fiscale, al precetto civilistico.
VI. Ciò posto l'istante ha proposto in primo luogo un'opposizione a ruolo, deducendo la non debenza e la prescrizione del credito contributivo per fatti antecedenti alla notificazione del titolo esecutivo, nonché la decadenza dell'Ente previdenziale ex art. 25 d.lgs. 46/99 e la insussistenza dei presupposti per la iscrizione d'ufficio del ricorrente nella gestione commercianti [motivi sopra indicati sub 2), 3) 4) 6), 9), 10) e
11)].
Legittimo contraddittore in relazione a tale domanda è l' considerato che le CP_1
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 7514 del 08/03/2022) hanno chiarito che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.
46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”.
L'opponente ha altresì proposto un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'Agente della Riscossione ad iscrivere la preavvisata ipoteca [motivi sopra indicati sub 1), 2) e 3)].
Legittimati passivi rispetto a tale domanda sono l'Ente impositore, atteso che il principio innanzi richiamato si attaglia tanto alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali quanto alle opposizioni, concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, "entrambe accomunate dall'attinenza
7 al merito della pretesa contributiva" (cfr. Cass. sez. lav., 25/10/2022 n.31486) e l'Agente della Riscossione, trattandosi del soggetto dal quale promana la comunicazione impugnata.
Inoltre, l'istante ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi [motivi sopra indicati sub 5), 7) e 8)], deducendo la illegittimità/nullità -anche derivata dalla omessa notificazione dell'atto presupposto- della opposta intimazione, nonché l'illegittimità dell'avviso di addebito perché emesso in pendenza del ricorso amministrativo avverso il precedente avviso bonario, motivi questi sussumibili nel paradigma di cui all'art. 617,
1° co. c.p.c..
Legittimo contraddittore in relazione a tale domanda è l'Esattore, essendo il soggetto cui è demandato il procedimento di riscossione, come anche l' essendo il soggetto CP_1 che ha formato l'avviso di addebito che si assume viziato.
VII. Ciò posto vale rilevare che l' ha documentato la regolare notificazione CP_1 dell'avviso di addebito n. 31220180001470157000, eseguita il 21.11.2018 a mezzo posta mediante consegna al destinatario (vedasi l'avviso di addebito n.
31220180001470157000, sul quale è riportato il numero della raccomandata A/R n.
68952006655-3 e il corrispondente avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente in data 21.11.2018, in produzione . CP_1
Del resto, per effetto delle stesse allegazioni di parte ricorrente contenute nel ricorso introduttivo iscritto al n. 3216/2019 R.G, è emerso che il titolo esecutivo di cui si discute gli è stato notificato il 21.11.2018, avendo il ricorrente finanche proposto ricorso amministrativo in data 11.12.2018 avverso il predetto (vedasi il file pdf denominato
“ricorso amministrativo + avviso di addebito” in produzione di parte ricorrente R.g.
3216/2019), sicchè la circostanza deve ritenersi pacifica e comunque documentalmente provata.
Acclarata, dunque, la ritualità della notifica dell'avviso di addebito alla parte ricorrente, va rilevata l'incontrovertibilità della pretesa creditoria in esso contenuta, in mancanza della tempestiva impugnazione del predetto avviso entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999 e, pertanto, la inammissibilità dei motivi di opposizione fondati su fatti antecedenti alla notificazione del titolo esecutivo.
VIII. Ferma la inammissibilità delle doglianze avverso il merito della pretesa contributiva, va rilevata la infondatezza della domanda di accertamento negativo della pretesa dell'Agente della Riscossione ad iscrivere la preavvisata ipoteca.
Sul punto si osserva che non trova riscontro in atti la doglianza di parte ricorrente
8 secondo cui la cancellazione del ricorrente dal registro della gestione commercianti con effetti dall'8.04.2014 di cui alla comunicazione del 19.11.2018, successiva alla CP_1 formazione del ruolo, “abbassa la soglia di euro 20.000,00 prescritta dalla legge per
l'iscrizione di ipoteca, con la scontata conseguenza che anche per tale motivo, la comunicazione oggi impugnata deve essere annullata” (vedasi punto III del ricorso iscritto il 01.09.2019), avendo l' provveduto allo sgravio parziale dei contributi per CP_1 il periodo dal 08.04.2014 al 2018 e alla relativa comunicazione all'Esattore, tanto ciò è vero che la residua debitoria indicata nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ammonta ad € 34.107,85, in luogo della somma originariamente richiesta di
€ 49.310,04 (cfr. il provvedimento di sgravio parziale del 07.01.2019 in produzione cartacea e l'avviso di addebito in produzione telematica la comunicazione CP_1 CP_1 preventiva di iscrizione ipotecaria in produzione ricorrente nonché allegata sub 5) in produzione;
l'estratto di ruolo e l'intimazione di pagamento n. 012 2022 CP_4
90004399 13/000 del 25.02.2022 in produzione ). CP_4
Ne deriva la infondatezza delle doglianze di parte ricorrente, stante la inammissibilità dell'opposizione concernente il merito della pretesa contributiva per le ragioni già sopra illustrate ed essendo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria volta a compulsare il pagamento della residua debitoria coerentemente con lo sgravio parziale disposto dall'Ente impositore.
Quanto al motivo concernente la pretesa illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa allegazione degli atti presupposti e per difetto di motivazione, nonché per omessa indicazione del tasso e decorrenza degli interessi richiesti, si osserva che la comunicazione di iscrizione ipotecaria si limita a richiamare l'avviso di addebito.
Difatti, è negli atti presupposti alla comunicazione di iscrizione ipotecaria che vengono specificamente riportate le indicazioni analitiche delle voci di credito, con le somme maturate, l'anno della commessa violazione, nonché la natura del tributo richiesto.
Conseguentemente, la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca è sufficientemente motivata mediante il richiamo agli atti presupposti che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato (cfr. Comm. trib. prov. le Milano sez. XII,
28/06/2021, n.2964).
Analogamente, l'avviso di addebito contiene anche l'indicazione dei riferimenti normativi per il calcolo degli interessi di mora, che sono dovuti all' CP_5
[.. [...]
dopo la notificazione del titolo.
[...]
Gli interessi di mora, pertanto, sono dovuti per legge sulle somme iscritte a ruolo e il tasso di interesse applicato è definito ai sensi dell'art. 30 del DPR n. 602/73, come indicato nella comunicazione preventiva. La data di decorrenza degli interessi è fissata dallo stesso articolo alla data di notifica della cartella e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento. Questo contenuto, mediante rinvio all'art. 30 del DPR n.
602/73, che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora, dà luogo a motivazione chiara dell'atto dell'Agente della Riscossione, poiché richiama atti normativi (legge e decreto ministeriale) conoscibili dal destinatario della cartella di pagamento, anche quanto all'aliquota applicabile (si veda Cass. 4376/2017).
Parimenti infondata è la doglianza di parte opponente concernente la invalidità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, essendo stata effettuata a mezzo pec in formato pdf.
Sul punto, la questione è stata risolta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione che (cfr. sent. n.10266 del 27-04-2018), nell'equiparare il file PDF al file formato p7m, ai fini della validità della trasmissione del file tramite PEC, richiamando la normativa europea in materia di trasmissione informatica di documenti, hanno stabilito il seguente principio di diritto per il quale “Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CADES e di tipo
PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni
p7m e pdf, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna”.
Conseguentemente, la notifica della comunicazione ex art 77 co. 2 bis dpr 602/1973 tramite PEC, mediante l'uso del file in formato pdf, è idonea –come nel caso di specie-
a garantire l'autenticità del documento trasmesso e la sua piena comprensione da parte del suo destinatario (vedasi la comunicazione preventiva in produzione , CP_4 fascicolo R.G. 1207/2022).
IX. Venendo infine ai motivi di opposizione agli atti esecutivi, gli stessi sono inammissibili per inosservanza del termine di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. sia con riferimento all'opposizione avverso l'intimazione di pagamento sia con riferimento all'opposizione avverso l'avviso di addebito.
Infatti, il sig. avrebbe dovuto, una volta intervenuto l'avviso di addebito, Pt_1 proporre le sue doglianze circa i vizi intrinseci dell'atto impugnato entro il termine perentorio di venti giorni posto dall'art. 617 c.p.c.. Invece, mentre l'avviso di addebito
10 è stato notificato il 21.11.2018, l'atto introduttivo del procedimento R.G. 3216/2019 è stato depositato il 01.09.2019.
Analogamente, a fronte della notificazione dell'intimazione di pagamento eseguita il
03.03.2022, eventuali vizi formali avrebbero dovuto essere fatti valere nel termine perentorio di cui alla citata disposizione normativa, nel mentre l'atto introduttivo del procedimento R.G. 1207/2022 è stato depositato il 12.04.2022, ossia ben oltre il termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c..
Conseguentemente, le domande in esame sono tardive, in quanto proposte oltre il termine decadenziale di cui all'art. 617, 1° c.p.c. decorrente dalla conoscenza dell'atto impugnato.
X. In conclusione per tutte le ragioni di cui innanzi, complessivamente considerate,
i motivi di opposizione di cui ai ricorsi riuniti sono in parte inammissibili e in parte infondati.
XI. In punto di regolamentazione delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, consegue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti, le quali spese vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di particolare attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti dell' e Parte_1 CP_1 dell' , con i ricorsi riuniti, depositati in data 01.09.2019 e Controparte_2
12.04.2022 e ritualmente notificati, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita così provvede:
1) Dichiara inammissibili i motivi di opposizione concernenti il merito della pretesa contributiva e rigetta nel resto i ricorsi riuniti;
2) Dichiara inammissibili i motivi di opposizione agli atti esecutivi;
3) Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dei resistenti e CP_1
delle spese di lite, che vengono liquidate, per Controparte_3 ciascuno di detti resistenti in € 2.697,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Così deciso, in Avellino, 17.06.2024
11 Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
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