Articolo 9 della Legge 18 aprile 1984, n. 80
Articolo 8Articolo 10
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19 aprile 1984
Art. 9. Destinazione dei canoni di locazione

Per gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi dell' articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 , fino alla estinzione dei relativi mutui, gli enti locali mutuatari versano alle entrate del bilancio dello Stato l'importo dei due terzi del canone di locazione dovuto dagli assegnatari e trattengono un terzo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili locati.
Entrata in vigore il 19 aprile 1984
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