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19 aprile 1984
19 aprile 1984
Art. 9. Destinazione dei canoni di locazione
Per gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi dell' articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 , fino alla estinzione dei relativi mutui, gli enti locali mutuatari versano alle entrate del bilancio dello Stato l'importo dei due terzi del canone di locazione dovuto dagli assegnatari e trattengono un terzo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili locati.
Per gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi dell' articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 , fino alla estinzione dei relativi mutui, gli enti locali mutuatari versano alle entrate del bilancio dello Stato l'importo dei due terzi del canone di locazione dovuto dagli assegnatari e trattengono un terzo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili locati.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Napoli, sentenza 17/02/2022, n. 1687Provvedimento: […] Pt_1 a norma dell'art.9 della Legge n.80 del 18 aprile 1984 era obbligato a versare alle […]Leggi di più...
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