Art. 9. Destinazione dei canoni di locazione
Per gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi dell' articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 , fino alla estinzione dei relativi mutui, gli enti locali mutuatari versano alle entrate del bilancio dello Stato l'importo dei due terzi del canone di locazione dovuto dagli assegnatari e trattengono un terzo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili locati.
Per gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi dell' articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 , fino alla estinzione dei relativi mutui, gli enti locali mutuatari versano alle entrate del bilancio dello Stato l'importo dei due terzi del canone di locazione dovuto dagli assegnatari e trattengono un terzo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili locati.