Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.899/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Laura Casale - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto:
Fra:
rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Bassoli, presso Parte_1
il cui studio sito in Via G.T. Invrea 4/3,è elettivamente domiciliato, come da mandato in atti
- Appellante -
-
contro
-
rappresentato e difeso dall'Avv. Eliana Ortori, Controparte_1
presso il cui studio sito in Recco, Via Cavour n. 3/5 è elettivamente domiciliato, come da mandato in atti
-Appellato -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Si chiede che la Corte d'Appello, in riforma totale o parziale della sentenza
1
Tribunale di
Genova RG. 7406/2023 voglia:
Accertare e dichiarare la condotta di abbandono morale e materiale perpetrata dal sig. e condannarlo al risarcimento Controparte_1
del danno non patrimoniale, quantificato in euro 70.000 o nella somma ritenuta di giustizia.
Condannare il sig. al pagamento del 50% delle spese Controparte_1
straordinarie, mediche e dentistiche pro futuro.
Modificare la sentenza di primo grado nel punto in cui non specifica tempi e modalità relativi all'obbligo di disintestazione delle utenze, in capo al sig. Controparte_1
Disporre le indagini istruttorie patrimoniali in capo al sig.
(CF ) sopra indicate con particolare Controparte_1 C.F._1
attenzione all'immobile sito in Marta (VT) e alle eventuali locazioni non dichiarate.
Prendere in considerazione l'esito di tale indagine ai fini della determinazione dell'assegno alimentare dovuto dal sig. CP_1
al figlio .
[...] Pt_1
Ammettere la prova testimoniale della dott.ssa Tes_1
Assistente Sociale del Comune di Genova, Ufficio Assegnazione Case
Popolari, al fine di accertare quanto affermato da in Parte_1
merito all'impegno assunto dal padre di acquistargli una casa e al conseguente peggioramento della sua situazione abitativa.
dichiarare la nullità della sentenza per carente motivazione,
disponendo il riesame completo delle domande avanzate da
[...]
con riferimento sia richieste risarcitorie sia soprattutto Pt_1
alla problematica condizione abitativa.
2 Accertare la nullità della sentenza per carenza e contraddittorietà
di motivazione, in quanto il Tribunale di primo grado ha rigettato le richieste per presunta carenza di prove, nonostante la decisione di non ammettere le prove richieste che sarebbero state decisive.
Dichiarare la sentenza nulla ai sensi dell'art. 132 c.p.c., e per l'effetto disporre il riesame delle domande di con Parte_1
particolare riferimento all'assunzione delle prove testimoniali e istruttorie precedentemente rigettate.
Dichiarare la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., per mancata pronuncia (non liquet) in relazione alla domanda di risoluzione del problema abitativo di
[...]
con ogni conseguente provvedimento. Pt_1
Condannare il sig. al pagamento delle spese di Controparte_1
lite perentrambi i gradi di giudizio.
Con vittoria di spese, compensi oltre cpa e spese generali al 15%.
Per l'appellato:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis e previe le pronunce che meglio rigettare l'appello proposto dal signor Pt_1
, in quanto infondato in fatto e diritto, e per l'effetto
[...]
confermare la sentenza del Tribunale di Genova n. 1520/2024 del 17
maggio 2024, emessa in esito al procedimento RG 7406/2023;
vinte le spese del presente grado di giudizio.”
IN FATTO E DIRITTO
1. (nato nel 1975) presentava un ricorso contro il Parte_1
proprio padre ( nato nel 1947) esponendo di essere Controparte_1
invalido per il 75% e che il Tribunale di Genova con sentenza n.
2473 del 2 ottobre 2017 aveva disposto che il padre gli versasse un assegno mensile per alimenti di 250,00 Euro al mese.
3 I rapporti con il padre erano pessimi da molti anni e le problematiche legate a tale rapporto gli cagionavano un profondo stato di frustrazione come attestato dal centro di salute mentale presso cui era in cura.
Del resto si disinteressava totalmente anche della Controparte_1
ex moglie (e madre del ricorrente) ricoverata in una RSA.
Il ricorrente esponeva di ricevere il reddito di cittadinanza di €
300 Euro di assegno di invalidità.
Questo però non gli consentiva di tirare avanti in quanto aveva un debito con l'Agenzia delle Entrate di quasi 15.000,00 Euro;
dal 2019,
abitava in un appartamento umido e malsano in Genova via Chiappori
11 (ove pagava come canone di locazione 280,00 Euro al mese oltre a
30 Euro di spese di amministrazione e 600 Euro di conguaglio) che non era in grado di pagare;
inoltre alcune utenze erano intestate a suo padre c alcune utenze del padre erano intestate a lui. Per di più il padre era moroso e ciò aveva comportato il distacco di luce e gas.
Il padre nel 2019, quando il ricorrente aveva abbandonato un appartamento dell'ARTE, gli aveva promesso di prendergli un appartamento.
Chiedeva pertanto:
-di condannare il padre a pagargli 70.000 Euro per danno morale per abbandono morale e materiale nel corso degli anni;
-di condannare il padre a pagargli il 50% delle spese straordinarie;
-di condannare il padre a provvedere a curare l'intestazione corretta delle utenze;
-di condannare il padre ad intestarsi un appartamento salubre dove potesse andare ad abitare o in alternativa portare l'assegno di
4 mantenimento a 500,00 Euro al mese ed a garantire per unnovo contratto di locazione.
2. , ritualmente costituitosi, si dichiarava disposto Controparte_1
a portare a 500,00 Euro mensili l'assegno alimentare;
sosteneva che i rapporti con il figlio per quanto tesi erano continuati negli anni:
il figlio era stato più volte ospite da lui, aveva ricevuto dei soldi, lui lo aveva assistito quando il figlio era rimasto vittima di un infortunio. Aveva aiutato il figlio a prendere un diploma magistrale, gli aveva pagato un corso da tornitore ed un altro da agente immobiliare;
per tutta riconoscenza il figlio non faceva che insultarlo.
In realtà il figlio aveva svolto sia pure solo temporaneamente diversi lavori come corriere, barista e benzinaio, aveva lavorato presso una società affiliata alla Coop di Bolzaneto, per un pastificio di Ceranesi, per la ditta La LA di S. RI e infine per la ditta Bundy di Busalla. Il figlio era stato Pt_1
giudicato invalido nella misura del 75% dalla Commissione medica di prima istanza in quanto affetto da un "disturbo misto di personalità
con aspetti fobico ossessivi”.
Quanto al profilo abitativo il figlio aveva abbandonato ben due case popolari una in Via del Fullo ed un'altra in via Pedrini;
effettivamente in passato aveva promesso al figlio di donargli un immobile in cui vivere, ma aveva dovuto rinunciare alla cosa quando aveva scoperto che il figlio era aveva molti debiti e che i creditori dello stesso avrebbero pignorato l'immobile.
Chiedeva che nominasse un amministratore di sostegno al figlio.
All'udienza del 5 dicembre 2013 gli avvocati delle parti si accordavano per il versamento di 1400 Euro come arretrati (non era
5 stata calcolata e versata la rivalutazione ISTAT sull'assegno alimentare) dell'assegno alimentare.
Era segnalato che non doveva più pagare l'assegno Controparte_1
di divorzio di 757,00 Euro essendo morta la ex moglie ed aveva finito di pagare il mutuo sulla casa di 500,00 Euro al mese.
3.Il Tribunale di Genova con sentenza n.1520 del 17 maggio 2024:
-respingeva la domanda di corresponsione di un danno morale in quanto, se non era necessaria una pronuncia in sede penale passata in giudicato, era tuttavia necessaria una prova rigorosa del fatto reato e del nesso con il danno: nessuna prova era stata data né le prove dedotte erano idonee a provare i presupposti;
-respingeva la domanda di pagamento del 50% delle spese straordinarie, in particolare mediche o dentistiche, in quanto prive di prova;
-andavano invece accolte le richieste di corretta intestazione delle utenze all'effettivo fruitore e si poteva alzare l'assegno alimentare a 500,00 Euro rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
-respingeva la domanda di nomina di un amministratore di sostegno non esistendone i presupposti;
-compensava fra le parti le spese di lite.
4. proponeva appello contro la sentenza sulla base dei Parte_1
seguenti motivi:
-la sentenza era affetta da vizio di motivazione perché non aveva motivato su come mai la domanda dell'odierno appellante fosse priva di prova;
-la sentenza aveva sostanzialmente omesso di pronunciare sulla situazione abitativa, che non era esaminata, un vero e proprio non liquet;
tenendo conto che pendeva sull'appellante uno sfratto per
6 morosità; l'alternativa che lui chiedeva era o di intestarsi una abitazione dove il figlio andasse ad abitare o dare 500 Euro e fare da garante:
-il Tribunale aveva mal giudicato la situazione economica dell'appellato in quanto non doveva né più pagare l'affitto né più
pagare il mutuo;
-il Tribunale non aveva valorizzato la documentazione che provava il danno morale e l'abbandono come verificatosi al momento della morte della madre dell'appellante ed ex moglie;
una prova negativa si poteva raggiungere anche con presunzioni;
-la somma di 500 Euro era inadeguata non essendo stata risolta la situazione abitativa dell'appellante tenendo conto che il padre percepiva una pensione di 3000,00 Euro al mese ed era proprietario di 3 appartamenti;
-la Corte doveva disporre il rimborso del 50% delle spese straordinarie previa produzione delle pezze abilitative;
-anche se formalmente la domanda circa il cambio delle utenze era stata parzialmente accolta nulla di fatto era cambiato;
-non erano state fatte indagini patrimoniali sul padre;
-non era stata sentita l'assistente circa l'impegno preso Tes_1
dal padre a comprargli un appartamento;
-era stato disapplicato l'art. 337 ter c.p.c. che obbligava a mantenere il figlio anche se maggiorenne;
-chiedeva indagini da parte della Guardia di Finanza e l'audizione di una assistente sociale in grado di riferire che il padre gli aveva promesso un appartamento.
5.Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Infatti:
7 -la motivazione non era né carente, avendo con separata ordinanza affrontato gli aspetti istruttori, né contraddittoria, essendo contraddittoria solo la sentenza in cui vi era un contrasto fra motivazione e decisione, ipotesi non ricorrente nella fattispecie;
-l'invalidità non era ben documentata;
-la situazione abitativa non era colpa del padre ma dei locatori e del figlio che non era andato ad abitare nella casa popolare;
-l'asserito reato e gli asseriti danni non erano né specificati mé
provati;
-vi era una inconciliabilità fra sostenere che l'appellato si fosse impegnato ad acquistare per il figlio una casa davanti alla dott.ssa inconciliabile con la tesi l'abbandono; Tes_1
-la condanna al rimborso delle spese straordinarie sarebbe stata una condanna pro futuro;
-erano stati entrambi vittime di alcune truffe per le utenze;
-la richiesta di indagini patrimoniali senza alcun presupposto.
Le parti presentavano le loro richieste all'udienza del 5 marzo 2025,
sostituita dalla trattazione scritta e la causa era decisa in camera di consiglio.
6.Per inquadrare correttamente la presente controversia occorre ricordare che l'appellante è un uomo di mezza età, che compie quest'anno cinquanta anni e che in passato ha svolto molti lavori diversi.
Siamo quindi al di fuori dell'ambito del mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente mentre ricorre una fattispecie disciplinata dalle norme sugli alimenti.
8 Un quadro abbastanza chiaro della situazione economica dell'appellante è ricavabile dalle sue dichiarazioni Parte_1
rese all'udienza del dicembre 2023:
“ Confermo il ricorso. Vivo ancora in questa casa di via Chiappori
che è molto fatiscente, sono residente lì, prima ero residente in
un alloggio popolare, poi mio padre mi ha costretto di fatto a
mettere la residenza lì e mi aveva promesso che mi avrebbe trovato
una casa dignitosa ma poi non ha mantenuto la sua promessa. Ma poi
ciò non è avvenuto ed ho anche perso la possibilità di avere una
casa dell'ARTE. Di locazione pago euro 310,00 (280,00 + le spese).
Ora prendo una pensione di invalidità di euro 324,00 mensili, e il
RdC che è destinato a trasformarsi in assegno di conclusione di euro
780,00 ma che si abbasserà a 500,00 se non c'è un contrato di
locazione. Il contatto di locazione scadrà tra due anni. Inoltre
prendo l'assegno alimentare che mi passa mio padre di euro 250,00.
Non so quindi le sorti di questa differenza di euro 280,00 che di fatto mi viene erogata insieme al RdC avendo io il contratto di
locazione. Sono in morosità del canone da due mesi e chiaramente c'è
il rischio che io subisca lo sfratto. Faccio presente che il
16.09.2023 mia mamma è mancata lei era in una RSA, lei aveva un
debito con Equitalia, che non è stato saldato e in tutto sul suo C/C
c'erano 1.600,00 euro che ho quindi acquisito. In passato comunque
ho lavorato una cooperativa logistica, in un pastificio, in un
distributore AGIP come operaio macchine utensili dove sono stato
sette mesi, poi ho fatto un corso per agente immobiliare ma su
consiglio di mio padre ho lasciato perdere, ho comunque lavorato per
due agenzie immobiliari, poi sono andato a stare dai miei nonni e
ho lavorato più stabilmente, anche perché non più abitavo più con
mio padre. Lavoravo sempre come corriere e nella logistica. L'ultimo
9 lavoro stato sarà stato nel 2006 se non ricordo male, poi mia nonna
prima e poi mamma si è ammalata e da lì sono iniziati altri problemi
perché mi sono dovuto occupare io di mia mamma.“
Quindi il reddito mensile dell'appellante fra assegno di invalidità
e reddito di cittadinanza è di € 1.104,00 Euro al mese oltre all'assegno alimentare di 250 Euro al mese;
però 280 Euro potrebbero non essere più riconosciuti nel reddito di cittadinanza.
Dalle foto prodotte risulta che effettivamente forme Parte_1
in un appartamento malsano con presenti muffe e sarebbe opportuno che si trasferisse.
Per quanto riguarda la posizione di nella sentenza Controparte_1
che ha disposto gli alimenti del 2 ottobre 2017 n.2473 risulta che lo stesso risultava “percepire una pensione di anzianità di circa euro 1.700,00 netti al mese, già dedotto l'assegno divorzile in favore della ex moglie (v. 730 per il 2015) e con mutuo da pagare con rata mensile di circa euro 500,00 “.
Ora l'assegno divorzio di 750,00 Euro è venuto come è finito il pagamento del mutuo.
Quindi l'entrata netta dell'appellato è di Euro 2.400,00 al mese.
Non si ritiene di dovere disporre indagini della Guardia di Finanza
in quanto all'età di 78 anni non è credibile che l'appellato svolga una qualche attività lavorativa.
Circa l'audizione dell'assistente sociale Dott. questa Tes_1
appare del tutto superflua visto che lo stesso ha Controparte_1
dichiarato che aveva promesso al figlio di comprargli un appartamentino ma di avere poi rinunciato quando aveva scoperto che i debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avrebbero portato ad un pignoramento dell'appartamento.
10 Effettivamente l'appellante è riuscito a collezionare Parte_1
un debito di circa 14.000,00 per multe e biglietti ferroviari non pagati come da documentazione prodotta.
Si deve respingere il motivo di appello relativamente alla condanna di pagamento di danni per il reato di cui all'art. 570 c.p. .
In realtà se si scorrono le stesse difese dell'appellante si vede che i contatti fra padre e figlio sono continuati negli anni, che il padre gli aveva pagato corsi di formazione, che aveva cercato anche se con esiti non felici di consigliarlo per la casa.
A parte il mancato aggiornamento ISTAT ha poi sempre versato l'assegno alimentare.
Il fatto che non abbia assistito l'ex coniuge nel suo trapasso rientra nel comportamento legittimo di un ex marito divorziato che al di là dell'erogazione dell'assegno di divorzio non ha altri obblighi.
Né una mancata consolazione del figlio di cinquanta anni per la morte della vecchia madre può essere considerato una condotta di abbandono.
Ugualmente infondato è la richiesta di pagamento di spese straordinarie in quanto queste non risultano dimostrate e siamo in ambito di assegno alimentare e non di un contributo al mantenimento.
L'alleggerimento degli obblighi economici di con il Controparte_1
venire meno del dover pagare l'assegno di divorzio e del mutuo per la casa comporta giustifica invece un maggiore impegno per risolvere la questione abitativa.
Tenendo conto delle scelte non sempre felici dell'appellante non può
essere però data una “cambiale in bianco” a favore del figlio ma vanno posti a tutela dell'appellato dei limiti di impegno.
Appare pertanto opportuno disporre che in caso di nuovo contratto di locazione il padre verserà direttamente al locatore la cauzione
11 fino all'importo massimo di 2000,00 Euro, restando l'eventuale eccedenza a carico dell'appellato.
Inoltre vista la maggiore disponibilità economica e fermo l'assegno alimentare mensile di 500,00 Euro, si deve disporre che CP_1
contribuirà nella misura di 200,00 Euro mensili alle spese
[...]
di amministrazione del nuovo contratto di locazione, sempre rimanendo l'eccedenza a carico dell'appellato.
Circa la corretta intestazione delle fatture, questa è stata già
disposta con la sentenza appellata;
la sua mancata esecuzione, sia che sia imputabile ad una inerzia di una delle due parti in causa,
sia a problemi di “interfaccia tematica” con le imprese fornitrici,
può risolversi solo in sede esecutiva esistendo già il titolo in proposito.
Si compensano le spese legali del giudizio di appello esistendo i giusti motivi per la compensazione data la reciproca soccombenza.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da contro la sentenza Parte_1
del Tribunale di Genova n.1520 del 17 maggio 2024 ed in parziale
accoglimento dell'appello dispone che oltre al gia Controparte_1
fissato assegno alimentare di 500,00 Euro al mese rivalutabile
annualmente in base agli indici ISTAT provveda in caso di conclusione
da parte di di un nuovo contratto di locazione: Parte_1
-a versare la cauzione al locatore fino all'importo massimo di
2000,00 Euro;
12 -a pagare le spese di amministrazione al locatore fino all'importo
massimo di 200,00 Euro al mese.
Respinge per il resto l'appello.
Spese del giudizio di appello compensate
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 7 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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