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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/06/2025, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
N. R. G. 3341/2022
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Scognamiglio Anna Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3341 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 15 aprile 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], residente in [...]in Parte_1
Campania (NA) al III viale Parco della Noce n. 12/B, C.F.:
, ed ivi elettivamente domiciliata alla via S. Nullo C.F._1
n. 179, presso lo studio dell'Avv. Fiorinda Conte, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
pagi na 1 di 5 E
, nato a [...] il [...], residente in [...]in CP_1
Campania (NA) CF. , elettivamente domiciliato in C.F._2
Napoli alla via G. Leopardi n.66, presso lo studio dell'Avv. Francesca
Francione, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti, con nota congiunta del 4/4/2025, hanno depositato l'accordo raggiunto dai coniugi i quali hanno rinunciato alle reciproche domande di addebito e hanno chiesto la separazione alle condizioni concordate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25/3/2022, premettendo che in data Parte_1
9/11/1974 si è unita in matrimonio, in Napoli, con e che CP_1
dalla loro unione sono nati e oggi Persona_1 Persona_2
adulti ed economicamente autosufficienti, per le ragioni di cui all'atto introduttivo, ha chiesto separazione con addebito al marito.
Nel merito ha chiesto:
- l'assegnazione della casa coniugale;
- disporre che l'immobile di Scario venga lasciato nella disponibilità della sig.ra la quale potrà utilizzarlo unitamente ai figli;
Pt_1
- dichiarare entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
pagi na 2 di 5 Dopo un rinvio per rinotifica al resistente, all'udienza del 17/1/2023 la
Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha rinviato in prosieguo per l'udienza del 19/9/2023 dinanzi al GI designato.
Con memoria difensiva dell'11/972023, si è costituito il resistente, il quale ha contestato gli assunti di parte ricorrente e ha, a sua volta, chiesto la separazione dei coniugi con addebito alla moglie.
Nel merito ha chiesto:
- dichiarare entrambi i coniugi economicamente autosufficienti;
- l'assegnazione della casa coniugale al resistente;
- l'assegnazione della casa sita in Scario alla ricorrente.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. co. 6, ammessi i mezzi istruttori, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni per l'udienza del 7/4/2025.
Con nota congiunta del 4/4/2025, i difensori costituiti hanno depositato l'accordo raggiunto dai coniugi i quali hanno rinunciato alle reciproche domande di addebito e hanno chiesto la separazione alle condizioni concordate.
La Giudice delegata, ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 15/4/2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione
Il P.M. apponeva il visto, nulla opponendo.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pagi na 3 di 5 pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui all'accordo depositato in data 4/4/2025, così riportati:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto, rinunciando ciascuna parte alla domanda di addebito di colpa della separazione;
2. dichiarare che nulla viene previsto in relazione all'immobile coniugale sito in Giugliano in Campania NA, in quanto nelle more del presente giudizio lo stesso è stato venduto a terzi;
3. circa l'immobile sito in S. Giovanni a Piro SA alla via Gualtieri identificato al catasto urbano del comune anzidetto, al foglio 2, particella 395, sub 17, classe A2, rendita catastale €51,13, le parti dichiarano che il sig. ha già ricevuto il pagamento del CP_1
prezzo della propria quota dell'immobile anzidetto nella misura di
€15,000 (euro quindicimila/00) e, pertanto, si obbliga anche con il presente atto a trasferire l'immobile anzidetto alla moglie, dichiarando di essere stato liquidato completamente e di non avere nulla altro a pretendere in relazione a quest'ultimo immobile, e che le spese per il trasferimento graveranno interamente sulla sig.ra Pt_1
4. compensare le spese del giudizio;
5. i difensori sottoscrivono il presente accordo rinunciando al vincolo di solidarietà;
6. le parti chiedono introitare la causa in decisione, rinunciando espressamente alla comparizione personale delle parti in udienza.
pagi na 4 di 5 I suindicati accordi possono recepirsi nella presente pronuncia in quanto non in contrasto con norme imperative.
Il Tribunale, in riferimento ai contenuti dell'accordo non attinenti all'oggetto del presente giudizio, si limita a una presa d'atto.
In ragione della soluzione concordata del giudizio ricorrono ragioni giustificative per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi tra
[...]
, nata a [...] l'[...] e , nato a Pt_1 CP_2
Napoli il 3/12/1945 ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., alle condizioni concordate di cui in parte motiva;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (Atto n°
600, parte II, serie A, sez.2, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 1974) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 9/6/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 5 di 5