Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 16/06/2025, n. 4523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4523 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04523/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01527/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1527 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. Dell'ordinanza ingiunzione n. -OMISSIS- di irrogazione della sanzione pecuniaria per mancata demolizione di opere eseguite in assenza di permesso di costruire del Comune di Pozzuoli prot. -OMISSIS- del 27.12.21 e notificato in data 12.01.2022 di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 20.000,00 di cui all'art. 31 comma 4 bis del DPR 380/01;
2. Dell'ordinanza di demolizione opere edili abusive e ripristino stato dei luoghi n. -OMISSIS- del 15.03.2016 notificata in data 21.03.2016 del Comune di Pozzuoli;
3. Del verbale n. 1 del 04.01.22 di costatazione di inottemperanza ordinanza di demolizione ai sensi dell'art. 31 DPR 380/01 della Polizia Municipale del Comune di Pozzuoli;
4. Di ogni altro atto, connesso, preordinato, conseguente e comunque collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione l’ordinanza ingiunzione n. -OMISSIS- di irrogazione della sanzione pecuniaria per mancata demolizione di opere eseguite in assenza di permesso di costruire del Comune di Pozzuoli prot. -OMISSIS- del 27 dicembre 2021, notificato in data 12 gennaio 2022 pari ad euro 20.000,00 di cui all’art. 31, co. 4 bis, D.P.R. n. 380/01.
1.1. La ricorrente riferisce di agire nella sua qualità di proprietaria un manufatto, sito in Pozzuoli (NA) alla via -OMISSIS- n. 48, esistente da tempo immemore, recentemente sottoposto ad interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione in assenza di DIA. In relazione a tali interventi, la Polizia Municipale del Comune di Pozzuoli ha redatto un verbale di sequestro delle opere, convalidato, con emissione di un decreto di sequestro preventivo da parte dell’A.G. penale; la struttura, secondo quanto riferito dalla ricorrente, è ancora sequestrata. È seguita l’adozione di un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi impugnata con ricorso r.g. n. 2312/2016 dinanzi all’intestato Tribunale, definito negativamente per la ricorrente con sent. n. 2656/2021, avverso la quale è stato proposto appello in Consiglio di Stato contrassegnato con r.g. n. 10279/2021. Ha aggiunto, inoltre, che in data 04 gennaio 2017, la Polizia Municipale del Comune di Monte di Pozzuoli ha redatto il verbale di inottemperanza n. 1/2017, ai sensi dell’art. 31, D.P.R. n. 380/01, non seguito da alcun atto ricognitivo di carattere dirigenziale. Infine, il Comune di Pozzuoli ha adottato l’ordinanza oggetto della presente impugnazione con cui ha disposto l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00 di cui all’art. 31, co. 4 bis, del D.P.R. n. 380/01.
1.2. Avverso quest’ultimo atto la ricorrente ha proposto il ricorso in epigrafe, domandandone l’annullamento, affidandolo ai seguenti motivi di impugnazione:
“ 1. Violazione di legge - violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. 06.06.2001 n. 380 - - eccesso di potere per errore di fatto e di diritto – eccesso di potere per difetto di istruttoria dei presupposti e di motivazione - omessa ponderazione della situazione contemplata - travisamento - illogicità - contraddittorietà - perplessità - manifesta ingiustizia - altri profili .”, con cui ha dedotto la mancata adozione del provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire n. -OMISSIS- del 15 marzo 2016, non essendo tale atto sostituibile con il mero verbale di inottemperanza n. 1 redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Pozzuoli in data 04 gennaio 2017.
“ 2. Violazione di legge - violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. 06.06.2001 n. 380 - violazione e falsa applicazione del dl n. 133 del 12.09.2014 convertito con modificazioni in legge n. 164 datata 11.11.2014 - eccesso di potere per errore di fatto e di diritto – eccesso di potere per difetto di istruttoria dei presupposti e di motivazione - omessa ponderazione della situazione contemplata - travisamento - illogicità - contraddittorietà - perplessità - manifesta ingiustizia - altri profili .”, con cui si contesta che, essendo le opere oggetto di demolizione attualmente ancora attinte da decreto di sequestro adottato dall’A.G. penale competente, il provvedimento di demolizione era ineseguibile.
“ 3. Violazione di legge - violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. 06.06.2001 n. 380 - violazione e falsa applicazione della legge n. 164 datata 11.11.2014 - eccesso di potere per errore di fatto e di diritto – prescrizione del diritto di irrogazione sanzione amministrativa – violazione e falsa applicazione della legge 689/81 ed in particolare dell’articolo 28 - eccesso di potere per difetto di istruttoria dei presupposti e di motivazione - omessa ponderazione della situazione contemplata - travisamento - illogicità - contraddittorietà - perplessità - manifesta ingiustizia - altri profili .”, con cui eccepisce l’intervenuta decorrenza del termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 28 della Legge 689/81, tra la data dell’accertamento dell’inottemperanza (del 04 gennaio 2017), e l’irrogazione della sanzione (notificata il 12 gennaio 2022).
Infine ha dedotto “ B. MOTIVO DI DIRITTO AFFERENTE l’illegittimità derivata dell’ordinanza ingiunzione n. -OMISSIS- di irrogazione della sanzione pecuniaria per mancata demolizione di opere eseguite in assenza di permesso di costruire del Comune di Pozzuoli prot. -OMISSIS- del 27.12.21 e notificato in data 12.01.2022 per illegittimità del presupposto provvedimento di demolizione opere edili abusive e ripristino stato dei luoghi prot. -OMISSIS- del 15.03.2016 .”, per cui il provvedimento impugnato risentirebbe dei vizi degli atti presupposti con riferimento ai quali non si è ancora concluso il procedimento instaurato in grado di appello.
Ha quindi concluso per l’accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati.
1.3. Il Comune di Pozzuoli ha depositato la propria memoria difensiva in data 11 aprile 2025 in cui ha insistito per la correttezza del suo operato e ha domandato respingersi il ricorso, riferendo che la pronuncia pubblicata in data 2 ottobre 2024 n. 7948 del Consiglio di Stato ha respinto l’appello avverso la sentenza resa dall’intestato Tribunale in relazione all’atto presupposto, consistente nell’ordinanza di demolizione. Parte ricorrente, in data 9 maggio 2025, ha depositato la sentenza n. 4003/2025 del Consiglio di Stato a sostegno della sua tesi difensiva.
1.4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato tenutasi mediante collegamento da remoto del 14 maggio 2025, in assenza delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito esposte.
3. Infondato è innanzitutto il primo motivo con cui si deduce il mancato recepimento con un atto formale dell’accertamento dell’inottemperanza della Polizia municipale di cui al verbale del 4 gennaio 2017, n. 1/2017.
3.1. In proposito, va richiamata la recente sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 dell'11 ottobre 2023, che ha ribadito la natura meramente dichiarativa del verbale di accertamento di inottemperanza, rispetto ad un effetto acquisitivo che si produce automaticamente, per legge, alla scadenza del termine assegnato per la demolizione, salvo che l'interessato non dimostrati di essere stato impossibilitato, senza sua colpa, a procedere alle opere necessarie per ottemperare.
Ciò posto, parte ricorrente sostiene che l'atto impugnato sarebbe illegittimo perché il Comune non avrebbe accertato la sua responsabilità per la mancata ottemperanza, con un ragionamento che capovolge l'onere probatorio: in realtà, in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione, il soggetto tenuto ad adempiere è in linea di principio responsabile, e spetta al medesimo di dedurre le cause che gli hanno reso oggettivamente impossibile adempiere all'ordine. Pertanto il ricorrente avrebbe dovuto dedurre e dimostrare quelle circostanze che avrebbero giustificato la mancata ottemperanza.
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente da un lato non ha contestato di aver dato esecuzione all’ordine impartitole, dall’altro non ha fornito alcuna idonea giustificazione idonea a paralizzare l’ordine di demolizione, limitandosi a dolersi della mancata adozione di un provvedimento formale da parte del dirigente dell’ufficio di accertamento del suo inadempimento all’ordine.
3.2. Per altro verso, le pronunce citate dalla parte ricorrente a sostegno della sua tesi si limitano a ritenere che il mero verbale di accertamento dell’inottemperanza, redatto dalla Polizia municipale, non costituisca atto autonomamente lesivo. Pertanto, nel presente giudizio, riguardante l’ordinanza con cui è stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria a causa dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, sono del tutto inconferenti.
Deriva, pertanto, che tale doglianza non sia meritevole di accoglimento.
4. La doglianza diretta a rilevare l’ineseguibilità dell’ordine di demolizione sottoposto a sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria penale, del pari non può essere accolta.
4.1. Il Collegio è consapevole dell’orientamento assunto dal Consiglio di Stato che, al riguardo, ha affermato il principio secondo cui, in presenza di un sequestro adottato dall’autorità giudiziaria penale, il termine assegnato per l’esecuzione dell’ordine di demolizione non decorre sino a quando l'immobile rimane sotto sequestro, a prescindere dunque dall'autonoma iniziativa della parte o dall’iniziativa ufficiosa dell’ autorità giudiziaria penale (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2024, n. 638, e la giurisprudenza ivi richiamata; sez. VII, 20 giugno 2024, n. 5504 e 9 maggio 2025, n. 4003 allegata dalla parte ricorrente).
4.2. Tuttavia, nel caso di specie, il Collegio rileva come la parte ricorrente si sia limitata ad allegare la sussistenza di un provvedimento di sequestro, senza provare alcunché, né depositando il relativo provvedimento dell’autorità giudiziaria penale, né la nota di trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Trattasi di documentazione che, di tutta evidenza, doveva essere nella disponibilità della parte destinataria dei provvedimenti in questione che, per essere opponibili ai terzi, devono essere necessariamente trascritti presso la Conservatoria dei Registri immobiliari.
L’onere di documentare quanto asserito era pertanto da ritenersi gravante sulla parte ricorrente che assume di non aver potuto eseguire l’ordine, proprio in ragione della permanenza di tale vincolo.
5. Anche il terzo motivo è infondato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria per il caso di inottemperanza all'ordine di demolizione, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28, l. 24 novembre 1981 n. 689 inizia a decorrere solo dal giorno in cui è cessata la situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni, ovvero - in mancanza delle stesse - con la effettiva demolizione delle opere abusive. Ciò in quanto, per la decorrenza della prescrizione dell'illecito amministrativo permanente, trova applicazione il principio relativo al reato permanente, secondo cui il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza (art. 158, comma I, c.p.), con la conseguenza che il potere amministrativo repressivo può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nel suo esercizio (cfr. tra le tante e di recente T.A.R. Napoli, sez. III, 04 settembre 2024, n. 4819, 17 febbraio 2025, n.1339).
Anche per la Cassazione civile, Sez. II, 19/07/2022, n. 22646: " Gli illeciti amministrativi di cui all'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art. 15 della l. R. Lazio n. 15 del 2008 hanno carattere permanente in quanto con il vano decorrere del termine per la spontanea ottemperanza previsto dalle citate norme non vengono meno né gli interessi tutelati da dette previsioni né il dovere, del destinatario dell'ingiunzione a demolire, di dare ottemperanza, anche tardiva, al legittimo ordine dell'autorità. Conseguentemente, da un lato, il termine di prescrizione di cui all'art. 28, della l. n. 689 del 1981, non decorre prima momento della cessazione della permanenza, dall'altro lato, le previsioni medesime sono applicabili anche all'inottemperanza rispetto ad ingiunzioni a demolire notificate in epoca anteriore alla loro entrata in vigore, a condizione che l'inottemperanza medesima, quale che sia stata la sua durata pregressa, si protragga per ulteriori novanta giorni successivamente alla data di entrata in vigore delle suddette previsioni ".
Nel caso di specie è incontestato che parte ricorrente non ha conseguito le prescritte autorizzazioni, né ha provveduto alla demolizione delle opere abusive, con la conseguenza che il termine di prescrizione, al momento dell’adozione dell’ordinanza impugnata, non aveva neppure incominciato a decorrere.
6. Quanto alla sostenuta illegittimità derivata dell’atto impugnato – asseritamente inficiato dai vizi caratterizzanti gli atti presupposto - è sufficiente osservare come l’ordinanza di demolizione sia stata ritenuta legittima con la sentenza dell’intestato Tribunale n. 2656/2021, confermata dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 7948 /2024.
7. Dalle considerazioni che precedono deriva, pertanto, che il ricorso va respinto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’amministrazione resistente che si liquidano in euro 2.000,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Elena Garbari, Primo Referendario
Caterina Lauro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Lauro | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO