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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/04/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2155 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2155 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. DI VIESTI MICHELE ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. DI VIESTI MICHELE (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 23/12/2024 con il quale e Controparte_1 CP hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...] celebrato in data 8.12.1994, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nate le figlie e entrambe maggiorenni, ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 20.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
I)- I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
II)- Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti, sicché, allo stato, non verrà corrisposto alcun assegno di mantenimento o alimentare per essi stessi ad eccezione dell'assegno in favore delle figlie a titolo di contributo per il loro mantenimento che seppur maggiorenni non sono ancora economicamente autosufficienti;
III)- La casa familiare e/o coniugale situata in Rimini (RN) alla Via Delle Mimose, 7 int. 5 contraddistinta al catasto dei beni immobili del Comune di Rimini al Fg. 75 p.lla 1142 sub. 7 zona censuaria 1, piano 2, categoria A/4, classe 6, vani 8,5 rendita catastale € 617,22 il tutto di proprietà esclusiva del SI. CP
, rimarrà nella esclusiva disponibilità del medesimo.
[...]
La moglie unitamente alle figlie, si impegna espressamente e formalmente a lasciare la Controparte_1 casa famigliare, libera dai propri beni personali e di sua proprietà esclusiva – già individuati in accordo con il marito -, entro e non oltre il 31 luglio 2025, con trasferimento a proprie spese nell'abitazione dalla medesima reperita.
Il marito , in accordo con la moglie, ha lasciato solo momentaneamente la casa Controparte_2 coniugale ove, in ogni caso, avrà diritto di rientrare quando la SI.ra uscirà da detta Controparte_1 abitazione definitivamente e comunque entro e non oltre il 31 luglio 2025.
IV)- Il SI. , dal mese di agosto 2025, verserà alla SI.ra a titolo di Controparte_2 Controparte_1 contributo per il mantenimento delle figlie e - entrambe studentesse Persona_3 Persona_4
Universitarie presso l'Università degli Studi di Bologna - la somma mensile di € 250,00
(duecentocinquanta/00 euro) a figlia e quindi la somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00 euro) da corrispondere in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese e con adeguamento automatico
ISTAT all'inizio di ogni anno, sul conto corrente bancario intestato alla SI.ra avente il Controparte_1 seguente codice IBAN: [...] acceso presso la Banca Crèdit Agricole Italia
SPA.
Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e seguiranno quanto previsto ed indicato nel Protocollo del Tribunale di Bologna datato 09.08.2017 che si allega al presente atto doc. 4.
V)- Le parti si autorizzano al rilascio dei rispettivi passaporti;
VI)- Le spese relative alla presente procedura saranno sostenute dai ricorrenti i quali provvederanno ad onorare il sottoscritto procuratore. Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Controparte_1 Controparte_2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 484 Parte II Serie A Anno 1994 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 3.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2155 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. DI VIESTI MICHELE ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. DI VIESTI MICHELE (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 23/12/2024 con il quale e Controparte_1 CP hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...] celebrato in data 8.12.1994, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nate le figlie e entrambe maggiorenni, ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 20.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
I)- I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
II)- Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti, sicché, allo stato, non verrà corrisposto alcun assegno di mantenimento o alimentare per essi stessi ad eccezione dell'assegno in favore delle figlie a titolo di contributo per il loro mantenimento che seppur maggiorenni non sono ancora economicamente autosufficienti;
III)- La casa familiare e/o coniugale situata in Rimini (RN) alla Via Delle Mimose, 7 int. 5 contraddistinta al catasto dei beni immobili del Comune di Rimini al Fg. 75 p.lla 1142 sub. 7 zona censuaria 1, piano 2, categoria A/4, classe 6, vani 8,5 rendita catastale € 617,22 il tutto di proprietà esclusiva del SI. CP
, rimarrà nella esclusiva disponibilità del medesimo.
[...]
La moglie unitamente alle figlie, si impegna espressamente e formalmente a lasciare la Controparte_1 casa famigliare, libera dai propri beni personali e di sua proprietà esclusiva – già individuati in accordo con il marito -, entro e non oltre il 31 luglio 2025, con trasferimento a proprie spese nell'abitazione dalla medesima reperita.
Il marito , in accordo con la moglie, ha lasciato solo momentaneamente la casa Controparte_2 coniugale ove, in ogni caso, avrà diritto di rientrare quando la SI.ra uscirà da detta Controparte_1 abitazione definitivamente e comunque entro e non oltre il 31 luglio 2025.
IV)- Il SI. , dal mese di agosto 2025, verserà alla SI.ra a titolo di Controparte_2 Controparte_1 contributo per il mantenimento delle figlie e - entrambe studentesse Persona_3 Persona_4
Universitarie presso l'Università degli Studi di Bologna - la somma mensile di € 250,00
(duecentocinquanta/00 euro) a figlia e quindi la somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00 euro) da corrispondere in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese e con adeguamento automatico
ISTAT all'inizio di ogni anno, sul conto corrente bancario intestato alla SI.ra avente il Controparte_1 seguente codice IBAN: [...] acceso presso la Banca Crèdit Agricole Italia
SPA.
Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e seguiranno quanto previsto ed indicato nel Protocollo del Tribunale di Bologna datato 09.08.2017 che si allega al presente atto doc. 4.
V)- Le parti si autorizzano al rilascio dei rispettivi passaporti;
VI)- Le spese relative alla presente procedura saranno sostenute dai ricorrenti i quali provvederanno ad onorare il sottoscritto procuratore. Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Controparte_1 Controparte_2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 484 Parte II Serie A Anno 1994 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 3.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi