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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/03/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1278/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il LE, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1278/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Fontana Maria
RICORRENTE
contro
:
(c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Peretti Christian
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il LE
di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 9
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Parte ricorrente:
In via principale, contrariis rejectis,
-pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 Controparte_1
in GG in data 12.11.2016, regolarmente trascritto nel Registro dello stato civile del predetto
Comune (parte I serie N. 2 anno 2016), con ogni provvedimento consequenziale;
- disporre l'affidamento esclusivo ex art. 337 quater, comma 3, c.c di al padre Per_1 Pt_1
stabilendo che il minore abbia collocamento prevalente e residenza abituale con il padre e che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale potranno essere prese dal padre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
stanti le adeguate capacità e funzioni genitoriali paterne, utili a stabilizzare la significativa sofferenza interiore al momento presente nel minore, a fronte delle risultanze istruttorie sulle capacità genitoriali materne;
- disporre la prosecuzione dell'educativa territoriale e del monitoraggio del minore con delega al
Servizio Sociale competente;
- confermare la delega al Servizio di Psicologia presso ASL competente per la presa in carico del minore;
- disporre che le visite tra la madre e il minore avvengano in Luogo Neutro ossia in un ambiente protetto alla presenza di un educatore professionale che monitori la situazione relazionando periodicamente al LE (con cadenza bimestrale); disporre inoltre una calendarizzazione che preveda che il minore possa trascorrere periodi di vacanza con il padre, come richiesto dalla CTP nella sua relazione e come accolto dalla CTU nelle sue brevi note di risposta ( cfr. pag. 180), secondo una modalità che, nel periodo estivo, prevede quattro settimane con il padre, nella formula seguente: due settimane congiunte e altre due disgiunte, disponendo altresì in merito alle vacanze natalizie e pasquali secondo quanto proposto in CTU;
- revocare l'obbligo a carico di di presa in carico presso il valutato il Parte_1 Pt_2
rassicurante andamento degli esiti degli esami che lo stesso ha regolarmente svolto;
pagina 2 di 9 - disporre che prosegua la presa in carico al con periodica relazione da Controparte_1 Pt_2
parte dei Servizi competenti;
- revocare il contributo al mantenimento ordinario oggi disposto a carico di;
Parte_1
- disporre che l'Assegno Unico, ovvero il contributo statale alla genitorialità, sia percepito in via esclusiva dal padre;
Parte_1
- disporre che versi una cifra pari ad almeno € 100,00 mensili quale contributo al Controparte_1
mantenimento ordinario del minore, ovvero maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa oltre ad un contributo pari al 50% delle spese straordinarie documentate secondo il Protocollo di
Vercelli;
-rigettare tutte le domande di controparte, poiché infondate in fatto e in diritto;
- con ogni provvedimento consequenziale.
Parte resistente:
In via principale
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi e , Controparte_1 Parte_1 celebrato il 12.11. 2016 a GG , ordinando all'Ufficiale di stato civile competente la trascrizione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- disporre l'affidamento esclusivo alla madre del figlio minore , con collocamento abitativo Per_1
prevalente presso la stessa;
- disporre, in ordine al regime delle visite, che il padre possa tenere con sé il figlio un pomeriggio a settimana, il martedì, prelevandolo da scuola al pomeriggio e riportandolo dopo cena alla residenza della madre entro le ore 20.30; che il padre possa tenere, altresì, con sé il minore a weekend alternati dal venerdì (prelevandolo all'uscita da scuola) sino alla domenica alle ore 18.30, allorchè lo riporterà
a casa della madre;
che durante le vacanze estive il minore possa trascorrere, con il padre e
l a madre, 15 giorni anche non consecutivi in periodi che gli stessi dovranno concordare entro e non oltre il giorno 30 del mese di giugno di ciascun anno;
concordare entro e non oltre il giorno 30 del mese di giugno di ciascun anno;
disporre che disporre che nel periodo natalizio stia stia dal 24/12 al 30/12 con un genitore e dall 24/12 al 30/12 Per_1 Per_1 con un genitore e dal 31/12 al 06/01 c31/12 al 06/01 con l'altro, alternativamente di anno in anno;
Pasqua e Pasquetta, on l'altro, alternativamente di anno in anno;
Pasqua e Pasquetta, saranno
pagina 3 di 9 trascorsi dal minore con la madre o con il padre, alternativamente di anno in saranno trascorsi dal minore con la madre o con il padre, alternativamente di anno in anno. Altri giorni festivi e relativi ponti come da calendario normale;
anno. Altri giorni festivi e relativi ponti come da calendario normale;
il giorno del il giorno del compleanno di starà, ad anni alterni, con la madre o con il Per_1
padre., ad anni alterni, con la madre o con il padre.
- porre a carico del Sig. , a titolo di concorso al mantenimento del mantenimento del Parte_1 figlio o , l'assegno mensile di € 800,00, o in quella maggiore somma che il LE alla luce Per_1
delle risultanze istruttorie, da corrispondere alla Sig.ra , entro il 15 di ogni mese, CP_1
annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat oltre le spese straordinarie, nella misura del 100%, come da Protocollo di Vercelli;
- disporre che gli assegni unici o equipollenti siano attribuiti al 100% alla madre;
- disporre la riunione del presente procedimento con quello pendente dinanzi al disporre la riunione del presente procedimento con quello pendente dinanzi al LE per i Minorenni di Torino (n.
506/2022 rg vg), con ogni provvedimento opportuno;
- confermare la presa in carico del nucleo familiare, per il tempo che si riterrà più opportuno per il benessere del minore, ai Servizi Sociali e di N.P.I., già disposta dal disposta dal LE per i
Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta
- disporre l'obbligo di comunicazione all'altro genitore di ogni cambiamento di residenza o domicilio
e disporre la concessione del reciproco assenso al rilascio del reciproco assenso al rilascio del passaporto e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità e/o passaporto del figlio minore validi anche per l'espatrio;
In via subordinata
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , in ogni caso con collocamento abitativo Per_1
prevalente presso la madre, prevendendo -- in ordine al regime in ordine al regime delle visite delle visite -- che il padre possa tenere con sé il figlio un pomeriggio a settimana, il martedì, prelevandolo da scuola al pomeriggio e riportandolo dopo cena alla residenza della madre entro le ore 20.30; che il padre possa tenere, altresì, con sé il minore a weekend alternati dal venerdì (prelevandolo all'uscita da scuola) sino alla domenica alle ore 18.30, allorchè lo riporterà a casa della madre;
che durante le vacanze estive il minore possa trascorrere, con il padre e la madre, 15 giorni anche non consecutivi in
pagina 4 di 9 periodi che gli stessi dovranno concordare entro e non il giorno 30 del mese di giugno di ciascun anno;
disporre che nel periodo natalizio stia dal 24/12 al 30/1dal 24/12 al 30/12 con un genitore Per_1
e dal 31/12 al 06/01 con l'altro, alternativamente di anno in anno;
Pasqua e Pasquetta, saranno trascorsi dal minore con la madre o con il padre, alternativamente di anno in anno. Altri giorni festivi
e relativi ponti come da calendario normale;
il giorno del compleanno di starà,, ad anni alterni, Per_1
con la madre o con il padre.
- porre a carico del Sig. , a titolo di concorso al mantenimento del figlio l'assegno Parte_1 mensile di € 800,00, o in quella maggiore somma che il LE riterrà equa alla luce delle risultanze istruttorie, da corrispondere alla Sig.ra entro il 15 di ogni mese, Controparte_1
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, spese straordinarie, nella misura del 100%, come da Protocollo di Vercelli;
- disporre che gli assegni unici o equipollenti siano attribuiti al 100% alla madre;
- disporre l'obbligo di comunicazione di ogni cambiamento di residenza o domicilio e disporre la concessione del reciproco assenso al rilascio del passaporto e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità e/o passaporto del figlio minore validi anche per
l'espatrio;
In ogni caso con vittoria di onorari e spese di giudizio con vittoria di onorari e spese di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio civile in data in data 12.11.2016, in Parte_1 Controparte_1
GG, con atto registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune, parte I, anno 2016.
Dall'unione matrimoniale nasceva , in data 15.2.2017. Per_1
Le parti sono separate consensualmente (cfr. decreto del LE di Vercelli in data 8.7.2022).
Con ricorso atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha chiesto che il Parte_1
LE pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto la convenuta, con affido esclusivo del figlio minore e collocazione presso di sé, oltre alle correlate previsioni in teme di visite e Per_1
mantenimento da parte del genitore non collocatario.
pagina 5 di 9 Con comparsa di costituzione la convenuta ha aderito alla domanda di scioglimento Controparte_1 del vincolo ma ha chiesto, a sua volta, l'affido esclusivo di a sé. Per_1
Alla prima udienza di comparizione, celebrata in data13.12.2023, le parti sono state interrogate liberamente ma non è stato possibile pervenire ad un accordo sull'intera controversia, se non in via provvisoria sul mantenimento delle condizioni di separazione in attesa dell'istruttoria; ha fatto seguito l'emissione di ordinanza ex art. 473bis.22 u.c. c.p.c. con i quali era disposta CTU psico diagnostica sul nucleo.
Licenziata la CTU, con ordinanza del 27.7.2024 sono stati modificati i provvedimenti temporanei ed urgenti ed è stato disposto l'affido esclusivo del minore al padre con attivazione dei luoghi neutri per gli incontri con la madre;
la causa è stata istruita, oltre che con l'indagine peritale, documentalmente e con l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali che seguono il nucleo.
SULLA DOMANDA DI DIVORZIO
La domanda di divorzio avanzata dalle parti è fondata e deve essere accolta.
Sulla base delle numerose emergenze processuali (tra cui la CTU e le relazioni dei Servizi Sociali) deve ritenersi che la situazione di assenza di comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia proseguita ininterrotta dalla autorizzazione a vivere separati e che, in ogni caso, la comunione non sia stata mai ricostituita.
I presupposti per la pronuncia di divorzio risultano pertanto pienamente verificati.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
Dagli atti di causa nonché dalle risultanze della CTU e dalle relazioni dei Servizi Sociali il LE ritiene di affidare il minore al padre in via esclusiva con collocazione presso il medesimo, come Per_1
peraltro già disposto con ordinanza ex art. 473bis.23 c.p.c. del 27.7.23024, dopo il deposito della perizia.
Il CTU ha infatti evidenziato una situazione contingente di grave pregiudizio per il minore, che presenta uno stato di sofferenza, disagio e rischio psico-evolutivo, con rischio di un progressivo peggiorare di questo pregiudizio qualora non intervengano immediati correttivi per il riadeguamento delle relazioni parentali disfunzionali e dannose per un sereno ed armonioso sviluppo del minore.
pagina 6 di 9 In tale contesto il padre conserva sufficienti capacità genitoriali, mentre quelle della madre risultano compromesse (cfr. CTU da pag. 170, con rimando dei seguenti profili di rischio: presenza di personalità con tratti di carattere psicopatologici che incidono sullo capacità genitoriali;
insufficiente capacità di assunzione delle proprie responsabilità concrete ed affettive;
assenza di consapevolezza rispetto al proprio funzionamento;
difficoltà nel riconoscimento dei bisogni più profondi del minore;
carenza nella qualità e stabilità di relazioni interpersonali;
sfiducia verso le norme sociali e le istituzioni;
tendenza alla manipolazione).
Al padre sono delegate anche le decisioni di maggiore interesse per il minore nell'area della salute e delle scelte delle attività scolastiche e del tempo libero.
La madre potrà incontrare – come già sta avvenendo- il minore in luogo neutro, con cadenza settimanale, con uno o due incontri, compatibilmente con la disponibilità del servizio competente. Tale modalità allo stato appare adeguata anche in ragione della relazione dello psicologo che segue il minore, che riferisce che da quando il minore vede la madre con regolarità con incontri protetti non ha più portato in seduta vissuti di preoccupazione con riguardo alla figura materna (cfr. relazione dott.ssa del 19.2.2025). Per_2
Durante il periodo estivo il minore trascorrerà quattro settimane di vacanza con il padre, anche non consecutive.
I Servizi Sociali potranno valutare un ampliamento/modifica delle modalità di incontro madre-minore, fino anche alla liberalizzazione nel caso si ravvisino i presupposti.
Tutti gli altri interventi posti in essere dai Servizi Sociali (monitoraggio ed educativa), nonché la presa in carico psicologica di , proseguiranno, ma il progetto complessivo dovrà tenere conto della Per_1
recente diagnosi di autismo del minore.
In aderenza alle indicazioni del perito, le parti sono invitate ad effettuare colloqui di sostegno alla genitorialità e ad intraprendere un percorso di Coordinazione Genitoriale per aiutare entrambi i genitori a ridurre la conflittualità e a rimodulare le comunicazioni disfunzionali nell'interesse primario del minore (cfr. Cass. n. 11842/2019 secondo la quale tale monito deve ritenersi compatibile con il rispetto dell'altrui diritto soggettivo genitoriale, in questa materia subordinato al preminente interesse del minore, a rischio di pregiudizio per l'elevata conflittualità genitoriale, sulla quale tuttavia è possibile pagina 7 di 9 incidere positivamente proprio mediante l'attivazione di un percorso di sostegno della genitorialità, al fine di prevenire ulteriori gravi danni al minore).
SULLE OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
L'importo dell'assegno di mantenimento indiretto del minore che deve essere posto a carico della madre, genitore non affidatario, può essere determinato in euro 100 mensili, come chiesto dal ricorrente, tenuto conto anche della sperequazione reddituale/patrimoniale tra le parti (in particolare dell'attività lavorativa svolta dalla resistente operaia part time con salario di circa euro 1.000 mensili e dal ricorrente, imprenditore).
Le spese straordinarie sono ripartite tra le parti al 50% con rinvio alla disciplina del Protocollo del
LE di Vercelli. In ragione della tipologia della decisione relativa all'affido, l'assegno unico familiare potrà essere richiesto dal padre ricorrente in via esclusiva.
SULLE SPESE PROCESSUALI
Le spese di lite possano essere compensate, in ragione della tipologia della decisione e della necessità di una revisione delle condizioni precedentemente vigenti. Lo stesso dicasi per le spese della CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il LE, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. R.G. 1278/2023, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Parte_1 Controparte_1 data in data 12.11.2016, in GG, con atto registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del
Comune, parte I, anno 2016.
2. ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge
3. AFFIDA il figlio minore in via esclusiva al padre, con collocazione e Per_1 Parte_1
residenza anagrafica presso il medesimo;
il padre potrà adottare tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio nell'area della salute, della scuola e del tempo libero.
pagina 8 di 9 4. DISPONE che la madre possa incontrare il figlio secondo quanto disposto in parte motiva (incontri in luogo neutro organizzati dai Servizi Sociali).
5. CONFERMA la delega al Servizio di Psicologia presso ASL competente per la presa in carico del minore.
6. CONFERMA la delega ai Servizi Sociali di zona per il monitoraggio e l'attivazione/proseguimento degli interventi di sostegno educativo e psicologico ritenuto opportuno per il benessere psico fisico del minore e per la verifica/rafforzamento/sostegno delle competenze genitoriali, secondo quanto precisato in parte motiva con riferimento alla riscontrata patologia del minore.
7. PONE a carico della madre, , un contributo al mantenimento indiretto del figlio Controparte_1
minore di euro 100 mensili da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex ISTAT-FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio con rinvio al Protocollo in vigore presso il LE di Vercelli;
l'assegno unico universale potrà essere richiesto e trattenuto dal padre ricorrente per l'intero.
8. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite, comprese quelle per la CTU licenziata in corso di causa.
Si comunichi ai Servizi Sociali (Unione Montana Comuni Valsesia); al Servizio Psicologia Età evolutiva (ASL VC-sede Varallo).
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 13.3.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Simona Francese
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il LE, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1278/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Fontana Maria
RICORRENTE
contro
:
(c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Peretti Christian
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il LE
di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 9
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Parte ricorrente:
In via principale, contrariis rejectis,
-pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 Controparte_1
in GG in data 12.11.2016, regolarmente trascritto nel Registro dello stato civile del predetto
Comune (parte I serie N. 2 anno 2016), con ogni provvedimento consequenziale;
- disporre l'affidamento esclusivo ex art. 337 quater, comma 3, c.c di al padre Per_1 Pt_1
stabilendo che il minore abbia collocamento prevalente e residenza abituale con il padre e che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale potranno essere prese dal padre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
stanti le adeguate capacità e funzioni genitoriali paterne, utili a stabilizzare la significativa sofferenza interiore al momento presente nel minore, a fronte delle risultanze istruttorie sulle capacità genitoriali materne;
- disporre la prosecuzione dell'educativa territoriale e del monitoraggio del minore con delega al
Servizio Sociale competente;
- confermare la delega al Servizio di Psicologia presso ASL competente per la presa in carico del minore;
- disporre che le visite tra la madre e il minore avvengano in Luogo Neutro ossia in un ambiente protetto alla presenza di un educatore professionale che monitori la situazione relazionando periodicamente al LE (con cadenza bimestrale); disporre inoltre una calendarizzazione che preveda che il minore possa trascorrere periodi di vacanza con il padre, come richiesto dalla CTP nella sua relazione e come accolto dalla CTU nelle sue brevi note di risposta ( cfr. pag. 180), secondo una modalità che, nel periodo estivo, prevede quattro settimane con il padre, nella formula seguente: due settimane congiunte e altre due disgiunte, disponendo altresì in merito alle vacanze natalizie e pasquali secondo quanto proposto in CTU;
- revocare l'obbligo a carico di di presa in carico presso il valutato il Parte_1 Pt_2
rassicurante andamento degli esiti degli esami che lo stesso ha regolarmente svolto;
pagina 2 di 9 - disporre che prosegua la presa in carico al con periodica relazione da Controparte_1 Pt_2
parte dei Servizi competenti;
- revocare il contributo al mantenimento ordinario oggi disposto a carico di;
Parte_1
- disporre che l'Assegno Unico, ovvero il contributo statale alla genitorialità, sia percepito in via esclusiva dal padre;
Parte_1
- disporre che versi una cifra pari ad almeno € 100,00 mensili quale contributo al Controparte_1
mantenimento ordinario del minore, ovvero maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa oltre ad un contributo pari al 50% delle spese straordinarie documentate secondo il Protocollo di
Vercelli;
-rigettare tutte le domande di controparte, poiché infondate in fatto e in diritto;
- con ogni provvedimento consequenziale.
Parte resistente:
In via principale
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi e , Controparte_1 Parte_1 celebrato il 12.11. 2016 a GG , ordinando all'Ufficiale di stato civile competente la trascrizione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- disporre l'affidamento esclusivo alla madre del figlio minore , con collocamento abitativo Per_1
prevalente presso la stessa;
- disporre, in ordine al regime delle visite, che il padre possa tenere con sé il figlio un pomeriggio a settimana, il martedì, prelevandolo da scuola al pomeriggio e riportandolo dopo cena alla residenza della madre entro le ore 20.30; che il padre possa tenere, altresì, con sé il minore a weekend alternati dal venerdì (prelevandolo all'uscita da scuola) sino alla domenica alle ore 18.30, allorchè lo riporterà
a casa della madre;
che durante le vacanze estive il minore possa trascorrere, con il padre e
l a madre, 15 giorni anche non consecutivi in periodi che gli stessi dovranno concordare entro e non oltre il giorno 30 del mese di giugno di ciascun anno;
concordare entro e non oltre il giorno 30 del mese di giugno di ciascun anno;
disporre che disporre che nel periodo natalizio stia stia dal 24/12 al 30/12 con un genitore e dall 24/12 al 30/12 Per_1 Per_1 con un genitore e dal 31/12 al 06/01 c31/12 al 06/01 con l'altro, alternativamente di anno in anno;
Pasqua e Pasquetta, on l'altro, alternativamente di anno in anno;
Pasqua e Pasquetta, saranno
pagina 3 di 9 trascorsi dal minore con la madre o con il padre, alternativamente di anno in saranno trascorsi dal minore con la madre o con il padre, alternativamente di anno in anno. Altri giorni festivi e relativi ponti come da calendario normale;
anno. Altri giorni festivi e relativi ponti come da calendario normale;
il giorno del il giorno del compleanno di starà, ad anni alterni, con la madre o con il Per_1
padre., ad anni alterni, con la madre o con il padre.
- porre a carico del Sig. , a titolo di concorso al mantenimento del mantenimento del Parte_1 figlio o , l'assegno mensile di € 800,00, o in quella maggiore somma che il LE alla luce Per_1
delle risultanze istruttorie, da corrispondere alla Sig.ra , entro il 15 di ogni mese, CP_1
annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat oltre le spese straordinarie, nella misura del 100%, come da Protocollo di Vercelli;
- disporre che gli assegni unici o equipollenti siano attribuiti al 100% alla madre;
- disporre la riunione del presente procedimento con quello pendente dinanzi al disporre la riunione del presente procedimento con quello pendente dinanzi al LE per i Minorenni di Torino (n.
506/2022 rg vg), con ogni provvedimento opportuno;
- confermare la presa in carico del nucleo familiare, per il tempo che si riterrà più opportuno per il benessere del minore, ai Servizi Sociali e di N.P.I., già disposta dal disposta dal LE per i
Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta
- disporre l'obbligo di comunicazione all'altro genitore di ogni cambiamento di residenza o domicilio
e disporre la concessione del reciproco assenso al rilascio del reciproco assenso al rilascio del passaporto e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità e/o passaporto del figlio minore validi anche per l'espatrio;
In via subordinata
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , in ogni caso con collocamento abitativo Per_1
prevalente presso la madre, prevendendo -- in ordine al regime in ordine al regime delle visite delle visite -- che il padre possa tenere con sé il figlio un pomeriggio a settimana, il martedì, prelevandolo da scuola al pomeriggio e riportandolo dopo cena alla residenza della madre entro le ore 20.30; che il padre possa tenere, altresì, con sé il minore a weekend alternati dal venerdì (prelevandolo all'uscita da scuola) sino alla domenica alle ore 18.30, allorchè lo riporterà a casa della madre;
che durante le vacanze estive il minore possa trascorrere, con il padre e la madre, 15 giorni anche non consecutivi in
pagina 4 di 9 periodi che gli stessi dovranno concordare entro e non il giorno 30 del mese di giugno di ciascun anno;
disporre che nel periodo natalizio stia dal 24/12 al 30/1dal 24/12 al 30/12 con un genitore Per_1
e dal 31/12 al 06/01 con l'altro, alternativamente di anno in anno;
Pasqua e Pasquetta, saranno trascorsi dal minore con la madre o con il padre, alternativamente di anno in anno. Altri giorni festivi
e relativi ponti come da calendario normale;
il giorno del compleanno di starà,, ad anni alterni, Per_1
con la madre o con il padre.
- porre a carico del Sig. , a titolo di concorso al mantenimento del figlio l'assegno Parte_1 mensile di € 800,00, o in quella maggiore somma che il LE riterrà equa alla luce delle risultanze istruttorie, da corrispondere alla Sig.ra entro il 15 di ogni mese, Controparte_1
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, spese straordinarie, nella misura del 100%, come da Protocollo di Vercelli;
- disporre che gli assegni unici o equipollenti siano attribuiti al 100% alla madre;
- disporre l'obbligo di comunicazione di ogni cambiamento di residenza o domicilio e disporre la concessione del reciproco assenso al rilascio del passaporto e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità e/o passaporto del figlio minore validi anche per
l'espatrio;
In ogni caso con vittoria di onorari e spese di giudizio con vittoria di onorari e spese di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio civile in data in data 12.11.2016, in Parte_1 Controparte_1
GG, con atto registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune, parte I, anno 2016.
Dall'unione matrimoniale nasceva , in data 15.2.2017. Per_1
Le parti sono separate consensualmente (cfr. decreto del LE di Vercelli in data 8.7.2022).
Con ricorso atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha chiesto che il Parte_1
LE pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto la convenuta, con affido esclusivo del figlio minore e collocazione presso di sé, oltre alle correlate previsioni in teme di visite e Per_1
mantenimento da parte del genitore non collocatario.
pagina 5 di 9 Con comparsa di costituzione la convenuta ha aderito alla domanda di scioglimento Controparte_1 del vincolo ma ha chiesto, a sua volta, l'affido esclusivo di a sé. Per_1
Alla prima udienza di comparizione, celebrata in data13.12.2023, le parti sono state interrogate liberamente ma non è stato possibile pervenire ad un accordo sull'intera controversia, se non in via provvisoria sul mantenimento delle condizioni di separazione in attesa dell'istruttoria; ha fatto seguito l'emissione di ordinanza ex art. 473bis.22 u.c. c.p.c. con i quali era disposta CTU psico diagnostica sul nucleo.
Licenziata la CTU, con ordinanza del 27.7.2024 sono stati modificati i provvedimenti temporanei ed urgenti ed è stato disposto l'affido esclusivo del minore al padre con attivazione dei luoghi neutri per gli incontri con la madre;
la causa è stata istruita, oltre che con l'indagine peritale, documentalmente e con l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali che seguono il nucleo.
SULLA DOMANDA DI DIVORZIO
La domanda di divorzio avanzata dalle parti è fondata e deve essere accolta.
Sulla base delle numerose emergenze processuali (tra cui la CTU e le relazioni dei Servizi Sociali) deve ritenersi che la situazione di assenza di comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia proseguita ininterrotta dalla autorizzazione a vivere separati e che, in ogni caso, la comunione non sia stata mai ricostituita.
I presupposti per la pronuncia di divorzio risultano pertanto pienamente verificati.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
Dagli atti di causa nonché dalle risultanze della CTU e dalle relazioni dei Servizi Sociali il LE ritiene di affidare il minore al padre in via esclusiva con collocazione presso il medesimo, come Per_1
peraltro già disposto con ordinanza ex art. 473bis.23 c.p.c. del 27.7.23024, dopo il deposito della perizia.
Il CTU ha infatti evidenziato una situazione contingente di grave pregiudizio per il minore, che presenta uno stato di sofferenza, disagio e rischio psico-evolutivo, con rischio di un progressivo peggiorare di questo pregiudizio qualora non intervengano immediati correttivi per il riadeguamento delle relazioni parentali disfunzionali e dannose per un sereno ed armonioso sviluppo del minore.
pagina 6 di 9 In tale contesto il padre conserva sufficienti capacità genitoriali, mentre quelle della madre risultano compromesse (cfr. CTU da pag. 170, con rimando dei seguenti profili di rischio: presenza di personalità con tratti di carattere psicopatologici che incidono sullo capacità genitoriali;
insufficiente capacità di assunzione delle proprie responsabilità concrete ed affettive;
assenza di consapevolezza rispetto al proprio funzionamento;
difficoltà nel riconoscimento dei bisogni più profondi del minore;
carenza nella qualità e stabilità di relazioni interpersonali;
sfiducia verso le norme sociali e le istituzioni;
tendenza alla manipolazione).
Al padre sono delegate anche le decisioni di maggiore interesse per il minore nell'area della salute e delle scelte delle attività scolastiche e del tempo libero.
La madre potrà incontrare – come già sta avvenendo- il minore in luogo neutro, con cadenza settimanale, con uno o due incontri, compatibilmente con la disponibilità del servizio competente. Tale modalità allo stato appare adeguata anche in ragione della relazione dello psicologo che segue il minore, che riferisce che da quando il minore vede la madre con regolarità con incontri protetti non ha più portato in seduta vissuti di preoccupazione con riguardo alla figura materna (cfr. relazione dott.ssa del 19.2.2025). Per_2
Durante il periodo estivo il minore trascorrerà quattro settimane di vacanza con il padre, anche non consecutive.
I Servizi Sociali potranno valutare un ampliamento/modifica delle modalità di incontro madre-minore, fino anche alla liberalizzazione nel caso si ravvisino i presupposti.
Tutti gli altri interventi posti in essere dai Servizi Sociali (monitoraggio ed educativa), nonché la presa in carico psicologica di , proseguiranno, ma il progetto complessivo dovrà tenere conto della Per_1
recente diagnosi di autismo del minore.
In aderenza alle indicazioni del perito, le parti sono invitate ad effettuare colloqui di sostegno alla genitorialità e ad intraprendere un percorso di Coordinazione Genitoriale per aiutare entrambi i genitori a ridurre la conflittualità e a rimodulare le comunicazioni disfunzionali nell'interesse primario del minore (cfr. Cass. n. 11842/2019 secondo la quale tale monito deve ritenersi compatibile con il rispetto dell'altrui diritto soggettivo genitoriale, in questa materia subordinato al preminente interesse del minore, a rischio di pregiudizio per l'elevata conflittualità genitoriale, sulla quale tuttavia è possibile pagina 7 di 9 incidere positivamente proprio mediante l'attivazione di un percorso di sostegno della genitorialità, al fine di prevenire ulteriori gravi danni al minore).
SULLE OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
L'importo dell'assegno di mantenimento indiretto del minore che deve essere posto a carico della madre, genitore non affidatario, può essere determinato in euro 100 mensili, come chiesto dal ricorrente, tenuto conto anche della sperequazione reddituale/patrimoniale tra le parti (in particolare dell'attività lavorativa svolta dalla resistente operaia part time con salario di circa euro 1.000 mensili e dal ricorrente, imprenditore).
Le spese straordinarie sono ripartite tra le parti al 50% con rinvio alla disciplina del Protocollo del
LE di Vercelli. In ragione della tipologia della decisione relativa all'affido, l'assegno unico familiare potrà essere richiesto dal padre ricorrente in via esclusiva.
SULLE SPESE PROCESSUALI
Le spese di lite possano essere compensate, in ragione della tipologia della decisione e della necessità di una revisione delle condizioni precedentemente vigenti. Lo stesso dicasi per le spese della CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il LE, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. R.G. 1278/2023, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Parte_1 Controparte_1 data in data 12.11.2016, in GG, con atto registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del
Comune, parte I, anno 2016.
2. ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge
3. AFFIDA il figlio minore in via esclusiva al padre, con collocazione e Per_1 Parte_1
residenza anagrafica presso il medesimo;
il padre potrà adottare tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio nell'area della salute, della scuola e del tempo libero.
pagina 8 di 9 4. DISPONE che la madre possa incontrare il figlio secondo quanto disposto in parte motiva (incontri in luogo neutro organizzati dai Servizi Sociali).
5. CONFERMA la delega al Servizio di Psicologia presso ASL competente per la presa in carico del minore.
6. CONFERMA la delega ai Servizi Sociali di zona per il monitoraggio e l'attivazione/proseguimento degli interventi di sostegno educativo e psicologico ritenuto opportuno per il benessere psico fisico del minore e per la verifica/rafforzamento/sostegno delle competenze genitoriali, secondo quanto precisato in parte motiva con riferimento alla riscontrata patologia del minore.
7. PONE a carico della madre, , un contributo al mantenimento indiretto del figlio Controparte_1
minore di euro 100 mensili da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex ISTAT-FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio con rinvio al Protocollo in vigore presso il LE di Vercelli;
l'assegno unico universale potrà essere richiesto e trattenuto dal padre ricorrente per l'intero.
8. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite, comprese quelle per la CTU licenziata in corso di causa.
Si comunichi ai Servizi Sociali (Unione Montana Comuni Valsesia); al Servizio Psicologia Età evolutiva (ASL VC-sede Varallo).
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 13.3.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Simona Francese
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