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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/03/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3795/2022 R.A.C.L., promossa da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Giorgio Rodin, dell'avv. Giuliana Murino e dell'avv. Fabrizio Rodin che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Controparte_1 gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas e dall'avv. Marina
Olla per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2 dicembre 2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
CP_ l' esponendo:
- di aver presentato domanda per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento in data 26 agosto 2021;
- di essere stata sottoposta a visita dalla Commissione Medica della Asl di Cagliari in data 26 gennaio 2022 e di essere stata riconosciuta “invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”; CP_
- che, nonostante siano trascorsi i termini di legge, l' non ha ancora provveduto all'erogazione della prestazione in favore della ricorrente;
- di avere quindi il diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa e al pagamento dei ratei maturati.
Il ricorrente ha pertanto chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 26
pagina 1 di 2 CP_ agosto 2021 e per l'effetto condannare l' al pagamento dei ratei maturati e degli arretrati, oltre agli accessori di legge.
CP_ L' si è costituito tempestivamente in giudizio e ha comprovato l'avvenuta erogazione, nel novembre 2022, dei ratei correnti e arretrati dell'indennità di accompagnamento con decorso dal mese di settembre 2021, (v. allegati 1 e 2 della memoria di costituzione del 4 agosto 2023) concludendo, quindi, affinché venisse pronunciata la cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente, nelle note depositate per l'udienza del 15 novembre 2023, ha aderito alla proposta di cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese di lite.
2. Poiché, quindi, la ricorrente ha già ottenuto quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio, deve ritenersi venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia e, pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
3.
Considerato che
il pagamento è avvenuto solo in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto, secondo il principio della soccombenza virtuale. CP_1
Il resistente deve essere, quindi, condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (cause di valore compreso tra gli euro 5.201,00 e gli euro
26.000,00).
Deve disporsi la distrazione dei compensi e delle spese in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione e l'anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato se pagato, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 19 marzo 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3795/2022 R.A.C.L., promossa da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Giorgio Rodin, dell'avv. Giuliana Murino e dell'avv. Fabrizio Rodin che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Controparte_1 gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas e dall'avv. Marina
Olla per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2 dicembre 2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
CP_ l' esponendo:
- di aver presentato domanda per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento in data 26 agosto 2021;
- di essere stata sottoposta a visita dalla Commissione Medica della Asl di Cagliari in data 26 gennaio 2022 e di essere stata riconosciuta “invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”; CP_
- che, nonostante siano trascorsi i termini di legge, l' non ha ancora provveduto all'erogazione della prestazione in favore della ricorrente;
- di avere quindi il diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa e al pagamento dei ratei maturati.
Il ricorrente ha pertanto chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 26
pagina 1 di 2 CP_ agosto 2021 e per l'effetto condannare l' al pagamento dei ratei maturati e degli arretrati, oltre agli accessori di legge.
CP_ L' si è costituito tempestivamente in giudizio e ha comprovato l'avvenuta erogazione, nel novembre 2022, dei ratei correnti e arretrati dell'indennità di accompagnamento con decorso dal mese di settembre 2021, (v. allegati 1 e 2 della memoria di costituzione del 4 agosto 2023) concludendo, quindi, affinché venisse pronunciata la cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente, nelle note depositate per l'udienza del 15 novembre 2023, ha aderito alla proposta di cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese di lite.
2. Poiché, quindi, la ricorrente ha già ottenuto quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio, deve ritenersi venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia e, pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
3.
Considerato che
il pagamento è avvenuto solo in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto, secondo il principio della soccombenza virtuale. CP_1
Il resistente deve essere, quindi, condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (cause di valore compreso tra gli euro 5.201,00 e gli euro
26.000,00).
Deve disporsi la distrazione dei compensi e delle spese in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione e l'anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato se pagato, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 19 marzo 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 2 di 2