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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/05/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 282 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
tra
elettivamente domiciliata in Parte_1
Bari, via Michele Troisi n. 7, presso lo studio dell'avv. Felice Marra, che la rappresenta e difende, unitamente all'abogado spagnolo
[...]
, giusta procura in atti -------------------------------------------------- CP_1
-------------------------------------- attrice in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
e
elettivamente domiciliata in Milano, viale Controparte_2
Piave n. 21, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Desalvi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ------------------------------------
------------------------------------------------------- convenuta in riassunzione
Conclusioni: all'udienza del 14.2.25, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
1 Svolgimento del processo
Con sentenza n. 4676/15 il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da inesatto adempimento proposta dalla
[...] nei confronti della Parte_1 Controparte_2
mentre ha condannato quest'ultima al pagamento della somma di
[...]
€1.322,40, oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di ripetizione di indebito, e la al pagamento di Pt_1 Parte_1
€17.176,16, a titolo di adempimento contrattuale.
Con sentenza n. 428/20, la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza e respinto l'appello.
A seguito di ricorso per cassazione, la S.C., con ordinanza n. 41204/21, ha cassato la sentenza e rinviato alla medesima Corte d'Appello in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. del 17.2.22, la
[...] ha chiesto l'accoglimento della sua Parte_1 domanda di pagamento di €35.000,00 a titolo di risarcimento del danno e di quella di €2.948,54 quale maggior importo di PREU (prelievo erariale unico) indebitamente percepito dalla oltre al rigetto dell'altrui CP_2 domanda riconvenzionale
Costituendosi, la ha chiesto l'accoglimento Controparte_2 della propria domanda riconvenzionale, nella misura accertata in primo grado, ed il rigetto della domanda altrui.
Invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, la causa, all'udienza del 14 febbraio 2025 è stata trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi di decisione
in premessa rammentare che il giudizio di rinvio conseguente alla CP_3 cassazione della decisione di appello per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza
2 che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 c.p.c., a mente del quale all'ipotesi di mancata tempestiva riassunzione del giudizio non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia (Cass. 15143/21; 10009/17; 1824/05).
Spetta, perciò, a questa Corte, precluso l'esame della domanda (di ripetizione di indebito, accolta per €1.322,40, oltre interessi, sub capo 1 della sentenza del Tribunale) coperta da giudicato1, pronunciare unicamente sulla domanda principale di risarcimento del danno da inadempimento e su quella riconvenzionale di pagamento in applicazione del princìpio di diritto enunciato dalla Cassazione nell'ordinanza che ha disposto il rinvio per cui è causa, alla stregua del quale «sarebbe stato onere della non già della Controparte_2 [...]
dar prova di aver provveduto alla manutenzione Controparte_4 dei macchinari. Cosicché il rilievo della ricorrente, secondo cui “era onere della convenuta provare il proprio adempimento sia ai fini del proprio preteso credito che dell'azione risarcitoria che gli è stata inoltrata” (così ricorso, pag. 8), è senz'altro corretto».
Dato, quindi, per assodato, in base al su esposto principio, che, eccepito dalla l'altrui inesatto Parte_1 adempimento (nel caso di specie, all'obbligo di assistenza alla manutenzione dei macchinari), spettasse alla Controparte_2 fornire la prova di aver adempiuto, cionondimeno ritiene questa Corte che l'accoglimento della domanda di risarcimento sia comunque precluso dalla mancanza di prova del danno asseritamente conseguente all'inadempimento, costituito – secondo la prospettazione attorea – dal fermo delle apparecchiature, da cui sarebbero derivati il mancato incasso di utili e lo sviamento di clientela (v. pg. 2 citazione: “Sta di fatto che, a seguito del subentro della Sisal Slot S.p.A., quest'ultima società convenuta ha omesso colposamente di fornire la benché minima assistenza alla manutenzione degli apparecchi, per cui gli stessi, per lunghi periodi, non hanno funzionato. Ciò ha comportato che, per un verso, la società ospitante non ricevesse alcun corrispettivo dalla allocazione degli apparecchi stessi, venendo meno peraltro le aspettative di incasso (e quindi degli utili), e, per altro verso, il fermo delle apparecchiature si è ripercosso negativamente sull'attività di Giochi e Scommesse. Infatti, giova evidenziare che l'utenza degli scommettitori è notoriamente attratta da più attività ricreative e l'affluenza di pubblico rappresenta di per sé la migliore pubblicità per l'azienda, per cui il fermo di un'attività comporta lo sviamento di clientela col danno anche sulle altre attività”).
Nessun dubbio, infatti, che spettasse alla fornire la prova Parte_1 del fatto che, in conseguenza della mancata assistenza alla manutenzione, si fosse verificato il blocco dei macchinari e che questo danno avesse, a sua volta, determinato il mancato incasso di utili e lo sviamento di clientela.
Ed invece a tale onere essa non ha minimamente assolto, non avendo, per vero, neppure specificato – stragiudizialmente o durante il processo - le circostanze di fatto nelle quali si sarebbe prodotto il fermo delle apparecchiature, pur essendo tenuta ad allegare ed a provare per quanto tempo e su quali macchine tale danno si sarebbe prodotto, e con quali conseguenze.
Si impone, dunque, il rigetto della domanda, per carenza di prova degli elementi indefettibili della fattispecie risarcitoria, quali il danno e la sua derivazione causale dall'omessa assistenza alla manutenzione dei macchinari.
D'altronde, sarebbe stato agevole per l'appellante provare il fermo delle apparecchiature, anche indirettamente, chiedendo informative all'amministrazione finanziaria al fine di verificare l'effettiva applicazione del PREU sui macchinari interessati dal fermo in un determinato periodo, trattandosi di imposta calcolata sulla base delle giocate e, quindi, degli incassi.
Analogamente, in mancanza di prova del fermo delle apparecchiature, va accolta la domanda di pagamento, da parte della della Parte_1 somma di €17.176,16, così calcolata dal c.t.u. sulla base della sommatoria dell'utile gestore (pari a €4.485,89, a sua volta pari al 40% degli utili, al netto del PREU – prelievo erariale unico dovuto all'AAMS, del canone di concessione pure dovuto all'AAMS e del canone rete dovuto al concessionario , del PREU (pari a €11.156,28), del canone di CP_2 concessione (pari a €743,75) e del canone di rete (pari a €790,24), secondo quanto previsto dall'accordo contrattuale.
Quanto alle spese, la parziale soccombenza reciproca delle parti ne giustifica la compensazione nella misura di 1/3, gli altri 2/3 a carico della
[..
[...] la quale è risultata vittoriosa solo Controparte_5 rispetto alla domanda di ripetizione di indebito, peraltro per il modesto importo di €1.322,40, e non anche riguardo alla domanda di risarcimento del danno (proposta per 35.000,00) né alla domanda riconvenzionale spiegata nei suoi confronti, ed accolta per €17.176,16. Le spese di c.t.u.
(liquidate come in atti) restano, invece, interamente a carico della Pt_1
in virtù della sua prevalente soccombenza.
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, nel giudizio di rinvio introdotto dalla Parte_1
con citazione in riassunzione ex art. 392 cpc del
[...]
17.2.22, così provvede:
1. rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla
[...]
Parte_1
2. condanna la a pagare alla Parte_1 [...] la somma di €17.176,16; Controparte_2
3. condanna la a pagare alla Controparte_2 [...] la somma di €1.322,40, oltre interessi legali Parte_1 dalla domanda;
4. compensa per 1/3 le spese processuali e condanna la
[...]
a rifondere alla la Parte_1 Controparte_2 restante parte, che liquida in €5.077,00 per il primo grado, €6.660,00 per l'appello, €3.675,00 per il giudizio in cassazione e €6.660,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
5. pone le spese di ctu (liquidate come in atti) a carico della
[...]
Parte_1
Così deciso, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La censura relativa alla quantificazione in €1.322,40 (oltre interessi) della somma oggetto di ripetizione di indebito (per aver la versato un importo a titolo Parte_1 di PREU superiore al dovuto) non ha formato oggetto di appello né di ricorso per cassazione, ed è pertanto coperta da giudicato interno.
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