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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/03/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Giorgio Murru CONSIGLIERE in esito all'udienza del 12 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 7/2023 di R.G. dell'anno 2023, proposta da
, nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Claretta Boassa, elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso il suo studio in Oristano, in forza di procura speciale allegata
Appellante-appellato incidentale condizionato contro
nato a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, CP_1 presso lo studio dell'Avvocato Andrea Dedoni dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale alle liti apposta in calce su foglio separato nel giudizio di primo grado distinto al RACL n.
303/2021
Appellato-appellante incidentale condizionato
Conclusioni: come in atti
Svolgimento del processo e motivi della decisione
, con appello depositato il 12.01.2023, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Oristano, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, n. 232/2022, pubblicata il 26.10.2022, con la quale era stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 174/2020, emesso a suo danno ed in favore del lavoratore CP_1
per l'importo di 10.377,70 euro, oltre accessori, rivendicato a titolo di differenze retributive
[...] derivanti dal rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 21.07.2004 al 17.09.2014, comprensive di trattamento di fine rapporto per 6.566,80 € e di indennità per ferie e permessi non goduti per 3.810,90 €.
In particolare, aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Oristano, la prescrizione Pt_1 del TFR, negando l'effetto interruttivo di alcuni messaggi whatsapp e delle registrazioni telefoniche invocate dall'opposto, in assenza di altri adeguati atti interruttivi, rilevando altresì che i crediti per ferie e permessi non goduti, in realtà pari a 2.019,30 €, erano stati pagati con bonifico del 23/11/2020. Aveva resistito , che aveva eccepito l'inammissibilità dell'opposizione e si era difeso CP_1 anche nel merito, invocando il riconoscimento del credito rivendicato a titolo di TFR nei messaggi whatsapp documentati in atti e rilevando, quanto ai crediti per ferie e permessi non goduti, che gli stessi non potevano ritenersi prescritti, dovendosi individuare quale data di decorrenza iniziale della prescrizione quella di cessazione del rapporto di lavoro, ribadendo la quantificazione da lui operata, perché fondata sui prospetti paga elaborati dallo stesso opponente.
Il primo giudice, che aveva disatteso le eccezioni preliminari formulate dalle due parti, aveva rigettato nel merito l'opposizione ritenendo che i messaggi che le parti si erano scambiati con l'applicazione whatsapp, stante il loro tenore inequivoco, non potessero che essere interpretati nel senso di un riconoscimento del debito a titolo di trattamento di fine rapporto da parte dell'opponente, con rinuncia implicita alla prescrizione e parimenti infondate le doglianze in merito alla quantificazione dell'indennità per permessi e ferie non goduti, rilevando che la prescrizione decorreva dalla cessazione del rapporto di lavoro e che la quantificazione era stata fatta utilizzando i fogli emessi da nel Pt_1 corso del rapporto lavorativo, che attestavano quanti giorni di ferie e quanti di permessi avesse effettivamente usufruito con conseguente correttezza del credito azionato mediante il ricorso CP_1 per ingiunzione, escludendo di poter riferire a tali voci il bonifico invocato dall'opponente, che aveva una generica causale, cioè “pagamento competenze arretrate”, da cui non poteva desumersi l'imputabilità di quanto pagato allo specifico credito esaminato.
La sentenza è stata censurata da in merito alla rilevanza confessoria attribuita, ai fini della Parte_1 prescrizione, ai messaggi che le parti si erano scambiate con l'applicativo whatsapp, che erano chiaramente privi del significato che il giudice di primo grado, in maniera assai distorta, aveva voluto attribuire, escludendo perciò che potesse ravvisarsi negli stessi un riconoscimento di debito o un'implicita rinuncia alla prescrizione, contestando altresì la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non pagate del tutto le somme dovute per ferie, permessi ed ex festività maturate e non godute, a fronte della dirimente documentazione offerta in causa, erroneamente interpretata dal primo giudice.
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Alla prima udienza fissata per la discussione davanti a questa Corte per il giorno 12/02/2025, che si è tenuta con le forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., il collegio, con provvedimento in data 13/02/2025, ha constatato il mancato deposito di note di trattazione scritta da parte dell'appellante,
. Parte_1
L'appellato, invece, dopo la rituale costituzione con memoria depositata in data 30.01.2025, con la quale ha domandato in via principale il rigetto dell'appello e, in via subordinata, ha proposto appello incidentale condizionato, con il quale ha ribadito le eccezioni preliminari formulate nel caso si fosse ritenuto di riformare, anche in parte, la sentenza impugnata, ha depositato note di trattazione scritta con le quali ha concluso in conformità.
La Corte, preso atto della sostanziale mancata comparizione alla prima udienza della sola parte appellante (in tal senso il mancato deposito di note scritte), facendo applicazione di quanto previsto dall'art. 348, comma 2 c.p.c., ha perciò fissato nuova udienza per il giorno 12 marzo 2025, che si è tenuta con le forme previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Benchè la fissazione di tale udienza sia stata ritualmente comunicata alle parti dalla cancelleria, solo la parte appellata ha depositato note di trattazione scritta in data 12 marzo 2025, con le quali ha peraltro chiesto che venisse pronunciata l'improcedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c. “per il caso in cui la difesa appellante non dovesse depositare le note ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato all'esito della scorsa udienza”, mentre la parte appellante, ancora una volta, non ha depositato alcun atto scritto.
**
L'appello è improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., comma 2, senza che sia necessario esaminare l'appello incidentale proposto da dal momento che lo stesso era espressamente CP_1 condizionato all'eventuale accoglimento dell'appello principale (punto 2 delle conclusioni di a CP_1 pag. 26 della memoria di costituzione).
L'art. 348 c.p.c. prevede, infatti, quanto segue: “L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se
l'appellante non si costituisce in termini” (c. 1). “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare,
l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio” (c. 2).
La ratio della norma risiede nella necessità, ai fini dello svolgimento del giudizio di appello, della sussistenza dell'interesse, in capo all'appellante, alla prosecuzione della causa da lui instaurata.
Si tratta di disposizione che va peraltro coordinata con quelle sulla trattazione scritta delle udienze, mediante note cartolari, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, secondo cui “il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti”.
Nel caso in questione l'appellante non ha depositato note scritte, come già sopra evidenziato, Parte_1 né per la prima udienza (12/02/2025) e neppure per quella successiva, fissata per il giorno 12/03/2025, dimostrando un disinteresse al processo instaurato e realizzando una omissione assimilabile alla mancata comparizione.
Ed in tal senso a nulla vale il deposito di note scritte da parte dell'appellato, essendo l'art. 348 cpc chiaro nel menzionare, ai fini dell'improcedibilità dell'appello, la mancata comparizione del solo appellante, senza riferimento alla controparte.
La disciplina dell'inattività delle parti, dettata dal codice di procedura civile con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, come già da tempo affermato, dalla Suprema Corte, trova infatti applicazione anche nelle controversie individuali di lavoro (v. Cass. n. 41733/2021, punto 7 a pag. 3).
Qualora l'inattività si verifichi all'udienza prevista dall'art. 437 c.p.c, deve farsi riferimento, rispettivamente, all'art. 181 c.p.c. (richiamato nel giudizio di secondo grado dall'art. 359 c.p.c.) e all'art. 348 c.p.c., a seconda che nell'udienza in questione non si siano presentate entrambe le parti o sia presente il solo appellato, restando esclusa in entrambe le ipotesi l'immediata decisione della causa, che deve essere rinviata ad una nuova udienza da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi del difetto di comparizione comporta, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti, la cancellazione della causa dal ruolo e, in caso di mancata comparizione della sola parte appellante, la dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione (su tali principi si vedano, tra le altre, Cass. n. 12358/2003, n.
2816/2015 e n. 41733/2021 citata).
E se è vero che solo di recente il legislatore, con il decreto legislativo n. 149/2022, vigente a decorrere dal 28.02.2023 ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, tra i quali non rientra quello in oggetto, dato che l'appello è stato depositato il 13.01.2023, ha aggiunto un terzo comma all'art. 348 c.p.c., con il quale si è previsto che “l'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza”, è anche vero che è ormai “ius receptum il principio secondo cui i provvedimenti del giudice, se idonei a definire il giudizio anche attraverso la decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, hanno natura di sentenza, pur se emessi in forma di ordinanza, e, pertanto, possono essere oggetto di impugnazione”(tra le tante
Cass. n. 2816/2015 a pag. 4 e n. 12636/2004, punto 2.1 a pag. 3), con la conseguenza che devono pertanto contenere la pronuncia sulle spese, anche senza espressa domanda dell'interessato (salvo che abbia manifestato la sua volontà di rinunziarvi), stante il suo carattere consequenziale e accessorio rispetto alla definizione del giudizio, rinvenendosi la soccombenza, che si concretizza in una difformità tra la domanda e la pronunzia, anche nel caso di pronunzia sul processo (così Cass. n. 12636/2004, punti 3 e
3.1 a pag.5/6).
Le spese di questo grado del giudizio sono, quindi, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del 2014, come successivamente modificato, con riferimento ai parametri previsti per le controversie in appello di valore pari al credito rivendicato (10.377,70 euro, oltre accessori), senza fase istruttoria che non si è svolta, e calcolate sui valori minimi attesa la definizione della controversia in rito, seguono la soccombenza e devono, perciò, essere poste a carico dell'appellante.
Deve, altresì, darsi atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare tenuto l'appellante a versare nuovamente il contributo unificato secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R.
30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando: dichiara improcedibile l'appello proposto in data 13 gennaio 2023 da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, in data
[...]
26.10.2022, n. 232/2022; condanna alla rifusione delle spese di questo grado del giudizio in favore di , Parte_1 CP_1 che liquida in complessivi euro 1.983,00, oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge.
Da atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare tenuto l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. 30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
Cagliari, 17 marzo 2025
La Presidente del Collegio
Maria Luisa Scarpa