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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/07/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3279/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4048 R.G.A.C., anno 2021, passata in decisone all'udienza del.2022 e vertente
TRA
el.te dom.ta presso Parte_1 Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Savino, giusta procura generale alle liti
Appellante
E
Controparte_1
Appellato contumace
Conclusioni: come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 30.6.25, da intendersi qui interamente trascritte
Svolgimento del processo proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
297/2024, con la quale il Giudice di Pace di Ariano Irpino pagina 1 di 4 rigettava la opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza di CP_1
per ottenere la residua somma ancora dovuta in virtù
[...]
di due buoni fruttiferi (n. 000.671 serie Q di £ un milione, emesso il 14/8/1989, e n. 000.835 serie Q di £ un milione emesso il 9/3/1990).
Il sosteneva infatti di avere avuto il rimborso della CP_1
sola somma di € 11.925,33, inferiore a quella spettantegli (€
14.745,26).
A sostegno dell'appello sosteneva la Parte_1
erronea interpretazione della normativa applicabile
La causa veniva riservata in decisione all'udienza del 30 giugno 2025
Motivi della decisione
L'appello è fondato.
Deve infatti premettersi che certamente il ricorso monitorio non era fondato su credito certo liquido ed esigibile, posto che i buoni azionati risultavano comunque già riscossi dall'intestatario, il quale vantava un credito solo per la
“controversa” differenza.
Va ancora evidenziato che i tassi liquidati al momento del rimborso sono quelli riportati sul titolo (serie Q), a tergo del
BPF, ove risulta apposto il timbro indicativo dei tassi applicabili ai BPF serie Q (come quello in oggetto), in virtù del
DM Tesoro 13/06/1986, istitutivo della predetta serie.
Sulla base delle menzionate disposizioni, andavano applicati i seguenti tassi di interesse: -dal 1° al 5° anno l'8%; dal 6° al
10° anno il 9%; dal 11% al 15° anno il 10.50 %; dal 16° al 20° pagina 2 di 4 anno il 12%; dal 21° al 30° anno solare successivo a quello di emissione, un interesse semplice al tasso massimo raggiunto.
Detti interessi risultano liquidati.
Quanto al regime fiscale applicabile, in virtù di quanto stabilito dal D.L. 19/09/1986 n. 556 (pubblicato su G.U. n.
219 del 20/09/1986), convertito nella Legge 17/11/1986 n.
759, istitutivo della ritenuta erariale, gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987, sono assoggettati alla ritenuta del 6,25%, i buoni emessi dal
1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 (quali quelli oggetto del presente giudizio) sono assoggettati alla ritenuta del 12,50%.
Tale ritenuta è stata soppressa con il D.L. 01/04/1996, n.
239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i buoni, sempre nella misura del 12,50%. Inoltre, come stabilito dal DM Tesoro 23 giugno
1997 (pubblicato su GU 145/97) gli interessi che maturano annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al
30/06/1997 (appartenenti alle serie “Q”, “R” e “S”), per i primi venti anni di vita del titolo, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale. Dal ventunesimo al trentesimo anno solare successivo a quello di emissione viene invece corrisposto, su base bimestrale, un interesse semplice al tasso massimo raggiunto. Solo in riferimento ai
BFP emessi dal 1° luglio 1997 in poi, gli interessi per i primi venti anni di vita del titolo sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva. La sopraggiunta modifica ministeriale della disciplina fiscale e della capitalizzazione pagina 3 di 4 degli interessi ha determinato la differenza di rendimento rispetto al calcolo preteso dall'appellato.
L'appello va dunque accolto.
Si reputa opportuna la compensazione integrale delle spese di lite, per le notevoli oscillazioni giurisprudenziali in merito alla questione oggetto della presente controversia
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 297/2024, emessa Controparte_1
dal Giudice di Pace di Ariano Irpino, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, revoca il D.I. opposto e rigetta la domanda avanzata dal ricorrente in sede monitoria;
2) Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Benevento 14 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4048 R.G.A.C., anno 2021, passata in decisone all'udienza del.2022 e vertente
TRA
el.te dom.ta presso Parte_1 Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Savino, giusta procura generale alle liti
Appellante
E
Controparte_1
Appellato contumace
Conclusioni: come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 30.6.25, da intendersi qui interamente trascritte
Svolgimento del processo proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
297/2024, con la quale il Giudice di Pace di Ariano Irpino pagina 1 di 4 rigettava la opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza di CP_1
per ottenere la residua somma ancora dovuta in virtù
[...]
di due buoni fruttiferi (n. 000.671 serie Q di £ un milione, emesso il 14/8/1989, e n. 000.835 serie Q di £ un milione emesso il 9/3/1990).
Il sosteneva infatti di avere avuto il rimborso della CP_1
sola somma di € 11.925,33, inferiore a quella spettantegli (€
14.745,26).
A sostegno dell'appello sosteneva la Parte_1
erronea interpretazione della normativa applicabile
La causa veniva riservata in decisione all'udienza del 30 giugno 2025
Motivi della decisione
L'appello è fondato.
Deve infatti premettersi che certamente il ricorso monitorio non era fondato su credito certo liquido ed esigibile, posto che i buoni azionati risultavano comunque già riscossi dall'intestatario, il quale vantava un credito solo per la
“controversa” differenza.
Va ancora evidenziato che i tassi liquidati al momento del rimborso sono quelli riportati sul titolo (serie Q), a tergo del
BPF, ove risulta apposto il timbro indicativo dei tassi applicabili ai BPF serie Q (come quello in oggetto), in virtù del
DM Tesoro 13/06/1986, istitutivo della predetta serie.
Sulla base delle menzionate disposizioni, andavano applicati i seguenti tassi di interesse: -dal 1° al 5° anno l'8%; dal 6° al
10° anno il 9%; dal 11% al 15° anno il 10.50 %; dal 16° al 20° pagina 2 di 4 anno il 12%; dal 21° al 30° anno solare successivo a quello di emissione, un interesse semplice al tasso massimo raggiunto.
Detti interessi risultano liquidati.
Quanto al regime fiscale applicabile, in virtù di quanto stabilito dal D.L. 19/09/1986 n. 556 (pubblicato su G.U. n.
219 del 20/09/1986), convertito nella Legge 17/11/1986 n.
759, istitutivo della ritenuta erariale, gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987, sono assoggettati alla ritenuta del 6,25%, i buoni emessi dal
1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 (quali quelli oggetto del presente giudizio) sono assoggettati alla ritenuta del 12,50%.
Tale ritenuta è stata soppressa con il D.L. 01/04/1996, n.
239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i buoni, sempre nella misura del 12,50%. Inoltre, come stabilito dal DM Tesoro 23 giugno
1997 (pubblicato su GU 145/97) gli interessi che maturano annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al
30/06/1997 (appartenenti alle serie “Q”, “R” e “S”), per i primi venti anni di vita del titolo, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale. Dal ventunesimo al trentesimo anno solare successivo a quello di emissione viene invece corrisposto, su base bimestrale, un interesse semplice al tasso massimo raggiunto. Solo in riferimento ai
BFP emessi dal 1° luglio 1997 in poi, gli interessi per i primi venti anni di vita del titolo sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva. La sopraggiunta modifica ministeriale della disciplina fiscale e della capitalizzazione pagina 3 di 4 degli interessi ha determinato la differenza di rendimento rispetto al calcolo preteso dall'appellato.
L'appello va dunque accolto.
Si reputa opportuna la compensazione integrale delle spese di lite, per le notevoli oscillazioni giurisprudenziali in merito alla questione oggetto della presente controversia
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 297/2024, emessa Controparte_1
dal Giudice di Pace di Ariano Irpino, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, revoca il D.I. opposto e rigetta la domanda avanzata dal ricorrente in sede monitoria;
2) Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Benevento 14 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
pagina 4 di 4