TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2969 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10399/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
XIV Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Martano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. 10399/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 stabilito Antonio Carbone ( ), unitamente all'avv. Avv. Patrizia C.F._2
Magliulo – C.F.: , elett.te dom.to in Napoli in Via Castaldi e C.F._3
Sequino 15, presso, e nello studio, dell'Avv. stabilito Antonio Carbone,
parte attrice/opponente contro
(cod. fiscale nr. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, giusta procura in calce al presente atto in favore dell'avv. Carlo Ciaccia
(Codice Fiscale ) presso il cui studio in Castel Franco Venete CodiceFiscale_4
(TV) alla Piazza Giorgione n. 16 elettivamente è domiciliata,
parte convenuta/opposta nonché
(c.f. ), elett.te dom.to presso l'Avvocatura comunale Controparte_2 P.IVA_2 in Palazzo S. Giacomo, p.zza Municipio, Napoli, che la rapp.ta e difende a mezzo dell'avv. Giovan Battista Luca Capuano ( ) C.F._5
parte convenuta/opposta nonché
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domicilia per legge parte convenuta/opposta nonché
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_4 pro tempore domiciliato per la carica a Napoli in via Montedonzelli 48,
parte convenuta/ contumace
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti e come da verbale di udienza del 18.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. Parte_2
07120219016359257000 per € 34.714,51, notificata il 24/01/2022 da
[...]
chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva Controparte_1 dell'intimazione e delle cartelle sottostanti. In particolare l'opponente assumeva, preliminarmente, che nelle controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria, successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui al
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615
c.p.c., sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice tributario
(richiamando un principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 34447/2019 pronunciata in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2018). In particolare, l'opponente eccepiva la prescrizione delle seguenti cartelle:
• cartella n. 07120040125794906000 (IRAP, IRPEF, IVA 2000), notificata il
29/10/2005, e prescritta il 29/10/2015
• cartella n. 07120050106791547000 (IRAP, IRPEF, IVA 2001), notificata il
28/09/2005 e prescritta il 28/09/2015
• cartella n. 07120060084733344000 (IRAP, IRPEF, IVA 2002), notificata il
07/04/2007 e prescritta il 07/04/2017
• cartella n. 07120120007615513000 (Tassa rifiuti 2010), notificata il
29/12/2012 e prescritta il 29/12/2017
• cartella n. 07120130064013625000 (Tassa rifiuti 2010/2011), notificata il
19/10/2013 e prescritta il 19/10/2018. Contestando la legittimità della riscossione per decorso dei termini di prescrizione, parte opponente chiedeva pertanto l'annullamento dell'intimazione di pagamento ed il riconoscimento del diritto a non essere sottoposto a esecuzione forzata. Assumeva anche il proprio interesse ad agire come riconosciuto dall'art.
3-bis del D.L. 146/2021, convertito in L. 215/2021, che stabilisce che se l'estratto di ruolo non è impugnabile, lo sono il ruolo e le cartelle di pagamento;
di conseguenza, pur essendo esclusa l'opponibilità dell'estratto di ruolo, restano impugnabili le intimazioni di pagamento e le cartelle se ritenute invalidamente notificate.
Si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_5
l'inammissibilità, improcedibilità e infondatezza delle richieste avversarie, avanzando le seguenti censure:
• il difetto di giurisdizione, avendo giurisdizione la Commissione Tributaria
Provinciale di Napoli per i crediti tributari (IRAP, IRPEF, IVA) e altre imposte locali riportate nelle cartelle notificate;
• l'incompetenza per materia, per le cartelle relative alle pretese economiche derivanti da contravvenzioni al codice della strada (spettando tale competenza al Giudice di Pace);
• l'inammissibilità, per tardività dell'impugnazione, poiché proposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento;
• la regolarità delle cartelle, che contengono tutti gli elementi essenziali per l'esercizio del diritto di difesa;
• la non intervenuta prescrizione dei crediti richiesti nell'intimazione di pagamento impugnata, essendo la stessa decennale (come confermato dalla giurisprudenza della Cassazione);
• il proprio difetto di legittimazione passiva agendo solo come esattore e su incarico degli enti impositori.
Si costituiva il impugnando l'opposizione spiegata per difetto Controparte_2 di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello tributario, essendo le pretese economiche azionate dichiaratamente di natura fiscale, anche in merito alla censura della maturata prescrizione. Si costituiva altresì l' la Controparte_3 quale preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo unica legittimata passiva, in merito ai motivi dedotti nell'opposizione, il concessionario . Controparte_6
Rimaneva contumace l' 2. Controparte_4
All'udienza del 18.12.2024 la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
----
Va premesso che l'intimazione di pagamento è l'atto che Controparte_1
notifica quando è decorso più di un anno dalla notifica della cartella esattoriale per poter, poi, procedere all'esecuzione forzata. Si tratta, quindi, di un atto puramente eventuale in quanto la sua formazione diventa necessaria solo se l'esattore fa trascorrere più di un anno dalla notifica della cartella e intende avviare il pignoramento.
Ciò premesso, l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio riguarda una pretesa di pagamento relativa a mancati pagamenti di crediti natura tributaria, fatto questo non oggetto di contestazione dalle parti in causa e comunque rilevabile da un semplice esame dell'estratto di ruolo.
Va accolta quindi l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle parti opposte e Controparte_1 Controparte_2
In punto di diritto, va rilevato che alla fattispecie oggetto di causa si applicano l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 e l'art. 57 del d.P.R. n. 602/1973.
Ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, «appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati [...]. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica».
A norma dell'art. 57 d.P.R. n. 602/1973, poi, «non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo». Tale disposizione, si badi, è stata oggetto di una pronuncia additiva della
Corte costituzionale, che, con sentenza n. 114/2018, ne ha dichiarato l'incostituzionalità nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del c.p.c.
L'ampia dizione dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 ha indotto la giurisprudenza a interpretarla nel senso che l'attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria (cfr. Cass., Sez. Un., n. 23832/2007, in cui
è anche puntualizzato che, facendosi valere mediante l'eccezione di prescrizione, come nel caso di specie, un fatto estintivo – relativo cioè all'an – dell'obbligazione tributaria, conoscere della causa spetta al giudice che abbia giurisdizione in merito a tale obbligazione).
Va altresì rimarcato che in tema di riparto di giurisdizione tra giudice tributario e civile, in ordine all'attuazione di una pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo, le SS.UU. della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.7822/2020, hanno stabilito, alla luce del combinato disposto del d.lgs. 546/1992, art. 2 e del d.P.R.
602/1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla summenzionata sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, che la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e quella tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale. In particolare, le SS.UU., con la pronuncia citata, hanno determinato il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine alla pretesa tributaria sorta con un atto esecutivo, nel seguente modo:
• alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce in relazione all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumono verificati fino alla notificazione della cartella o, come nel caso che ci interessa, dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute,
o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di mancata notificazione od inesistente oppure nulla per quanto concerne fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa. Alla pari anche se si tratta di fatti inerenti all'esistenza oppure al modo di essere della pretesa dal punto di vista sostanziale.
• nella giurisdizione del giudice ordinario rientra, invece, la cognizione delle questioni relative alla forma e alla legittimità formale dell'atto esecutivo e, come tale sia se conseguito a una valida notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione, non contestate e come tali, sia se conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti, nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in esecuzione successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione oppure in mancanza od inesistenza di detta notifica all'atto esecutivo che ha assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.
Di conseguenza vi è giurisdizione del giudice tributario, se il contribuente impugna la cartella di pagamento oppure, come nel caso che ci interessa, l'intimazione di pagamento (ex art. 50, co. 2, D.p.r. n. 602/1973). Vi
è altresì giurisdizione del Giudice Tributario se viene impugnato un atto della riscossione (ad esempio un atto di pignoramento), che è il primo atto notificato al contribuente (nell'ipotesi in cui la cartella e l'intimazione precedente non sono state notificate). Vi è, invece, giurisdizione del giudice ordinario, se il contribuente impugna un atto dell'esecuzione (ad esempio un pignoramento) e ne contesta la forma o la legittimità, indipendentemente dalla regolare, o meno, notifica della cartella esattoriale, o di atti esecutivi equipollenti. Vi è altresì la giurisdizione del giudice ordinario solo se vengono impugnati atti successivi alla cartella di pagamento ed all'intimazione di pagamento (validamente notificati).
Nel caso che ci interessa è stata impugnata una intimazione di pagamento per una pretesa economica di natura tributaria, e tale fatto, non contestato e documentalmente provato, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, comporta necessariamente che sui motivi di contestazione si debba pronunciare il giudice tributario.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza, come da dispositivo, tenuto conto del tenore delle difese svolte nonché della decisione in rito..
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa Laura Martano definitivamente pronunziando sulla opposizione iscritta al n. R.G. 10399\2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione del tribunale adito essendo competente la
Commissione tributaria Controparte_3
2. visto l'articolo 50 c.p.c., fissa termine di mesi tre, decorrente dalla pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente;
3. condanna la parte opponente, al pagamento delle spese di Parte_3 giudizio in favore dell' e del Controparte_1 Controparte_2 che liquida in favore di ciascuna parte in euro 2200,00 per compensi oltre spese generali iva e cpa come per legge, nonché in favore di
[...] che liquida in euro 1000,00 per compensi oltre Controparte_3 alle spese generali, IVA e CPA, il tutto come per legge;
Così deciso, in Napoli, il 24.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
XIV Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Martano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. 10399/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 stabilito Antonio Carbone ( ), unitamente all'avv. Avv. Patrizia C.F._2
Magliulo – C.F.: , elett.te dom.to in Napoli in Via Castaldi e C.F._3
Sequino 15, presso, e nello studio, dell'Avv. stabilito Antonio Carbone,
parte attrice/opponente contro
(cod. fiscale nr. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, giusta procura in calce al presente atto in favore dell'avv. Carlo Ciaccia
(Codice Fiscale ) presso il cui studio in Castel Franco Venete CodiceFiscale_4
(TV) alla Piazza Giorgione n. 16 elettivamente è domiciliata,
parte convenuta/opposta nonché
(c.f. ), elett.te dom.to presso l'Avvocatura comunale Controparte_2 P.IVA_2 in Palazzo S. Giacomo, p.zza Municipio, Napoli, che la rapp.ta e difende a mezzo dell'avv. Giovan Battista Luca Capuano ( ) C.F._5
parte convenuta/opposta nonché
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domicilia per legge parte convenuta/opposta nonché
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_4 pro tempore domiciliato per la carica a Napoli in via Montedonzelli 48,
parte convenuta/ contumace
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti e come da verbale di udienza del 18.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. Parte_2
07120219016359257000 per € 34.714,51, notificata il 24/01/2022 da
[...]
chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva Controparte_1 dell'intimazione e delle cartelle sottostanti. In particolare l'opponente assumeva, preliminarmente, che nelle controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria, successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui al
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615
c.p.c., sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice tributario
(richiamando un principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 34447/2019 pronunciata in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2018). In particolare, l'opponente eccepiva la prescrizione delle seguenti cartelle:
• cartella n. 07120040125794906000 (IRAP, IRPEF, IVA 2000), notificata il
29/10/2005, e prescritta il 29/10/2015
• cartella n. 07120050106791547000 (IRAP, IRPEF, IVA 2001), notificata il
28/09/2005 e prescritta il 28/09/2015
• cartella n. 07120060084733344000 (IRAP, IRPEF, IVA 2002), notificata il
07/04/2007 e prescritta il 07/04/2017
• cartella n. 07120120007615513000 (Tassa rifiuti 2010), notificata il
29/12/2012 e prescritta il 29/12/2017
• cartella n. 07120130064013625000 (Tassa rifiuti 2010/2011), notificata il
19/10/2013 e prescritta il 19/10/2018. Contestando la legittimità della riscossione per decorso dei termini di prescrizione, parte opponente chiedeva pertanto l'annullamento dell'intimazione di pagamento ed il riconoscimento del diritto a non essere sottoposto a esecuzione forzata. Assumeva anche il proprio interesse ad agire come riconosciuto dall'art.
3-bis del D.L. 146/2021, convertito in L. 215/2021, che stabilisce che se l'estratto di ruolo non è impugnabile, lo sono il ruolo e le cartelle di pagamento;
di conseguenza, pur essendo esclusa l'opponibilità dell'estratto di ruolo, restano impugnabili le intimazioni di pagamento e le cartelle se ritenute invalidamente notificate.
Si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_5
l'inammissibilità, improcedibilità e infondatezza delle richieste avversarie, avanzando le seguenti censure:
• il difetto di giurisdizione, avendo giurisdizione la Commissione Tributaria
Provinciale di Napoli per i crediti tributari (IRAP, IRPEF, IVA) e altre imposte locali riportate nelle cartelle notificate;
• l'incompetenza per materia, per le cartelle relative alle pretese economiche derivanti da contravvenzioni al codice della strada (spettando tale competenza al Giudice di Pace);
• l'inammissibilità, per tardività dell'impugnazione, poiché proposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento;
• la regolarità delle cartelle, che contengono tutti gli elementi essenziali per l'esercizio del diritto di difesa;
• la non intervenuta prescrizione dei crediti richiesti nell'intimazione di pagamento impugnata, essendo la stessa decennale (come confermato dalla giurisprudenza della Cassazione);
• il proprio difetto di legittimazione passiva agendo solo come esattore e su incarico degli enti impositori.
Si costituiva il impugnando l'opposizione spiegata per difetto Controparte_2 di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello tributario, essendo le pretese economiche azionate dichiaratamente di natura fiscale, anche in merito alla censura della maturata prescrizione. Si costituiva altresì l' la Controparte_3 quale preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo unica legittimata passiva, in merito ai motivi dedotti nell'opposizione, il concessionario . Controparte_6
Rimaneva contumace l' 2. Controparte_4
All'udienza del 18.12.2024 la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
----
Va premesso che l'intimazione di pagamento è l'atto che Controparte_1
notifica quando è decorso più di un anno dalla notifica della cartella esattoriale per poter, poi, procedere all'esecuzione forzata. Si tratta, quindi, di un atto puramente eventuale in quanto la sua formazione diventa necessaria solo se l'esattore fa trascorrere più di un anno dalla notifica della cartella e intende avviare il pignoramento.
Ciò premesso, l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio riguarda una pretesa di pagamento relativa a mancati pagamenti di crediti natura tributaria, fatto questo non oggetto di contestazione dalle parti in causa e comunque rilevabile da un semplice esame dell'estratto di ruolo.
Va accolta quindi l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle parti opposte e Controparte_1 Controparte_2
In punto di diritto, va rilevato che alla fattispecie oggetto di causa si applicano l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 e l'art. 57 del d.P.R. n. 602/1973.
Ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, «appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati [...]. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica».
A norma dell'art. 57 d.P.R. n. 602/1973, poi, «non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo». Tale disposizione, si badi, è stata oggetto di una pronuncia additiva della
Corte costituzionale, che, con sentenza n. 114/2018, ne ha dichiarato l'incostituzionalità nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del c.p.c.
L'ampia dizione dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 ha indotto la giurisprudenza a interpretarla nel senso che l'attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria (cfr. Cass., Sez. Un., n. 23832/2007, in cui
è anche puntualizzato che, facendosi valere mediante l'eccezione di prescrizione, come nel caso di specie, un fatto estintivo – relativo cioè all'an – dell'obbligazione tributaria, conoscere della causa spetta al giudice che abbia giurisdizione in merito a tale obbligazione).
Va altresì rimarcato che in tema di riparto di giurisdizione tra giudice tributario e civile, in ordine all'attuazione di una pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo, le SS.UU. della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.7822/2020, hanno stabilito, alla luce del combinato disposto del d.lgs. 546/1992, art. 2 e del d.P.R.
602/1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla summenzionata sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, che la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e quella tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale. In particolare, le SS.UU., con la pronuncia citata, hanno determinato il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine alla pretesa tributaria sorta con un atto esecutivo, nel seguente modo:
• alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce in relazione all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumono verificati fino alla notificazione della cartella o, come nel caso che ci interessa, dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute,
o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di mancata notificazione od inesistente oppure nulla per quanto concerne fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa. Alla pari anche se si tratta di fatti inerenti all'esistenza oppure al modo di essere della pretesa dal punto di vista sostanziale.
• nella giurisdizione del giudice ordinario rientra, invece, la cognizione delle questioni relative alla forma e alla legittimità formale dell'atto esecutivo e, come tale sia se conseguito a una valida notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione, non contestate e come tali, sia se conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti, nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in esecuzione successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione oppure in mancanza od inesistenza di detta notifica all'atto esecutivo che ha assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.
Di conseguenza vi è giurisdizione del giudice tributario, se il contribuente impugna la cartella di pagamento oppure, come nel caso che ci interessa, l'intimazione di pagamento (ex art. 50, co. 2, D.p.r. n. 602/1973). Vi
è altresì giurisdizione del Giudice Tributario se viene impugnato un atto della riscossione (ad esempio un atto di pignoramento), che è il primo atto notificato al contribuente (nell'ipotesi in cui la cartella e l'intimazione precedente non sono state notificate). Vi è, invece, giurisdizione del giudice ordinario, se il contribuente impugna un atto dell'esecuzione (ad esempio un pignoramento) e ne contesta la forma o la legittimità, indipendentemente dalla regolare, o meno, notifica della cartella esattoriale, o di atti esecutivi equipollenti. Vi è altresì la giurisdizione del giudice ordinario solo se vengono impugnati atti successivi alla cartella di pagamento ed all'intimazione di pagamento (validamente notificati).
Nel caso che ci interessa è stata impugnata una intimazione di pagamento per una pretesa economica di natura tributaria, e tale fatto, non contestato e documentalmente provato, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, comporta necessariamente che sui motivi di contestazione si debba pronunciare il giudice tributario.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza, come da dispositivo, tenuto conto del tenore delle difese svolte nonché della decisione in rito..
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa Laura Martano definitivamente pronunziando sulla opposizione iscritta al n. R.G. 10399\2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione del tribunale adito essendo competente la
Commissione tributaria Controparte_3
2. visto l'articolo 50 c.p.c., fissa termine di mesi tre, decorrente dalla pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente;
3. condanna la parte opponente, al pagamento delle spese di Parte_3 giudizio in favore dell' e del Controparte_1 Controparte_2 che liquida in favore di ciascuna parte in euro 2200,00 per compensi oltre spese generali iva e cpa come per legge, nonché in favore di
[...] che liquida in euro 1000,00 per compensi oltre Controparte_3 alle spese generali, IVA e CPA, il tutto come per legge;
Così deciso, in Napoli, il 24.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Martano