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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/02/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 864/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 864/2021 tra
[...]
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 6 febbraio 2025 sono comparsi: per gli attori, il dott. Alberto Giusperti, in sostituzione dell'avv. Ambrosini;
per il convenuto, l'avv. Mario Bozzetti in sostituzione dell'avv. Zingone;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa le conclusioni come da note del 30 gennaio 2025;
Parte convenuta precisa le conclusioni come da note depositate il 30 gennaio 2025.
All'esito della discussione le parti si riportano ai loro atti, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Alle ore 12:40 l'udienza viene sospesa.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Davide Scaffidi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V civile
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 864/2021 promossa da:
[...]
Parte_1 con l'avv. C. Ambrosini;
ATTORI contro
e per essa rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2 dalla mandataria Controparte_3 con l'avv. P. Zingone;
CONVENUTA
Oggetto: fideiussione
Conclusioni: come da verbale
Per gli opponenti:
A) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, dichiararsi la nullità e l'infondatezza e comunque revocarsi il
Decreto Ingiuntivo n. 4695/2020 del 10.11.2020, emesso dal Tribunale di Brescia in pari data, per le ragioni svolte in Atto di citazione in opposizione e per quanto sopra gradatamente esposto e respingersi ogni pretesa così come formulata dalla ricorrente opposta.
pagina 2 di 7 B) IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di cui in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte premesso “vero che”. Testi riservati.
C) IN OGNI CASO, condannare la convenuta opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio;
spese da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara sin d'ora antistatario.
Per l'opposta:
In via principale nel merito:
- rigettare in toto l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo n. 4695/2020 emesso dal Tribunale di Brescia il 10.11.2020.
In via di subordine nel merito:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca e/o nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, previa ogni più opportuna declaratoria, condannare gli opponenti, in qualità di soci illimitatamente responsabili della e fideiussori, al pagamento della somma di Euro Controparte_4
166.171,49 oltre interessi dalla data della domanda sino al saldo effettivo, oltre le spese, rivalutazione monetaria, competenze e onorari, o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia nei limiti di valore.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
e – fideiussori - hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_1 ingiuntivo n. 4695/2020 con cui il Tribunale di Brescia ha ingiunto loro di pagare in solido e insieme a
– altro fideiussore – e – debitrice principale – la Controparte_4 Controparte_5 somma di € 166.171,49, a favore di a titolo di saldo dei rapporti bancari intercorrenti tra CP_1
UBI Banca S.p.a. e Controparte_5
A fondamento dell'opposizione gli attori hanno dedotto: a) il difetto di legittimazione passiva nel procedimento monitorio in capo alla debitrice principale – dichiarata fallita in data Controparte_5
9.12.2014 – e al fideiussore – estinta e cancellata dal Registro delle Imprese Controparte_4 in data 20.12.2019; b) la nullità assoluta delle fideiussioni omnibus sottoscritte dagli opponenti e da
[...]
in data 4.3.2002 e in data 23.2.2012 perché riproduttive dello schema di fideiussione Controparte_4 predisposto dall'ABI, censurato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 per contrarietà alla normativa antitrust ex art. 2, c. 2 lett. a) L.287/1990; c) la nullità per violazione della normativa antitrust dei contratti di fideiussione con particolare riferimento alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello pagina 3 di 7 schema ABI censurato da Banca d'Italia, con conseguente applicazione del termine decadenziale ex art. 1957 c.c., non rispettato nel caso di specie;
d) la liberazione dei fideiussori opponenti per l'estinzione dell'obbligazione principale (a seguito di estinzione della cui consegue l'estinzione Controparte_5 dell'obbligazione fideiussoria accessoria;
e) la nullità delle fideiussioni per violazione, da parte della Banca, degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto obbligatorio;
f) l'annullabilità delle fideiussioni, perché rilasciate in una situazione di conflitto di interesse tra garante e debitore garantito;
g) la qualificazione delle fideiussioni come contratti autonomi di garanzia e la conseguente non trasmissibilità degli stessi in favore dell'opposta; h) l'emissione del decreto ingiuntivo in assenza dei requisiti di legge, non essendo la somma richiesta certa, liquida ed esigibile, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto di credito quantomeno in relazione alle rate dei mutui.
Si è costituita la cessionaria di UBI Banca S.p.A., per il tramite della mandataria Controparte_1 [...]
qui rappresentata e difesa da contestando tutto Controparte_2 Controparte_3 quanto dedotto dagli attori e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
***
L'opposizione è fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Sul difetto di legittimazione passiva della società garante cancellata in sede monitoria
Gli opponenti sollevano una serie di censure circa il “difetto di legittimazione” passiva della garante s.n.c. cancellata.
Le censure sono in primo luogo irrilevanti, posto che gli odierni opponenti, in qualità di soci illimitatamente responsabili di sono chiamati a rispondere dell'obbligazione Controparte_4 fideiussoria assunta dalla società.
Sulla nullità delle fideiussioni
Le fideiussioni di cui si discute sono state rilasciate a favore di rispettivamente a) in Controparte_5 data 4.3.2002 da e dai soci amministratori illimitatamente responsabili – Controparte_4
e - fino alla concorrenza di € 125.000,00; b) in data 23.2.2012 dalla Parte_1 Parte_1 sola fino alla concorrenza di € 120.000,00. Controparte_4
È bene precisare che questa seconda garanzia è una fideiussione specifica, relativa alle sole obbligazioni derivanti dall'operazione indicata nella stessa.
Gli opponenti, qualificando entrambe le garanzie come fideiussioni omnibus, hanno eccepito la nullità delle stesse perché contenenti clausole riproduttive dello schema ABI censurato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
pagina 4 di 7 Con riferimento alla invalidità delle citate clausole, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SS.UU.
41994/2021) hanno affermato, come noto, che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nel caso in esame le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione del 4.3.2002 e le clausole di cui agli artt. 1, 2 e 6 della garanzia del 23.2.2012 riproducono esattamente il contenuto delle clausole di cui agli artt.
2, 6 e 8 dello schema di “Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)” predisposto dall'ABI, che la Suprema Corte ha ritenuto affette da nullità in quanto frutto di un'intesa illecita per contrarietà con l'art. 2, c. 2 lett. a) della legge n. 287/1990.
Di recente, la Cassazione (Cass. civ., ord.n. 27243/2024) ha rilevato come, nella sentenza delle Sezioni
Unite citata, non vi siano indicazioni che impediscono di estendere i principi in essa affermati ai contratti di fideiussioni specifiche. La Suprema Corte, infatti, non distingue tra diversi tipi di fideiussione ma fa riferimento genericamente ai contratti “a valle”, cioè ai singoli contratti di fideiussione che contengono clausole che riproducono il contenuto di quelle dichiarate nulle per contrasto alla normativa anticoncorrenziale.
Ne discende l'applicabilità del principio sopra riportato anche alle fideiussioni specifiche e la nullità parziale delle due fideiussioni oggetto di disamina.
Sugli effetti dell'invalidità della deroga convenzionale al termine decadenziale ex art. 1957 c.c.
L'invalidità della clausola di cui agli artt. 6 delle fideiussioni, di deroga al termine decadenziale ex art. 1957
c.c., determina l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1957 c.c.
Su tale esito interpretativo non incide la circostanza, dedotta dall'opposta, secondo cui l'art. 1957 c.c., non essendo posto a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, deve considerarsi materia nella piena disponibilità delle parti e la deroga al termine ivi fissato non deve necessariamente essere ricollegata allo schema predisposto dall'ABI. Ciò che rileva sono le conseguenze della nullità parziale dell'accordo a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione della normativa antitrust. La nullità per contrarietà alla normativa antitrust, infatti, travolge in ogni caso la pattuizione e determina, come già detto,
l'applicabilità del termine ex art. 1957 c.c.
Tale norma, come noto, pone a carico del creditore l'onere di proporre tempestivamente, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, azioni giudiziarie contro il debitore principale, al fine di evitare la liberazione del fideiussore. pagina 5 di 7 Nel caso in esame è anzitutto necessario individuare il corretto dies a quo del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Contrariamente a quanto dedotto dall'opposta, che ritiene che il dies a quo sia rappresentato dalla data di chiusura del fallimento della debitrice principale (17.12.2020), la decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 1957 è da individuare nella lettera del 30.4.2014 con cui la Banca ha comunicato alla debitrice principale la revoca degli affidamenti concessi e il recesso dal rapporto di conto corrente.
Il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. non è stato rispettato: la prima iniziativa giudiziaria posta in essere dalla creditrice è stata, infatti, l'istanza di insinuazione al passivo del fallimento, presentata solo in data 26.11.2015, ossia oltre il termine semestrale prescritto dalla legge.
Ne discende la liberazione degli opponenti dalle obbligazioni fideiussorie su di loro gravanti e la necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore degli opponenti, tenuto conto del valore della causa, dello scaglione applicabile, dell'attività effettivamente espletata.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 4695/2020 del 10.11.2020 emesso dal Tribunale di Brescia;
condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti, in solido tra loro, spese liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da corrispondere in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Brescia, 6.02.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 6 di 7 Sentenza redatta ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata previa lettura in assenza delle parti, rinunzianti a presenziare, e allegazione a verbale, chiuso alle ore 13.30.
Brescia, 6.2.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 864/2021 tra
[...]
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 6 febbraio 2025 sono comparsi: per gli attori, il dott. Alberto Giusperti, in sostituzione dell'avv. Ambrosini;
per il convenuto, l'avv. Mario Bozzetti in sostituzione dell'avv. Zingone;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa le conclusioni come da note del 30 gennaio 2025;
Parte convenuta precisa le conclusioni come da note depositate il 30 gennaio 2025.
All'esito della discussione le parti si riportano ai loro atti, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Alle ore 12:40 l'udienza viene sospesa.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Davide Scaffidi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V civile
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 864/2021 promossa da:
[...]
Parte_1 con l'avv. C. Ambrosini;
ATTORI contro
e per essa rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2 dalla mandataria Controparte_3 con l'avv. P. Zingone;
CONVENUTA
Oggetto: fideiussione
Conclusioni: come da verbale
Per gli opponenti:
A) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, dichiararsi la nullità e l'infondatezza e comunque revocarsi il
Decreto Ingiuntivo n. 4695/2020 del 10.11.2020, emesso dal Tribunale di Brescia in pari data, per le ragioni svolte in Atto di citazione in opposizione e per quanto sopra gradatamente esposto e respingersi ogni pretesa così come formulata dalla ricorrente opposta.
pagina 2 di 7 B) IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di cui in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte premesso “vero che”. Testi riservati.
C) IN OGNI CASO, condannare la convenuta opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio;
spese da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara sin d'ora antistatario.
Per l'opposta:
In via principale nel merito:
- rigettare in toto l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo n. 4695/2020 emesso dal Tribunale di Brescia il 10.11.2020.
In via di subordine nel merito:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca e/o nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, previa ogni più opportuna declaratoria, condannare gli opponenti, in qualità di soci illimitatamente responsabili della e fideiussori, al pagamento della somma di Euro Controparte_4
166.171,49 oltre interessi dalla data della domanda sino al saldo effettivo, oltre le spese, rivalutazione monetaria, competenze e onorari, o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia nei limiti di valore.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
e – fideiussori - hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_1 ingiuntivo n. 4695/2020 con cui il Tribunale di Brescia ha ingiunto loro di pagare in solido e insieme a
– altro fideiussore – e – debitrice principale – la Controparte_4 Controparte_5 somma di € 166.171,49, a favore di a titolo di saldo dei rapporti bancari intercorrenti tra CP_1
UBI Banca S.p.a. e Controparte_5
A fondamento dell'opposizione gli attori hanno dedotto: a) il difetto di legittimazione passiva nel procedimento monitorio in capo alla debitrice principale – dichiarata fallita in data Controparte_5
9.12.2014 – e al fideiussore – estinta e cancellata dal Registro delle Imprese Controparte_4 in data 20.12.2019; b) la nullità assoluta delle fideiussioni omnibus sottoscritte dagli opponenti e da
[...]
in data 4.3.2002 e in data 23.2.2012 perché riproduttive dello schema di fideiussione Controparte_4 predisposto dall'ABI, censurato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 per contrarietà alla normativa antitrust ex art. 2, c. 2 lett. a) L.287/1990; c) la nullità per violazione della normativa antitrust dei contratti di fideiussione con particolare riferimento alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello pagina 3 di 7 schema ABI censurato da Banca d'Italia, con conseguente applicazione del termine decadenziale ex art. 1957 c.c., non rispettato nel caso di specie;
d) la liberazione dei fideiussori opponenti per l'estinzione dell'obbligazione principale (a seguito di estinzione della cui consegue l'estinzione Controparte_5 dell'obbligazione fideiussoria accessoria;
e) la nullità delle fideiussioni per violazione, da parte della Banca, degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto obbligatorio;
f) l'annullabilità delle fideiussioni, perché rilasciate in una situazione di conflitto di interesse tra garante e debitore garantito;
g) la qualificazione delle fideiussioni come contratti autonomi di garanzia e la conseguente non trasmissibilità degli stessi in favore dell'opposta; h) l'emissione del decreto ingiuntivo in assenza dei requisiti di legge, non essendo la somma richiesta certa, liquida ed esigibile, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto di credito quantomeno in relazione alle rate dei mutui.
Si è costituita la cessionaria di UBI Banca S.p.A., per il tramite della mandataria Controparte_1 [...]
qui rappresentata e difesa da contestando tutto Controparte_2 Controparte_3 quanto dedotto dagli attori e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
***
L'opposizione è fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Sul difetto di legittimazione passiva della società garante cancellata in sede monitoria
Gli opponenti sollevano una serie di censure circa il “difetto di legittimazione” passiva della garante s.n.c. cancellata.
Le censure sono in primo luogo irrilevanti, posto che gli odierni opponenti, in qualità di soci illimitatamente responsabili di sono chiamati a rispondere dell'obbligazione Controparte_4 fideiussoria assunta dalla società.
Sulla nullità delle fideiussioni
Le fideiussioni di cui si discute sono state rilasciate a favore di rispettivamente a) in Controparte_5 data 4.3.2002 da e dai soci amministratori illimitatamente responsabili – Controparte_4
e - fino alla concorrenza di € 125.000,00; b) in data 23.2.2012 dalla Parte_1 Parte_1 sola fino alla concorrenza di € 120.000,00. Controparte_4
È bene precisare che questa seconda garanzia è una fideiussione specifica, relativa alle sole obbligazioni derivanti dall'operazione indicata nella stessa.
Gli opponenti, qualificando entrambe le garanzie come fideiussioni omnibus, hanno eccepito la nullità delle stesse perché contenenti clausole riproduttive dello schema ABI censurato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
pagina 4 di 7 Con riferimento alla invalidità delle citate clausole, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SS.UU.
41994/2021) hanno affermato, come noto, che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nel caso in esame le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione del 4.3.2002 e le clausole di cui agli artt. 1, 2 e 6 della garanzia del 23.2.2012 riproducono esattamente il contenuto delle clausole di cui agli artt.
2, 6 e 8 dello schema di “Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)” predisposto dall'ABI, che la Suprema Corte ha ritenuto affette da nullità in quanto frutto di un'intesa illecita per contrarietà con l'art. 2, c. 2 lett. a) della legge n. 287/1990.
Di recente, la Cassazione (Cass. civ., ord.n. 27243/2024) ha rilevato come, nella sentenza delle Sezioni
Unite citata, non vi siano indicazioni che impediscono di estendere i principi in essa affermati ai contratti di fideiussioni specifiche. La Suprema Corte, infatti, non distingue tra diversi tipi di fideiussione ma fa riferimento genericamente ai contratti “a valle”, cioè ai singoli contratti di fideiussione che contengono clausole che riproducono il contenuto di quelle dichiarate nulle per contrasto alla normativa anticoncorrenziale.
Ne discende l'applicabilità del principio sopra riportato anche alle fideiussioni specifiche e la nullità parziale delle due fideiussioni oggetto di disamina.
Sugli effetti dell'invalidità della deroga convenzionale al termine decadenziale ex art. 1957 c.c.
L'invalidità della clausola di cui agli artt. 6 delle fideiussioni, di deroga al termine decadenziale ex art. 1957
c.c., determina l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1957 c.c.
Su tale esito interpretativo non incide la circostanza, dedotta dall'opposta, secondo cui l'art. 1957 c.c., non essendo posto a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, deve considerarsi materia nella piena disponibilità delle parti e la deroga al termine ivi fissato non deve necessariamente essere ricollegata allo schema predisposto dall'ABI. Ciò che rileva sono le conseguenze della nullità parziale dell'accordo a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione della normativa antitrust. La nullità per contrarietà alla normativa antitrust, infatti, travolge in ogni caso la pattuizione e determina, come già detto,
l'applicabilità del termine ex art. 1957 c.c.
Tale norma, come noto, pone a carico del creditore l'onere di proporre tempestivamente, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, azioni giudiziarie contro il debitore principale, al fine di evitare la liberazione del fideiussore. pagina 5 di 7 Nel caso in esame è anzitutto necessario individuare il corretto dies a quo del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Contrariamente a quanto dedotto dall'opposta, che ritiene che il dies a quo sia rappresentato dalla data di chiusura del fallimento della debitrice principale (17.12.2020), la decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 1957 è da individuare nella lettera del 30.4.2014 con cui la Banca ha comunicato alla debitrice principale la revoca degli affidamenti concessi e il recesso dal rapporto di conto corrente.
Il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. non è stato rispettato: la prima iniziativa giudiziaria posta in essere dalla creditrice è stata, infatti, l'istanza di insinuazione al passivo del fallimento, presentata solo in data 26.11.2015, ossia oltre il termine semestrale prescritto dalla legge.
Ne discende la liberazione degli opponenti dalle obbligazioni fideiussorie su di loro gravanti e la necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore degli opponenti, tenuto conto del valore della causa, dello scaglione applicabile, dell'attività effettivamente espletata.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 4695/2020 del 10.11.2020 emesso dal Tribunale di Brescia;
condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti, in solido tra loro, spese liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da corrispondere in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Brescia, 6.02.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 6 di 7 Sentenza redatta ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata previa lettura in assenza delle parti, rinunzianti a presenziare, e allegazione a verbale, chiuso alle ore 13.30.
Brescia, 6.2.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 7 di 7