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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/05/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valentina Vitulano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 3577/2023 R.G.
promossa da
, in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t. rappresenta e difesa, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello, dall'avv. Tiziana Coppola e con questa elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in Pompei (NA) alla Via Nolana nr. 44 PEC:
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APPELLANTE
contro
, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in calce Controparte_1 all'atto di appello, dall'avv. Gerardo Crispo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in Nocera Inferiore (SA) al via Villanova nr. 35; PEC:
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APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 2124/2023 pubblicata in data 29 aprile 2023
Conclusioni delle parti: come in atti e a verbale.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione conveniva in giudizio, innanzi Controparte_1 al Giudice di Pace di Gragnano, l' , impugnando Controparte_2
l'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 071 2014 0080740563 000 dell'importo di € 207,63, emessa per il mancato pagamento di bollo auto anno 2009. A sostegno dell'opposizione eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il termine triennale di prescrizione previsto per la tassa automobilistica.
Si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_2
l'inammissibilità della opposizione avverso l'estratto di ruolo esattoriale e la mancanza di un concreto interesse ad agire ex art. 100 cpc. Eccepiva, altresì, la mancata prescrizione del credito, attesa la regolarità non solo della notifica della cartella di pagamento ma anche dei successivi atti interruttivi.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda.
Con sentenza n. 2124/2023, il Giudice di Pace di Gragnano, ritenuta sussistente la propria competenza nonché ammissibile la domanda per la sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., l'accoglieva la domanda annullando la cartella di pagamento “emessa dalla convenuta a seguito del mancato pagamento di contravvenzione al codice della strada nell'anno 2009 notificata in data 15.4.2015 di euro 207,63”.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello l' Parte_2 assumendo: - la nullità della decisione per errata ricostruzione dei fatti, avendo il giudice di primo grado indicato tra i convenuti anche la sebbene Controparte_3 mai evocata in giudizio ed indicato che l'opposizione concerneva la tassa di smaltimento rifiuti per l'anno 2009, pur essendo la domanda ed il ruolo riferiti alla tassa automobilistica;
- la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione tributaria provinciale essendo la tassa automobilistica un tributo;
- l'inammissibilità della opposizione avverso l'estratto di ruolo esattoriale per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc.
Chiedeva quindi, la riforma della sentenza.
Si è costituito in appello eccependo: (i) inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 113 e 339 cpc;
(ii) violazione dell'art. 342 cpc, attesa la mancata e puntuale indicazione dei motivi di gravame;
(iii); nel merito, mancata prescrizione del credito sotteso all'estratto di ruolo opposto;
sussistenza della giurisdizione dell'adito giudice ordinario. Ha quindi concluso per il rigetto dell'appello.
Alla udienza cartolare del 24.4.2025 la causa è stata riservata in decisione.
⁎⁎⁎⁎⁎ L'appello proposto da è fondato. CP_4
Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da
2 rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, a prescindere dal fatto che il giudice abbia applicato norme di legge ritenute corrispondenti all'equità o abbia fatto riferimento a norme di diritto senza alcun riferimento all'equità.
Nella fattispecie in esame non è controverso che la sentenza di primo grado rientri nell'ipotesi di cui all'art. 113 comma II c.p.c..
Il tribunale che pronunzi in funzione di appello avverso le sentenze rese dal giudice di pace secondo equità, è quindi tenuto unicamente a verificare che non siano state violate le norme sul procedimento, quelle costituzionali e comunitarie e i principi regolatori della materia (Cass. 19/01/2021, n. 774).
Per effetto del dettato di cui all'art. 339 c.p.c., le sentenze del Giudice di Pace proposte secondo equità possono essere oggetto di appello solo per violazione di norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali e comunitarie ovvero per violazione dei principi regolatori della materia: avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dal comma 3 dell'art. 339 c.p.c., è infatti l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto radicale di motivazione (Cass. 13/03/2013, n. 6410; Cass. 28/05/2020, n. 10063;
Cass. 16/11/2021, n. 34524).
Ne consegue che l'appello nella parte in cui lamenta il mancato rilievo del difetto di giurisdizione è ammissibile.
Sempre in via preliminare, reputa il giudicante che l'appello non viola l'art. 342
c.p.c..
Secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 342
c.p.c., va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass., ordinanza 30/05/2018, n. 13535; Cass., SS.UU., 16/11/2017, n. 27199).
Nel caso che occupa, l'appello risulta conforme al paradigma delineato dal legislatore, poiché indica i motivi di appello e le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo posto dal primo giudice a fondamento della decisione.
Ciò posto va accolto il motivo di appello volto a far valere il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario attesa la natura tributaria della pretesa creditoria – tassa automobilistica- , quale risultante dagli atti e dalle
3 allegazione delle parti, sebbene erroneamente in sentenza il primo giudice indichi che il credito è riferito a tassa di smaltimento rifiuti e contravvenzione al codice della strada.
L'oggetto della giurisdizione tributaria è disciplinato dall'art. 2 del D.Lgs.
546/1992, mentre il successivo art. 19 reca l'elenco degli atti impugnabili innanzi le Commissioni Tributarie.
Sono attribuite alla giurisdizione tributaria le seguenti fattispecie: le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale e le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
In tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, le pretese di natura tributaria sono impugnabili dinanzi al giudice tributario relativamente agli atti propedeutici all'esecuzione esattoriale: cartella di pagamento ed avviso di mora (il relativo procedimento è regolato dal d.l.vo n. 546/92).
Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dal ruolo, nella fattispecie, sia di natura tributaria. E difatti, con decorrenza dall'1 gennaio 1993, il Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 23, comma 1, ha attribuito alle
Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo
Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.
39, e successive modificazioni, che ha assunto contestualmente la denominazione di "tassa automobilistica regionale", da ritenersi, secondo il giudice delle leggi
(Corte Cost., 19 dicembre 2012, n. 288), "tributo proprio derivato della Regione".
Orbene, il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali, configuranti, queste, atti di riscossione e non già di esecuzione forzata, spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla previsione del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 2, comma 1, e art. 19, lett. d), (cfr. Cass. SS.UU. 9840/11; Cass. SS.UU.
5994 del 17.4.2012).
In relazione al citato art. 2 co. 1 D. lgs. 546/92 la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art. 57, co. 1 lett. a) D. lgs. N.
546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
Nel caso di specie, la cartella di pagamento richiamata nell' estratto di ruolo impugnato è, come detto, riferita ad un credito di natura tributaria (tassa automobilistica).
Va, pertanto, richiamato il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, secondo cui “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva
4 di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass. SS.UU. N. 16986 del 25.5.2022).
Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.
546/1992, alla cui stregua “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
In questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale (Cass. S.U.,
n.28709/2020, Cass. S.U., n.20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n.21642/2021 e
Cass. S.U., n.1394/2022).
Tra l'altro, l'estratto di ruolo non è un atto dell'esecuzione forzata, bensì un “mero elaborato informatico contenete gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella”, pertanto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva (Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 e n. 19704/2015) e nel quale la circostanza dell'avvenuta regolare notifica della cartella portata dall'estratto impugnato non muta, all'evidenza, le conseguenze in ordine al difetto di giurisdizione del giudice adito.
Dagli atti di causa si evince che alcuna esecuzione era stata intrapresa in danno del per il credito in oggetto. CP_1
In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario.
L'evoluzione giurisprudenziale ancora in atto nella trattata materia, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del giudice monocratico dott.ssa
Valentina Vitulano - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Parte_1 disattesa, così provvede:
-Accoglie l'appello
- per l'effetto in riforma della sentenza impugnata dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del giudice tributario;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
5 Torre Annunziata, il 7/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vitulano
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