CA
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/05/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 02/2021 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 31/10/2024 e promossa in questo grado
DA
PI in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te pro tempore , elett.te dom.ta in Gela Via Venezia , 369, presso lo studio dell'avv. Riccardo Balsamo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
APPELLANTE
già , PI , in persona del suo CP_1 CP_2 P.IVA_2
legale rapp.te pro tempore e Presidente del Cda sig. CP_3
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Enna, 1/C, presso
[...]
lo studio dell'avv. Anna Maria D'Arrigo, dal quale è rapp.ta e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta .
APPELLATA
1 §§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”…Si insiste in atto di appello e nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, il cui contenuto, qui, si deve intendere integralmente reiterato e trascritto. .....”.
Per parte appellata: “… precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri atti e verbali di causa nelle cui conclusioni insiste e, nell'evidenziare l'infondatezza e/o inammissibilità del proposto appello, chiede che la causa venga posta in decisione.….”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la soc. Parte_1
evocava in giudizio la soc. (già ), proponeva CP_1 CP_2
opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 443/2017 (RG 1436/2017, emesso in data 28/10/2017 con il quale il Tribunale di Gela ingiungeva di pagare in favore della la somma di € CP_2
16.547,33, oltre interessi di mora calcolati sul solo capitale e sino all'effettivo soddisfo, dalla scadenza delle singole fatture e le spese del procedimento monitorio). Deduceva l'illegittimità del decreto perché sprovvisto dei presupposti richiesti per la sua emanazione.
Eccepiva la la inammissibilità del ricorso per Parte_1
inefficacia probatoria delle fatture commerciali, nonché la insussistenza della pretesa avversaria e la carenza della propria legittimazione passiva.
Si costituiva in giudizio la , contestando la proposta CP_2
opposizione e richiedendo preliminarmente la concessione della
2 provvisoria esecuzione in quanto la opposizione non era fondata su prova scritta e sussistendone i presupposti di legge.
Con sentenza n.459/2020 resa nel giudizio RG 1753/2017, in data
13/11/2020, depositata in data 24/11/2020, il Tribunale di Gela definitivamente pronunciando rigetta l'opposizione proposta dai
[...]
nei confronti di e conferma il decreto Parte_1 CP_2
ingiuntivo n. 443/2017 emesso da codesto Tribunale in data
27/10/2017 e lo dichiara definitivamente esecutivo. Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
della opposta liquidandole in € 3.882,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza la soc. ha proposto Parte_1
appello, chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “…In accoglimento dell'appello proposto dalla in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, riformare la sentenza n. 459/2020 del 13.11.2020, depositata nella competente cancelleria in data
24.11.2020, resa a conclusione del giudizio di primo grado iscritto al n. 1753/2017 R.g.a.c., volendo piuttosto dichiarare:contrariis reictis; ▪
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione della
[...]
rispetto ai fatti di causa, per come meglio dedotto nelle Parte_1
premesse del presente ricorso;
Nel merito ed in via gradata ▪
Accertare e dichiarare la illegittimità dell'opposto Decreto
Ingiuntivo n. 156/2016, stante quanto meglio specificato nelle premesse dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, per come dedotto ed eccepito anche nel presente atto di appello;
▪ Per l'effetto revocare il citato Decreto Ingiuntivo con ogni conseguenza di legge;
▪
3 In estremo subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento della superiore richiesta, limitarla a quanto eventualmente provato e, dunque, dovuto;
▪ Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore avendo il medesimo anticipato le prime e non riscosso i secondi ex art. 93 c.p.c....”.
Si costituiva in giudizio , la già , chiedendo CP_1 CP_2
nelle conclusioni dell'atto “Che l'Ecc.ma Corte Voglia -rigettare la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata non sussistendone i motivi;
-ritenere e dichiarare inammissibile, comunque nulla, del tutto infondata in fatto ed in diritto l'appello proposto per i motivi tutti esposti;
-rigettare le domande ex adverso avanzate e per l'effetto confermare la sentenza di prime cure;
-condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio.....”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del gravame per la dedotta violazione dell' 342 c.p.c., dedotta dalla parte appellata CP_1
già , non è fondata. La Suprema Corte di
[...] CP_2
Cassazione ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di
4 un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. UN,
Sentenza n.27199 del 16/11/2017 (Rv. 645991 – 01). Nel caso di specie, l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice.
§§§§§§§
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE
ISTRUTTORIE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO- NULLITA'
DELLA SENTENZA PER ILLOGICITA' E/O CARENZA DI
MOTIVAZIONE.
Deduce l'appellante che il Giudice di primo grado avrebbe obliterato le reali risultanze istruttorie del giudizio di primo grado non tenendo conto della circostanza che le fatture commerciali non possono assurgere a rango di prova in quanto rivestono la natura di atto giuridico in senso stretto a formazione unilaterale a parte creditoriis.
Continua l'appellante che le stesse non hanno alcun valore in ordine alla esistenza del credito che proprio per tale motivo quando è oggetto di contestazione deve essere verificato in tutti i suoi elementi . Con riguardo poi alla documentazione prodotta da controparte in merito ai documenti di trasporto, contestate in quanto provenienti da soggetti terzi rispetto alle odierne parti in causa per essere le stesse ritenute
5 ammissibili ed utilizzabili ai fini del decidere e quindi assurgere a prova sarebbero stati dovuti provare secondo il rigoroso iter previsto dalla legge nel caso specifico. In secondo luogo il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto della ulteriore circostanza secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione.
La censura è infondata.
Si osserva, preliminarmente, che benché la parte appellante abbia dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, dal motivo proposto e sopra sintetizzato sembra che la abbia in realtà Pt_1
inteso negare l'esistenza stessa del rapporto contrattuale e dunque di un'obbligazione pecuniaria a proprio carico, aspetto che, però, concerne il merito e non l'aspetto, strettamente processuale, della legitimatio ad causam.
Ciò premesso, è vero che le fatture da sole, ancorché annotate nei libri obbligatori, in quanto atti unilaterali, sono bastevoli per il rilascio del decreto ingiuntivo, ma non a fornire la prova del credito nel successivo giudizio di opposizione (in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita), che costituisce un giudizio ordinario a cognizione piena sulla domanda azionata in monitorio. Ne consegue che incombe su parte opposta (creditore ingiungente ed attore sostanziale), la prova della esistenza del credito, mentre su parte opponente (debitore ingiunto e convenuto sostanziale), l'onere di dimostrare la esistenza di un fatto estintivo, costituito dall'adempimento o del suo fatto modificativo o estintivo.
Tuttavia, come ha ben rilevato il giudice di prime cure, la copiosa documentazione versata in atti consente di dimostrare la fondatezza
6 nel merito delle pretese creditorie. Come si ricava dalla documentazione depositata nel primo giudizio, tutte le fatture emesse per vendita (ben N.14 fatture), sono tutte accompagnate dai documenti di trasporto, e regolarmente sottoscritte dal soggetto consegnatario della merce presso il punto vendita di Gela, Via Venezia, 313. E' appunto la sottoscrizione del documento che costituisce prova dell'affare intercorso fra le parti e dunque del titolo azionato dalla ditta creditrice. Non si tratta, quindi, come infondatamente sostiene l'appellante, di documentazione inidonea o insufficiente alla prova perché proveniente da un terzo (il trasportatore della merce), ma di documentazione in parte qua rilasciata dalla stessa parte opponente ed oggi appellante e perciò di elevato rilievo probatorio. Ulteriore e corroborante rilievo, perlomeno indiziario, assumono gli estratti autentici dei libri contabili. Si aggiunga che le fatture non sono state contestate in tempi congrui, e che di risulta il pagamento parziale di una di esse (fatt 14163 del 19/07/2014). I documenti nel loro insieme integrano perciò un compendio probatorio sufficiente e coerente, tale da superare le contestazioni generiche dell'opponente e fondare il riconoscimento giudiziale del credito (Cass 19204/2020).
L'appello pertanto va rigettato.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.
459/2020, depositata in data 24/11/2020, resa dal Tribunale di Gela, nel giudizio 1753/2017, appellata dalla società in Parte_1
persona del suo amm.re e legale rapp.te pro tempore,
7 condanna la società in persona del suo amm.re e Parte_1
legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 3.966,00 ( di cui
€ 1.134,00 per fase studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 1.911,00 per fase decisionale), oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge se ed in quanto dovute.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 24/04/2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 02/2021 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 31/10/2024 e promossa in questo grado
DA
PI in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te pro tempore , elett.te dom.ta in Gela Via Venezia , 369, presso lo studio dell'avv. Riccardo Balsamo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
APPELLANTE
già , PI , in persona del suo CP_1 CP_2 P.IVA_2
legale rapp.te pro tempore e Presidente del Cda sig. CP_3
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Enna, 1/C, presso
[...]
lo studio dell'avv. Anna Maria D'Arrigo, dal quale è rapp.ta e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta .
APPELLATA
1 §§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”…Si insiste in atto di appello e nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, il cui contenuto, qui, si deve intendere integralmente reiterato e trascritto. .....”.
Per parte appellata: “… precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri atti e verbali di causa nelle cui conclusioni insiste e, nell'evidenziare l'infondatezza e/o inammissibilità del proposto appello, chiede che la causa venga posta in decisione.….”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la soc. Parte_1
evocava in giudizio la soc. (già ), proponeva CP_1 CP_2
opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 443/2017 (RG 1436/2017, emesso in data 28/10/2017 con il quale il Tribunale di Gela ingiungeva di pagare in favore della la somma di € CP_2
16.547,33, oltre interessi di mora calcolati sul solo capitale e sino all'effettivo soddisfo, dalla scadenza delle singole fatture e le spese del procedimento monitorio). Deduceva l'illegittimità del decreto perché sprovvisto dei presupposti richiesti per la sua emanazione.
Eccepiva la la inammissibilità del ricorso per Parte_1
inefficacia probatoria delle fatture commerciali, nonché la insussistenza della pretesa avversaria e la carenza della propria legittimazione passiva.
Si costituiva in giudizio la , contestando la proposta CP_2
opposizione e richiedendo preliminarmente la concessione della
2 provvisoria esecuzione in quanto la opposizione non era fondata su prova scritta e sussistendone i presupposti di legge.
Con sentenza n.459/2020 resa nel giudizio RG 1753/2017, in data
13/11/2020, depositata in data 24/11/2020, il Tribunale di Gela definitivamente pronunciando rigetta l'opposizione proposta dai
[...]
nei confronti di e conferma il decreto Parte_1 CP_2
ingiuntivo n. 443/2017 emesso da codesto Tribunale in data
27/10/2017 e lo dichiara definitivamente esecutivo. Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
della opposta liquidandole in € 3.882,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza la soc. ha proposto Parte_1
appello, chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “…In accoglimento dell'appello proposto dalla in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, riformare la sentenza n. 459/2020 del 13.11.2020, depositata nella competente cancelleria in data
24.11.2020, resa a conclusione del giudizio di primo grado iscritto al n. 1753/2017 R.g.a.c., volendo piuttosto dichiarare:contrariis reictis; ▪
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione della
[...]
rispetto ai fatti di causa, per come meglio dedotto nelle Parte_1
premesse del presente ricorso;
Nel merito ed in via gradata ▪
Accertare e dichiarare la illegittimità dell'opposto Decreto
Ingiuntivo n. 156/2016, stante quanto meglio specificato nelle premesse dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, per come dedotto ed eccepito anche nel presente atto di appello;
▪ Per l'effetto revocare il citato Decreto Ingiuntivo con ogni conseguenza di legge;
▪
3 In estremo subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento della superiore richiesta, limitarla a quanto eventualmente provato e, dunque, dovuto;
▪ Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore avendo il medesimo anticipato le prime e non riscosso i secondi ex art. 93 c.p.c....”.
Si costituiva in giudizio , la già , chiedendo CP_1 CP_2
nelle conclusioni dell'atto “Che l'Ecc.ma Corte Voglia -rigettare la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata non sussistendone i motivi;
-ritenere e dichiarare inammissibile, comunque nulla, del tutto infondata in fatto ed in diritto l'appello proposto per i motivi tutti esposti;
-rigettare le domande ex adverso avanzate e per l'effetto confermare la sentenza di prime cure;
-condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio.....”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del gravame per la dedotta violazione dell' 342 c.p.c., dedotta dalla parte appellata CP_1
già , non è fondata. La Suprema Corte di
[...] CP_2
Cassazione ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di
4 un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. UN,
Sentenza n.27199 del 16/11/2017 (Rv. 645991 – 01). Nel caso di specie, l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice.
§§§§§§§
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE
ISTRUTTORIE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO- NULLITA'
DELLA SENTENZA PER ILLOGICITA' E/O CARENZA DI
MOTIVAZIONE.
Deduce l'appellante che il Giudice di primo grado avrebbe obliterato le reali risultanze istruttorie del giudizio di primo grado non tenendo conto della circostanza che le fatture commerciali non possono assurgere a rango di prova in quanto rivestono la natura di atto giuridico in senso stretto a formazione unilaterale a parte creditoriis.
Continua l'appellante che le stesse non hanno alcun valore in ordine alla esistenza del credito che proprio per tale motivo quando è oggetto di contestazione deve essere verificato in tutti i suoi elementi . Con riguardo poi alla documentazione prodotta da controparte in merito ai documenti di trasporto, contestate in quanto provenienti da soggetti terzi rispetto alle odierne parti in causa per essere le stesse ritenute
5 ammissibili ed utilizzabili ai fini del decidere e quindi assurgere a prova sarebbero stati dovuti provare secondo il rigoroso iter previsto dalla legge nel caso specifico. In secondo luogo il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto della ulteriore circostanza secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione.
La censura è infondata.
Si osserva, preliminarmente, che benché la parte appellante abbia dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, dal motivo proposto e sopra sintetizzato sembra che la abbia in realtà Pt_1
inteso negare l'esistenza stessa del rapporto contrattuale e dunque di un'obbligazione pecuniaria a proprio carico, aspetto che, però, concerne il merito e non l'aspetto, strettamente processuale, della legitimatio ad causam.
Ciò premesso, è vero che le fatture da sole, ancorché annotate nei libri obbligatori, in quanto atti unilaterali, sono bastevoli per il rilascio del decreto ingiuntivo, ma non a fornire la prova del credito nel successivo giudizio di opposizione (in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita), che costituisce un giudizio ordinario a cognizione piena sulla domanda azionata in monitorio. Ne consegue che incombe su parte opposta (creditore ingiungente ed attore sostanziale), la prova della esistenza del credito, mentre su parte opponente (debitore ingiunto e convenuto sostanziale), l'onere di dimostrare la esistenza di un fatto estintivo, costituito dall'adempimento o del suo fatto modificativo o estintivo.
Tuttavia, come ha ben rilevato il giudice di prime cure, la copiosa documentazione versata in atti consente di dimostrare la fondatezza
6 nel merito delle pretese creditorie. Come si ricava dalla documentazione depositata nel primo giudizio, tutte le fatture emesse per vendita (ben N.14 fatture), sono tutte accompagnate dai documenti di trasporto, e regolarmente sottoscritte dal soggetto consegnatario della merce presso il punto vendita di Gela, Via Venezia, 313. E' appunto la sottoscrizione del documento che costituisce prova dell'affare intercorso fra le parti e dunque del titolo azionato dalla ditta creditrice. Non si tratta, quindi, come infondatamente sostiene l'appellante, di documentazione inidonea o insufficiente alla prova perché proveniente da un terzo (il trasportatore della merce), ma di documentazione in parte qua rilasciata dalla stessa parte opponente ed oggi appellante e perciò di elevato rilievo probatorio. Ulteriore e corroborante rilievo, perlomeno indiziario, assumono gli estratti autentici dei libri contabili. Si aggiunga che le fatture non sono state contestate in tempi congrui, e che di risulta il pagamento parziale di una di esse (fatt 14163 del 19/07/2014). I documenti nel loro insieme integrano perciò un compendio probatorio sufficiente e coerente, tale da superare le contestazioni generiche dell'opponente e fondare il riconoscimento giudiziale del credito (Cass 19204/2020).
L'appello pertanto va rigettato.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.
459/2020, depositata in data 24/11/2020, resa dal Tribunale di Gela, nel giudizio 1753/2017, appellata dalla società in Parte_1
persona del suo amm.re e legale rapp.te pro tempore,
7 condanna la società in persona del suo amm.re e Parte_1
legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 3.966,00 ( di cui
€ 1.134,00 per fase studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 1.911,00 per fase decisionale), oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge se ed in quanto dovute.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 24/04/2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
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