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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro
così composta:
dr. Maria Lorena Papait Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel.
dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 124 / 2024 RG
promossa da
Pt_1
avv. Rosario Salonia, Fabio Massimo Cozzolino appellante principale / appellata incidentale
contro
CP_1
avv. Gianni Osti, Fabio Rusconi appellata principale / appellante incidentale
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 40/2024 del Tribunale di Firenze quale giudice del lavoro, pubblicata il
18 gennaio 2024
all'esito della trattazione scritta della causa, disposta con ordinanza del 3 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, lette le note depositate dalle parti nel termine assegnato, tenuta la camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Part
aveva convenuto la spa avanti al Tribunale di Firenze, affermando che di essere stata CP_1 dipendente della società, licenziata per giusta causa il 14.1.2012, sulla base della contestazione disciplinare e contestuale sospensione dal servizio del 15.12.2011. La illegittimità del licenziamento disciplinare era stata oggetto di pronuncia di condanna alla reintegra e risarcimento del danno ex art. 18 comma 4 L. 300/1970, resa già con l'ordinanza sommaria ex L. n. 92/2012 del Tribunale di
Firenze, alla quale nel gennaio 2013 era seguita l'opzione della lavoratrice per la indennità sostitutiva della reintegra.
Nel contempo, si era pensionata con la cd opzione donna con decorrenza dal gennaio 2012. CP_1
La stessa illegittimità del licenziamento era poi divenuta definitiva con Cass. n. 23888/2018, all'esito del complesso iter del giudizio di impugnazione, svolto fra fase sommaria e di opposizione al Tribunale di Firenze, appello alla
Corte di Appello di Firenze, ricorso alla Corte di Cassazione, giudizio di rinvio alla Corte di Appello di Bologna e nuovo ricorso alla Corte di Cassazione.
Era altresì divenuto definitivo l'accertamento giudiziale sull'assenza di ogni responsabilità, contrattuale o Part extracontrattuale, della stessa in ordine alle condotte oggetto della contestazione disciplinare, per le quali CP_1 in origine aveva rivendicato un ingentissimo risarcimento del danno (sentenza n. 781/2914 Tribunale di Firenze, ordinanza ex art. 348 bis cpc della Corte Appello Firenze e sentenza Cassazione n. 1390/2020).
Part Prima di tale licenziamento disciplinare, con comunicazione del 7.10.2010 veva avviato procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 L. 223/1991 per ridimensionare gli organici nelle unità territoriali aziendali, fino ad un massimo di 10 risorse, individuate in aree organizzative di staff, commerciali e tecnico-operative, con profili professionali di quadri ed impiegati, sulla base delle esigenze derivanti da processi aziendali in atto.
In particolare, nell'ambito di tale procedura:
Part
* con accordo collettivo del 20.10.2010, i era impegnata a collocare in mobilità 10 dipendenti individuati tra coloro che, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative aziendali, avrebbero raggiunto i requisiti pensionistici nel periodo di 7 anni successivi alla risoluzione del rapporto, e quindi avrebbero manifestato l'intenzione a rinunciare all'impugnativa dell'eventuale licenziamento;
Part
* ed vevano sottoscritto l'accordo individuale del 15.3.2011 (“verbale di accordo preliminare”, doc. 5 CP_1 ric. 1°), che aveva concluso il programma, includendola in modo definitivo fra i dipendenti da collocare in mobilità in modo incentivato
* poiché faceva parte delle posizioni cui era destinata la procedura (coordinatrice dell'Ufficio di tesoreria, nel CP_1
2010 aveva maturato 37 anni di contribuzione, il suo pensionamento era previsto per il 1.2.2015), prima di procedere Part al relativo licenziamento, che avrebbe dovuto essere intimato entro il 30 dicembre 2011, i era procurata la sua adesione anticipata alle condizioni economiche e risarcitorie previste dalla stessa società;
* l'accordo individuale del 15.3.2011 aveva efficacia differita, e quindi aveva creato tra le parti un vincolo obbligatorio per cui aveva acquisito un vero e proprio diritto soggettivo patrimoniale relativo alla fattispecie CP_1 complessiva collegata al suo licenziamento da disporre entro il dicembre 2011, che la lavoratrice non avrebbe impugnato e che sarebbe seguito dal suo collocamento in mobilità fino al febbraio 2015 (ovvero per il periodo dal
1.2.2012 al 1.2.2015 necessario alla maturazione dei requisiti pensionistici, ed al diritto a tutti gli importi ivi previsti in suo favore, fino alla pensione di anzianità che infine avrebbe ottenuto nel febbraio 2015.
Part Tuttavia, con il licenziamento disciplinare che aveva risolto in modo illegittimo il rapporto, aveva violato l'accordo individuale di mobilità, precludendo alla lavoratrice tutte le utilità ivi previste che altrimenti avrebbe ottenuto, sia al collocamento in mobilità nel 2012 sia al successivo pensionamento nel 2015.
Ciò premesso, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, aveva chiesto il risarcimento dei danni subìti CP_1 in conseguenza del fatto che il licenziamento disciplinare illegittimo aveva violato la complessa intesa già oggetto dell'accordo individuale di collocamento in mobilità. La domanda era così articolata:
A) indennità sostitutiva delle ferie non godute per € 4.959,82 maturata dal licenziamento illegittimo (gennaio
2012) all'esercizio dell'opzione sostituiva della reintegra (febbraio 2013);
B) risarcimento del danno per la violazione dell'accordo di mobilità del 15.3.2011
€ 76.700,00 a titolo di incentivo all'esodo
€ 32.600,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (somma che sarebbe maturata tra le competenze di fine rapporto al momento del licenziamento ex art. 4 L. 223/1991);
€ 32.883,24 a titolo di trattamento di mobilità a carico di non corrisposto (importo non oggetto di domanda CP_2 perché integralmente già compensato con i ratei di pensione percepiti sino al 1.1.2015 e pari ad € 51.163,84 lordi per gli anni 2013 e 2014);
Part C) danno pensionistico, sul presupposto che, se non avesse violato l'accordo di mobilità ed il contratto di lavoro (e quindi, se l'originario programma di collocamento in mobilità si fosse compiuto come già prestabilito con l'accordo individuale del 15 marzo 2011), nel 2015 ella avrebbe ottenuto una pensione di anzianità migliore di quella invece percepita con la cd opzione donna nel 2013, tale voce di danno era richiesta
C
Tesi per €. 276.640,21 sulla base dell'accordo mobilità stesso e del raggiungimento dei requisiti pensionistici in data 1.2.2015 al termine del programma di mobilità concordato fino al 1.2.2026
In Ipotesi per €. 200.990,84 senza tener conto dell'accordo di mobilità, e considerando invece la maturazione (secondo le norme allora vigenti) dei requisiti pensionistici di vecchiaia in data 31.1.2021 fino al
1.2.2026.
Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, e di conseguenza aveva riconosciuto solo parte dei crediti rivendicati.
A) Indennità sostitutiva delle ferie non godute
Secondo il Tribunale, la domanda era fondata per €. 4.605,86 in linea capitale. La somma di dovuta a tale titolo doveva essere rivalutata a decorrere dalla messa in mora del 15.12.2021 fino alla data della decisione = €. 5.149,35.
Su tale importo erano stati aggiunti gli accessori ai sensi dell'art. 429 cpc, ovvero rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della stessa decisione al saldo.
B) Risarcimento del danno per violazione dell'accordo di mobilità
RU aveva chiesto il risarcimento equivalente alle utilità che avrebbe ottenuto se l'accordo individuale di mobilità Part del 15 marzo 2011 fosse stato eseguito da invece di essere violato con il licenziamento disciplinare illegittimo.
Secondo il Tribunale, anche questa domanda era fondata.
La procedura di collocamento in mobilità si era realizzata in modo progressivo, attuando un programma aziendale di licenziamento secondo le successive fasi di elaborazione del piano aziendale di ristrutturazione;
accordo con le parti sociali;
individuazione dell'ambito dei lavoratori in esubero;
licenziamento dei medesimi ai sensi dell'art. 4 L.
223/1991.
Part L'accordo individuale di mobilità era stato stipulato da e dopo che nell'ottobre 2010 la società aveva CP_1 avviato la procedura collettiva e si era impegnata con le parti sociali a collocare in mobilità entro il 31 dicembre 2011 fino ad un massimo di 10 dipendenti, individuati fra coloro che avrebbero:
- raggiunto i requisiti pensionistici nei 7 anni successivi alla fine del rapporto di lavoro
- manifestato la propria intenzione di rinunciare all'impugnativa dell'eventuale licenziamento.
Quanto ai presupposti dell'accordo, era pacifico che:
# l'unità amministrazione controllo, nella quale all'epoca era coordinatore della tesoreria, era stata coinvolta CP_1 nel piano di ristrutturazione;
# rientrava fra i soggetti individuati nell'accordo collettivo dell'ottobre 2010 con riferimento alla data di CP_1 raggiungimento dei requisiti pensionistici, nel senso che al 1° febbraio 2015 avrebbe avuto i requisiti di età e di contribuzione per accedere alla pensione di anzianità;
Part
# aveva stipulato in tutto 10 accordi con altrettanti dipendenti, RU compresa, e ne aveva portati ad esecuzione solo 9, licenziando gli altri lavoratori ai sensi dell'art. 4 L. 223/1991, mentre era stata licenziata CP_1 immediatamente prima con il disciplinare illegittimo.
In conclusione, la collocazione in mobilità era un diritto di RU, e non una decisione discrezionale ancora rimessa Part alla scelta di Rispetto alla stipula dell'accordo individuale del 15 marzo 2011, la collocazione in mobilità non rappresentava un evento futuro ed incerto, bensì un evento differito nel tempo.
Part non aveva ragione a prospettare in termini di mera aspettativa la situazione soggettiva di (diritto CP_1 all'incentivo all'esodo ed alla indennità sostitutiva del preavviso). Al contrario, si trattava di un diritto già consolidato, il cui effetto era stato differito dalle stesse parti al momento in cui la lavoratrice sarebbe stata effettivamente collocata in mobilità.
Part Tale diritto era stato violato da nel momento in cui, invece di collocarla in mobilità come già concordato, nel gennaio 2012 l'aveva licenziata in modo illegittimo, con ciò impedendo la risoluzione per mobilità stabilita in origine entro il 31 dicembre 2011, e la sottoscrizione del relativo verbale di conciliazione in sede protetta, previsti invece nell'accordo individuale del 15 marzo 2011 quali ulteriori presupposti per acquisire i diritti patrimoniali rappresentati dalle incentivo all'esodo e dalle competenze di fine rapporto.
Il risarcimento qui rivendicato non era precluso dal fatto che, nell'ambito della vicenda giudiziale relativa al licenziamento disciplinare, avesse ottenuto il risarcimento del danno per licenziamento illegittimo ai sensi CP_1 dell'art 18 comma 4 L. 300/1970, dal momento che quest'ultimo era un indennizzo riferito al solo danno intrinsecamente connesso alla impossibilità materiale di eseguire la prestazione per perdita del posto di lavoro, che si poteva accompagnare ad ulteriori pregiudizi subiti dal lavoratore licenziato.
Secondo il Tribunale, in linea capitale il risarcimento era dovuto per €. 76.700,00 a titolo di incentivo all'esodo + €.
32.600,00 per indennità sostitutiva del preavviso = €. 109.300,00.
E tale somma doveva essere rivalutata a decorrere dalla messa in mora del 15.12.2021 fino alla data della decisione =
€. 122.197,40.
Su tale importo si aggiungevano gli accessori ai sensi dell'art. 429 cpc, ovvero rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della stessa decisione al saldo.
C) Risarcimento del danno pensionistico.
aveva ottenuto la pensione a decorrere dal 1° febbraio 2012 utilizzando la cd opzione donna, che richiedeva CP_1
57 anni di età e 35 di contributi e comportava il calcolo contributivo della prestazione.
Ciò premesso, aveva chiesto il risarcimento per la definitiva perdita patrimoniale relativa al migliore trattamento che avrebbe potuto ottenere se avesse conservato il posto di lavoro, invece di essere licenziata in modo illegittimo in violazione dell'accordo di mobilità.
Tale domanda era svolta:
in Tesi) rispetto al trattamento che avrebbe ottenuto sulla base dell'accordo di mobilità, per effetto del quale i requisiti pensionistici sarebbero stati raggiunti il 1° febbraio 2015
in ipotesi) rispetto al trattamento che avrebbe ottenuto maturando il 31 gennaio 2021 i requisiti per la pensione di vecchiaia, secondo le disposizioni allora vigenti.
Secondo il Tribunale, invece, questa domanda era infondata. L'esercizio del diritto di opzione alternativa alla reintegra svolto dalla lavoratrice nel gennaio 2013 aveva novato in senso oggettivo il rapporto di lavoro, interrompendo il nesso tra le precedenti vicende relative all'accordo individuale di mobilità ed il licenziamento illegittimo.
Pari interruzione del nesso causale si era verificata anche con la, ulteriore, decisione di RU di pensionari con la cd opzione donna, senza che avessero rilievo i motivi soggettivi che la avevano portata ad effettuare entrambe le scelte.
Part aveva appellato la sentenza con due motivi che censuravano entrambi l'accoglimento del capo B) della domanda.
Motivo 1) Danno per violazione dell'accordo di mobilità
1.1) Mancato avveramento della condizione sospensiva
Secondo la società, l'accordo individuale di mobilità non era un contratto fonte di situazioni soggettive piene con effetti differiti, come invece sostenuto dal Tribunale, che sul punto aveva recepito le difese di . CP_1
Piuttosto, era un contratto sottoposto a condizione sospensiva (evento futuro ed incerto coincidente con il collocamento in mobilità di , oltre che con la sottoscrizione di una transazione generale e novativa in sede CP_1 protetta).
Quindi, il diritto alle utilità previste nel medesimo accordo non era sorto poiché la medesima condizione non si era poi verificata.
Il Tribunale aveva confuso i presupposti oggettivi e soggettivi per collocare RU in mobilità (che in effetti sussistevano, così come la stessa sentenza li aveva ricostruiti) con la vera e propria condizione sospensiva rappresentata dal collocamento in mobilità, e successiva conciliazione (che pacificamente non si era verificata).
Part L'accordo del 15 marzo 2011 conteneva espressioni univoche in tal senso: al punto e) appresentava a la CP_1 eventualità di un suo collocamento in mobilità; al punto g) nell'ipotesi in cui fosse stata collocata in mobilità, CP_1 si dichiarava disponibile a rinunciare ad impugnare il licenziamento;
al punto j) le parti facevano riferimento di nuovo all'ipotesi del collocamento in mobilità di RU;
al punto 2) l'incentivo all'esodo era ancora subordinato all'eventualità che il rapporto fosse risolto per collocamento in mobilità e che la lavoratrice avesse rinunciato ad impugnare tale licenziamento e che le parti avessero firmato una conciliazione in sede sindacale quale transazione generale, novativa ed omnicomprensiva.
Insomma, l'errore di fondo commesso dal Tribunale consisteva nell'avere trasformato la condizione contrattuale in un mero differimento nel tempo degli effetti concordati fra le parti, mentre tale condizione era stata posta per il vero e proprio perfezionarsi del contratto. Si trattava di una condizione valida ed efficace in quanto potestativa, ma non meramente potestativa.
Part Infatti, il collocamento in mobilità non era un fatto volontario, rimesso al mero arbitrio di bensì un fatto volontario che la società avrebbe potuto valutare in relazione a situazioni di interesse e di convenienza, anche nel Part concorso di fattori estrinseci, la cui valutazione era comunque rimessa all'esclusivo apprezzamento di
Né al caso in esame si applicava l'art. 1359 cc, secondo il quale la condizione si considera avverata quando sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario a farla avverare. Al contrario, qui l'interesse all'avveramento della condizione era comune ad entrambe le parti.
Non era quindi dovuta la somma di €. 76.700,00 di incentivo all'esodo, prevista in modo condizionato nell'accordo individuale di mobilità.
Né a maggior ragione era dovuta la ulteriore somma di €. 32.600,00di indennità sostitutiva del preavviso, nemmeno prevista nello stesso accordo, e sulla cui quantificazione RU non aveva fornito alcun elemento utile.
Secondo il Collegio, il motivo 1.1 è infondato.
Al contrario, va condivisa la complessiva argomentazione del Tribunale che giungeva al riconoscimento giuridico dei diritti rivendicati dalla lavoratrice all'esito di - approfondita e rigorosa - ricostruzione della vicenda contrattuale, Part prima collettiva e poi individuale, che aveva portato a stipulare l'accordo individuale di mobilità del 15 CP_1 marzo 2011, da qualificare come contratto ad effetti differiti.
Infatti, il Tribunale aveva letto il contenuto del verbale di accordo preliminare nell'ambito della dinamica del rapporto fra le parti per concludere, in modo coerente e circostanziato, che con tale intesa il diritto soggettivo alle utilità dell'accordo preliminare si era perfezionato con effetti differiti.
Part Al contrario, il motivo di appello di on si addentrava nei passaggi della medesima vicenda, ed in sostanza non contestava la ricostruzione ampiamente sviluppata in sentenza (pagg. 5/6), già richiamata nel precedente svolgimento di questa decisione.
In sintesi, l'accordo individuale di mobilità del 15 marzo 2011, concluso una volta sviluppata la fase collettiva della procedura di mobilità, aveva individuato i 3 presupposti della procedura:
Part
- le esigenze tecniche organizzative di anche in relazione all'ufficio di (unità amministrazione e CP_1 controllo, poi effettivamente coinvolta nel processo di riorganizzazione e soppressa)
- il fatto che avrebbe raggiunto i requisiti per la pensione nei 7 anni successivi dalla risoluzione del rapporto CP_1 per mobilità (poiché al 1 febbraio 2015 avrebbe avuto i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di CP_1 Part anzianità, collocandola in mobilità a fine 2011 avrebbe potuto usufruire del periodo massimo di 36 mesi di CP_ mobilità previsto dall'art 7 L. 223/1991 per i lavoratori ultracinquantenni;
quindi, l avrebbe pagato l'intero Part trattamento di mobilità di 36 mesi, da gennaio 2012 a gennaio 2015, senza che ovesse farsi carico di contributi volontari previsti nella procedura di mobilità per il diverso caso di altri lavoratori il cui periodo massimo di mobilità si fosse concluso prima del perfezionamento dei requisiti per la pensione)
- la volontà manifestata da di rinunciare ad impugnare la sua collocazione in mobilità. CP_1
Part Ciò premesso, il Tribunale aveva evidenziato che aveva stipulato 10 accordi preliminari di mobilità con altrettanti dipendenti, RU compresa, e tuttavia solo 9 ne aveva eseguiti con licenziamento ai sensi dell'art. 4 L.
223/1991, mentre aveva licenziato per motivi disciplinari infondati. CP_1
Ad ulteriore dimostrazione che fosse stata inserita in modo definitivo nel piano di mobilità dei 9 dipendenti CP_1 forniti dei tre presupposti della procedura, da ottobre 2011 essa era stata affiancata dalla collega , Testimone_1 che si sarebbe dovuta avvicendare sul suo ruolo.
Part Il quadro di fatto così ricostruito, senza contestazioni nell'appello di portava correttamente il Tribunale a
Part concludere che, sottoscrivendo l'accordo preliminare di mobilità, veva già esercitato il potere discrezionale di stabilire il numero e la posizione dei dipendenti da collocare in mobilità, ovvero i 10 addetti ad unità coinvolte nel processo di riorganizzazione, fra cui . La collocazione in mobilità di quest'ultima era quindi un diritto e non CP_1 un evento futuro ed incerto a cui erano condizionati in modo sospensivo le utilità patrimoniali oggetto del medesimo verbale di accordo (incentivo all'esodo ed indennità sostitutiva del preavviso).
Part Insomma, contrariamente a quanto sostenuto nell'appello di la collocazione in mobilità non era una mera aspettativa di fatto, giuridicamente irrilevante, ma una situazione soggettiva già consolidata sulla base dell'accordo individuale del 15 marzo 2011, i cui effetti sulle utilità patrimoniali oggetto del medesimo accordo erano solo differiti nel tempo al momento in cui la collocazione in mobilità fosse effettivamente avvenuta.
A sostegno della pretesa qualificazione dell'accordo in termini di diritti condizionati ad una collocazione in mobilità futura ed incerta, l'appello (pag. 11/12) richiamava delle mere espressioni letterali contenute nello stesso testo che facevano riferimento a possibilità future. Ma tali espressioni non erano tali decisive nell'interpretazione dell'intero Part accordo, poiché non potevano scalfire il quadro complessivo fin qui ricostruito e non contestato da chiaramente dimostrativo del fatto che la società avesse già svolto le proprie valutazioni discrezionali per individuare il personale in esubero e stabilirne la successiva sorte (con una collocazione in mobilità, anticipata di tre anni rispetto al futuro CP_ pensionamento, periodo che sarebbe stato coperto per intero dalla indennità .
1.2) Impossibilità sopravvenuta della prestazione
Sempre secondo la società, ulteriore motivo per cui l'accordo di mobilità non poteva fondare il preteso risarcimento del danno era che le somme rivendicate a tale titolo sarebbero prive di causa per impossibilità sopravvenuta della prestazione dedotta.
Si trattava di somme necessariamente collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, ipotizzata entro il dicembre
2011, che doveva essere seguita dal verbale di conciliazione in sede protetta. Invece, in concreto il rapporto prima era cessato con il licenziamento disciplinare illegittimo del gennaio 2012, e poi si era risolto con l'opzione sostitutiva della reintegra effettuata lavoratrice nel gennaio 2013. non poteva ricevere, nel contempo, sia le utilità collegate alla conclusione della vicenda giudiziale sul CP_1 licenziamento disciplinare (reintegra, risarcimento del danno e indennità dell'opzione), sia le utilità connesse all'accordo di mobilità, che non si era mai perfezionato per mancato avveramento della condizione.
Secondo il Collegio, anche il motivo 1.2 è infondato.
Non si può parlare di impossibilità sopravvenuta in seguito all'opzione alternativa alla reintegra del gennaio 2013, poiché l'accordo fra le parti prevedeva piuttosto il termine essenziale del 30 dicembre 2011 entro il quale doveva Part avvenire il collocamento in mobilità. Ed aveva fatto scadere tale termine senza dare esecuzione all'accordo individuale di mobilità (come invece si era ormai obbligata a fare), bensì intimando il licenziamento disciplinare illegittimo.
Come osservato dalla lavoratrice appellata, l'eccezione di impossibilità sopravvenuta nemmeno è pertinente al caso in esame perché in questo giudizio è chiesto il risarcimento del danno per equivalente rispetto ai diritti patrimoniali
(incentivo all'esodo e indennità sostitutiva del preavviso) previsti nell'accordo individuale di mobilità, ormai acquisiti Part come credito dalla lavoratrice ma in seguito non adempiuto perché veva violato l'accordo con il licenziamento disciplinare illegittimo.
In tutti i casi, l'impossibilità sopravvenuta di eseguire gli impegni assunti nell'accordo individuale di mobilità non potrebbe liberare chi è obbligato ad eseguire una prestazione (ENI) se lo stesso debitore non dimostra la sua mancanza di colpa nell'inadempimento della medesima obbligazione.
Motivo 2) Compensatio lucri cum damno
La società premetteva che, all'esito della vicenda giudiziale relativa al licenziamento, aveva ricevuto €. CP_1
52.155,68 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970 + €. 53.577,75 a titolo di indennità sostitutiva della reintegra = €. 105.733,43.
Affermava quindi che - qualora il precedente motivo 1) fosse superato, e pertanto fosse ritenuta fondata la domanda di risarcimento del danno per violazione dell'accordo di mobilità con riferimento alla perdita sia dell'incentivo all'esodo (76 mila) sia delle competenze di fine rapporto (32 mila) - la somma di €. 105 mila avrebbe dovuto essere detratta dal dovuto.
Altrimenti, lo stesso licenziamento avrebbe finito per rappresentare nel contempo il fatto generatore sia del risarcimento per violazione dell'accordo individuale di mobilità rivendicato con il capo B) di domanda, sia delle somme conseguite per la illegittimità del licenziamento disciplinare a titolo di risarcimento e indennità sostitutiva Part dell'opzione. Al contrario, secondo si trattava di crediti che, se anche fondati, in tutti i casi non potrebbero coesistere e sovrapporsi.
Secondo il Collegio, anche il motivo 2 va respinto.
Part Come osservato dalla lavoratrice appellata, prospetta i diritti conseguenti al riconoscimento giudiziale della illegittimità del licenziamento disciplinare come utilità economiche che generano profitto a favore del lavoratore licenziato, e che quindi possono essere oggetto di compensazione con altri crediti dello stesso lavoratore.
Al contrario, dal licenziamento disciplinare illegittimo si erano prodotti una serie di danni a carico di , e CP_1 nessun vantaggio, motivo per cui l'eccezione di compensazione lucro / danno non era pertinente.
Il risarcimento del danno riconosciuto in sede giudiziale per il licenziamento illegittimo (sotto forma di indennizzo legale ex art. 18 comma 4 L. 700/1970) compensa l'impossibilità di eseguire la prestazione, e la conseguente perdita di reddito, e quindi rappresenta una somma predeterminata per legge qualora l'impossibilità di eseguire la prestazione e di percepire il reddito sia la conseguenza di una condotta illegittima del datore di lavoro.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 29335/2023, n. 15/2021, n. 9073/2013) è consolidata nel ritenere che l'indennizzo legale per il licenziamento illegittimo non escluda il risarcimento di danni ulteriori, che il lavoratore ha l'onere di dedurre e provare di avere subito, come avvenuto nel caso in esame quanto alle conseguenze della violazione dell'accordo individuale di mobilità.
Lo stesso ragionamento si impone per la indennità sostitutiva della reintegra, che ha l'unica funzione legale di sostituire la reintegra disposta dal giudice in favore del lavoratore, quale obbligazione alternativa al diritto di ottenere il ripristino giudiziale del rapporto conseguente al licenziamento illegittimo.
In conclusione, né il risarcimento né la opzione potrebbero essere compensate con le utilità rivendicate in questo giudizio, poiché da un lato l'indennizzo predeterminato per legge si riferisce alla perdita forzata del rapporto di lavoro e della retribuzione, e dall'altro lato il risarcimento oggetto del presente giudizio si riferisce ai danni provocati dall'inadempimento dell'accordo di mobilità volontaria, con la perdita dei conseguenti crediti relativi all' incentivo all'esodo (€. 76.000) e l'indennità sostitutiva del preavviso (€. 32.000).
si era costituita per resistere all'appello principale della società, ed aveva proposto appello incidentale, CP_1 censurando il mancato accoglimento integrale delle proprie domande nell'an e nel quantum.
Motivo 3) Decorrenza della rivalutazione monetaria, mancato riconoscimento degli interessi legali
(capi A e B della domanda)
Secondo la lavoratrice, la sentenza aveva errato quanto alla decorrenza della rivalutazione economica alla indennità sostitutiva delle ferie (capo A), e sul risarcimento del danno per violazione dell'accordo di mobilità (capo B)
3.1) Decorrenza della rivalutazione monetaria già riconosciuta in sentenza
In via principale, era errato ritenere che la decorrenza della relativa rivalutazione esigesse una messa in mora, e che in concreto quella utile fosse stata solo la lettera del 15 dicembre 2021.
Si trattava di risarcimento per violazione dell'accordo volontario di mobilità, e quindi al credito era in senso lato lavorativo si applicava l'art. 429 cpc, regola fondamentale nella materia del lavoro per cui i crediti devono essere rivalutati in modo automatico dalla data della loro maturazione fino al pagamento effettivo, a prescindere non solo dalla messa in mora ma anche dalla specifica domanda del lavoratore
In via subordinata, se anche si volesse ritenere necessaria una messa in mora, doveva farsi riferimento al deposito del ricorso (12 ottobre 2012) con il quale era stato impugnato il licenziamento, poi notificato (28 novembre 2012), poiché in tale atto aveva già chiesto il risarcimento del danno per violazione dell'accordo individuale di CP_1 mobilità.
La circostanza che quest'ultima domanda fosse inammissibile nell'ambito del giudizio di impugnazione del licenziamento con il rito NE (come poi dichiarato dal Tribunale a conclusione di quel giudizio), non escludeva Part che la notifica di quel ricorso introduttivo conservasse l'effetto (stragiudiziale) di messa in mora nei confronti di
Part In via ancora subordinata, in tutti i casi, anche la lettera ricevuta da il 12 dicembre 2014 (doc. 62 ric. 1°) conteneva un formale atto di messa in mora per quanto riguardava i crediti previsti dall'accordo individuale di mobilità.
In conclusione, secondo , la decorrenza della rivalutazione monetaria doveva essere collocata: CP_1
-in via principale al 31 dicembre 2011 quanto all'incentivo all'esodo ed al 31 dicembre 2012 quanto alla indennità sostitutiva delle ferie per l'anno 2012 (ai sensi dell'art. 429 comma 3 cpc)
-in via subordinata al 12 ottobre 2012, o meglio al 28 novembre 2012
-in via ancora subordinata al 12 dicembre 2014
3.2) Decorrenza e tasso degli interessi già riconosciuti in sentenza
3.2.A) Decorrenza interessi
Era inoltre errato avere computato gli interessi solo a decorrere dalla pubblicazione della sentenza, come se durante il giudizio potesse decorrere solo la rivalutazione monetaria, ma vigesse un divieto di cumulo con gli interessi legali.
Per contro, sempre la doverosa applicazione dell'art. 429 cpc, già rivendicata al precedente motivo 3.1, comportava che, in modo automatico e anche senza domanda del lavoratore, gli interessi si cumulavano alla rivalutazione dal giorno della maturazione del credito vantato dal lavoratore, poi riconosciuto in sentenza.
Il cumulo degli accessori di cui all'art 429, nonché la sua decorrenza automatica dalla maturazione dei crediti, anche in assenza di domanda, non doveva essere circoscritto alle retribuzioni corrispettive della prestazione, bensì doveva essere esteso anche al risarcimento del danno per vicende comunque connesse al rapporto di lavoro.
Ai crediti rivendicati da nel presente giudizio non si poteva applicare il divieto di cumulo degli accessori né CP_1 quello previsto dalla L. n. 724/1994 nell'ambito dei rapporti di lavoro pubblico, né quello previsto dalla L. 412/1991 con riferimento alle prestazioni previdenziali. In conclusione, secondo , anche la decorrenza degli interessi doveva essere collocata: CP_1
-in via principale al 31 dicembre 2011 quanto all'incentivo all'esodo ed al 31 dicembre 2012 quanto alla indennità sostitutiva delle ferie per l'anno 2012 (ai sensi dell'art. 429 comma 3 cpc)
-in via subordinata al 12 ottobre 2012, o meglio al 28 novembre 2012
-in via ancora subordinata al 12 dicembre 2014.
Secondo il Collegio, i motivi 3.1 ed il motivo 3.2.A] devono essere accolti nella loro formulazione in via principale per quanto riguarda la decorrenza sia della rivalutazione monetaria sia degli interessi legali, cumulabili ai sensi dell'art. 429 comma 3 cpc.
La circostanza che nel caso in esame non si parla di retribuzioni corrispettive di una prestazione, bensì di risarcimento del danno per violazione dell'accordo individuale di mobilità, è irrilevante ai fini del regime giuridico degli accessori del credito della lavoratrice.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11235/2014 in tema di indennità di risarcimento da licenziamento illegittimo ex art. 18 L. 300/1970; Cass. n. 26234/2018 e n. 5953/2018 in tema di indennità ex art. 32
L. 183/2010), gli interessi legali e la rivalutazione monetaria spettano anche sul risarcimento, che rientra tra i crediti di lavoro ai sensi dell'art. 429 comma 3 c.p.c., nell'ampia accezione riferibile a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli aventi natura strettamente retributiva.
In conclusione, accolti i motivi 3.1) e 3.2.A], la sentenza deve essere in parte riformata, riconoscendo il diritto di alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, cumulati ex art. 429 comma 3 cit, dalle singole CP_1 decorrenze dei crediti fino al saldo, ovvero dal 31 dicembre 2011 (tranne che per la indennità sostitutiva delle ferie non godute nell'anno 2012 per le quali il cumulo degli accessori decorre dal 31 dicembre 2012).
3.2.B) Tasso interessi
Secondo la lavoratrice, il tasso degli interessi doveva essere quello legale dalle singole decorrenze fino al deposito del ricorso di primo grado introduttivo del presente giudizio (14 settembre 2022), mentre da quel momento si doveva applicare il tasso di mora previsto per le transazioni commerciali ai sensi dell'art 1284 comma 4 cc.
Secondo il Collegio, invece, il motivo 3.2.B] è infondato.
In primo grado, il ricorso introduttivo si era limitato ad invocare genericamente gli accessori ai sensi dell'art. 429 cpc.
Le conclusioni (pag. 29/30) chiedevano che le somme capitali fossero maggiorate di “interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”, ai sensi dell'art. 429 comma 3 cpc.
Il Tribunale aveva accolto la domanda nei termini già oggetto del presente motivo di appello, che il Collegio condivide. Nel corso del presente giudizio era stata pronunciata la sentenza n. 12449/2024 delle Sezioni Unite Civili.
Premessa la diversificata disciplina del saggio legale degli interessi di cui all'art. 1284 cc (il comma 1 fa riferimento al saggio ordinario previsto per legge, ed il comma 4 invece al saggio maggiorato, previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), questi i punti salienti di tale pronuncia:
- il comma 4 dell'art. 1284 cc non è un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi, ma rinvia ad una fattispecie relativamente autonoma, che contiene ulteriori elementi di specificazione rispetto al comma 1
- la spettanza degli interessi maggiorati di cui al comma 4 rappresenta una specifica sub-controversia, nell'ambito di quella più generale sul credito controverso in linea capitale
- di conseguenza, per riconoscere gli interessi maggiorati, è necessario che tali elementi ulteriori di specificazione siano accertati in giudizio, per essere stati a loro volta richiamati nella domanda
- in particolare, tali elementi consistono nella natura della fonte dell'obbligazione, nell'esistenza eventuale di una valida ed efficace determinazione contrattuale della misura degli interessi, ed infine nel dies a quo della decorrenza degli interessi maggiorati
- tale varietà di presupposti applicativi degli interessi maggiorati deve essere oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione, al fine del relativo riconoscimento nel titolo esecutivo giudiziale
- tutto ciò non può essere integrato dal giudice dell'esecuzione, il quale rispetto al titolo esecutivo giudiziale ha solo poteri di interpretazione, e quindi il mero richiamo agli interessi legali (comma 1) nel titolo esecutivo giudiziale non consente, che per il periodo successivo alla domanda, il saggio legale si trasformi in saggio maggiorato (comma 4)
- in conclusione, se il titolo esecutivo giudiziale nulla dice sul tasso degli interessi, il creditore nella fase esecutiva può ottenere quelli ordinari del comma 1, e non quelli maggiorati del comma 4 (ai quali necessariamente avrebbero dovuto fare riferimento il dispositivo e/o la motivazione dello stesso titolo).
Ciò premesso, a fronte delle Sezioni Unite n. 12449/2024, il Collegio considera che nella giurisprudenza nemmeno sarebbe pacifica, bensì ancora controversa, la stessa applicabilità dell'art. 1284 comma 4 cc ai crediti retributivi dei lavoratori. In proposito, con ordinanza del 3 agosto 2023, il Tribunale di Parma aveva sollevato avanti alla Corte di
Cassazione la questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis cpc, in esito alla quale la sentenza n. 12974/2024 delle
Sezioni Unite ha ritenuto tale ricorso inammissibile proprio di riflesso a quanto già affermato nella precedente sentenza n. 12449/2024.
Rimane quindi impregiudicata la questione di fondo relativa al contrasto giurisprudenziale, allo stato in atto, fra:
- l'orientamento che ritiene il comma 4 cit. inapplicabile ai crediti di lavoro, in quanto già adeguatamente tutelati dalla regola speciale dell'art. 429 comma 3 cpc (che li ha sottratti alle regole delle obbligazioni di valuta sottoponendole ad una tutela rafforzata che cumula interessi e rivalutazione a prescindere dalla domanda del lavoratore) - il contrario orientamento che ritiene invece il comma 4 applicabile insieme alla regola speciale dell'art. 429 comma
3 cpc (ad ulteriore rafforzamento della tutela dei crediti dei lavoratori in funzione di scoraggiare resistenze dilatorie o iniziative giudiziali infondate).
In conclusione, il motivo di appello incidentale 3.2.B] sul tasso degli interessi maggiorato ex art. 1284 comma 4 cc deve essere respinto.
Motivo 4) Risarcimento del danno pensionistico
Secondo RU, il Tribunale aveva errato nel respingere in toto la domanda ritenendo che la scelta compiuta dalla lavoratrice nel gennaio 2013, optando per la indennità sostitutiva della reintegra e quindi ottenendo la pensione secondo la cd opzione donna (compimento di 57 anni di età, maturazione di 35 anni di contributi, calcolo interamente contributivo) avesse novato in senso oggettivo il rapporto fra le parti, sostituendo un credito rispetto al contratto di lavoro che invece era stato già ripristinato dalla precedente pronuncia giudiziale che aveva disposto la reintegra.
L'appello incidentale della lavoratrice contestava tale argomento da più punti di vista:
- era errato qualificare la vicenda in termini di novazione oggettiva ai sensi dell'art 1230 cc, mancando la comune univoca volontà delle parti di estinguere un'obbligazione per sostituirla un'altra, e la diversità di oggetto e titolo della nuova obbligazione rispetto alla precedente;
piuttosto, l'opzione sostitutiva della reintegra era stata un atto unilaterale della lavoratrice quale creditrice della reintegra, che non aveva richiesto alcun consenso della società debitrice del ripristino del rapporto;
- la medesima vicenda doveva quindi essere qualificata in termini di obbligazioni alternative ai sensi degli artt. 1285 Part e 1286 cc;
in seguito al proprio licenziamento illegittimo, poi annullato con ordine di reintegra, doveva fronteggiare due obbligazioni alternative, il ripristino del rapporto oppure il pagamento dell'indennità sostitutiva;
e la scelta nell'ambito di tale alternativa era per legge rimessa alla sola lavoratrice la quale, optando per la indennità sostitutiva, non aveva quindi novato l'intero rapporto ma semplicemente estinto l'obbligazione alternativa (reintegra)
- la scelta della lavoratrice di risolvere il rapporto invece che di ripristinarlo, e nel contempo di pensionarsi con la cd opzione donna non aveva interrotto la catena causale che, partendo dal licenziamento illegittimo che aveva violato il patto individuale di mobilità, si era tradotta nella perdita del trattamento pensionistico migliore, al quale la lavoratrice avrebbe avuto diritto se, invece, lo stesso patto fosse stato correttamente eseguito;
si trattava della stessa valutazione che il Tribunale aveva compiuto, ritenendo dovuto il risarcimento del danno relativo all'incentivo all'esodo e alla indennità sostitutiva del preavviso
Part
- quando aveva licenziato in modo illegittimo , violando l'accordo individuale di mobilità, ai sensi CP_1 dell'art. 1223 cc erano prevedibili le relative conseguenze patrimoniali che (oltre alla perdita dell'incentivo all'esodo e della indennità sostitutiva del preavviso) includevano anche del pensionamento a decorrere da febbraio 2015, per CP_ effetto dello scivolo contributivo di 36 mesi con il quale l avrebbe accompagnato la collocazione in mobilità della lavoratrice dal dicembre 2011; queste conseguenze patrimoniali erano tutte risarcibili poiché derivavano Part esclusivamente dalla condotta illegittima di e non da quella successiva di che si era limitata a scegliere CP_1 un proprio credito rispetto ad un altro
- il danno patrimoniale, compreso quello pensionistico, si era già consolidato nel dicembre 2011, quando il licenziamento illegittimo aveva violato il patto individuale di mobilità; quindi, piuttosto che ragionare in termini di eventi sopravvenuti che interrompevano il nesso di causa, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la successiva condotta della lavoratrice non fosse stata negligente ai sensi dell'art 1227 cc, comportando quindi una riduzione o esclusione del danno risarcibile
- ma in concreto, considerando il complesso delle circostanze nelle quali si contestualizzata la sua condizione al momento dell'opzione nel gennaio 2013, la colpa di ai sensi dell'art 1227 cc doveva essere esclusa poiché il CP_1 collocamento in mobilità era ormai precluso alla fine di dicembre 2011; nel 2012 aveva 58 anni ed aveva CP_1 Part dovuto impugnare un licenziamento per giusta causa, mentre veva formulato nei suoi confronti una domanda di risarcimento per circa 4 milioni di €., nella quale aveva assorbito anche il TFR;
per di più, nel corso dello stesso
2012, era stata introdotta la riforma NE della previdenza che aveva allontanato le attese di pensionamento, per cui non poteva più prevedere la data del 1 Febbraio 2015 (in precedenza garantita invece dall'accordo di CP_1 Part mobilità violato da bensì quella del 1 ottobre 2016, in vista della quale avrebbe dovuto versare contribuzione volontaria
-è vero che il creditore ha un onere di diligenza, ma se non è troppo onerosa e non limita la sua libertà di azione;
in Part concreto, rispetto al danno provocato esclusivamente da , scegliendo di risolvere il rapporto e di CP_1 pensionarsi con la opzione donna, non aveva violato alcuna norma di cautela ben si era messa al riparo da incertezze e timori futuri.
Secondo il Collegio, il motivo 4 è infondato.
Il danno pensionistico è escluso in radice dal fatto che il risarcimento rivendicato da presupponeva di tenere CP_1 fermo il pensionamento dal 1° febbraio 2015, ipotizzato nell'ambito dell'accordo individuale di mobilità, data che avrebbe consentito di maturare i requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia.
Part Per contro, una volta che il licenziamento illegittimo di aveva violato tale accordo, e che il Tribunale aveva annullato il licenziamento con condanna alla reintegra, per poter rivendicare il danno pensionistico oggetto della domanda in esame avrebbe dovuto ripristinare il rapporto ed attendere la data del pensionamento di vecchiaia CP_1
e/o anzianità.
Al contrario, nel gennaio 2013 aveva optato per l'indennità sostitutiva della reintegra e con decorrenza CP_1 gennaio 2012 aveva ottenuto la pensione in base al diverso regime cd opzione donna (57 anni di età, 35 anni di contributi, metodo esclusivamente contributivo), con ciò risolvendo definitivamente il rapporto, e perdendo quindi la possibilità di rivendicare situazioni soggettive che, al contrario, ne presupponevano la durata negli anni successivi ed i conseguenti riflessi pensionistici. Secondo il Collegio, il rigetto della domanda di risarcimento del danno pensionistico non passa necessariamente per la qualificazione civilistica dell'opzione alternativa alla reintegra in termini di “novazione oggettiva del rapporto” o di “obbligazione alternativa”.
Piuttosto, in proposito va richiamata Cass. n. 1810/2013, poi confermata da Sez. Un n. 18353/2014, che affermava principi utili anche nel caso in esame, pur affrontando la diversa questione secondo la quale l'effetto risolutivo del rapporto era collegato alla dichiarazione di opzione da parte del lavoratore, e non al successivo pagamento della relativa indennità da parte del datore. In particolare, questi i principi enunciati da tale giurisprudenza:
- l'esercizio del diritto potestativo di opzione alternativa alla reintegra rappresenta una scelta irrevocabile del lavoratore che rende non più esigibile la reintegra, e quindi esclude il successivo inadempimento del datore per vicende collegate alla prosecuzione del rapporto, fra cui i risarcimenti del danno che (come nel caso in esame) presuppongono la continuità giuridica del contratto di lavoro
-l'indennità sostitutiva della reintegra non può essere ricondotta alle diverse figure civilistiche dell'obbligazione facoltativa o alternativa, istituti del diritto civile obbligatorio di contenuto esclusivamente patrimoniale, che non si prestano ad essere estesi al rapporto di lavoro caratterizzato da obbligazioni anche di natura valoriale
- l'esercizio dell'opzione comporta che il rapporto di lavoro non si possa più ricostituire, come invece sarebbe avvenuto con la reintegra, con la conseguente cessazione di ogni vincolo e di ogni obbligo retributivo / risarcitorio da parte del datore, in modo coerente con la volontà manifestata, in modo irrevocabile ed unilaterale, dal lavoratore di rinunciare alla continuazione del rapporto di lavoro
-la fictio juris secondo la quale, nell'ambito della tutela reale, in seguito ad un licenziamento illegittimo il rapporto di lavoro permane dalla data del licenziamento fino all'effettiva reintegra, non opera più quando il lavoratore ha esercitato la opzione alternativa, a fronte della quale il complesso di situazioni obbligatorie che caratterizzano il permanere del rapporto di lavoro viene sostituito dall'unico obbligo di versare le 15 mensilità stabilite per legge come misura dell'opzione.
La soluzione ora enunciata prescinde anche da ogni qualificazione della scelta della lavoratrice in termini di concorso di colpa ex art. 1227 cc, e riflette piuttosto la mera constatazione oggettiva che (per quanto fossero comprensibili i motivi soggettivi che all'epoca avevano portato a tali scelte), le relative conseguenze oggettive avevano CP_1 influito in modo decisivo sulla vicenda lavorativa e sui conseguenti riflessi pensionistici, precludendo di rivendicare le utilità pensionistiche in origine connesse all'accordo individuale di mobilità.
In altri termini, la violazione di tale accordo se da un lato fondava il risarcimento del danno patrimoniale in relazione all'incentivo all'esodo e alla indennità sostitutiva del preavviso, quali diritti di credito persi immediatamente dalla Part lavoratrice a fine dicembre 2011 (rigetto motivo 1 e 2 appello dall'altro lato non fondava anche il risarcimento del danno pensionistico, il quale presupponeva invece che il rapporto durasse fino alla successiva maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia e/o anzianità (rigetto motivo 4 appello incidentale ). CP_1 Spese di lite e C.U.
In conclusione, questa la sorte delle questioni devolute nel presente giudizio.
Part Sono stati respinti i motivi 1) e 2) di appello principale contro l'accoglimento del risarcimento del danno per violazione dell'accordo di mobilità
E' stato accolto in parte il motivo 3) appello incidentale in tema di decorrenza del cumulo fra rivalutazione CP_1 monetaria ed interessi legali relativi ai crediti della stessa lavoratrice.
E' stato respinto per il resto lo stesso motivo 3) in tema di tasso degli interessi.
(capo C domanda ) CP_1
E' stato respinto il 4) di appello incidentale in tema di risarcimento del danno pensionistico CP_1
Ciò premesso, vanno regolate le spese di lite di entrambi i gradi.
Part Quanto al primo grado, il rigetto dell'appello principale di l'accoglimento parziale dell'appello incidentale di solo in punto di decorrenza del cumulo degli accessori, non fa venire meno la soccombenza reciproca sulla CP_1 base della quale il Tribunale aveva già compensato per metà le spese di lite di primo grado, né influisce sulla misura della loro liquidazione, che rimane quella già disposta dal Tribunale.
Part Quanto al secondo grado, considerato il rigetto integrale dell'appello di e l'accoglimento parziale dell'appello incidentale di , le spese sono liquidate in favore di quest'ultima di riflesso alla sola parte della domanda CP_1 accolta.
Poiché riguarda la decorrenza ed il regime di cumulo degli accessori, la stessa domanda va qualificata come di valore indeterminabile di complessità bassa, e le spese vanno quindi liquidate in relazione agli importi minimi del corrispondente scaglione di valore delle cause di appello, esclusa la fase istruttoria.
Part Infine, nei confronti di il cui appello principale è stato respinto per intero, devono essere dichiarati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando,
respinge l'appello principale della ed accoglie in parte l'appello incidentale di in tema di Pt_1 CP_1 accessori e, per l'effetto, riconosce il diritto di alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, cumulati ex CP_1 art. 429 comma 3 cit, dalle singole decorrenze dei crediti fino al saldo, ovvero dal 31 dicembre 2011 (tranne che per la indennità sostitutiva delle ferie non godute nell'anno 2012, per le quali il cumulo degli accessori decorre dal 31 dicembre 2012).
Conferma per il resto la sentenza appellata, nel merito ed in punto spese di lite di primo grado. Part Condanna l pagamento delle spese di lite di secondo grado, liquidate in €. 3.473,00 oltre spese generali 15%,
Iva e Cpa.
Part Dichiara che nei confronti di ussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, così deciso all'esito della trattazione scritta della causa, disposta ex art. 127 ter cpc con ordinanza del 3 dicembre 2024.
La Consigliera est. La Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro
così composta:
dr. Maria Lorena Papait Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel.
dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 124 / 2024 RG
promossa da
Pt_1
avv. Rosario Salonia, Fabio Massimo Cozzolino appellante principale / appellata incidentale
contro
CP_1
avv. Gianni Osti, Fabio Rusconi appellata principale / appellante incidentale
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 40/2024 del Tribunale di Firenze quale giudice del lavoro, pubblicata il
18 gennaio 2024
all'esito della trattazione scritta della causa, disposta con ordinanza del 3 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, lette le note depositate dalle parti nel termine assegnato, tenuta la camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Part
aveva convenuto la spa avanti al Tribunale di Firenze, affermando che di essere stata CP_1 dipendente della società, licenziata per giusta causa il 14.1.2012, sulla base della contestazione disciplinare e contestuale sospensione dal servizio del 15.12.2011. La illegittimità del licenziamento disciplinare era stata oggetto di pronuncia di condanna alla reintegra e risarcimento del danno ex art. 18 comma 4 L. 300/1970, resa già con l'ordinanza sommaria ex L. n. 92/2012 del Tribunale di
Firenze, alla quale nel gennaio 2013 era seguita l'opzione della lavoratrice per la indennità sostitutiva della reintegra.
Nel contempo, si era pensionata con la cd opzione donna con decorrenza dal gennaio 2012. CP_1
La stessa illegittimità del licenziamento era poi divenuta definitiva con Cass. n. 23888/2018, all'esito del complesso iter del giudizio di impugnazione, svolto fra fase sommaria e di opposizione al Tribunale di Firenze, appello alla
Corte di Appello di Firenze, ricorso alla Corte di Cassazione, giudizio di rinvio alla Corte di Appello di Bologna e nuovo ricorso alla Corte di Cassazione.
Era altresì divenuto definitivo l'accertamento giudiziale sull'assenza di ogni responsabilità, contrattuale o Part extracontrattuale, della stessa in ordine alle condotte oggetto della contestazione disciplinare, per le quali CP_1 in origine aveva rivendicato un ingentissimo risarcimento del danno (sentenza n. 781/2914 Tribunale di Firenze, ordinanza ex art. 348 bis cpc della Corte Appello Firenze e sentenza Cassazione n. 1390/2020).
Part Prima di tale licenziamento disciplinare, con comunicazione del 7.10.2010 veva avviato procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 L. 223/1991 per ridimensionare gli organici nelle unità territoriali aziendali, fino ad un massimo di 10 risorse, individuate in aree organizzative di staff, commerciali e tecnico-operative, con profili professionali di quadri ed impiegati, sulla base delle esigenze derivanti da processi aziendali in atto.
In particolare, nell'ambito di tale procedura:
Part
* con accordo collettivo del 20.10.2010, i era impegnata a collocare in mobilità 10 dipendenti individuati tra coloro che, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative aziendali, avrebbero raggiunto i requisiti pensionistici nel periodo di 7 anni successivi alla risoluzione del rapporto, e quindi avrebbero manifestato l'intenzione a rinunciare all'impugnativa dell'eventuale licenziamento;
Part
* ed vevano sottoscritto l'accordo individuale del 15.3.2011 (“verbale di accordo preliminare”, doc. 5 CP_1 ric. 1°), che aveva concluso il programma, includendola in modo definitivo fra i dipendenti da collocare in mobilità in modo incentivato
* poiché faceva parte delle posizioni cui era destinata la procedura (coordinatrice dell'Ufficio di tesoreria, nel CP_1
2010 aveva maturato 37 anni di contribuzione, il suo pensionamento era previsto per il 1.2.2015), prima di procedere Part al relativo licenziamento, che avrebbe dovuto essere intimato entro il 30 dicembre 2011, i era procurata la sua adesione anticipata alle condizioni economiche e risarcitorie previste dalla stessa società;
* l'accordo individuale del 15.3.2011 aveva efficacia differita, e quindi aveva creato tra le parti un vincolo obbligatorio per cui aveva acquisito un vero e proprio diritto soggettivo patrimoniale relativo alla fattispecie CP_1 complessiva collegata al suo licenziamento da disporre entro il dicembre 2011, che la lavoratrice non avrebbe impugnato e che sarebbe seguito dal suo collocamento in mobilità fino al febbraio 2015 (ovvero per il periodo dal
1.2.2012 al 1.2.2015 necessario alla maturazione dei requisiti pensionistici, ed al diritto a tutti gli importi ivi previsti in suo favore, fino alla pensione di anzianità che infine avrebbe ottenuto nel febbraio 2015.
Part Tuttavia, con il licenziamento disciplinare che aveva risolto in modo illegittimo il rapporto, aveva violato l'accordo individuale di mobilità, precludendo alla lavoratrice tutte le utilità ivi previste che altrimenti avrebbe ottenuto, sia al collocamento in mobilità nel 2012 sia al successivo pensionamento nel 2015.
Ciò premesso, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, aveva chiesto il risarcimento dei danni subìti CP_1 in conseguenza del fatto che il licenziamento disciplinare illegittimo aveva violato la complessa intesa già oggetto dell'accordo individuale di collocamento in mobilità. La domanda era così articolata:
A) indennità sostitutiva delle ferie non godute per € 4.959,82 maturata dal licenziamento illegittimo (gennaio
2012) all'esercizio dell'opzione sostituiva della reintegra (febbraio 2013);
B) risarcimento del danno per la violazione dell'accordo di mobilità del 15.3.2011
€ 76.700,00 a titolo di incentivo all'esodo
€ 32.600,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (somma che sarebbe maturata tra le competenze di fine rapporto al momento del licenziamento ex art. 4 L. 223/1991);
€ 32.883,24 a titolo di trattamento di mobilità a carico di non corrisposto (importo non oggetto di domanda CP_2 perché integralmente già compensato con i ratei di pensione percepiti sino al 1.1.2015 e pari ad € 51.163,84 lordi per gli anni 2013 e 2014);
Part C) danno pensionistico, sul presupposto che, se non avesse violato l'accordo di mobilità ed il contratto di lavoro (e quindi, se l'originario programma di collocamento in mobilità si fosse compiuto come già prestabilito con l'accordo individuale del 15 marzo 2011), nel 2015 ella avrebbe ottenuto una pensione di anzianità migliore di quella invece percepita con la cd opzione donna nel 2013, tale voce di danno era richiesta
C
Tesi per €. 276.640,21 sulla base dell'accordo mobilità stesso e del raggiungimento dei requisiti pensionistici in data 1.2.2015 al termine del programma di mobilità concordato fino al 1.2.2026
In Ipotesi per €. 200.990,84 senza tener conto dell'accordo di mobilità, e considerando invece la maturazione (secondo le norme allora vigenti) dei requisiti pensionistici di vecchiaia in data 31.1.2021 fino al
1.2.2026.
Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, e di conseguenza aveva riconosciuto solo parte dei crediti rivendicati.
A) Indennità sostitutiva delle ferie non godute
Secondo il Tribunale, la domanda era fondata per €. 4.605,86 in linea capitale. La somma di dovuta a tale titolo doveva essere rivalutata a decorrere dalla messa in mora del 15.12.2021 fino alla data della decisione = €. 5.149,35.
Su tale importo erano stati aggiunti gli accessori ai sensi dell'art. 429 cpc, ovvero rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della stessa decisione al saldo.
B) Risarcimento del danno per violazione dell'accordo di mobilità
RU aveva chiesto il risarcimento equivalente alle utilità che avrebbe ottenuto se l'accordo individuale di mobilità Part del 15 marzo 2011 fosse stato eseguito da invece di essere violato con il licenziamento disciplinare illegittimo.
Secondo il Tribunale, anche questa domanda era fondata.
La procedura di collocamento in mobilità si era realizzata in modo progressivo, attuando un programma aziendale di licenziamento secondo le successive fasi di elaborazione del piano aziendale di ristrutturazione;
accordo con le parti sociali;
individuazione dell'ambito dei lavoratori in esubero;
licenziamento dei medesimi ai sensi dell'art. 4 L.
223/1991.
Part L'accordo individuale di mobilità era stato stipulato da e dopo che nell'ottobre 2010 la società aveva CP_1 avviato la procedura collettiva e si era impegnata con le parti sociali a collocare in mobilità entro il 31 dicembre 2011 fino ad un massimo di 10 dipendenti, individuati fra coloro che avrebbero:
- raggiunto i requisiti pensionistici nei 7 anni successivi alla fine del rapporto di lavoro
- manifestato la propria intenzione di rinunciare all'impugnativa dell'eventuale licenziamento.
Quanto ai presupposti dell'accordo, era pacifico che:
# l'unità amministrazione controllo, nella quale all'epoca era coordinatore della tesoreria, era stata coinvolta CP_1 nel piano di ristrutturazione;
# rientrava fra i soggetti individuati nell'accordo collettivo dell'ottobre 2010 con riferimento alla data di CP_1 raggiungimento dei requisiti pensionistici, nel senso che al 1° febbraio 2015 avrebbe avuto i requisiti di età e di contribuzione per accedere alla pensione di anzianità;
Part
# aveva stipulato in tutto 10 accordi con altrettanti dipendenti, RU compresa, e ne aveva portati ad esecuzione solo 9, licenziando gli altri lavoratori ai sensi dell'art. 4 L. 223/1991, mentre era stata licenziata CP_1 immediatamente prima con il disciplinare illegittimo.
In conclusione, la collocazione in mobilità era un diritto di RU, e non una decisione discrezionale ancora rimessa Part alla scelta di Rispetto alla stipula dell'accordo individuale del 15 marzo 2011, la collocazione in mobilità non rappresentava un evento futuro ed incerto, bensì un evento differito nel tempo.
Part non aveva ragione a prospettare in termini di mera aspettativa la situazione soggettiva di (diritto CP_1 all'incentivo all'esodo ed alla indennità sostitutiva del preavviso). Al contrario, si trattava di un diritto già consolidato, il cui effetto era stato differito dalle stesse parti al momento in cui la lavoratrice sarebbe stata effettivamente collocata in mobilità.
Part Tale diritto era stato violato da nel momento in cui, invece di collocarla in mobilità come già concordato, nel gennaio 2012 l'aveva licenziata in modo illegittimo, con ciò impedendo la risoluzione per mobilità stabilita in origine entro il 31 dicembre 2011, e la sottoscrizione del relativo verbale di conciliazione in sede protetta, previsti invece nell'accordo individuale del 15 marzo 2011 quali ulteriori presupposti per acquisire i diritti patrimoniali rappresentati dalle incentivo all'esodo e dalle competenze di fine rapporto.
Il risarcimento qui rivendicato non era precluso dal fatto che, nell'ambito della vicenda giudiziale relativa al licenziamento disciplinare, avesse ottenuto il risarcimento del danno per licenziamento illegittimo ai sensi CP_1 dell'art 18 comma 4 L. 300/1970, dal momento che quest'ultimo era un indennizzo riferito al solo danno intrinsecamente connesso alla impossibilità materiale di eseguire la prestazione per perdita del posto di lavoro, che si poteva accompagnare ad ulteriori pregiudizi subiti dal lavoratore licenziato.
Secondo il Tribunale, in linea capitale il risarcimento era dovuto per €. 76.700,00 a titolo di incentivo all'esodo + €.
32.600,00 per indennità sostitutiva del preavviso = €. 109.300,00.
E tale somma doveva essere rivalutata a decorrere dalla messa in mora del 15.12.2021 fino alla data della decisione =
€. 122.197,40.
Su tale importo si aggiungevano gli accessori ai sensi dell'art. 429 cpc, ovvero rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della stessa decisione al saldo.
C) Risarcimento del danno pensionistico.
aveva ottenuto la pensione a decorrere dal 1° febbraio 2012 utilizzando la cd opzione donna, che richiedeva CP_1
57 anni di età e 35 di contributi e comportava il calcolo contributivo della prestazione.
Ciò premesso, aveva chiesto il risarcimento per la definitiva perdita patrimoniale relativa al migliore trattamento che avrebbe potuto ottenere se avesse conservato il posto di lavoro, invece di essere licenziata in modo illegittimo in violazione dell'accordo di mobilità.
Tale domanda era svolta:
in Tesi) rispetto al trattamento che avrebbe ottenuto sulla base dell'accordo di mobilità, per effetto del quale i requisiti pensionistici sarebbero stati raggiunti il 1° febbraio 2015
in ipotesi) rispetto al trattamento che avrebbe ottenuto maturando il 31 gennaio 2021 i requisiti per la pensione di vecchiaia, secondo le disposizioni allora vigenti.
Secondo il Tribunale, invece, questa domanda era infondata. L'esercizio del diritto di opzione alternativa alla reintegra svolto dalla lavoratrice nel gennaio 2013 aveva novato in senso oggettivo il rapporto di lavoro, interrompendo il nesso tra le precedenti vicende relative all'accordo individuale di mobilità ed il licenziamento illegittimo.
Pari interruzione del nesso causale si era verificata anche con la, ulteriore, decisione di RU di pensionari con la cd opzione donna, senza che avessero rilievo i motivi soggettivi che la avevano portata ad effettuare entrambe le scelte.
Part aveva appellato la sentenza con due motivi che censuravano entrambi l'accoglimento del capo B) della domanda.
Motivo 1) Danno per violazione dell'accordo di mobilità
1.1) Mancato avveramento della condizione sospensiva
Secondo la società, l'accordo individuale di mobilità non era un contratto fonte di situazioni soggettive piene con effetti differiti, come invece sostenuto dal Tribunale, che sul punto aveva recepito le difese di . CP_1
Piuttosto, era un contratto sottoposto a condizione sospensiva (evento futuro ed incerto coincidente con il collocamento in mobilità di , oltre che con la sottoscrizione di una transazione generale e novativa in sede CP_1 protetta).
Quindi, il diritto alle utilità previste nel medesimo accordo non era sorto poiché la medesima condizione non si era poi verificata.
Il Tribunale aveva confuso i presupposti oggettivi e soggettivi per collocare RU in mobilità (che in effetti sussistevano, così come la stessa sentenza li aveva ricostruiti) con la vera e propria condizione sospensiva rappresentata dal collocamento in mobilità, e successiva conciliazione (che pacificamente non si era verificata).
Part L'accordo del 15 marzo 2011 conteneva espressioni univoche in tal senso: al punto e) appresentava a la CP_1 eventualità di un suo collocamento in mobilità; al punto g) nell'ipotesi in cui fosse stata collocata in mobilità, CP_1 si dichiarava disponibile a rinunciare ad impugnare il licenziamento;
al punto j) le parti facevano riferimento di nuovo all'ipotesi del collocamento in mobilità di RU;
al punto 2) l'incentivo all'esodo era ancora subordinato all'eventualità che il rapporto fosse risolto per collocamento in mobilità e che la lavoratrice avesse rinunciato ad impugnare tale licenziamento e che le parti avessero firmato una conciliazione in sede sindacale quale transazione generale, novativa ed omnicomprensiva.
Insomma, l'errore di fondo commesso dal Tribunale consisteva nell'avere trasformato la condizione contrattuale in un mero differimento nel tempo degli effetti concordati fra le parti, mentre tale condizione era stata posta per il vero e proprio perfezionarsi del contratto. Si trattava di una condizione valida ed efficace in quanto potestativa, ma non meramente potestativa.
Part Infatti, il collocamento in mobilità non era un fatto volontario, rimesso al mero arbitrio di bensì un fatto volontario che la società avrebbe potuto valutare in relazione a situazioni di interesse e di convenienza, anche nel Part concorso di fattori estrinseci, la cui valutazione era comunque rimessa all'esclusivo apprezzamento di
Né al caso in esame si applicava l'art. 1359 cc, secondo il quale la condizione si considera avverata quando sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario a farla avverare. Al contrario, qui l'interesse all'avveramento della condizione era comune ad entrambe le parti.
Non era quindi dovuta la somma di €. 76.700,00 di incentivo all'esodo, prevista in modo condizionato nell'accordo individuale di mobilità.
Né a maggior ragione era dovuta la ulteriore somma di €. 32.600,00di indennità sostitutiva del preavviso, nemmeno prevista nello stesso accordo, e sulla cui quantificazione RU non aveva fornito alcun elemento utile.
Secondo il Collegio, il motivo 1.1 è infondato.
Al contrario, va condivisa la complessiva argomentazione del Tribunale che giungeva al riconoscimento giuridico dei diritti rivendicati dalla lavoratrice all'esito di - approfondita e rigorosa - ricostruzione della vicenda contrattuale, Part prima collettiva e poi individuale, che aveva portato a stipulare l'accordo individuale di mobilità del 15 CP_1 marzo 2011, da qualificare come contratto ad effetti differiti.
Infatti, il Tribunale aveva letto il contenuto del verbale di accordo preliminare nell'ambito della dinamica del rapporto fra le parti per concludere, in modo coerente e circostanziato, che con tale intesa il diritto soggettivo alle utilità dell'accordo preliminare si era perfezionato con effetti differiti.
Part Al contrario, il motivo di appello di on si addentrava nei passaggi della medesima vicenda, ed in sostanza non contestava la ricostruzione ampiamente sviluppata in sentenza (pagg. 5/6), già richiamata nel precedente svolgimento di questa decisione.
In sintesi, l'accordo individuale di mobilità del 15 marzo 2011, concluso una volta sviluppata la fase collettiva della procedura di mobilità, aveva individuato i 3 presupposti della procedura:
Part
- le esigenze tecniche organizzative di anche in relazione all'ufficio di (unità amministrazione e CP_1 controllo, poi effettivamente coinvolta nel processo di riorganizzazione e soppressa)
- il fatto che avrebbe raggiunto i requisiti per la pensione nei 7 anni successivi dalla risoluzione del rapporto CP_1 per mobilità (poiché al 1 febbraio 2015 avrebbe avuto i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di CP_1 Part anzianità, collocandola in mobilità a fine 2011 avrebbe potuto usufruire del periodo massimo di 36 mesi di CP_ mobilità previsto dall'art 7 L. 223/1991 per i lavoratori ultracinquantenni;
quindi, l avrebbe pagato l'intero Part trattamento di mobilità di 36 mesi, da gennaio 2012 a gennaio 2015, senza che ovesse farsi carico di contributi volontari previsti nella procedura di mobilità per il diverso caso di altri lavoratori il cui periodo massimo di mobilità si fosse concluso prima del perfezionamento dei requisiti per la pensione)
- la volontà manifestata da di rinunciare ad impugnare la sua collocazione in mobilità. CP_1
Part Ciò premesso, il Tribunale aveva evidenziato che aveva stipulato 10 accordi preliminari di mobilità con altrettanti dipendenti, RU compresa, e tuttavia solo 9 ne aveva eseguiti con licenziamento ai sensi dell'art. 4 L.
223/1991, mentre aveva licenziato per motivi disciplinari infondati. CP_1
Ad ulteriore dimostrazione che fosse stata inserita in modo definitivo nel piano di mobilità dei 9 dipendenti CP_1 forniti dei tre presupposti della procedura, da ottobre 2011 essa era stata affiancata dalla collega , Testimone_1 che si sarebbe dovuta avvicendare sul suo ruolo.
Part Il quadro di fatto così ricostruito, senza contestazioni nell'appello di portava correttamente il Tribunale a
Part concludere che, sottoscrivendo l'accordo preliminare di mobilità, veva già esercitato il potere discrezionale di stabilire il numero e la posizione dei dipendenti da collocare in mobilità, ovvero i 10 addetti ad unità coinvolte nel processo di riorganizzazione, fra cui . La collocazione in mobilità di quest'ultima era quindi un diritto e non CP_1 un evento futuro ed incerto a cui erano condizionati in modo sospensivo le utilità patrimoniali oggetto del medesimo verbale di accordo (incentivo all'esodo ed indennità sostitutiva del preavviso).
Part Insomma, contrariamente a quanto sostenuto nell'appello di la collocazione in mobilità non era una mera aspettativa di fatto, giuridicamente irrilevante, ma una situazione soggettiva già consolidata sulla base dell'accordo individuale del 15 marzo 2011, i cui effetti sulle utilità patrimoniali oggetto del medesimo accordo erano solo differiti nel tempo al momento in cui la collocazione in mobilità fosse effettivamente avvenuta.
A sostegno della pretesa qualificazione dell'accordo in termini di diritti condizionati ad una collocazione in mobilità futura ed incerta, l'appello (pag. 11/12) richiamava delle mere espressioni letterali contenute nello stesso testo che facevano riferimento a possibilità future. Ma tali espressioni non erano tali decisive nell'interpretazione dell'intero Part accordo, poiché non potevano scalfire il quadro complessivo fin qui ricostruito e non contestato da chiaramente dimostrativo del fatto che la società avesse già svolto le proprie valutazioni discrezionali per individuare il personale in esubero e stabilirne la successiva sorte (con una collocazione in mobilità, anticipata di tre anni rispetto al futuro CP_ pensionamento, periodo che sarebbe stato coperto per intero dalla indennità .
1.2) Impossibilità sopravvenuta della prestazione
Sempre secondo la società, ulteriore motivo per cui l'accordo di mobilità non poteva fondare il preteso risarcimento del danno era che le somme rivendicate a tale titolo sarebbero prive di causa per impossibilità sopravvenuta della prestazione dedotta.
Si trattava di somme necessariamente collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, ipotizzata entro il dicembre
2011, che doveva essere seguita dal verbale di conciliazione in sede protetta. Invece, in concreto il rapporto prima era cessato con il licenziamento disciplinare illegittimo del gennaio 2012, e poi si era risolto con l'opzione sostitutiva della reintegra effettuata lavoratrice nel gennaio 2013. non poteva ricevere, nel contempo, sia le utilità collegate alla conclusione della vicenda giudiziale sul CP_1 licenziamento disciplinare (reintegra, risarcimento del danno e indennità dell'opzione), sia le utilità connesse all'accordo di mobilità, che non si era mai perfezionato per mancato avveramento della condizione.
Secondo il Collegio, anche il motivo 1.2 è infondato.
Non si può parlare di impossibilità sopravvenuta in seguito all'opzione alternativa alla reintegra del gennaio 2013, poiché l'accordo fra le parti prevedeva piuttosto il termine essenziale del 30 dicembre 2011 entro il quale doveva Part avvenire il collocamento in mobilità. Ed aveva fatto scadere tale termine senza dare esecuzione all'accordo individuale di mobilità (come invece si era ormai obbligata a fare), bensì intimando il licenziamento disciplinare illegittimo.
Come osservato dalla lavoratrice appellata, l'eccezione di impossibilità sopravvenuta nemmeno è pertinente al caso in esame perché in questo giudizio è chiesto il risarcimento del danno per equivalente rispetto ai diritti patrimoniali
(incentivo all'esodo e indennità sostitutiva del preavviso) previsti nell'accordo individuale di mobilità, ormai acquisiti Part come credito dalla lavoratrice ma in seguito non adempiuto perché veva violato l'accordo con il licenziamento disciplinare illegittimo.
In tutti i casi, l'impossibilità sopravvenuta di eseguire gli impegni assunti nell'accordo individuale di mobilità non potrebbe liberare chi è obbligato ad eseguire una prestazione (ENI) se lo stesso debitore non dimostra la sua mancanza di colpa nell'inadempimento della medesima obbligazione.
Motivo 2) Compensatio lucri cum damno
La società premetteva che, all'esito della vicenda giudiziale relativa al licenziamento, aveva ricevuto €. CP_1
52.155,68 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970 + €. 53.577,75 a titolo di indennità sostitutiva della reintegra = €. 105.733,43.
Affermava quindi che - qualora il precedente motivo 1) fosse superato, e pertanto fosse ritenuta fondata la domanda di risarcimento del danno per violazione dell'accordo di mobilità con riferimento alla perdita sia dell'incentivo all'esodo (76 mila) sia delle competenze di fine rapporto (32 mila) - la somma di €. 105 mila avrebbe dovuto essere detratta dal dovuto.
Altrimenti, lo stesso licenziamento avrebbe finito per rappresentare nel contempo il fatto generatore sia del risarcimento per violazione dell'accordo individuale di mobilità rivendicato con il capo B) di domanda, sia delle somme conseguite per la illegittimità del licenziamento disciplinare a titolo di risarcimento e indennità sostitutiva Part dell'opzione. Al contrario, secondo si trattava di crediti che, se anche fondati, in tutti i casi non potrebbero coesistere e sovrapporsi.
Secondo il Collegio, anche il motivo 2 va respinto.
Part Come osservato dalla lavoratrice appellata, prospetta i diritti conseguenti al riconoscimento giudiziale della illegittimità del licenziamento disciplinare come utilità economiche che generano profitto a favore del lavoratore licenziato, e che quindi possono essere oggetto di compensazione con altri crediti dello stesso lavoratore.
Al contrario, dal licenziamento disciplinare illegittimo si erano prodotti una serie di danni a carico di , e CP_1 nessun vantaggio, motivo per cui l'eccezione di compensazione lucro / danno non era pertinente.
Il risarcimento del danno riconosciuto in sede giudiziale per il licenziamento illegittimo (sotto forma di indennizzo legale ex art. 18 comma 4 L. 700/1970) compensa l'impossibilità di eseguire la prestazione, e la conseguente perdita di reddito, e quindi rappresenta una somma predeterminata per legge qualora l'impossibilità di eseguire la prestazione e di percepire il reddito sia la conseguenza di una condotta illegittima del datore di lavoro.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 29335/2023, n. 15/2021, n. 9073/2013) è consolidata nel ritenere che l'indennizzo legale per il licenziamento illegittimo non escluda il risarcimento di danni ulteriori, che il lavoratore ha l'onere di dedurre e provare di avere subito, come avvenuto nel caso in esame quanto alle conseguenze della violazione dell'accordo individuale di mobilità.
Lo stesso ragionamento si impone per la indennità sostitutiva della reintegra, che ha l'unica funzione legale di sostituire la reintegra disposta dal giudice in favore del lavoratore, quale obbligazione alternativa al diritto di ottenere il ripristino giudiziale del rapporto conseguente al licenziamento illegittimo.
In conclusione, né il risarcimento né la opzione potrebbero essere compensate con le utilità rivendicate in questo giudizio, poiché da un lato l'indennizzo predeterminato per legge si riferisce alla perdita forzata del rapporto di lavoro e della retribuzione, e dall'altro lato il risarcimento oggetto del presente giudizio si riferisce ai danni provocati dall'inadempimento dell'accordo di mobilità volontaria, con la perdita dei conseguenti crediti relativi all' incentivo all'esodo (€. 76.000) e l'indennità sostitutiva del preavviso (€. 32.000).
si era costituita per resistere all'appello principale della società, ed aveva proposto appello incidentale, CP_1 censurando il mancato accoglimento integrale delle proprie domande nell'an e nel quantum.
Motivo 3) Decorrenza della rivalutazione monetaria, mancato riconoscimento degli interessi legali
(capi A e B della domanda)
Secondo la lavoratrice, la sentenza aveva errato quanto alla decorrenza della rivalutazione economica alla indennità sostitutiva delle ferie (capo A), e sul risarcimento del danno per violazione dell'accordo di mobilità (capo B)
3.1) Decorrenza della rivalutazione monetaria già riconosciuta in sentenza
In via principale, era errato ritenere che la decorrenza della relativa rivalutazione esigesse una messa in mora, e che in concreto quella utile fosse stata solo la lettera del 15 dicembre 2021.
Si trattava di risarcimento per violazione dell'accordo volontario di mobilità, e quindi al credito era in senso lato lavorativo si applicava l'art. 429 cpc, regola fondamentale nella materia del lavoro per cui i crediti devono essere rivalutati in modo automatico dalla data della loro maturazione fino al pagamento effettivo, a prescindere non solo dalla messa in mora ma anche dalla specifica domanda del lavoratore
In via subordinata, se anche si volesse ritenere necessaria una messa in mora, doveva farsi riferimento al deposito del ricorso (12 ottobre 2012) con il quale era stato impugnato il licenziamento, poi notificato (28 novembre 2012), poiché in tale atto aveva già chiesto il risarcimento del danno per violazione dell'accordo individuale di CP_1 mobilità.
La circostanza che quest'ultima domanda fosse inammissibile nell'ambito del giudizio di impugnazione del licenziamento con il rito NE (come poi dichiarato dal Tribunale a conclusione di quel giudizio), non escludeva Part che la notifica di quel ricorso introduttivo conservasse l'effetto (stragiudiziale) di messa in mora nei confronti di
Part In via ancora subordinata, in tutti i casi, anche la lettera ricevuta da il 12 dicembre 2014 (doc. 62 ric. 1°) conteneva un formale atto di messa in mora per quanto riguardava i crediti previsti dall'accordo individuale di mobilità.
In conclusione, secondo , la decorrenza della rivalutazione monetaria doveva essere collocata: CP_1
-in via principale al 31 dicembre 2011 quanto all'incentivo all'esodo ed al 31 dicembre 2012 quanto alla indennità sostitutiva delle ferie per l'anno 2012 (ai sensi dell'art. 429 comma 3 cpc)
-in via subordinata al 12 ottobre 2012, o meglio al 28 novembre 2012
-in via ancora subordinata al 12 dicembre 2014
3.2) Decorrenza e tasso degli interessi già riconosciuti in sentenza
3.2.A) Decorrenza interessi
Era inoltre errato avere computato gli interessi solo a decorrere dalla pubblicazione della sentenza, come se durante il giudizio potesse decorrere solo la rivalutazione monetaria, ma vigesse un divieto di cumulo con gli interessi legali.
Per contro, sempre la doverosa applicazione dell'art. 429 cpc, già rivendicata al precedente motivo 3.1, comportava che, in modo automatico e anche senza domanda del lavoratore, gli interessi si cumulavano alla rivalutazione dal giorno della maturazione del credito vantato dal lavoratore, poi riconosciuto in sentenza.
Il cumulo degli accessori di cui all'art 429, nonché la sua decorrenza automatica dalla maturazione dei crediti, anche in assenza di domanda, non doveva essere circoscritto alle retribuzioni corrispettive della prestazione, bensì doveva essere esteso anche al risarcimento del danno per vicende comunque connesse al rapporto di lavoro.
Ai crediti rivendicati da nel presente giudizio non si poteva applicare il divieto di cumulo degli accessori né CP_1 quello previsto dalla L. n. 724/1994 nell'ambito dei rapporti di lavoro pubblico, né quello previsto dalla L. 412/1991 con riferimento alle prestazioni previdenziali. In conclusione, secondo , anche la decorrenza degli interessi doveva essere collocata: CP_1
-in via principale al 31 dicembre 2011 quanto all'incentivo all'esodo ed al 31 dicembre 2012 quanto alla indennità sostitutiva delle ferie per l'anno 2012 (ai sensi dell'art. 429 comma 3 cpc)
-in via subordinata al 12 ottobre 2012, o meglio al 28 novembre 2012
-in via ancora subordinata al 12 dicembre 2014.
Secondo il Collegio, i motivi 3.1 ed il motivo 3.2.A] devono essere accolti nella loro formulazione in via principale per quanto riguarda la decorrenza sia della rivalutazione monetaria sia degli interessi legali, cumulabili ai sensi dell'art. 429 comma 3 cpc.
La circostanza che nel caso in esame non si parla di retribuzioni corrispettive di una prestazione, bensì di risarcimento del danno per violazione dell'accordo individuale di mobilità, è irrilevante ai fini del regime giuridico degli accessori del credito della lavoratrice.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11235/2014 in tema di indennità di risarcimento da licenziamento illegittimo ex art. 18 L. 300/1970; Cass. n. 26234/2018 e n. 5953/2018 in tema di indennità ex art. 32
L. 183/2010), gli interessi legali e la rivalutazione monetaria spettano anche sul risarcimento, che rientra tra i crediti di lavoro ai sensi dell'art. 429 comma 3 c.p.c., nell'ampia accezione riferibile a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli aventi natura strettamente retributiva.
In conclusione, accolti i motivi 3.1) e 3.2.A], la sentenza deve essere in parte riformata, riconoscendo il diritto di alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, cumulati ex art. 429 comma 3 cit, dalle singole CP_1 decorrenze dei crediti fino al saldo, ovvero dal 31 dicembre 2011 (tranne che per la indennità sostitutiva delle ferie non godute nell'anno 2012 per le quali il cumulo degli accessori decorre dal 31 dicembre 2012).
3.2.B) Tasso interessi
Secondo la lavoratrice, il tasso degli interessi doveva essere quello legale dalle singole decorrenze fino al deposito del ricorso di primo grado introduttivo del presente giudizio (14 settembre 2022), mentre da quel momento si doveva applicare il tasso di mora previsto per le transazioni commerciali ai sensi dell'art 1284 comma 4 cc.
Secondo il Collegio, invece, il motivo 3.2.B] è infondato.
In primo grado, il ricorso introduttivo si era limitato ad invocare genericamente gli accessori ai sensi dell'art. 429 cpc.
Le conclusioni (pag. 29/30) chiedevano che le somme capitali fossero maggiorate di “interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”, ai sensi dell'art. 429 comma 3 cpc.
Il Tribunale aveva accolto la domanda nei termini già oggetto del presente motivo di appello, che il Collegio condivide. Nel corso del presente giudizio era stata pronunciata la sentenza n. 12449/2024 delle Sezioni Unite Civili.
Premessa la diversificata disciplina del saggio legale degli interessi di cui all'art. 1284 cc (il comma 1 fa riferimento al saggio ordinario previsto per legge, ed il comma 4 invece al saggio maggiorato, previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), questi i punti salienti di tale pronuncia:
- il comma 4 dell'art. 1284 cc non è un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi, ma rinvia ad una fattispecie relativamente autonoma, che contiene ulteriori elementi di specificazione rispetto al comma 1
- la spettanza degli interessi maggiorati di cui al comma 4 rappresenta una specifica sub-controversia, nell'ambito di quella più generale sul credito controverso in linea capitale
- di conseguenza, per riconoscere gli interessi maggiorati, è necessario che tali elementi ulteriori di specificazione siano accertati in giudizio, per essere stati a loro volta richiamati nella domanda
- in particolare, tali elementi consistono nella natura della fonte dell'obbligazione, nell'esistenza eventuale di una valida ed efficace determinazione contrattuale della misura degli interessi, ed infine nel dies a quo della decorrenza degli interessi maggiorati
- tale varietà di presupposti applicativi degli interessi maggiorati deve essere oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione, al fine del relativo riconoscimento nel titolo esecutivo giudiziale
- tutto ciò non può essere integrato dal giudice dell'esecuzione, il quale rispetto al titolo esecutivo giudiziale ha solo poteri di interpretazione, e quindi il mero richiamo agli interessi legali (comma 1) nel titolo esecutivo giudiziale non consente, che per il periodo successivo alla domanda, il saggio legale si trasformi in saggio maggiorato (comma 4)
- in conclusione, se il titolo esecutivo giudiziale nulla dice sul tasso degli interessi, il creditore nella fase esecutiva può ottenere quelli ordinari del comma 1, e non quelli maggiorati del comma 4 (ai quali necessariamente avrebbero dovuto fare riferimento il dispositivo e/o la motivazione dello stesso titolo).
Ciò premesso, a fronte delle Sezioni Unite n. 12449/2024, il Collegio considera che nella giurisprudenza nemmeno sarebbe pacifica, bensì ancora controversa, la stessa applicabilità dell'art. 1284 comma 4 cc ai crediti retributivi dei lavoratori. In proposito, con ordinanza del 3 agosto 2023, il Tribunale di Parma aveva sollevato avanti alla Corte di
Cassazione la questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis cpc, in esito alla quale la sentenza n. 12974/2024 delle
Sezioni Unite ha ritenuto tale ricorso inammissibile proprio di riflesso a quanto già affermato nella precedente sentenza n. 12449/2024.
Rimane quindi impregiudicata la questione di fondo relativa al contrasto giurisprudenziale, allo stato in atto, fra:
- l'orientamento che ritiene il comma 4 cit. inapplicabile ai crediti di lavoro, in quanto già adeguatamente tutelati dalla regola speciale dell'art. 429 comma 3 cpc (che li ha sottratti alle regole delle obbligazioni di valuta sottoponendole ad una tutela rafforzata che cumula interessi e rivalutazione a prescindere dalla domanda del lavoratore) - il contrario orientamento che ritiene invece il comma 4 applicabile insieme alla regola speciale dell'art. 429 comma
3 cpc (ad ulteriore rafforzamento della tutela dei crediti dei lavoratori in funzione di scoraggiare resistenze dilatorie o iniziative giudiziali infondate).
In conclusione, il motivo di appello incidentale 3.2.B] sul tasso degli interessi maggiorato ex art. 1284 comma 4 cc deve essere respinto.
Motivo 4) Risarcimento del danno pensionistico
Secondo RU, il Tribunale aveva errato nel respingere in toto la domanda ritenendo che la scelta compiuta dalla lavoratrice nel gennaio 2013, optando per la indennità sostitutiva della reintegra e quindi ottenendo la pensione secondo la cd opzione donna (compimento di 57 anni di età, maturazione di 35 anni di contributi, calcolo interamente contributivo) avesse novato in senso oggettivo il rapporto fra le parti, sostituendo un credito rispetto al contratto di lavoro che invece era stato già ripristinato dalla precedente pronuncia giudiziale che aveva disposto la reintegra.
L'appello incidentale della lavoratrice contestava tale argomento da più punti di vista:
- era errato qualificare la vicenda in termini di novazione oggettiva ai sensi dell'art 1230 cc, mancando la comune univoca volontà delle parti di estinguere un'obbligazione per sostituirla un'altra, e la diversità di oggetto e titolo della nuova obbligazione rispetto alla precedente;
piuttosto, l'opzione sostitutiva della reintegra era stata un atto unilaterale della lavoratrice quale creditrice della reintegra, che non aveva richiesto alcun consenso della società debitrice del ripristino del rapporto;
- la medesima vicenda doveva quindi essere qualificata in termini di obbligazioni alternative ai sensi degli artt. 1285 Part e 1286 cc;
in seguito al proprio licenziamento illegittimo, poi annullato con ordine di reintegra, doveva fronteggiare due obbligazioni alternative, il ripristino del rapporto oppure il pagamento dell'indennità sostitutiva;
e la scelta nell'ambito di tale alternativa era per legge rimessa alla sola lavoratrice la quale, optando per la indennità sostitutiva, non aveva quindi novato l'intero rapporto ma semplicemente estinto l'obbligazione alternativa (reintegra)
- la scelta della lavoratrice di risolvere il rapporto invece che di ripristinarlo, e nel contempo di pensionarsi con la cd opzione donna non aveva interrotto la catena causale che, partendo dal licenziamento illegittimo che aveva violato il patto individuale di mobilità, si era tradotta nella perdita del trattamento pensionistico migliore, al quale la lavoratrice avrebbe avuto diritto se, invece, lo stesso patto fosse stato correttamente eseguito;
si trattava della stessa valutazione che il Tribunale aveva compiuto, ritenendo dovuto il risarcimento del danno relativo all'incentivo all'esodo e alla indennità sostitutiva del preavviso
Part
- quando aveva licenziato in modo illegittimo , violando l'accordo individuale di mobilità, ai sensi CP_1 dell'art. 1223 cc erano prevedibili le relative conseguenze patrimoniali che (oltre alla perdita dell'incentivo all'esodo e della indennità sostitutiva del preavviso) includevano anche del pensionamento a decorrere da febbraio 2015, per CP_ effetto dello scivolo contributivo di 36 mesi con il quale l avrebbe accompagnato la collocazione in mobilità della lavoratrice dal dicembre 2011; queste conseguenze patrimoniali erano tutte risarcibili poiché derivavano Part esclusivamente dalla condotta illegittima di e non da quella successiva di che si era limitata a scegliere CP_1 un proprio credito rispetto ad un altro
- il danno patrimoniale, compreso quello pensionistico, si era già consolidato nel dicembre 2011, quando il licenziamento illegittimo aveva violato il patto individuale di mobilità; quindi, piuttosto che ragionare in termini di eventi sopravvenuti che interrompevano il nesso di causa, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la successiva condotta della lavoratrice non fosse stata negligente ai sensi dell'art 1227 cc, comportando quindi una riduzione o esclusione del danno risarcibile
- ma in concreto, considerando il complesso delle circostanze nelle quali si contestualizzata la sua condizione al momento dell'opzione nel gennaio 2013, la colpa di ai sensi dell'art 1227 cc doveva essere esclusa poiché il CP_1 collocamento in mobilità era ormai precluso alla fine di dicembre 2011; nel 2012 aveva 58 anni ed aveva CP_1 Part dovuto impugnare un licenziamento per giusta causa, mentre veva formulato nei suoi confronti una domanda di risarcimento per circa 4 milioni di €., nella quale aveva assorbito anche il TFR;
per di più, nel corso dello stesso
2012, era stata introdotta la riforma NE della previdenza che aveva allontanato le attese di pensionamento, per cui non poteva più prevedere la data del 1 Febbraio 2015 (in precedenza garantita invece dall'accordo di CP_1 Part mobilità violato da bensì quella del 1 ottobre 2016, in vista della quale avrebbe dovuto versare contribuzione volontaria
-è vero che il creditore ha un onere di diligenza, ma se non è troppo onerosa e non limita la sua libertà di azione;
in Part concreto, rispetto al danno provocato esclusivamente da , scegliendo di risolvere il rapporto e di CP_1 pensionarsi con la opzione donna, non aveva violato alcuna norma di cautela ben si era messa al riparo da incertezze e timori futuri.
Secondo il Collegio, il motivo 4 è infondato.
Il danno pensionistico è escluso in radice dal fatto che il risarcimento rivendicato da presupponeva di tenere CP_1 fermo il pensionamento dal 1° febbraio 2015, ipotizzato nell'ambito dell'accordo individuale di mobilità, data che avrebbe consentito di maturare i requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia.
Part Per contro, una volta che il licenziamento illegittimo di aveva violato tale accordo, e che il Tribunale aveva annullato il licenziamento con condanna alla reintegra, per poter rivendicare il danno pensionistico oggetto della domanda in esame avrebbe dovuto ripristinare il rapporto ed attendere la data del pensionamento di vecchiaia CP_1
e/o anzianità.
Al contrario, nel gennaio 2013 aveva optato per l'indennità sostitutiva della reintegra e con decorrenza CP_1 gennaio 2012 aveva ottenuto la pensione in base al diverso regime cd opzione donna (57 anni di età, 35 anni di contributi, metodo esclusivamente contributivo), con ciò risolvendo definitivamente il rapporto, e perdendo quindi la possibilità di rivendicare situazioni soggettive che, al contrario, ne presupponevano la durata negli anni successivi ed i conseguenti riflessi pensionistici. Secondo il Collegio, il rigetto della domanda di risarcimento del danno pensionistico non passa necessariamente per la qualificazione civilistica dell'opzione alternativa alla reintegra in termini di “novazione oggettiva del rapporto” o di “obbligazione alternativa”.
Piuttosto, in proposito va richiamata Cass. n. 1810/2013, poi confermata da Sez. Un n. 18353/2014, che affermava principi utili anche nel caso in esame, pur affrontando la diversa questione secondo la quale l'effetto risolutivo del rapporto era collegato alla dichiarazione di opzione da parte del lavoratore, e non al successivo pagamento della relativa indennità da parte del datore. In particolare, questi i principi enunciati da tale giurisprudenza:
- l'esercizio del diritto potestativo di opzione alternativa alla reintegra rappresenta una scelta irrevocabile del lavoratore che rende non più esigibile la reintegra, e quindi esclude il successivo inadempimento del datore per vicende collegate alla prosecuzione del rapporto, fra cui i risarcimenti del danno che (come nel caso in esame) presuppongono la continuità giuridica del contratto di lavoro
-l'indennità sostitutiva della reintegra non può essere ricondotta alle diverse figure civilistiche dell'obbligazione facoltativa o alternativa, istituti del diritto civile obbligatorio di contenuto esclusivamente patrimoniale, che non si prestano ad essere estesi al rapporto di lavoro caratterizzato da obbligazioni anche di natura valoriale
- l'esercizio dell'opzione comporta che il rapporto di lavoro non si possa più ricostituire, come invece sarebbe avvenuto con la reintegra, con la conseguente cessazione di ogni vincolo e di ogni obbligo retributivo / risarcitorio da parte del datore, in modo coerente con la volontà manifestata, in modo irrevocabile ed unilaterale, dal lavoratore di rinunciare alla continuazione del rapporto di lavoro
-la fictio juris secondo la quale, nell'ambito della tutela reale, in seguito ad un licenziamento illegittimo il rapporto di lavoro permane dalla data del licenziamento fino all'effettiva reintegra, non opera più quando il lavoratore ha esercitato la opzione alternativa, a fronte della quale il complesso di situazioni obbligatorie che caratterizzano il permanere del rapporto di lavoro viene sostituito dall'unico obbligo di versare le 15 mensilità stabilite per legge come misura dell'opzione.
La soluzione ora enunciata prescinde anche da ogni qualificazione della scelta della lavoratrice in termini di concorso di colpa ex art. 1227 cc, e riflette piuttosto la mera constatazione oggettiva che (per quanto fossero comprensibili i motivi soggettivi che all'epoca avevano portato a tali scelte), le relative conseguenze oggettive avevano CP_1 influito in modo decisivo sulla vicenda lavorativa e sui conseguenti riflessi pensionistici, precludendo di rivendicare le utilità pensionistiche in origine connesse all'accordo individuale di mobilità.
In altri termini, la violazione di tale accordo se da un lato fondava il risarcimento del danno patrimoniale in relazione all'incentivo all'esodo e alla indennità sostitutiva del preavviso, quali diritti di credito persi immediatamente dalla Part lavoratrice a fine dicembre 2011 (rigetto motivo 1 e 2 appello dall'altro lato non fondava anche il risarcimento del danno pensionistico, il quale presupponeva invece che il rapporto durasse fino alla successiva maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia e/o anzianità (rigetto motivo 4 appello incidentale ). CP_1 Spese di lite e C.U.
In conclusione, questa la sorte delle questioni devolute nel presente giudizio.
Part Sono stati respinti i motivi 1) e 2) di appello principale contro l'accoglimento del risarcimento del danno per violazione dell'accordo di mobilità
E' stato accolto in parte il motivo 3) appello incidentale in tema di decorrenza del cumulo fra rivalutazione CP_1 monetaria ed interessi legali relativi ai crediti della stessa lavoratrice.
E' stato respinto per il resto lo stesso motivo 3) in tema di tasso degli interessi.
(capo C domanda ) CP_1
E' stato respinto il 4) di appello incidentale in tema di risarcimento del danno pensionistico CP_1
Ciò premesso, vanno regolate le spese di lite di entrambi i gradi.
Part Quanto al primo grado, il rigetto dell'appello principale di l'accoglimento parziale dell'appello incidentale di solo in punto di decorrenza del cumulo degli accessori, non fa venire meno la soccombenza reciproca sulla CP_1 base della quale il Tribunale aveva già compensato per metà le spese di lite di primo grado, né influisce sulla misura della loro liquidazione, che rimane quella già disposta dal Tribunale.
Part Quanto al secondo grado, considerato il rigetto integrale dell'appello di e l'accoglimento parziale dell'appello incidentale di , le spese sono liquidate in favore di quest'ultima di riflesso alla sola parte della domanda CP_1 accolta.
Poiché riguarda la decorrenza ed il regime di cumulo degli accessori, la stessa domanda va qualificata come di valore indeterminabile di complessità bassa, e le spese vanno quindi liquidate in relazione agli importi minimi del corrispondente scaglione di valore delle cause di appello, esclusa la fase istruttoria.
Part Infine, nei confronti di il cui appello principale è stato respinto per intero, devono essere dichiarati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando,
respinge l'appello principale della ed accoglie in parte l'appello incidentale di in tema di Pt_1 CP_1 accessori e, per l'effetto, riconosce il diritto di alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, cumulati ex CP_1 art. 429 comma 3 cit, dalle singole decorrenze dei crediti fino al saldo, ovvero dal 31 dicembre 2011 (tranne che per la indennità sostitutiva delle ferie non godute nell'anno 2012, per le quali il cumulo degli accessori decorre dal 31 dicembre 2012).
Conferma per il resto la sentenza appellata, nel merito ed in punto spese di lite di primo grado. Part Condanna l pagamento delle spese di lite di secondo grado, liquidate in €. 3.473,00 oltre spese generali 15%,
Iva e Cpa.
Part Dichiara che nei confronti di ussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, così deciso all'esito della trattazione scritta della causa, disposta ex art. 127 ter cpc con ordinanza del 3 dicembre 2024.
La Consigliera est. La Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait