Ordinanza cautelare 12 luglio 2017
Sentenza 6 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 06/09/2022, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/09/2022
N. 01387/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00736/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 736 del 2017, proposto da
AS TA, AN OR, TO ZA, SI RE, BR OT, TO SO, LO CI, LU AL e MI RI, rappresentati e difesi dall'avvocato AS Cavuoto, con domicilio eletto presso il suo studio in Gallipoli, via Stevens 24;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della delibera di Consiglio Comunale n° 25 del 13.05.2017, pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Gallipoli il 25 maggio 2017 con cui si è statuita l’eliminazione della previsione di cui all’art. 22 comma 5 del Regolamento Comunale per il servizio taxi ed autonoleggio con conducente fino a 9 posti e superiore a 9 posti e per i servizi automobilistici speciali, approvato il 29 novembre 2014, che consentiva di richiedere ai titolari di autorizzazione l’immatricolazione di veicoli aggiuntivi o sostitutivi appositamente attrezzati per l’espletamento di servizi di trasporto in favore di persone disabili e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 luglio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.E’ impugnata l’epigrafata deliberazione di Consiglio Comunale n° 25 del 13.05.2017, pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Gallipoli il 25 maggio 2017 con cui si è statuita l’eliminazione della previsione di cui all’art. 22 comma 5 del Regolamento Comunale per il servizio taxi ed autonoleggio con conducente fino a 9 posti e superiore a 9 posti e per i servizi automobilistici speciali, approvato il 29 novembre 2014, che consentiva di richiedere ai titolari di autorizzazione l’immatricolazione di veicoli aggiuntivi o sostitutivi appositamente attrezzati per l’espletamento di servizi di trasporto in favore di persone disabili e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito sintetizzate.
VIZIO DI ANTICOMUNITARIETA’ DELL’ATTO - DISAPPLICAZIONE DIRETTA DELL’ATTO AMMINISTRATIVO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERA CONCORRENZA DELLE PERSONE E DEI SERVIZI DI CUI AGLI ART.LI 39,43,49,81,82, 86
TRATTATO CEE - ART.LI 3,16,41 E 117 COST. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 1 D.L. N° 223/2006 E DEGLI ART.LI 1 E 2 LEGGE N° 21/1992.
1.2. Il 06.07.2017 si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli contestando l’ex adverso dedotto ed insistendo per l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza collegiale n.353/2017, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio dell’11.07.2017, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare formulata dai ricorrenti.
Alla pubblica udienza del 21 luglio 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.Il ricorso è integralmente infondato e deve essere respinto.
2.1.Con un unico e articolato motivo di censura, i ricorrenti deducono la illegittimità degli atti impugnati assumendo la violazione dei principi dettati dal Regolamento dell’Unione Europea 21 ottobre 2009 n. 1071 (“sulle condizioni comuni da rispettare per l’esercizio dell’attività di trasportatore u strada”) e dagli artt. 4, 5 e 11 della Legge n. 218 del 2003, che liberalizza l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, sostenendo che un’Amministrazione non possa introdurre delle restrizioni alla libertà di esercizio dell’attività di autotrasporto al cui genus appartengono i servizi di autonoleggio con conducente, così come ha fatto il Comune di Gallipoli attraverso la soppressione dell’art. 5 del Regolamento comunale che dava la possibilità ai titolari di licenza di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l’espletamento di servizi di trasporto di persone disabili.
Le censure sono mal calibrate e infondate.
Osserva, in primo luogo, il Tribunale che l’art. 7 del Codice della Strada, attribuisce ai Sindaci dei Comuni la facoltà di: “… b) limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio, il Ministero per i beni culturali e ambientali; … i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana” .
Con particolare riferimento alla materia delle licenze per il trasporto dei disabili, in base all’art. 6 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo sostituito dall’art. 1, allegato 1 della legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale, i Comuni “ al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all’esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libera circolazione delle persone e dei servizi, nonché la funzionalità e l’efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilità urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del trattato istitutivo della Comunità Europea e degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) e m) della Costituzione, possono, sentite le commissioni consultive di cui all’art. 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, … d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992, della possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti”.
Applicando le suindicate coordinate normative, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, il Comune di Gallipoli, con gli atti impugnati, non ha affatto inciso sul principio comunitario di libera concorrenza e di iniziativaa priva restringendo il numero delle licenze per il trasporto dei disabili, potendo i ricorrenti continuare la propria attività economica, con conseguente insussistenza della lamentata violazione delle norme comunitarie rubricate.
Invero, condividendo sul punto la tesi della difesa civica, la disposizione regolamentare della cui legittimità qui si discute, non comporta il divieto dell’attività di trasporto (che rimane consentita), avendo il solo effetto di conformare talune modalità di esercizio del servizio di noleggio (con l’utilizzo di mezzi sostitutivi e aggiuntivi appositamente attrezzati per l’espletamento del servizio di
trasporto di persone disabili), nell’esercizio dei poteri riconosciuti dalla normativa suindicata, la quale dispone che l’autorizzazione all’utilizzo dei veicoli sostitutivi o aggiuntivi è una facoltà e non un obbligo per i Comuni.
In definitiva, come rilevato dal Tribunale nell’ordinanza cautelare suindicata, il Comune di Gallipoli non ha affatto provveduto a revocare le apposite licenze di esercizio rilasciate ai ricorrenti negli anni 2015, 2016 e 2017 per le autovetture attrezzate per il trasporto dei disabili, limitandosi ad esercitare la facoltà, prevista all’art. 6 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo sostituito dall’art. 1, allegato 1 della legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, di autorizzare veicoli sostitutivi o aggiuntivi per l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti.
3. Il provvedimento impugnato sfugge, conseguentemente, alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve essere respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la peculiarità e novità della controversia) per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
TO MI Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO