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16 dicembre 2003
16 dicembre 2003
Art. 4. (Adempimenti delle regioni). 1. Al fine di definire i contenuti e le modalita' delle prestazioni che le imprese professionali esercenti l'attivita' di noleggio di autobus con conducente sono tenute a fornire ai committenti o ai sottoscrittori delle relative offerte, di subordinare l'effettivo esercizio al rispetto della regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di rapporti di lavoro e di prestazioni di guida, di assicurare condizioni omogenee per l'inserimento sul mercato delle imprese nazionali e di quelle comunitarie, spetta alle regioni adottare propri atti legislativi o regolamentari che siano rispondenti ai criteri di tutela della liberta' di concorrenza di cui alla presente legge.
2. In particolare, spetta alle regioni l'adozione di atti legislativi o regolamentari volti:
a) a stabilire le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5;
b) a fissare le modalita' e le procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto di viaggiatori su strada.
3. Per un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese professionali esercenti l'attivita' di noleggio di autobus con conducente, ai fini degli adempimenti e degli interventi da compiere a livello comunitario, le regioni istituiscono il registro regionale delle imprese esercenti l'attivita' di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente e provvedono ad inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni da ciascuna di esse rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici, ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento da parte dello stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di autobus con conducente aventi sede sul territorio italiano.
2. In particolare, spetta alle regioni l'adozione di atti legislativi o regolamentari volti:
a) a stabilire le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5;
b) a fissare le modalita' e le procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto di viaggiatori su strada.
3. Per un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese professionali esercenti l'attivita' di noleggio di autobus con conducente, ai fini degli adempimenti e degli interventi da compiere a livello comunitario, le regioni istituiscono il registro regionale delle imprese esercenti l'attivita' di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente e provvedono ad inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni da ciascuna di esse rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici, ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento da parte dello stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di autobus con conducente aventi sede sul territorio italiano.
Commentario • 1
- 1. Competenza statale in ambito di trasportiBiamonte Alessandro · https://www.diritto.it/ · 5 febbraio 2019 · 5.8701787
[…] I precedenti della Corte Con sentenza n. 165 del 2014 sono state dichiarate incostituzionali alcune norme della legge della Regione Toscana in materia di commercio, dovendosi osservare che la citata legge n. 218 del 2003 «non prevede limitazioni all'utilizzo di autobus usati» né «prevede limitazioni territoriali per le imprese autorizzate» precisando che l'art. 4 della «legge n. 218 del 2003 non attribuisce alle Regioni il potere di disciplinare in senso più restrittivo la tipologia di automezzi utilizzabili dalle imprese autorizzate», […] abrogato nelle more del relativo giudizio), osservandosi che «i citati artt. 1 e 4 della legge n. 218 del 2003 devono essere intesi nel senso che, […]
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Giurisprudenza • 23
- 1. TAR Roma, sez. II, sentenza 21/04/2022, n. 4837Provvedimento: […] - il rilascio dell'autorizzazione regionale allo svolgimento dell'attività di NCC Autobus (le cui modalità sono stabilite dalle Regioni) è del tutto svincolato dall'obbligo del previo concorso, stante il principio di piena liberalizzazione euro-unitaria operante in materia (cfr. artt. 4 e 5 della legge n. 218 del 2003).Leggi di più...
- Trasferimento licenza NCC·
- Atto meramente confermativo·
- Società di capitali·
- Legge 21/1992·
- Compensazione spese·
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- Legge regionale Lazio 23/2019·
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- Atto di conferma in senso proprio