Art. 32.
Per il personale contemplato dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , le disposizioni contenute nel comma terzo dell'articolo stesso trovano applicazione limitatamente alla durata del rapporto di servizio in atto al 31 dicembre 1953.
Per il personale contemplato dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , le disposizioni contenute nel comma terzo dell'articolo stesso trovano applicazione limitatamente alla durata del rapporto di servizio in atto al 31 dicembre 1953.