Sentenza breve 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza breve 10/12/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01812/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02799/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 2799 del 2025, proposto da Condominio San Carlo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Danilo Repetto e SA Ricca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Limone Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Scaparone e Federico Burlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Piemonte, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
- dell'ordinanza di demolizione n. 30 del 26.08.2025, notificata al Condominio San Carlo in pari data;
- di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso;
nonché per il risarcimento dei danni conseguenti, per un importo pari ad € 811.000,00 ovvero nella misura che risulterà in corso di causa e/o che verrà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi (di ogni natura e specie, anche ex art. 1284 comma 4 c.c.) e rivalutazione monetaria come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Limone Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il dott. SA DE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 27.10.2025, il Condominio San Carlo ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 30 del 26.08.2025 con cui il Comune di Limone Piemonte gli ha ingiunto la demolizione della porzione di fabbricato realizzato in fascia di rispetto di cui all’art. 96, comma 1, lett. f), del R.D. 523/1904 sulla base di titoli edilizi annullati in autotutela con precedente provvedimento comunale n. 8404 del 04.10.2022, emesso a seguito di un evento alluvionale che nel 2020 ha comportato l’esondazione del limitrofo torrente ed il grave danneggiamento della porzione di fabbricato più prossima allo stesso, dichiarata conseguentemente inagibile e da allora rimasta tale.
Premette, innanzitutto, il Condominio di aver impugnato anche il presupposto provvedimento di annullamento dei titoli edilizi, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica tuttora pendente, cui si aggiungono i ricorsi proposti dalla società costruttrice e da una condomina e pendenti innanzi a questo Tribunale con RG nn. 10 e 16 del 2023 (la cui udienza di merito risulta fissata al 30.06.2026). Da qui, la richiesta preliminare di sospendere il presente giudizio, ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e degli artt. 295 e 296 c.p.a., nell’attesa della definizione del ricorso straordinario, previa comunque concessione della sospensione cautelare dell’ordinanza di demolizione qui gravata.
Nel merito, invece, il Condominio chiede l’annullamento della predetta ordinanza ed il risarcimento dei danni che gli sarebbero arrecati dalla sua eventuale esecuzione (stimati in € 811.000,00), articolando otto motivi di ricorso così rubricati:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 38 e 41 d.p.r. 380/2001. Violazione del principio di tassatività e determinatezza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 25 comma 2 Cost. e 7 CEDU. Eccesso di potere.
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 31 e 38 d.p.r. 380/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990. Eccesso di potere. Illegittimità, illogicità e contraddittorietà manifesta.
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 31 e 38 d.p.r. 380/2001 e 1117 e 1131 c.c. Difetto di legittimazione passiva del Condominio San Carlo.
IV) Violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 31 e 38 d.p.r. 380/2001 e degli artt. 1117 e 1131 c.c. Eccesso di potere in tutte le sue forme.
V) Violazione e falsa applicazione dell’art. 96 comma 1 lett. f) r.d. 523/1904. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
VI) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. 241/1990 e degli artt. 27, 31 e 38 d.p.r. 380/2001. Omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
VII) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990. Eccesso di potere. Assenza della motivazione rafforzata circa il contemperamento tra interesse pubblico e privato sotteso all’ordine demolitorio impugnato.
VIII) Illegittimità in via derivata dall’illegittimità del provvedimento del Comune di Limone Piemonte prot. n. 8404 del 4/10/2022.
2. In vista della trattazione dell’istanza cautelare, si è costituito il Comune, il quale, oltre a rilevare l’infondatezza delle censure avversarie e l’insussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione del provvedimento impugnato, ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto due profili: i) per violazione del principio di alternatività tra il ricorso straordinario ed il ricorso giurisdizionale, che richiederebbe di concentrare presso la sede straordinaria, dove è stato gravato il presupposto atto di annullamento d’ufficio dei titoli edilizi, anche l’impugnazione della conseguente ordinanza di demolizione; ii) per difetto di giurisdizione, la quale spetterebbe al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), del R.D. 1775/1933, in quanto l’impugnata ordinanza di demolizione atterrebbe ad un’opera abusiva incidente sul regime delle acque pubbliche.
3. Nella camera di consiglio del 27.11.2025, il Condominio ha replicato alle difese avversarie e, al dichiarato fine di sterilizzare l’eccezione di inammissibilità per violazione del principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, ha rinunciato alla censura di illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione, insistendo solo sulle censure relative a vizi propri della stessa. All’esito della discussione orale, il Collegio ha annunciato la possibilità di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. ed ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, spettando al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la cognizione della presente controversia, come correttamente eccepito dalla difesa comunale.
L’art. 143, lett. a), del R.D. 1775/1933 stabilisce, infatti, che “ appartengono alla cognizione diretta del tribunale superiore delle acque pubbliche… i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche ”.
La predetta disposizione è stata interpretata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel senso che sussiste la giurisdizione del predetto giudice specializzato laddove i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da un’incidenza non occasionale, ma diretta e immediata, sul regime delle acque pubbliche, quand’anche gli stessi siano stati emanati da organi amministrativi differenti da quelli istituzionalmente preposti alla cura di tale settore, nel perseguimento di interessi più generali e diversi ed eventualmente solo connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 05.02.2020, n.2710; Cass. Civ., Sez. Un., 31.07.2017, n. 18976). Sulla base del predetto criterio c.d. dell’incidenza, la Suprema Corte ha quindi fatto rientrare tra le controversie devolute al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche anche quelle relative a provvedimenti che hanno ad oggetto l'osservanza di divieti di edificazione, quando siano informati alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali o di garantire il libero deflusso delle acque che scorrono nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 22.04.2022, n. 12962, Cass. Civ., Sez. Un., 05.02.2020, n.2710; Cass. Civ., Sez. Un., 03.04.2019, n. 9279).
Conseguentemente, la giurisprudenza amministrativa assolutamente prevalente si è oramai orientata nel senso che il predetto giudice specializzato abbia giurisdizione sulle controversie che attengono alla legittimità dei titoli edilizi o delle ordinanze di demolizione inerenti opere che interessano la fascia di rispetto idraulico di dieci metri di cui all’art. 96, comma 1, lett. f), del R.D. 523/1904, trattandosi di atti che, pur emanati nell’esercizio dei poteri amministrativi in materia edilizia, riguardano la tutela del regolare deflusso delle acque pubbliche e la connessa esigenza della difesa di persone e cose dal rischio idraulico (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 23.06.2025, n. 5425; T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 26.11.2025, n. 7679; T.A.R. Umbria, Sez. I, 26.07.2025, n. 625; T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 10.09.2024, n. 736; T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, 13.03.2024, n. 209; T.A.R. Toscana, Sez. III, 18.04.2023, n. 411; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 05.10.2022, n. 792).
Ebbene, nel caso in esame, oggetto di impugnazione è appunto un’ordinanza di demolizione adottata (come espressamente indicato nel corpo della stessa) in conseguenza dell’annullamento dei titoli edilizi che avevano assentito la realizzazione di una porzione del fabbricato all’interno della fascia di rispetto idraulico derivante da un vicino torrente poi esondato (cfr. doc. 1 ricorrente). Anche il presupposto provvedimento di autotutela (oggetto di separati ricorsi) individuava, a sua volta, come unico vizio di illegittimità dei titoli annullati la violazione dell’art. 96, comma 1, lett. f), del R.D. 523/1904 (cfr. doc. 15 ricorrente).
Ritiene, pertanto, il Collegio che il provvedimento ripristinatorio oggetto del presente giudizio sia volto a tutelare, in via diretta ed immediata, il regime delle acque pubbliche e, in particolare, il libero deflusso delle acque del torrente la cui esondazione ha già gravemente danneggiato la porzione di fabbricato condominiale di cui viene adesso imposta la demolizione.
Ne discende la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche presso cui il presente ricorso potrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, così come previsto dall’art. 11 c.p.a.
5. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, stante la sussistenza di alcuni precedenti giurisprudenziali, anche di questo Tribunale, che hanno invece affermato la giurisdizione del giudice amministrativo in controversie analoghe a quella qui esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione della domanda, ai sensi e con gli effetti previsti dall'art. 11, comma 2, c.p.a., innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA EL, Presidente
Martina Arduino, Referendario
SA DE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA DE | IA EL |
IL SEGRETARIO