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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4503/2019
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to INGRAVALLE LEONARDO, come da procura in atti e da Parte_1
Indirizzo Telematico;
Parte_2 C.F._1
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. (c.f. ) e da avv. Controparte_1 C.F._2
VOLPE DANILO ) VIA VIALE FRIULI 44/C CORATO;
C.F._3
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/07/2019, adiva il Tribunale del Lavoro di Trani Parte_1 convenendo la ditta individuale ”. Controparte_1 Il ricorrente deduceva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta individuale agricola , a far data dal 04/12/2017 sino al 08/03/2018, giorno in cui veniva Controparte_1
verbalmente licenziato.
Riferiva, in particolare, di aver svolto le mansioni di operaio agricolo specializzato (cat.172) durante la campagna olivicola, addetto alla raccolta delle olive e della successiva fase di potatura, svolgendo mansioni riconducibili al II livello del Contratto Provinciale del Lavoro per gli operai
Agricoli della Provincia di Bari e osservando il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore 06,00 alle ore 14,00.
Tutto ciò premesso, lamentava che il rapporto di lavoro era stato regolarizzato parzialmente per la sola mensilità di gennaio 2018, nonché, di non aver percepito alcuna retribuzione se non per il predetto mese di gennaio.
Di conseguenza, il deduceva di vantare un credito complessivo pari ad € 4997,80 a titolo di Pt_1
differenze paga e Trattamento Fine Rapporto e, quindi, chiedeva al Tribunale, a seguito dell'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro per il periodo innanzi indicato, la condanna della ditta resistente al pagamento di tale somma, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti per legge con riferimento alle somme non corrisposte;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Si costituiva in giudizio la ditta individuale ”, contestando il ricorso e rilevando, in Controparte_1 primo luogo, l'estrema genericità dello stesso, nonchè contestando lo svolgimento del ricorrente dell'attività lavorativa nel periodo e negli orari indicati, precisando che il era stato assunto Pt_1
dal 05/01/2018 al 31/03/2018, con contratto a tempo determinato in ambito agricolo per un totale di venticinque giornate lavorative ed espletava la sua attività dalle ore 06,00 alle 12,00.
Di conseguenza, quindi, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata e non provata, così come proposta nei suoi confronti.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la loro discussione, veniva espletata l'attività istruttoria mediante l'audizione di un teste di parte ricorrente.
All'udienza odierna la presente causa veniva decisa ex art. 127ter c.p.c. mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che le parti depositavano note di trattazione scritta.
Il ricorso è infondato nei termini di seguito enunciati e, pertanto, va rigettato.
Preliminarmente appare opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 2094 c.c., “è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando la propria opera manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. Gli indici rilevatori della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sono dunque la presenza di un orario di lavoro, l'esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il pagamento di una retribuzione a scadenza fissa, l'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14434/15, ha affermato che: “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità…”.
Ciò detto, è circostanza pacifica e documentalmente provata che inter partes è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a far data dal giorno 05/01/2018 fino al 31/03/2018.
Acclarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, relativamente alle differenze retributive reclamate dal ricorrente, si deve osservare che la Corte di Cassazione, con ordinanza n.
7696/2020, ha affermato che: “deve essere rispettato il principio dell'onere della prova (art. 2697
c.c.). Gli elementi costitutivi dei diritti vantati devono essere allegati e dimostrati da chi li rivendica.
Solo successivamente, la parte datoriale è tenuta a dimostrare il pagamento delle relative obbligazioni. (…) La richiesta delle differenze retributive viene solitamente promossa alla cessazione del rapporto, e spetta al lavoratore l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda”.
Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che nessuna prova decisiva è stata fornita dei fatti posti alla base delle pretese differenze retributive richieste.
Come è noto l'esposizione dei fatti e le allegazioni difensive posti dal ricorrente a fondamento della domanda giudiziale devono essere dettagliati in maniera precisa ed esaustiva per consentire da un lato, al giudice, di avere massima chiarezza sulla fattispecie sottoposta al suo vaglio decisorio, e dall'altro, al resistente, di poter improntare una adeguata difesa rispetto alle circostanze, di fatto e di diritto, su cui si basa la domanda.
Né tali prove possono considerarsi fornite mediante la documentazione prodotta dal ricorrente, che
è costituita da meri conteggi relativi all'intero rapporto di lavoro, fondati su circostanze presunte e non dimostrate.
Dall'istruttoria espletata, peraltro, è emerso un quadro probatorio non idoneo a sorreggere le pretese avanzate dal ricorrente;
infatti, le dichiarazioni rese dal teste escusso sig. , pur Testimone_1
confermando il fatto che il ricorrente lavorasse nel periodo oggetto di causa (gennaio/marzo 2018) CP_ per la resistente, nonchè le mansioni svolte dal ha fatto emergere elementi comunque Pt_1 non sufficienti a provare le prospettazioni di parte ricorrente in ordine all'orario lavorativo espletato, nonché alla corresponsione integrale di compenso e t.f.r..
E ciò tenuto conto anche del rigoroso onere probatorio che deve essere soddisfatto in questi casi.
In particolare, il riferiva: “ho lavorato per il sig. da gennaio- fine gennaio Tes_1 Controparte_1 fino a marzo 2018, in quella occasione ho visto un paio di volte il sig. ed ancora Parte_1
“l'orario osservato alle dipendenze del sig. era dalle 06,00 alle 12,00” , non confermando, CP_1 pertanto, l'orario asseritamente svolto dal ricorrente .
Infine, nulla riferiva sulle circostanze relative al compenso percepito dal Pt_1
Dalla richiamata dichiarazione testimoniale, quindi, non si evincono elementi certi relativi allo svolgimento di lavoro negli orari indicati dal ricorrente né della mancata corresponsione del compenso.
Diversamente, invece, dalla documentazione di parte resistente in atti è dimostrato che il lavoratore ha sempre percepito tutto quanto derivante dalle buste paga rapportato alle giornate di lavoro svolte e parametrate al C.C.N.L. di categoria applicato e sopra richiamato. Inoltre, si osserva che i prospetti paga in atti, non sono mai stati contestati dal ricorrente, neanche nell'atto introduttivo.
Peraltro, come sostenuto da orientamento giurisprudenziale, che non si ha ragione di disattendere
“Il lavoratore che agisca in giudizio al fine di ottenere la corresponsione di differenze retributive, deducendo di aver ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quella indicata in busta paga, è tenuto a disconoscere la firma ivi apposta, ovvero ad allegare di essere stato costretto o indotto ad apporre tali sottoscrizioni. In mancanza ed in difetto di ulteriori elementi probatori di segno contrario, deve ritenersi provato il fatto che il prestatore abbia ricevuto il pagamento delle somme indicate nelle buste paga”.
Pertanto, il lavoratore, durante il predetto rapporto di lavoro, ha sempre percepito tutto quanto rinveniente dalle buste paga mai contestate dallo stesso, così come il trattamento di fine rapporto che risulta essere stato già erogato in busta paga nelle giornate cui il lavoratore ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta individuale Valente Michele.
In definitiva, si evince che tutte le somme dovute al lavoratore, compreso il TFR maturato, sono state integralmente versate dalla ditta individuale “ . Controparte_1
Concludendo, in forza delle ragioni in disamina, il ricorso va rigettato.
Il rigetto della domanda principale assorbe ogni valutazione sulla domanda di condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva della posizione lavorativa del ricorrente.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 08/07/2019, nei confronti della ditta Parte_1 individuale , così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla Controparte_1
rifusione delle spese processuali del resistente, liquidate in € 2000,00 oltre oneri di legge.
Così deciso in Trani, il 10/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to INGRAVALLE LEONARDO, come da procura in atti e da Parte_1
Indirizzo Telematico;
Parte_2 C.F._1
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. (c.f. ) e da avv. Controparte_1 C.F._2
VOLPE DANILO ) VIA VIALE FRIULI 44/C CORATO;
C.F._3
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/07/2019, adiva il Tribunale del Lavoro di Trani Parte_1 convenendo la ditta individuale ”. Controparte_1 Il ricorrente deduceva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta individuale agricola , a far data dal 04/12/2017 sino al 08/03/2018, giorno in cui veniva Controparte_1
verbalmente licenziato.
Riferiva, in particolare, di aver svolto le mansioni di operaio agricolo specializzato (cat.172) durante la campagna olivicola, addetto alla raccolta delle olive e della successiva fase di potatura, svolgendo mansioni riconducibili al II livello del Contratto Provinciale del Lavoro per gli operai
Agricoli della Provincia di Bari e osservando il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore 06,00 alle ore 14,00.
Tutto ciò premesso, lamentava che il rapporto di lavoro era stato regolarizzato parzialmente per la sola mensilità di gennaio 2018, nonché, di non aver percepito alcuna retribuzione se non per il predetto mese di gennaio.
Di conseguenza, il deduceva di vantare un credito complessivo pari ad € 4997,80 a titolo di Pt_1
differenze paga e Trattamento Fine Rapporto e, quindi, chiedeva al Tribunale, a seguito dell'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro per il periodo innanzi indicato, la condanna della ditta resistente al pagamento di tale somma, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti per legge con riferimento alle somme non corrisposte;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Si costituiva in giudizio la ditta individuale ”, contestando il ricorso e rilevando, in Controparte_1 primo luogo, l'estrema genericità dello stesso, nonchè contestando lo svolgimento del ricorrente dell'attività lavorativa nel periodo e negli orari indicati, precisando che il era stato assunto Pt_1
dal 05/01/2018 al 31/03/2018, con contratto a tempo determinato in ambito agricolo per un totale di venticinque giornate lavorative ed espletava la sua attività dalle ore 06,00 alle 12,00.
Di conseguenza, quindi, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata e non provata, così come proposta nei suoi confronti.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la loro discussione, veniva espletata l'attività istruttoria mediante l'audizione di un teste di parte ricorrente.
All'udienza odierna la presente causa veniva decisa ex art. 127ter c.p.c. mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che le parti depositavano note di trattazione scritta.
Il ricorso è infondato nei termini di seguito enunciati e, pertanto, va rigettato.
Preliminarmente appare opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 2094 c.c., “è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando la propria opera manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. Gli indici rilevatori della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sono dunque la presenza di un orario di lavoro, l'esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il pagamento di una retribuzione a scadenza fissa, l'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14434/15, ha affermato che: “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità…”.
Ciò detto, è circostanza pacifica e documentalmente provata che inter partes è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a far data dal giorno 05/01/2018 fino al 31/03/2018.
Acclarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, relativamente alle differenze retributive reclamate dal ricorrente, si deve osservare che la Corte di Cassazione, con ordinanza n.
7696/2020, ha affermato che: “deve essere rispettato il principio dell'onere della prova (art. 2697
c.c.). Gli elementi costitutivi dei diritti vantati devono essere allegati e dimostrati da chi li rivendica.
Solo successivamente, la parte datoriale è tenuta a dimostrare il pagamento delle relative obbligazioni. (…) La richiesta delle differenze retributive viene solitamente promossa alla cessazione del rapporto, e spetta al lavoratore l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda”.
Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che nessuna prova decisiva è stata fornita dei fatti posti alla base delle pretese differenze retributive richieste.
Come è noto l'esposizione dei fatti e le allegazioni difensive posti dal ricorrente a fondamento della domanda giudiziale devono essere dettagliati in maniera precisa ed esaustiva per consentire da un lato, al giudice, di avere massima chiarezza sulla fattispecie sottoposta al suo vaglio decisorio, e dall'altro, al resistente, di poter improntare una adeguata difesa rispetto alle circostanze, di fatto e di diritto, su cui si basa la domanda.
Né tali prove possono considerarsi fornite mediante la documentazione prodotta dal ricorrente, che
è costituita da meri conteggi relativi all'intero rapporto di lavoro, fondati su circostanze presunte e non dimostrate.
Dall'istruttoria espletata, peraltro, è emerso un quadro probatorio non idoneo a sorreggere le pretese avanzate dal ricorrente;
infatti, le dichiarazioni rese dal teste escusso sig. , pur Testimone_1
confermando il fatto che il ricorrente lavorasse nel periodo oggetto di causa (gennaio/marzo 2018) CP_ per la resistente, nonchè le mansioni svolte dal ha fatto emergere elementi comunque Pt_1 non sufficienti a provare le prospettazioni di parte ricorrente in ordine all'orario lavorativo espletato, nonché alla corresponsione integrale di compenso e t.f.r..
E ciò tenuto conto anche del rigoroso onere probatorio che deve essere soddisfatto in questi casi.
In particolare, il riferiva: “ho lavorato per il sig. da gennaio- fine gennaio Tes_1 Controparte_1 fino a marzo 2018, in quella occasione ho visto un paio di volte il sig. ed ancora Parte_1
“l'orario osservato alle dipendenze del sig. era dalle 06,00 alle 12,00” , non confermando, CP_1 pertanto, l'orario asseritamente svolto dal ricorrente .
Infine, nulla riferiva sulle circostanze relative al compenso percepito dal Pt_1
Dalla richiamata dichiarazione testimoniale, quindi, non si evincono elementi certi relativi allo svolgimento di lavoro negli orari indicati dal ricorrente né della mancata corresponsione del compenso.
Diversamente, invece, dalla documentazione di parte resistente in atti è dimostrato che il lavoratore ha sempre percepito tutto quanto derivante dalle buste paga rapportato alle giornate di lavoro svolte e parametrate al C.C.N.L. di categoria applicato e sopra richiamato. Inoltre, si osserva che i prospetti paga in atti, non sono mai stati contestati dal ricorrente, neanche nell'atto introduttivo.
Peraltro, come sostenuto da orientamento giurisprudenziale, che non si ha ragione di disattendere
“Il lavoratore che agisca in giudizio al fine di ottenere la corresponsione di differenze retributive, deducendo di aver ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quella indicata in busta paga, è tenuto a disconoscere la firma ivi apposta, ovvero ad allegare di essere stato costretto o indotto ad apporre tali sottoscrizioni. In mancanza ed in difetto di ulteriori elementi probatori di segno contrario, deve ritenersi provato il fatto che il prestatore abbia ricevuto il pagamento delle somme indicate nelle buste paga”.
Pertanto, il lavoratore, durante il predetto rapporto di lavoro, ha sempre percepito tutto quanto rinveniente dalle buste paga mai contestate dallo stesso, così come il trattamento di fine rapporto che risulta essere stato già erogato in busta paga nelle giornate cui il lavoratore ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta individuale Valente Michele.
In definitiva, si evince che tutte le somme dovute al lavoratore, compreso il TFR maturato, sono state integralmente versate dalla ditta individuale “ . Controparte_1
Concludendo, in forza delle ragioni in disamina, il ricorso va rigettato.
Il rigetto della domanda principale assorbe ogni valutazione sulla domanda di condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva della posizione lavorativa del ricorrente.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 08/07/2019, nei confronti della ditta Parte_1 individuale , così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla Controparte_1
rifusione delle spese processuali del resistente, liquidate in € 2000,00 oltre oneri di legge.
Così deciso in Trani, il 10/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore