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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 7363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7363 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XIV Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica D'Auria ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 13877 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2020 promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Antonio Bucci;
OPPONENTE
CONTRO
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Fiorinda Controparte_1 C.F._2
Conte (C.F. ), pec: C.F._3 Email_1
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto di pagamento ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 10 luglio 2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 24.06.2020, proponeva Parte_1
opposizione avverso il precetto notificatogli il 15.06.2020 dall'ex coniuge , Controparte_1
con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di €. 21.384,31, per alimenti non pagina 1 di 6 versati in favore del figlio minore, a partire dal mese di aprile 2015 sino al mese di aprile 2020
(€ 350,00 per 60 mensilità), in virtù di quanto statuito con sentenza di divorzio del Tribunale di Napoli n. 7023 del 17/06/2010, con apposizione di formula esecutiva in data 18/02/2020.
L'opponente eccepiva: 1) la nullità del precetto per violazione dell'art. 480 c. 2 c.p.c., per mancanza dell'avvertimento previsto dalla suddetta norma;
2) l'irregolarità della notifica dell'atto di precetto;
3) la non intellegibilità del calcolo della somma richiesta. Chiedeva, dunque, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito,
l'accoglimento della proposta opposizione, con condanna alle spese.
Costituitasi parte opposta con comparsa del 08/10/2020, contestava gli assunti attorei e chiedeva dichiararsi inammissibile, irrituale ed infondata l'opposizione proposta, con condanna dell'attore al pagamento delle somme precettate ed alla refusione delle spese legali.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, veniva respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo;
depositate le memorie ex art. 183 comma 6 cpc, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10/07/2025, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi chiedendo decidersi la causa con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice assegnava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. In via preliminare, occorre qualificare giuridicamente la domanda proposta dall'opponente, il quale, avendo eccepito esclusivamente vizi di natura formale dell'atto di precetto, ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi, che risulta ammissibile in quanto proposta nel rispetto del termine di legge.
§2. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta dall'opponente in sede di memoria 183, n. 2., sesto comma c.p.c.
L'opponente, infatti, eccepisce la carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale di
, per carenza di titolarità del credito maturato con la sentenza n. 7023/2010. Controparte_1
Invero, il Tribunale di Napoli, con la suindicata sentenza, determinava l'assegno mensile per il contributo al mantenimento del figlio minore dei coniugi in euro 350,00 a Persona_1 carico di Per l'opponente, considerato che il figlio ha raggiunto la Parte_1 Per_2
pagina 2 di 6 maggiore età nell'anno 2011, egli è divenuto l'esclusivo titolare del diritto di rivendicare gli eventuali insoluti di pagamento del padre.
L'eccezione, sebbene proposta soltanto in sede di memoria istruttoria n. 2, è da considerarsi ammissibile, in quanto la legittimazione sostanziale e processuale all'esercizio di un diritto non integra un'eccezione in senso stretto, ma una mera difesa e, pertanto, può essere fatto valere sempre, in qualsiasi stato e grado del processo e rilevato dal Giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo soggetto a preclusioni di sorta (Cass., 17 ottobre 2023, n. 28793; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26878; Cass., n. 12729/2016).
Tuttavia, sebbene ammissibile, l'eccezione è infondata.
Dal titolo posto in esecuzione risulta che la creditrice dell'assegno alimentare posto a carico dell'odierno opponente è l'ex moglie . Controparte_1
Le parti non possono, nemmeno per effetto di un accordo, modificare la persona del creditore stabilita dal provvedimento giudiziale. Solo il Giudice può disporre il mantenimento diretto del figlio, con apposito provvedimento giudiziale, come sancito dall'art. 337 septies c. 1 c.c., che stabilisce che spetta unicamente al giudice disporre il pagamento di un assegno ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente, trattandosi di un diritto indisponibile. Solo in seguito all'emissione di un simile provvedimento, il mantenimento è corrisposto direttamente all'avente diritto. Quindi, “il pagamento dell'assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell'obbligato, ma può essere solo il frutto di una decisione giudiziaria” (Cass. ord, n. 9700/2021).
Nel caso di specie, è la madre la beneficiaria dell'assegno e, quindi, la creditrice della somma indicata in sentenza, con la conseguenza che la stessa risulta pienamente legittimata ad agire in via esecutiva per ottenere il pagamento delle somme intimate.
§3. Passando all'esame del merito dei singoli motivi di opposizione, quanto alla prima doglianza, si rileva che la norma di cui all'art. 480 comma II non prevede in maniera espressa che l'omissione dell'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore, determini la nullità del precetto, mancando, a tal fine, la locuzione “a pena di nullità” adottata invece espressamente pagina 3 di 6 dal precedente periodo dell'art. 480, secondo comma, c.p.c. nell'ipotesi in cui non siano indicate le parti, la data della notificazione del titolo e la trascrizione del titolo ove prescritto dalla legge.
Orbene, secondo il maggioritario indirizzo giurisprudenziale sia di legittimità che di merito, tale mancanza costituisce, piuttosto, una mera irregolarità formale, inidonea ad incidere sulla validità del precetto e conseguentemente sullo svolgimento e sull'esito del processo esecutivo.
A tale conclusione, oltre al dato letterale della norma di cui all'art. 480 c.p.c., depongono ragioni di carattere funzionale e sistematico, posto che l'intimato ha la possibilità di ricorrere, anche dopo l'inizio e a prescindere dall'esito dell'esecuzione, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, salva l'ipotesi in cui l'esecutato dimostri il concreto pregiudizio patito a causa del mancato avvertimento, conseguente all'impossibilità di accedere tempestivamente ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, e connesso al non aver impedito l'inizio dell'azione esecutiva, ovvero la vendita o l'assegnazione dei propri beni, come sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 23343 del 26/07/2022:
“…L'omissione dell'avvertimento di cui all'art. 480, comma 2, secondo periodo c.p.c. (introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83 del 2015, conv. in legge n. 132 del 2015) – che prescrive che il creditore precettante debba informare il debitore intimato dell'opportunità di proporre una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012 – costituisce mera irregolarità e non determina la nullità del precetto, giacché la nuova disposizione non commina espressamente tale sanzione, né essa è altrimenti desumibile, la novella non essendo posta a presidio della posizione processuale del debitore, bensì avendo soltanto l'obiettivo di promuovere o stimolare un più massiccio ricorso a dette nuove procedure…”.).
Pertanto, ritenuto tale orientamento condivisibile, in quanto conforme ai principi generali del processo civile, ed in particolare al principio di tassatività enunciato dall'art. 156 c.p.c. per il quale la nullità non può pronunciarsi quando non è espressamente comminata dalla legge, il suddetto motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
§4. In merito alla seconda doglianza, con la quale l'opponente denunzia vizi di notifica dell'atto di precetto, questo Giudice ritiene che gli stessi siano stati sanati dalla legale conoscenza comunque pacificamente avuta da parte dell'opponente. pagina 4 di 6 Egli afferma al riguardo: “Nel caso de quo il sig. ha ricevuto in modo bizzarro l'avviso di Pt_1 notifica dell'atto di precetto, infatti, l'opponente andando a fare la spesa dal suo macellaio di fiducia gli ha consegnato causalmente la comunicazione dell'avviso di giacenza ai sensi e per gli effetti dell'art.
140 c.p.c.”
Ebbene, in virtù del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 terzo comma c.p.c., considerato altresì che l'opponente non ha fornito dimostrazione di un concreto pregiudizio nell'esercizio del diritto di difesa per effetto del preteso vizio, stante peraltro la tempestiva ed esaustiva proposizione dell'opposizione, il motivo di doglianza deve ritenersi infondato.
§5. In ultimo, l'opponente eccepisce l'inintelligibilità del quantum precettato, in quanto non sarebbe possibile comprendere l'iter logico/matematico utilizzato dalla per richiedere CP_1
la somma di € 21.384,00 oltre spese legali.
Anche tale motivo risulta infondato.
Da una semplice lettura dell'atto di precetto, si comprende in maniera chiara l'iter logico/matematico seguito, in quanto la sentenza n. 7023/2010 del Tribunale di Napoli, oltre a dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, poneva a carico di Parte_1
un assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura di €350,00 (euro trecento Per_2
cinquanta/00) mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
L'opposta afferma di non aver ricevuto il pagamento del suddetto assegno mesile dal mese di aprile 2015, sino al mese di aprile 2020, dunque per un totale di 60 mensilità e dunque €350,00 mensili per 60 mensilità = 21.000 €, oltre interessi e spese legali.
L'opponente, inoltre, nulla ha provato in merito ad eventuali intervenuti pagamenti in favore del figlio, che avrebbero potuto determinare una modifica della somma precettata.
In conclusione, le domande di parte attrice/opponente non possono trovare accoglimento e l'opposizione va rigettata.
§6. Le spese seguono soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nel rispetto del
D.M. n. 55 del 2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto dell'attività svolta, delle questioni trattate, del valore della controversia.
pagina 5 di 6 Si osserva che, benchè l'opposta abbia dichiarato di avere depositato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la relativa delibera di ammissione provvisoria da parte del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non è stata mai depositata, con la conseguenza che in questa sede l'ammissione, seppur in ipotesi esistente, si ritiene tamquan non esset.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in premessa iscritta al n. R.G. 13877/2020, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opposta, che liquida in euro € 3.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 22 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica D'Auria
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